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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2054/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bovalino, vico I Crotone 25, presso lo studio dell'avv. Antonio G. Pangallo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palmi (RC), via Volta n. 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario
OS AD, ET IO, AL IZ, Quarta Rossella, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9.06.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 09420219002710904/000, notificata in data 27.03.2023 da parte dell di Reggio Calabria, con la quale gli veniva Controparte_2
intimato, tra l'altro, il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di €.15.637,50, in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 39420112000531019000, notificato in data 11.10.2011 di €.
2.895,34;
- avviso di addebito n. 39420120001969890000, notificato in data 10.08.2012 di €.
2.802,81;
- avviso di addebito n. 39420130004187927000, notificato in data 11.02.2014 di €.
3.319,85,
a titolo di somme dovute per contributi IVS coltivatori diretti, oltre interessi di mora ed oneri.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la predetta intimazione,
Per tali motivi, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420219002710904/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n.
39420112000531019000, n. 39420120001969890000 e n. 39420130004187927000, con ogni conseguenza di legge” con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del costituito avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del proposto ricorso con richiesta di integrale rigetto. Con ordinanza del 28.12.2023, questo Giudice ordinava, ex artt. 210 e 421 c.p.c., all' di produrre, “entro e non oltre 30 gg. dalla Controparte_2
prossima udienza” fissata per il giorno 24.10.2024“utti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento agli AVA nn. 39420112000531019000, 39420120001969890000 e 39420130004187927000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali”.
Ciò nonostante, l non provvedeva al suddetto adempimento. Controparte_2
Con decreto del 31.07.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 2.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 2.10.2025 per il deposito delle note scritte.
Solo parte ricorrente provvedeva all'adempimento nei termini, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256 “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.
Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art.
617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di pagamento), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella (o dell'avviso) e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato che "in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. Cass. n. 31282 del 2019 Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)".
Alla luce dell'esposta giurisprudenza, l'azione di cui si discute deve essere ricondotta nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c.
considerato che
il ricorrente, a fronte della notificata intimazione di pagamento, ha inteso fare valere fatti estintivi, modificativi ed estintivi verificatisi dopo la notificazione degli avvisi di addebito avendo dedotto l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione dei predetti avvisi, in assenza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale (ovvero di avviso di addebito) non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, il diritto di credito azionato dall resistente Controparte_3
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali (o degli avvisi di pagamento) ritualmente notificate.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995. In particolare, l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…”.
Sul punto si richiamano le Sezioni Unite della Cassazione “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU. 23397/16). Nella specie, gli avvisi di pagamento afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma sopra citata, sicché deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Orbene, emerge ex actis che, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 27.03.2023, gli atti ad essa sottesi, ossia gli avvisi di addebito in epigrafe indicati, sono stati notificati nel periodo intercorrente tra l'11.10.2011 e l'11.02.2014, ovvero a distanza di ben oltre cinque anni dall'atto impugnato.
Ne consegue che, in mancanza di prova in ordine in ordine alla notifica di atti interruttivi intervenuti nelle more, il cui onere di produzione gravava sulla parte resistente, si deve, senz'altro, ritenere che tutte le pretese creditorie portate dagli avvisi di cui si discute si erano, già, irrimediabilmente prescritte, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'opposizione va, perciò, integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati degli avvisi di addebito n. 39420112000531019000, n. 39420120001969890000 e n.
39420130004187927000 e insussistente il diritto dell e, per esso, del CP_1
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione CP_1
dei compensi di lite in favore di liquidati in €. 2.697,00 oltre spese Parte_1
generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Locri, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2054/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bovalino, vico I Crotone 25, presso lo studio dell'avv. Antonio G. Pangallo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palmi (RC), via Volta n. 2, presso la locale agenzia territoriale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario
OS AD, ET IO, AL IZ, Quarta Rossella, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9.06.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 09420219002710904/000, notificata in data 27.03.2023 da parte dell di Reggio Calabria, con la quale gli veniva Controparte_2
intimato, tra l'altro, il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di €.15.637,50, in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 39420112000531019000, notificato in data 11.10.2011 di €.
2.895,34;
- avviso di addebito n. 39420120001969890000, notificato in data 10.08.2012 di €.
2.802,81;
- avviso di addebito n. 39420130004187927000, notificato in data 11.02.2014 di €.
3.319,85,
a titolo di somme dovute per contributi IVS coltivatori diretti, oltre interessi di mora ed oneri.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la predetta intimazione,
Per tali motivi, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420219002710904/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n.
39420112000531019000, n. 39420120001969890000 e n. 39420130004187927000, con ogni conseguenza di legge” con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del costituito avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del proposto ricorso con richiesta di integrale rigetto. Con ordinanza del 28.12.2023, questo Giudice ordinava, ex artt. 210 e 421 c.p.c., all' di produrre, “entro e non oltre 30 gg. dalla Controparte_2
prossima udienza” fissata per il giorno 24.10.2024“utti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento agli AVA nn. 39420112000531019000, 39420120001969890000 e 39420130004187927000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali”.
Ciò nonostante, l non provvedeva al suddetto adempimento. Controparte_2
Con decreto del 31.07.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 2.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 2.10.2025 per il deposito delle note scritte.
Solo parte ricorrente provvedeva all'adempimento nei termini, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256 “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.
Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art.
617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di pagamento), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella (o dell'avviso) e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato che "in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. Cass. n. 31282 del 2019 Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)".
Alla luce dell'esposta giurisprudenza, l'azione di cui si discute deve essere ricondotta nel paradigma di cui all'art. 615 c.p.c.
considerato che
il ricorrente, a fronte della notificata intimazione di pagamento, ha inteso fare valere fatti estintivi, modificativi ed estintivi verificatisi dopo la notificazione degli avvisi di addebito avendo dedotto l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito nel periodo successivo alla notificazione dei predetti avvisi, in assenza di atti interruttivi intervenuti nelle more.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale (ovvero di avviso di addebito) non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, il diritto di credito azionato dall resistente Controparte_3
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali (o degli avvisi di pagamento) ritualmente notificate.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995. In particolare, l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…”.
Sul punto si richiamano le Sezioni Unite della Cassazione “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU. 23397/16). Nella specie, gli avvisi di pagamento afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma sopra citata, sicché deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Orbene, emerge ex actis che, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 27.03.2023, gli atti ad essa sottesi, ossia gli avvisi di addebito in epigrafe indicati, sono stati notificati nel periodo intercorrente tra l'11.10.2011 e l'11.02.2014, ovvero a distanza di ben oltre cinque anni dall'atto impugnato.
Ne consegue che, in mancanza di prova in ordine in ordine alla notifica di atti interruttivi intervenuti nelle more, il cui onere di produzione gravava sulla parte resistente, si deve, senz'altro, ritenere che tutte le pretese creditorie portate dagli avvisi di cui si discute si erano, già, irrimediabilmente prescritte, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'opposizione va, perciò, integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati degli avvisi di addebito n. 39420112000531019000, n. 39420120001969890000 e n.
39420130004187927000 e insussistente il diritto dell e, per esso, del CP_1
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione CP_1
dei compensi di lite in favore di liquidati in €. 2.697,00 oltre spese Parte_1
generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Locri, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi