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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11527 /2023 R.G.TRIB. NE DO / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11527 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. MIPG del 30.6.2022 di “rifiuto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da NE DO nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 C.F._2
ME (BN) presso lo vv. DE VINCENTIS DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova in data 30.6.2022, e notificato il 17.11.2023, a seguito di provvedimento di sospensione della CT di Genova del 6.4.2021 (cui è conseguita l'estinzione decorsi 12 mesi), in relazione ad istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rilasciato il 15.2.2028, istanza presentata in data 10.3.2020. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che: il ricorrente, partito dal IN FA nel 2017 a causa delle precarie condizioni in cui era costretto a vivere nel Paese di origine e della difficile situazione in esso imperversante, ha chiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale di Genova;
con decreto del 30.06.2022 la Questura di Genova, considerato il parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 10.03.2020, senza in alcun modo
1 considerare la difficile situazione socio-politica del IN FA e le condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante. Ciò premesso lamentava che la Commissione e la avessero rigettato l'istanza CP_2 di rinnovo del permesso di soggiorno in palese violazione del principio del non refoulement, richiamato dall'art. 19 TUI, che statuisce che: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.” La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di Genova e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa e le fonti consultate sul Paese di origine. La Commissione, con provvedimento del 6.4.2021, ha deciso di “sospendere il parere in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal signor NE DO, riservandosi di esaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile nei termini di cui alla normativa vigente” considerato che, in ragione dell'irreperibilità del predetto, come evincibile dalla nota della Questura 5.3.2021, la Commissione non avesse potuto procedere ad un apposito colloquio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI. Decorsi i dodici mesi previsti dall'art 23 bis D. Lgs. senza che il ricorrente avesse formulato istanza di riesame, la Questura, sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento, ha rigettato l'istanza di rinnovo. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che: il 10.3.2020 il signor NG aveva richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art.32 c.3 D.L.gs n.25/08 ma aveva omesso di presentarsi all'audizione, fissata per il giorno 9.3.2021, dinanzi alla Commissione;
la Commissione il 6.4.2021 aveva pertanto deciso di sospendere il parere riservandosi di riesaminare il caso ove il richiedente si fosse reso reperibile nei 12 mesi successivi;
decorso tale termine senza che il richiedente facesse richiesta di riesame, il procedimento era da considerarsi estinto ex lege;
il 30.6.2022 veniva emesso il provvedimento impugnato, atto dovuto e consequenziale alla decisione della Commissione Territoriale.
2 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne mentre dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova risulta una sentenza del 12.7.2024 di non doversi procedere per assenza, ex art 420 quater c.p.p., per il reato di truffa commesso a Rossiglione il 24.12.2021 La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 27.12.2023, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 16.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta avvalendosi di un interprete, pur avendo dimostrato il signor NG di comprendere in parte la lingua italiana, questi ha fornito le informazioni relative alla sua vita privata e lavorativa. In particolare, ha riferito dell'attività lavorativa svolta come bracciante agricolo stagionale nella provincia di Foggia e di Napoli, senza contratto ed in condizioni di evidente sfruttamento, con cui si mantiene dall'avvenuta uscita dal CAS. In relazione poi al suo arrivo in Italia ha precisato di essere giunto nel 2017, via mare, e di essere stato ospite di una struttura a Genova, quindi a Quiliano ed infine ad Acqui Terme e di essersi poi trasferito a Napoli alla ricerca di un lavoro;
di non avere più alcun familiare nel Paese di origine, ove il suo villaggio è stato distrutto a seguito di un attacco terroristico, e di essersi creato qui in Italia delle amicizie fra gli ospiti della struttura presso cui era accolto e fra i colleghi di lavoro. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, parte ricorrente ha insistito come in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
3 “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto
4 permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.L. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente va fin da subito rilevato che il signor NG, giunto in Italia nel 2017, ancora minorenne, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato il 15.2.2018. Dall'epoca dell'uscita dal sistema dell'accoglienza, pressato dalle esigenze di mantenimento e trasferitosi con prospettive lavorative nel Sud Italia, risulta avere sempre lavorato come bracciante stagionale, non in regola, vittima di evidente sfruttamento lavorativo, senza riuscire, nonostante fosse regolare sul territorio italiano, a svolgere un effettivo percorso di inclusione sociale. Passando ad esaminare il contesto territoriale e gli equilibri geopolitici del Paese in cui dovrebbe rientrare, occorre analizzare la situazione del IN FA. Le COI sul IN FA riportano che il Paese continua ad essere interessato da residui, ma più che significativi, conflitti e scontri tra forze governative e jihadiste, che hanno coinvolto, in numerosi attacchi, i civili. I medesimi attacchi hanno dato luogo a una situazione di insicurezza e instabilità, alla luce della quale non si può affermare che le autorità governative abbiano l'effettivo e pieno controllo dell'intero territorio. Fino al 2015 il Paese ha goduto di una certa stabilità politica, tanto da essere considerato uno dei Paesi più pacifici del continente africano. Dal gennaio 2016, il IN FA è stato,
5 invece, teatro di numerosi attacchi terroristici1: il 15 gennaio alcuni terroristi hanno sequestrato un hotel e un bar nel centro di Ouagadougou, causando la morte di 28 persone e il ferimento di altre 56. Nell'agosto del 2017 un gruppo di miliziani ha fatto irruzione nell'Hotel Splendid e al Caffè NO uccidendo 19 persone. Ancora, in data 2 marzo 2018, si è verificato un altro attacco all'ambasciata francese che ha causato la morte di sei militari e sette terroristi, oltre che altre cinque vittime e una cinquantina di persone rimaste ferite. La Stampa Esteri nel 2018 titola un articolo, “L'islamizzazione violenta in IN-FA: anche gli ospedali chiudono per timore di attentati”, riportando che “nel nord le scuole sono sigillate, come molti degli uffici statali: insegnanti e funzionari scappano da questa parte del Sahel fuori controllo”2 e il rapporto di descrive la difficile Controparte_3 situazione in cui versa la popolazione del IN FA, nella regione amministrativa del Sahel e nella capitale Ouagadougou, vittima di abusi e violenze da parte dei gruppi estremisti islamici e delle forze di sicurezza . Per_1
Da quando, all'inizio del 2016, i gruppi jiha drammaticamente marcato la loro presenza, creando un clima di intimidazione e di paura, si sono susseguiti gli attacchi contro scuole e luoghi di aggregazione, ma anche contro postazioni dell'esercito, ambasciate straniere ed edifici governativi. Contestualmente, le forze di sicurezza locali hanno condotto operazioni antiterrorismo, durante le quali sarebbero stati operati gravi abusi nei confronti di sospetti jihadisti in stato di fermo, omicidi extragiudiziali e arresti arbitrari3. Dell'aggravarsi della situazione ha riferito anche che scrive che i Controparte_4
“Gruppi armati hanno compiuto attacchi vicino al confine con il Mali e il Niger, uccidendo decine di civili. I ripetuti attacchi nella regione del Sahel hanno spinto gli amministratori pubblici ad abbandonare temporaneamente la regione” e “centinaia di scuole sono state di conseguenza chiuse”.4 Inoltre, Amnesty riporta che tra il 2019 ed il 2020 l'insicurezza nel IN FA settentrionale si è diffusa verso Est e ha portato a un picco di violazioni e abusi dei diritti umani. Lo stato di emergenza era in vigore in 6 delle 13 regioni del IN FA. Il numero di persone uccise nella prima metà dell'anno ha superato di quattro volte il totale del 2018. Gruppi armati come , il Gruppo per il Persona_2 sostegno dell'Islam e dei musulmani e lo Stato islamic Sahara avrebbero condotto la maggior parte degli attacchi contro la popolazione, inclusi rappresentanti statali e capi tradizionali. Il e altri gruppi di autodifesa simili hanno Parte_1 commesso violazioni dei diritt nquanta persone sono state uccise e altre sessantasei sono scomparse in un raid condotto da un gruppo armato nel villaggio di Yirgou nella provincia di Sanmatenga l'1-2 gennaio, secondo il governo.
[...]
leader di nella provincia di Namentenga, Persona_3 Parte_1 arrestato il 23 dicembre nell'ambito delle indagini su queste uccisioni. Inoltre, a Sanmatenga, almeno ventinove persone sono state uccise l'8 settembre quando uomini armati hanno attaccato un convoglio di cibo sulla strada Parte_2
6 Successivamente la situazione è ulteriormente peggiorata e il sito Nigrizia, al 13.01.2020 riporta che “dopo l'ultimo attacco armato contro due villaggi che ha causato la morte di 36 civili, il parlamento del IN FA ha approvato ieri una legge che permette l'impiego di volontari civili dotati di armi leggere nella lotta al terrorismo. Lunedì sospetti jihadisti hanno attaccato un mercato nel villaggio di Nagraogo, dandolo alle fiamme e uccidendo 32 civili. Altre 4 persone sono state uccise in un successivo attacco nel villaggio di Alamou, sempre nella provincia di Sanmatenga, nel centro-nord del paese. In centinaia sono fuggiti dall'area e si sono rifugiati nel capoluogo Kaya. L'azione non è stata rivendicata”.6 Inoltre, “negli ultimi mesi nel paese si sono intensificati gli attacchi di gruppi jihadisti che si stanno espandendo attraverso i confini dai vicini Mali e Niger”. Un problema fondamentale fortemente connesso al conflitto è dato dalla risposta delle autorità burkinabè agli attacchi: la strategia offensiva del governo consiste spesso in arresti arbitrari se non nell'esecuzione sommaria ed extragiudiziale dei sospettati sostenitori dei gruppi terroristici, strategia che rischia di incrementare il conflitto portando più persone nelle mani dei militanti reclutatori islamici. Gli abusi perpetrati dai gruppi e terroristici e dalle forze armate governative hanno portato ad un drammatico e pericoloso aumento delle tensioni etniche, in particolare tra il gruppo (o che sembra essere preso di mira dalle forze di Per_4 Per_5 sicurezza statali per il loro sospetto sostegno agli islamisti armati, e i gruppi e ER
, attaccati dai gruppi terroristi islamici in quanto ritenuti sostenitori delle forze di Per_7 za. HRW specifica invece come il gruppo sia sostanzialmente conteso tra i Per_4 gruppi islamici armati e le forze governative: gli islamisti cercano di reclutarne gli appartenenti e minacciano di giustiziare coloro che collaborano con il governo, e le forze di sicurezza pretendono di ottenere da loro informazioni di intelligence sulla presenza di gruppi armati e infliggono punizioni collettive se non le forniscono7. Il report di ACAPS del 2019 afferma che l'incapacità dello Stato di fornire protezione ai propri cittadini emerge dalle stesse dichiarazioni delle forze di sicurezza: a metà settembre queste si sono ritirate dalla città di Djibo, dichiarando di ritrovarsi scarsamente equipaggiate e quindi non in grado di affrontare la grave situazione di insicurezza. A questo deve aggiungersi che i servizi sociali legati alla salute e all'istruzione si sono significativamente ridotti nelle regioni del Sahel, di Nord, Centro- Nord, Est, proprio come conseguenza della progressiva perdita di controllo sui territori da parte delle forze governative8. La situazione dei diritti umani del IN FA si è gravemente deteriorata nel 2022 quando sono aumentati gli attacchi mortali di gruppi armati islamisti contro i civili, le forze militari e le milizie filogovernative hanno commesso violazioni durante le operazioni antiterrorismo e l'instabilità politica si è aggravata a seguito di due colpi di stato militari. Le crescenti vittime civili e militari e la perdita del territorio controllato dal governo a favore di gruppi armati islamisti, che secondo quanto riferito controllano circa il 40% del Paese, hanno stimolato proteste antigovernative e due colpi di stato militari, il primo dei quali, a gennaio, ha rovesciato9 il presidente , rieletto nel Persona_8
2020.
Per_ 6 Nigrizia, eggere, dal Mali alla Siria, 13 Gennaio 2020, https://www.nigrizia.it/notizia/armi-leggere-dal-mali-alla-siria 7Human , IN FA's Atrocities in the Name of Security Will Help Terrorists' Ranks, 12 giugno 2019, CP_3 https://www.hrw.org/news/2019/06/12/burkina-fasos-atrocities-name-security-will-help-terrorists-ranks 8 ACAPS, IN FA - Escalation of armed violence, 1 novembre 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20191101_acaps_briefing_note_conflict_in_burkina_faso.pdf 9 https://www.france24.com/en/live-news/20220124-burkina-faso-president-kabore-held-by-mutinying-soldiers-sources-tell-france- 24
7 Centinaia di attacchi contro civili e obiettivi militari da parte di gruppi armati in 10 delle 13 regioni del IN FA hanno notevolmente intensificato una crisi umanitaria e hanno portato il numero totale di sfollati interni dal 2016 a quasi 2 milioni, ovvero poco meno del 10% della popolazione . Nel 2022 l'intensità del conflitto, misurata dal numero di eventi di violenza politica organizzata nella prima metà del 2022, rimane la più alta in IN FA tra gli stati del Sahel. In IN FA, il JN ha condotto un'offensiva quasi nazionale durante la prima metà dell'anno, effettuando più di 400 attacchi in 10 delle 13 regioni del paese. Il gruppo è stato coinvolto in circa il 70% degli eventi segnalati nel Paese durante questo periodo e ha effettuato più di cinque volte più attacchi contro i civili rispetto a
[...]
In particolare, tuttavia, gli attacchi di sono stati più letali, ucciden Pt_3 Pt_3 quasi il doppio delle persone10. I principali partner del IN FA, in particolare Francia, Stati Uniti, UE e ONU, hanno espresso preoccupazione11 per il colpo di stato di gennaio e hanno insistito per un rapido ritorno all'ordine costituzionale. I partner internazionali hanno denunciato con fermezza gli abusi dei gruppi armati islamisti, ma sono stati riluttanti a condannare gli abusi delle milizie militari e filogovernative. Il CICR si è dichiarato già da tempo preoccupato per la violenza contro i civili, i pazienti, gli operatori sanitari e le strutture e i veicoli medici, il quale è un problema significativo in termini umanitari e può avere effetti estesi e a lungo termine. Su tali premesse, nel 2019 il CICR ha organizzato una prima tavola rotonda a Ouagadougou sulla protezione dell'assistenza sanitaria durante i conflitti armati e altre situazioni di violenza12. A partire dall'aprile 2021 la regione ha visto notevoli stravolgimenti, in particolare a seguito dei colpi di stato avvenuti in Mali e in IN FA rispettivamente a maggio 2021 e gennaio 2022, che hanno portato alla loro sospensione dall'Unione Africana e dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS). Da USDOS – US Department of State del 2021 risulta che i gruppi terroristici nazionali e transnazionali hanno continuato a operare durante tutto l'anno e hanno aumentato le uccisioni di individui in base alla loro identità religiosa, secondo i resoconti dei media. Questi attacchi hanno costretto più popolazioni a fuggire dai loro villaggi, portando più comuni sotto il controllo dei gruppi e impedendo agli abitanti di coltivare. Gli attacchi si sono estesi a sud e ad ovest, alle Cascades e alle regioni di Boucle du Mouhoun. Esperti di sicurezza hanno affermato che nella regione orientale i terroristi/jihadisti hanno istituito una propria struttura amministrativa che richiede il pagamento da parte della popolazione di “zakat” o tasse religiose. Questi gruppi includevano gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti , Stato islamico CP_6 nel Grande Sahara (ISIS-GS), al-Islam wal ), al-Qa'ida nel Per_10
Maghreb islamico, e . Sebbene molti attacchi nel Paese non Per_11 CP_7 siano stati rivendicati, gli osservatori hanno nuovamente attribuito la maggior parte a Per_ tre gruppi terroristici: , e CP_6 Per_13
Durante il 2022 gli p de slamisti si sono notevolmente intensificati;
in particolare da marzo alcuni gruppi allineati allo Stato Islamico hanno attaccato sistematicamente i civili. Centinaia di civili sono stati uccisi e migliaia sono
8 stati costretti a fuggire. In IN FA almeno un milione di persone vive in zone sotto assedio e in una continua situazione di pericolo. Nel luglio 2022 l'Unione Europea ha imposto sanzioni nei confronti di alcuni comandanti affiliati ad al-Qaeda a causa degli attacchi contro i civili,
contro
MINUSMA e contro le forze di difesa e di sicurezza in IN FA. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha mantenuto un ufficio nazionale incaricato di monitorare e riferire sulle violazioni dei diritti umani e sostenere la società civile, ma, durante il 2022, non ha pubblicato alcun rapporto. In ultimo, il 30 settembre 2022, un nuovo colpo di stato, condannato da UE e ONU14, ha interessato il Paese, in conseguenza del quale sono stati chiusi i confini a tempo indefinito e sospese tutte le attività politiche. ha annunciato, in un Parte_4 discorso alla televisione nazionale, di avere preso il potere dopo avere destituito, insieme a un gruppo di altri ufficiali, il tenente colonnello , Persona_14 sciolto il governo e sospeso la Costituzione e la Carta transitoria, denunciando l'incapacità di di combattere gli islamisti, la cui offensiva ha provocato, negli Per_14 ultimi anni, la morte di migliaia di persone e almeno due milioni di profughi.15 è Per_14 stato lo stesso che, solo lo scorso gennaio aveva, a propria volta, deposto il presidente eletto , citando la stessa ragione. Persona_8
“Dopo una giornata segnata dagli spari nel quartiere presidenziale di Ouagadougou, risulta che una quindicina di soldati in borghese e alcuni incappucciati abbiano preso la parola in diretta alla radiotelevisione nazionale”. In un comunicato letto da un capitano, l'esercito ha dichiarato che "il tenente colonnello è stato destituito da Per_14 presidente del Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione" (MPSR), l'organo di governo della giunta. Il nuovo uomo forte del Paese, nominato presidente dell'MPSR, è ora il capitano Pt_4
: 34 anni, era stato finora a capo dell'unità di forze speciali antijihadiste "Cobra"
[...] nella regione settentrionale di Kaya. I golpisti hanno inoltre annunciato la chiusura delle frontiere terrestri e aeree del Paese a partire dalla mezzanotte, la sospensione della Costituzione e lo scioglimento del governo e dell'assemblea legislativa di transizione, stabilendo anche un coprifuoco dalle 21:00 alle 05:00. Nell'ottobre 2022, il leader della giunta militare, , aveva promesso di Persona_15 tenere le elezioni entro luglio 2024, scadenza c x golpista Per_1 luogotenente colonnello con la Comunità economica degli Persona_16
Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS). Tuttavia, il 30 maggio 2023, il primo ministro ha affermato che le elezioni avrebbero potuto essere Persona_17 ritardate, data la persistente insicurezza che affligge il Paese. Già dopo il colpo di stato di gennaio, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'UA hanno sospeso il IN FA da tutti gli organi di governo, in attesa del ripristino dell'ordine costituzionale16. Ad aprile 2023, il governo militare, salito al potere con il colpo di stato dell'ottobre 2022, ha annunciato una "mobilitazione generale" come parte di un piano per riconquistare il territorio perduto ad opera dei gruppi armati, che controllerebbero fino al 50% del Paese. Il piano mira a creare un “quadro giuridico per tutte le azioni” intraprese contro gli insorti. Le autorità militari di transizione del IN FA hanno represso i media e il dissenso, contribuendo alla riduzione dello spazio civico.
9 Il 16 settembre 2023 il Mali, il Niger e il IN FA hanno firmato la Carta Liptako- Gourma, che istituisce l'Alleanza degli Stati del Sahel. La Carta obbliga i firmatari ad assistersi a vicenda – anche militarmente – in caso di attacco contro uno qualsiasi di loro. Vincola inoltre i tre Paesi a cooperare per prevenire o sedare le ribellioni armate. Il 27 settembre 2023, il portavoce del governo militare ha affermato che i servizi segreti burkinabè avevano sventato un tentativo di colpo di stato da parte, tra gli altri, di alcuni ufficiali dell'esercito. Il procuratore militare ha detto che quattro ufficiali dell'esercito erano stati arrestati, mentre due erano in fuga. Le autorità transitorie hanno inoltre interrotto le relazioni con la Francia Per_1 chiedendo a febbraio 2023 che Parigi ritirasse le sue forze speciali dal Paese, segnando così la fine di oltre 20 anni di presenza militare francese, e hanno stabilito legami più forti con partner non occidentali, tra cui la CH e la Russia. La Francia ha ritirato le sue truppe dal IN FA. Infine, in riferimento all'anno 2023, l' senza CP_8 distinguere in base alla provenienza delle regioni del IN FA ha raccomandato di evitare i rimpatri forzati per i burkinabè17. Di fatto, è dalla fine del 2016 che la situazione della sicurezza in IN FA è in continuo peggioramento. La natura del conflitto è cambiata in tre modi interconnessi. In Per_ primo luogo, gruppi estremisti violenti, soprattutto e , ma anche Persona_2
soprattutto nelle zone di confine, hanno lanciato un numero crescente di CP_9 attacchi contro le forze di difesa e di sicurezza e contro chiunque rappresenti le autorità. In secondo luogo, i gruppi di autodifesa, prima indipendenti e poi regolamentati dallo Stato, sono diventati un elemento chiave della risposta ai gruppi estremisti. La combinazione di questi primi due elementi ha portato ad una crescente subordinazione del conflitto rispetto alle linee comunitarie, portando a un forte aumento del numero delle vittime civili, poiché le comunità sono state prese di mira dalle parti in conflitto. Da una rivolta localizzata nella provincia di Soum, nella regione del Sahel, nel IN FA settentrionale, il conflitto è diventato un'insurrezione a tutti gli effetti che si estende a 11 delle 13 regioni del Paese, con focolai nelle regioni settentrionali e orientali del Paese (Sahel, Nord, Centro-Nord ed Est) e un'escalation delle tensioni nel 2021 e nel 2022 nelle regioni degli Hauts-Bassins e delle Cascades nell'ovest e nel sud- ovest del Paese, al confine rispettivamente con il Mali e la Costa d'Avorio. A fine gennaio 2024 le giunte di Mali, IN FA e Niger hanno annunciato il ritiro dei loro Paesi dal blocco economico regionale ECOWAS. Anche i primi mesi del 2024 sono stati caratterizzati da instabilità e violenze. Il 18 gennaio 2024 il portavoce del governo ha comunicato che era stato sventato un tentativo di colpo di stato e che i presunti golpisti erano stati arrestati18.Inoltre, continuano i gravi attacchi contro la popolazione civile. Il 25 febbraio 2024 sono state uccise 170 persone in diversi attacchi nei villaggi di Komsilga, e Soroe (provincia di Yatenga), nel nord del Paese19.Lo stesso giorno Per_18 sono anche state attaccate una moschea nel villaggio di Natiaboani, vicino alla capitale della regione Est, Fada N'Gourma, nel IN FA orientale, e una chiesa cristiana nel 17 https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-fa-appello-per-vietare-i-rimpatri-forzati-in-burkina-faso- nel-pieno-di-una-crisi-umanitaria-sempre-piu-grave/ Email
News, IN FA: Fresh coup attempt thwarted – authorities, 19 gennaio 2024, https://www.africanews.com/2024/01/19/burkina- faso-fresh-coup-attempt-thwarted-authorities/; Le Monde, Le IN FA dit avoir déjoué une «énième tentative de déstabilisation», 19 gennaio 2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/19/le-burkina-faso-dit-avoir-dejoue-une-enieme-tentative-de- destabilisation_6211747_3212.html#. 19 France24, IN FA prosecutor says some 170 people 'executed' in attacks on northern villages, 03 marzo 2024, https://www.france24.com/en/africa/20240303-burkina-faso-prosecutor-says-around-170-people-killed-in-attacks-on-northern-villages.
10 villaggio di Essakane, nel nord del Paese. In entrambi gli episodi ci sono state decine di vittime20.
A rappresentare l'attuale drammaticità della situazione di sicurezza, i dati ACLED in IN FA registrano a livello nazionale tra il 23 agosto 2023 e il 23 agosto 2024 1429 eventi violenti, che hanno causato 8259 vittime. Infine, le più recenti notizie21 informano che, alla recentissima data del 24.08.2024, è stato scagliato un ulteriore attacco terroristico da parte del Gruppo di Sostegno all'Islam Per_ e ai musulmani, , contro gruppo di abitanti e soldati impegnati negli scavi per proteggere alcuni avamposti nel territorio di Barsalogho, regione del Centro-Nord, a 45 km dalla città di Kaya;
le medesime fonti riportano allo stato il numero di vittime superiore al numero di 150. Dalle informazioni raccolte sui Paesi di origine, come indicato dalle fonti sottostanti, risulta che, a causa dell'alta probabilità di atti terroristici contro la popolazione civile e di una situazione di sicurezza complessivamente molto critica, l'intero IN FA può attualmente essere considerato a rischio, inclusa l'area del Centro-sud, data l'espansione continua del conflitto anche nelle zone centrali del paese. Va pertanto ritenuto, alla luce delle fonti riportate, che il ricorrente, in caso di rientro nel Paese di provenienza, sarebbe suscettibile di essere esposto al rischio di coinvolgimento in situazioni violente ed alle conseguenze del generale deterioramento delle condizioni di sicurezza cosicché può valutarsi che la sua situazione rientri a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 comma 1.1 TUI, nella prospettiva di una piena attuazione del principio di non refoulement. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e ritenuta non valutabile la sentenza di non doversi procedere per l'assenza dell'imputato) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Co 20 azeera, Dozens dead after mosque attack in southern IN FA, sources say, 26 febbraio 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/2/26/rebels-attack-mosque-eastern-burkina-faso#:%7E:text=News%7CArmed%20Groups-
,Dozens%20dead%20after%20mosque%20attack%20in%20southern%20IN%20FA%2C%20sources,in%20attacks%20blamed%20o Co n%20rebels; , IN Fas e attack: Dozens killed during prayers, 27 febbraio 2024, https://www.bbc.com/news/world-africa- 21 Ministero degli Affari Esteri cooperazione internazionale,IN FA: Dichiarazione dell'Alto Rappresentante a nome dell'Unione 68408405. CP_ europea sull'attacco terroristico a ho, 29.agosto 2024 https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/08/burkina-faso-dichiarazione-dellalto-rappresentante-a-nome- ; Il Post, Più di cento persone sono state uccise nell'attacco di un gruppo jihadista nella Email_2 parte centrale del IN FA, 27 agosto 2024 https://www.ilpost.it/2024/08/27/burkina-faso-attacco-gruppo-jihadista/; Ilmanifesto, IN FA, i morti a Barsalogho sono almeno 400. E cresce il malcontento, 27 agosto 2024, https://ilmanifesto.it/burkina-faso-i-morti-a- barsahogo-sono-almeno-400-e-cresce-il-malcontento;;
11 Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista l'istanza in atti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro, a NE DO nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Nulla sulle spese
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 LUISS, Il IN FA e il terrorismo, 13 maggio 2019, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/05/13/il-burkina-faso-e-il- terrorismo/ ; , IN FA, attaccata l'ambasciata francese, decine di vittime e feriti, 2 marzo 2018, CP_5 https://www.ilsole24ore.com/art/burkina-faso-attaccata-l-ambasciata-francese-decine-vittime-e-feriti-AEjlC59D ; 2 La Stampa, L'islamizzazione violenta in IN-FA: anche gli ospedali chiudono per timore di attentati, 4 luglio 2018, https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2018/07/04/news/l-islamizzazione-violenta-in-burkina-faso-anche-gli-ospedali- chiudono-per-timore-di-attentati-1.34029387 3 , “By day we fear the army, by night the jihadists”, 21 maggio 2018, https://www.hrw.org/report/2018/05/21/day- Controparte_3 we-fear-army-night-jihadists/abuses-armed-islamists-and-security-forces 4 IN FA, Rapporto 2019-2020, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub- Controparte_4 sahariana/burkina-faso/ 5 IN FA 2019, 8 aprile 2020, https://www.amnesty.org/en/countries/africa/burkina-faso/report- Controparte_4 burkina-faso/ 10 https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/sahel/mid-year-update/ 11 https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/burkina-faso-military-coup-how-the-world-reacted 12 International Committee of the Red Cross (ICRC-CICR), IN FA: Civilians and health care must be protected from any and all acts of violence, 8 marzo 2021, https://www.icrc.org/en/document/burkina-faso-civilians-and-health-care-must-be- protected-any-and-all-acts-violence 13 https://www.ecoi.net/en/document/2074020.html 14 https://www.barrons.com/news/un-chief-strongly-condemns-coup-in-burkina-faso-spokesman-st-dw-01664642107 15 https://www.adnkronos.com/burkina-faso-nuovo-colpo-di-stato-destituito-damiba_6s3oR8xD81ROUiwgVHYkRN 16 https://www.france24.com/en/tv-shows/eye-on-africa/20220128-ecowas-suspends-burkina-faso-after-coup-stops-short-of-sanctions
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice riunito nella Camera di consiglio del 26/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11527 / 2023 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. MIPG del 30.6.2022 di “rifiuto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno” ex art.32/3°comma D.Lgs. 25/2008 per protezione speciale proposto da NE DO nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 C.F._2
ME (BN) presso lo vv. DE VINCENTIS DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova in data 30.6.2022, e notificato il 17.11.2023, a seguito di provvedimento di sospensione della CT di Genova del 6.4.2021 (cui è conseguita l'estinzione decorsi 12 mesi), in relazione ad istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rilasciato il 15.2.2028, istanza presentata in data 10.3.2020. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che: il ricorrente, partito dal IN FA nel 2017 a causa delle precarie condizioni in cui era costretto a vivere nel Paese di origine e della difficile situazione in esso imperversante, ha chiesto ed ottenuto un permesso di soggiorno per protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale di Genova;
con decreto del 30.06.2022 la Questura di Genova, considerato il parere negativo della Commissione Territoriale, ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 10.03.2020, senza in alcun modo
1 considerare la difficile situazione socio-politica del IN FA e le condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante. Ciò premesso lamentava che la Commissione e la avessero rigettato l'istanza CP_2 di rinnovo del permesso di soggiorno in palese violazione del principio del non refoulement, richiamato dall'art. 19 TUI, che statuisce che: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.” La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa audizione del ricorrente, annullare l'impugnato provvedimento emesso dalla Questura di Genova e per l'effetto ordinare alla suddetta Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020, ovvero il riconoscimento della c.d. protezione di tipo “umanitaria”.”. Con il ricorso è stata depositata documentazione inerente alla fase amministrativa e le fonti consultate sul Paese di origine. La Commissione, con provvedimento del 6.4.2021, ha deciso di “sospendere il parere in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal signor NE DO, riservandosi di esaminare il caso ove lo stesso si rendesse reperibile nei termini di cui alla normativa vigente” considerato che, in ragione dell'irreperibilità del predetto, come evincibile dalla nota della Questura 5.3.2021, la Commissione non avesse potuto procedere ad un apposito colloquio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.19 comma 1 e 1.1 TUI. Decorsi i dodici mesi previsti dall'art 23 bis D. Lgs. senza che il ricorrente avesse formulato istanza di riesame, la Questura, sul presupposto dell'avvenuta estinzione del procedimento, ha rigettato l'istanza di rinnovo. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ed ha insistito per il rigetto del ricorso a spese come per legge, deducendo, in sintesi, che: il 10.3.2020 il signor NG aveva richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi dell'art.32 c.3 D.L.gs n.25/08 ma aveva omesso di presentarsi all'audizione, fissata per il giorno 9.3.2021, dinanzi alla Commissione;
la Commissione il 6.4.2021 aveva pertanto deciso di sospendere il parere riservandosi di riesaminare il caso ove il richiedente si fosse reso reperibile nei 12 mesi successivi;
decorso tale termine senza che il richiedente facesse richiesta di riesame, il procedimento era da considerarsi estinto ex lege;
il 30.6.2022 veniva emesso il provvedimento impugnato, atto dovuto e consequenziale alla decisione della Commissione Territoriale.
2 Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti condanne mentre dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova risulta una sentenza del 12.7.2024 di non doversi procedere per assenza, ex art 420 quater c.p.p., per il reato di truffa commesso a Rossiglione il 24.12.2021 La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 27.12.2023, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza del 16.10.2024, in cui si è tenuta altresì l'audizione del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. Nel corso dell'audizione, sostenuta avvalendosi di un interprete, pur avendo dimostrato il signor NG di comprendere in parte la lingua italiana, questi ha fornito le informazioni relative alla sua vita privata e lavorativa. In particolare, ha riferito dell'attività lavorativa svolta come bracciante agricolo stagionale nella provincia di Foggia e di Napoli, senza contratto ed in condizioni di evidente sfruttamento, con cui si mantiene dall'avvenuta uscita dal CAS. In relazione poi al suo arrivo in Italia ha precisato di essere giunto nel 2017, via mare, e di essere stato ospite di una struttura a Genova, quindi a Quiliano ed infine ad Acqui Terme e di essersi poi trasferito a Napoli alla ricerca di un lavoro;
di non avere più alcun familiare nel Paese di origine, ove il suo villaggio è stato distrutto a seguito di un attacco terroristico, e di essersi creato qui in Italia delle amicizie fra gli ospiti della struttura presso cui era accolto e fra i colleghi di lavoro. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, parte ricorrente ha insistito come in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
3 “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto
4 permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.L. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente va fin da subito rilevato che il signor NG, giunto in Italia nel 2017, ancora minorenne, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato il 15.2.2018. Dall'epoca dell'uscita dal sistema dell'accoglienza, pressato dalle esigenze di mantenimento e trasferitosi con prospettive lavorative nel Sud Italia, risulta avere sempre lavorato come bracciante stagionale, non in regola, vittima di evidente sfruttamento lavorativo, senza riuscire, nonostante fosse regolare sul territorio italiano, a svolgere un effettivo percorso di inclusione sociale. Passando ad esaminare il contesto territoriale e gli equilibri geopolitici del Paese in cui dovrebbe rientrare, occorre analizzare la situazione del IN FA. Le COI sul IN FA riportano che il Paese continua ad essere interessato da residui, ma più che significativi, conflitti e scontri tra forze governative e jihadiste, che hanno coinvolto, in numerosi attacchi, i civili. I medesimi attacchi hanno dato luogo a una situazione di insicurezza e instabilità, alla luce della quale non si può affermare che le autorità governative abbiano l'effettivo e pieno controllo dell'intero territorio. Fino al 2015 il Paese ha goduto di una certa stabilità politica, tanto da essere considerato uno dei Paesi più pacifici del continente africano. Dal gennaio 2016, il IN FA è stato,
5 invece, teatro di numerosi attacchi terroristici1: il 15 gennaio alcuni terroristi hanno sequestrato un hotel e un bar nel centro di Ouagadougou, causando la morte di 28 persone e il ferimento di altre 56. Nell'agosto del 2017 un gruppo di miliziani ha fatto irruzione nell'Hotel Splendid e al Caffè NO uccidendo 19 persone. Ancora, in data 2 marzo 2018, si è verificato un altro attacco all'ambasciata francese che ha causato la morte di sei militari e sette terroristi, oltre che altre cinque vittime e una cinquantina di persone rimaste ferite. La Stampa Esteri nel 2018 titola un articolo, “L'islamizzazione violenta in IN-FA: anche gli ospedali chiudono per timore di attentati”, riportando che “nel nord le scuole sono sigillate, come molti degli uffici statali: insegnanti e funzionari scappano da questa parte del Sahel fuori controllo”2 e il rapporto di descrive la difficile Controparte_3 situazione in cui versa la popolazione del IN FA, nella regione amministrativa del Sahel e nella capitale Ouagadougou, vittima di abusi e violenze da parte dei gruppi estremisti islamici e delle forze di sicurezza . Per_1
Da quando, all'inizio del 2016, i gruppi jiha drammaticamente marcato la loro presenza, creando un clima di intimidazione e di paura, si sono susseguiti gli attacchi contro scuole e luoghi di aggregazione, ma anche contro postazioni dell'esercito, ambasciate straniere ed edifici governativi. Contestualmente, le forze di sicurezza locali hanno condotto operazioni antiterrorismo, durante le quali sarebbero stati operati gravi abusi nei confronti di sospetti jihadisti in stato di fermo, omicidi extragiudiziali e arresti arbitrari3. Dell'aggravarsi della situazione ha riferito anche che scrive che i Controparte_4
“Gruppi armati hanno compiuto attacchi vicino al confine con il Mali e il Niger, uccidendo decine di civili. I ripetuti attacchi nella regione del Sahel hanno spinto gli amministratori pubblici ad abbandonare temporaneamente la regione” e “centinaia di scuole sono state di conseguenza chiuse”.4 Inoltre, Amnesty riporta che tra il 2019 ed il 2020 l'insicurezza nel IN FA settentrionale si è diffusa verso Est e ha portato a un picco di violazioni e abusi dei diritti umani. Lo stato di emergenza era in vigore in 6 delle 13 regioni del IN FA. Il numero di persone uccise nella prima metà dell'anno ha superato di quattro volte il totale del 2018. Gruppi armati come , il Gruppo per il Persona_2 sostegno dell'Islam e dei musulmani e lo Stato islamic Sahara avrebbero condotto la maggior parte degli attacchi contro la popolazione, inclusi rappresentanti statali e capi tradizionali. Il e altri gruppi di autodifesa simili hanno Parte_1 commesso violazioni dei diritt nquanta persone sono state uccise e altre sessantasei sono scomparse in un raid condotto da un gruppo armato nel villaggio di Yirgou nella provincia di Sanmatenga l'1-2 gennaio, secondo il governo.
[...]
leader di nella provincia di Namentenga, Persona_3 Parte_1 arrestato il 23 dicembre nell'ambito delle indagini su queste uccisioni. Inoltre, a Sanmatenga, almeno ventinove persone sono state uccise l'8 settembre quando uomini armati hanno attaccato un convoglio di cibo sulla strada Parte_2
6 Successivamente la situazione è ulteriormente peggiorata e il sito Nigrizia, al 13.01.2020 riporta che “dopo l'ultimo attacco armato contro due villaggi che ha causato la morte di 36 civili, il parlamento del IN FA ha approvato ieri una legge che permette l'impiego di volontari civili dotati di armi leggere nella lotta al terrorismo. Lunedì sospetti jihadisti hanno attaccato un mercato nel villaggio di Nagraogo, dandolo alle fiamme e uccidendo 32 civili. Altre 4 persone sono state uccise in un successivo attacco nel villaggio di Alamou, sempre nella provincia di Sanmatenga, nel centro-nord del paese. In centinaia sono fuggiti dall'area e si sono rifugiati nel capoluogo Kaya. L'azione non è stata rivendicata”.6 Inoltre, “negli ultimi mesi nel paese si sono intensificati gli attacchi di gruppi jihadisti che si stanno espandendo attraverso i confini dai vicini Mali e Niger”. Un problema fondamentale fortemente connesso al conflitto è dato dalla risposta delle autorità burkinabè agli attacchi: la strategia offensiva del governo consiste spesso in arresti arbitrari se non nell'esecuzione sommaria ed extragiudiziale dei sospettati sostenitori dei gruppi terroristici, strategia che rischia di incrementare il conflitto portando più persone nelle mani dei militanti reclutatori islamici. Gli abusi perpetrati dai gruppi e terroristici e dalle forze armate governative hanno portato ad un drammatico e pericoloso aumento delle tensioni etniche, in particolare tra il gruppo (o che sembra essere preso di mira dalle forze di Per_4 Per_5 sicurezza statali per il loro sospetto sostegno agli islamisti armati, e i gruppi e ER
, attaccati dai gruppi terroristi islamici in quanto ritenuti sostenitori delle forze di Per_7 za. HRW specifica invece come il gruppo sia sostanzialmente conteso tra i Per_4 gruppi islamici armati e le forze governative: gli islamisti cercano di reclutarne gli appartenenti e minacciano di giustiziare coloro che collaborano con il governo, e le forze di sicurezza pretendono di ottenere da loro informazioni di intelligence sulla presenza di gruppi armati e infliggono punizioni collettive se non le forniscono7. Il report di ACAPS del 2019 afferma che l'incapacità dello Stato di fornire protezione ai propri cittadini emerge dalle stesse dichiarazioni delle forze di sicurezza: a metà settembre queste si sono ritirate dalla città di Djibo, dichiarando di ritrovarsi scarsamente equipaggiate e quindi non in grado di affrontare la grave situazione di insicurezza. A questo deve aggiungersi che i servizi sociali legati alla salute e all'istruzione si sono significativamente ridotti nelle regioni del Sahel, di Nord, Centro- Nord, Est, proprio come conseguenza della progressiva perdita di controllo sui territori da parte delle forze governative8. La situazione dei diritti umani del IN FA si è gravemente deteriorata nel 2022 quando sono aumentati gli attacchi mortali di gruppi armati islamisti contro i civili, le forze militari e le milizie filogovernative hanno commesso violazioni durante le operazioni antiterrorismo e l'instabilità politica si è aggravata a seguito di due colpi di stato militari. Le crescenti vittime civili e militari e la perdita del territorio controllato dal governo a favore di gruppi armati islamisti, che secondo quanto riferito controllano circa il 40% del Paese, hanno stimolato proteste antigovernative e due colpi di stato militari, il primo dei quali, a gennaio, ha rovesciato9 il presidente , rieletto nel Persona_8
2020.
Per_ 6 Nigrizia, eggere, dal Mali alla Siria, 13 Gennaio 2020, https://www.nigrizia.it/notizia/armi-leggere-dal-mali-alla-siria 7Human , IN FA's Atrocities in the Name of Security Will Help Terrorists' Ranks, 12 giugno 2019, CP_3 https://www.hrw.org/news/2019/06/12/burkina-fasos-atrocities-name-security-will-help-terrorists-ranks 8 ACAPS, IN FA - Escalation of armed violence, 1 novembre 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20191101_acaps_briefing_note_conflict_in_burkina_faso.pdf 9 https://www.france24.com/en/live-news/20220124-burkina-faso-president-kabore-held-by-mutinying-soldiers-sources-tell-france- 24
7 Centinaia di attacchi contro civili e obiettivi militari da parte di gruppi armati in 10 delle 13 regioni del IN FA hanno notevolmente intensificato una crisi umanitaria e hanno portato il numero totale di sfollati interni dal 2016 a quasi 2 milioni, ovvero poco meno del 10% della popolazione . Nel 2022 l'intensità del conflitto, misurata dal numero di eventi di violenza politica organizzata nella prima metà del 2022, rimane la più alta in IN FA tra gli stati del Sahel. In IN FA, il JN ha condotto un'offensiva quasi nazionale durante la prima metà dell'anno, effettuando più di 400 attacchi in 10 delle 13 regioni del paese. Il gruppo è stato coinvolto in circa il 70% degli eventi segnalati nel Paese durante questo periodo e ha effettuato più di cinque volte più attacchi contro i civili rispetto a
[...]
In particolare, tuttavia, gli attacchi di sono stati più letali, ucciden Pt_3 Pt_3 quasi il doppio delle persone10. I principali partner del IN FA, in particolare Francia, Stati Uniti, UE e ONU, hanno espresso preoccupazione11 per il colpo di stato di gennaio e hanno insistito per un rapido ritorno all'ordine costituzionale. I partner internazionali hanno denunciato con fermezza gli abusi dei gruppi armati islamisti, ma sono stati riluttanti a condannare gli abusi delle milizie militari e filogovernative. Il CICR si è dichiarato già da tempo preoccupato per la violenza contro i civili, i pazienti, gli operatori sanitari e le strutture e i veicoli medici, il quale è un problema significativo in termini umanitari e può avere effetti estesi e a lungo termine. Su tali premesse, nel 2019 il CICR ha organizzato una prima tavola rotonda a Ouagadougou sulla protezione dell'assistenza sanitaria durante i conflitti armati e altre situazioni di violenza12. A partire dall'aprile 2021 la regione ha visto notevoli stravolgimenti, in particolare a seguito dei colpi di stato avvenuti in Mali e in IN FA rispettivamente a maggio 2021 e gennaio 2022, che hanno portato alla loro sospensione dall'Unione Africana e dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS). Da USDOS – US Department of State del 2021 risulta che i gruppi terroristici nazionali e transnazionali hanno continuato a operare durante tutto l'anno e hanno aumentato le uccisioni di individui in base alla loro identità religiosa, secondo i resoconti dei media. Questi attacchi hanno costretto più popolazioni a fuggire dai loro villaggi, portando più comuni sotto il controllo dei gruppi e impedendo agli abitanti di coltivare. Gli attacchi si sono estesi a sud e ad ovest, alle Cascades e alle regioni di Boucle du Mouhoun. Esperti di sicurezza hanno affermato che nella regione orientale i terroristi/jihadisti hanno istituito una propria struttura amministrativa che richiede il pagamento da parte della popolazione di “zakat” o tasse religiose. Questi gruppi includevano gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti , Stato islamico CP_6 nel Grande Sahara (ISIS-GS), al-Islam wal ), al-Qa'ida nel Per_10
Maghreb islamico, e . Sebbene molti attacchi nel Paese non Per_11 CP_7 siano stati rivendicati, gli osservatori hanno nuovamente attribuito la maggior parte a Per_ tre gruppi terroristici: , e CP_6 Per_13
Durante il 2022 gli p de slamisti si sono notevolmente intensificati;
in particolare da marzo alcuni gruppi allineati allo Stato Islamico hanno attaccato sistematicamente i civili. Centinaia di civili sono stati uccisi e migliaia sono
8 stati costretti a fuggire. In IN FA almeno un milione di persone vive in zone sotto assedio e in una continua situazione di pericolo. Nel luglio 2022 l'Unione Europea ha imposto sanzioni nei confronti di alcuni comandanti affiliati ad al-Qaeda a causa degli attacchi contro i civili,
contro
MINUSMA e contro le forze di difesa e di sicurezza in IN FA. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha mantenuto un ufficio nazionale incaricato di monitorare e riferire sulle violazioni dei diritti umani e sostenere la società civile, ma, durante il 2022, non ha pubblicato alcun rapporto. In ultimo, il 30 settembre 2022, un nuovo colpo di stato, condannato da UE e ONU14, ha interessato il Paese, in conseguenza del quale sono stati chiusi i confini a tempo indefinito e sospese tutte le attività politiche. ha annunciato, in un Parte_4 discorso alla televisione nazionale, di avere preso il potere dopo avere destituito, insieme a un gruppo di altri ufficiali, il tenente colonnello , Persona_14 sciolto il governo e sospeso la Costituzione e la Carta transitoria, denunciando l'incapacità di di combattere gli islamisti, la cui offensiva ha provocato, negli Per_14 ultimi anni, la morte di migliaia di persone e almeno due milioni di profughi.15 è Per_14 stato lo stesso che, solo lo scorso gennaio aveva, a propria volta, deposto il presidente eletto , citando la stessa ragione. Persona_8
“Dopo una giornata segnata dagli spari nel quartiere presidenziale di Ouagadougou, risulta che una quindicina di soldati in borghese e alcuni incappucciati abbiano preso la parola in diretta alla radiotelevisione nazionale”. In un comunicato letto da un capitano, l'esercito ha dichiarato che "il tenente colonnello è stato destituito da Per_14 presidente del Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione" (MPSR), l'organo di governo della giunta. Il nuovo uomo forte del Paese, nominato presidente dell'MPSR, è ora il capitano Pt_4
: 34 anni, era stato finora a capo dell'unità di forze speciali antijihadiste "Cobra"
[...] nella regione settentrionale di Kaya. I golpisti hanno inoltre annunciato la chiusura delle frontiere terrestri e aeree del Paese a partire dalla mezzanotte, la sospensione della Costituzione e lo scioglimento del governo e dell'assemblea legislativa di transizione, stabilendo anche un coprifuoco dalle 21:00 alle 05:00. Nell'ottobre 2022, il leader della giunta militare, , aveva promesso di Persona_15 tenere le elezioni entro luglio 2024, scadenza c x golpista Per_1 luogotenente colonnello con la Comunità economica degli Persona_16
Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS). Tuttavia, il 30 maggio 2023, il primo ministro ha affermato che le elezioni avrebbero potuto essere Persona_17 ritardate, data la persistente insicurezza che affligge il Paese. Già dopo il colpo di stato di gennaio, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'UA hanno sospeso il IN FA da tutti gli organi di governo, in attesa del ripristino dell'ordine costituzionale16. Ad aprile 2023, il governo militare, salito al potere con il colpo di stato dell'ottobre 2022, ha annunciato una "mobilitazione generale" come parte di un piano per riconquistare il territorio perduto ad opera dei gruppi armati, che controllerebbero fino al 50% del Paese. Il piano mira a creare un “quadro giuridico per tutte le azioni” intraprese contro gli insorti. Le autorità militari di transizione del IN FA hanno represso i media e il dissenso, contribuendo alla riduzione dello spazio civico.
9 Il 16 settembre 2023 il Mali, il Niger e il IN FA hanno firmato la Carta Liptako- Gourma, che istituisce l'Alleanza degli Stati del Sahel. La Carta obbliga i firmatari ad assistersi a vicenda – anche militarmente – in caso di attacco contro uno qualsiasi di loro. Vincola inoltre i tre Paesi a cooperare per prevenire o sedare le ribellioni armate. Il 27 settembre 2023, il portavoce del governo militare ha affermato che i servizi segreti burkinabè avevano sventato un tentativo di colpo di stato da parte, tra gli altri, di alcuni ufficiali dell'esercito. Il procuratore militare ha detto che quattro ufficiali dell'esercito erano stati arrestati, mentre due erano in fuga. Le autorità transitorie hanno inoltre interrotto le relazioni con la Francia Per_1 chiedendo a febbraio 2023 che Parigi ritirasse le sue forze speciali dal Paese, segnando così la fine di oltre 20 anni di presenza militare francese, e hanno stabilito legami più forti con partner non occidentali, tra cui la CH e la Russia. La Francia ha ritirato le sue truppe dal IN FA. Infine, in riferimento all'anno 2023, l' senza CP_8 distinguere in base alla provenienza delle regioni del IN FA ha raccomandato di evitare i rimpatri forzati per i burkinabè17. Di fatto, è dalla fine del 2016 che la situazione della sicurezza in IN FA è in continuo peggioramento. La natura del conflitto è cambiata in tre modi interconnessi. In Per_ primo luogo, gruppi estremisti violenti, soprattutto e , ma anche Persona_2
soprattutto nelle zone di confine, hanno lanciato un numero crescente di CP_9 attacchi contro le forze di difesa e di sicurezza e contro chiunque rappresenti le autorità. In secondo luogo, i gruppi di autodifesa, prima indipendenti e poi regolamentati dallo Stato, sono diventati un elemento chiave della risposta ai gruppi estremisti. La combinazione di questi primi due elementi ha portato ad una crescente subordinazione del conflitto rispetto alle linee comunitarie, portando a un forte aumento del numero delle vittime civili, poiché le comunità sono state prese di mira dalle parti in conflitto. Da una rivolta localizzata nella provincia di Soum, nella regione del Sahel, nel IN FA settentrionale, il conflitto è diventato un'insurrezione a tutti gli effetti che si estende a 11 delle 13 regioni del Paese, con focolai nelle regioni settentrionali e orientali del Paese (Sahel, Nord, Centro-Nord ed Est) e un'escalation delle tensioni nel 2021 e nel 2022 nelle regioni degli Hauts-Bassins e delle Cascades nell'ovest e nel sud- ovest del Paese, al confine rispettivamente con il Mali e la Costa d'Avorio. A fine gennaio 2024 le giunte di Mali, IN FA e Niger hanno annunciato il ritiro dei loro Paesi dal blocco economico regionale ECOWAS. Anche i primi mesi del 2024 sono stati caratterizzati da instabilità e violenze. Il 18 gennaio 2024 il portavoce del governo ha comunicato che era stato sventato un tentativo di colpo di stato e che i presunti golpisti erano stati arrestati18.Inoltre, continuano i gravi attacchi contro la popolazione civile. Il 25 febbraio 2024 sono state uccise 170 persone in diversi attacchi nei villaggi di Komsilga, e Soroe (provincia di Yatenga), nel nord del Paese19.Lo stesso giorno Per_18 sono anche state attaccate una moschea nel villaggio di Natiaboani, vicino alla capitale della regione Est, Fada N'Gourma, nel IN FA orientale, e una chiesa cristiana nel 17 https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/lunhcr-fa-appello-per-vietare-i-rimpatri-forzati-in-burkina-faso- nel-pieno-di-una-crisi-umanitaria-sempre-piu-grave/ Email
News, IN FA: Fresh coup attempt thwarted – authorities, 19 gennaio 2024, https://www.africanews.com/2024/01/19/burkina- faso-fresh-coup-attempt-thwarted-authorities/; Le Monde, Le IN FA dit avoir déjoué une «énième tentative de déstabilisation», 19 gennaio 2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/19/le-burkina-faso-dit-avoir-dejoue-une-enieme-tentative-de- destabilisation_6211747_3212.html#. 19 France24, IN FA prosecutor says some 170 people 'executed' in attacks on northern villages, 03 marzo 2024, https://www.france24.com/en/africa/20240303-burkina-faso-prosecutor-says-around-170-people-killed-in-attacks-on-northern-villages.
10 villaggio di Essakane, nel nord del Paese. In entrambi gli episodi ci sono state decine di vittime20.
A rappresentare l'attuale drammaticità della situazione di sicurezza, i dati ACLED in IN FA registrano a livello nazionale tra il 23 agosto 2023 e il 23 agosto 2024 1429 eventi violenti, che hanno causato 8259 vittime. Infine, le più recenti notizie21 informano che, alla recentissima data del 24.08.2024, è stato scagliato un ulteriore attacco terroristico da parte del Gruppo di Sostegno all'Islam Per_ e ai musulmani, , contro gruppo di abitanti e soldati impegnati negli scavi per proteggere alcuni avamposti nel territorio di Barsalogho, regione del Centro-Nord, a 45 km dalla città di Kaya;
le medesime fonti riportano allo stato il numero di vittime superiore al numero di 150. Dalle informazioni raccolte sui Paesi di origine, come indicato dalle fonti sottostanti, risulta che, a causa dell'alta probabilità di atti terroristici contro la popolazione civile e di una situazione di sicurezza complessivamente molto critica, l'intero IN FA può attualmente essere considerato a rischio, inclusa l'area del Centro-sud, data l'espansione continua del conflitto anche nelle zone centrali del paese. Va pertanto ritenuto, alla luce delle fonti riportate, che il ricorrente, in caso di rientro nel Paese di provenienza, sarebbe suscettibile di essere esposto al rischio di coinvolgimento in situazioni violente ed alle conseguenze del generale deterioramento delle condizioni di sicurezza cosicché può valutarsi che la sua situazione rientri a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 comma 1.1 TUI, nella prospettiva di una piena attuazione del principio di non refoulement. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dalla richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e ritenuta non valutabile la sentenza di non doversi procedere per l'assenza dell'imputato) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Co 20 azeera, Dozens dead after mosque attack in southern IN FA, sources say, 26 febbraio 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/2/26/rebels-attack-mosque-eastern-burkina-faso#:%7E:text=News%7CArmed%20Groups-
,Dozens%20dead%20after%20mosque%20attack%20in%20southern%20IN%20FA%2C%20sources,in%20attacks%20blamed%20o Co n%20rebels; , IN Fas e attack: Dozens killed during prayers, 27 febbraio 2024, https://www.bbc.com/news/world-africa- 21 Ministero degli Affari Esteri cooperazione internazionale,IN FA: Dichiarazione dell'Alto Rappresentante a nome dell'Unione 68408405. CP_ europea sull'attacco terroristico a ho, 29.agosto 2024 https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/08/burkina-faso-dichiarazione-dellalto-rappresentante-a-nome- ; Il Post, Più di cento persone sono state uccise nell'attacco di un gruppo jihadista nella Email_2 parte centrale del IN FA, 27 agosto 2024 https://www.ilpost.it/2024/08/27/burkina-faso-attacco-gruppo-jihadista/; Ilmanifesto, IN FA, i morti a Barsalogho sono almeno 400. E cresce il malcontento, 27 agosto 2024, https://ilmanifesto.it/burkina-faso-i-morti-a- barsahogo-sono-almeno-400-e-cresce-il-malcontento;;
11 Spese di giudizio Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sex. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese. Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore vista l'istanza in atti
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro, a NE DO nato in [...] il [...], C.F.
, sedicente, C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Nulla sulle spese
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 LUISS, Il IN FA e il terrorismo, 13 maggio 2019, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/05/13/il-burkina-faso-e-il- terrorismo/ ; , IN FA, attaccata l'ambasciata francese, decine di vittime e feriti, 2 marzo 2018, CP_5 https://www.ilsole24ore.com/art/burkina-faso-attaccata-l-ambasciata-francese-decine-vittime-e-feriti-AEjlC59D ; 2 La Stampa, L'islamizzazione violenta in IN-FA: anche gli ospedali chiudono per timore di attentati, 4 luglio 2018, https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2018/07/04/news/l-islamizzazione-violenta-in-burkina-faso-anche-gli-ospedali- chiudono-per-timore-di-attentati-1.34029387 3 , “By day we fear the army, by night the jihadists”, 21 maggio 2018, https://www.hrw.org/report/2018/05/21/day- Controparte_3 we-fear-army-night-jihadists/abuses-armed-islamists-and-security-forces 4 IN FA, Rapporto 2019-2020, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub- Controparte_4 sahariana/burkina-faso/ 5 IN FA 2019, 8 aprile 2020, https://www.amnesty.org/en/countries/africa/burkina-faso/report- Controparte_4 burkina-faso/ 10 https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/sahel/mid-year-update/ 11 https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/burkina-faso-military-coup-how-the-world-reacted 12 International Committee of the Red Cross (ICRC-CICR), IN FA: Civilians and health care must be protected from any and all acts of violence, 8 marzo 2021, https://www.icrc.org/en/document/burkina-faso-civilians-and-health-care-must-be- protected-any-and-all-acts-violence 13 https://www.ecoi.net/en/document/2074020.html 14 https://www.barrons.com/news/un-chief-strongly-condemns-coup-in-burkina-faso-spokesman-st-dw-01664642107 15 https://www.adnkronos.com/burkina-faso-nuovo-colpo-di-stato-destituito-damiba_6s3oR8xD81ROUiwgVHYkRN 16 https://www.france24.com/en/tv-shows/eye-on-africa/20220128-ecowas-suspends-burkina-faso-after-coup-stops-short-of-sanctions