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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10889 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2397/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2397 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Imbriani 148, rappr. e difesa dall'Avv. Claudia Iaccarino, ed elett. dom.ta presso il suo studio in
Napoli, p.zza Cavour 19, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore rappr. Controparte_1 legale p.t. Sig. Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ex art 125 disp. att., ritualmente notificato a mezzo pec in data
29.01.2024, la condomina citava in giudizio il Parte_1 Controparte_3
al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 del 27/06/2023. A fondamento della domanda, l'istante allegava l'avvenuta violazione, ex art. 66 disp. att. c.c., del termine di cinque giorni liberi tra la data di ricezione della convocazione e quella dell'assemblea. Ulteriore motivo di impugnazione della delibera, poi, era costituito dal fatto che la stessa, avente ad oggetto lavori straordinari, era stata adottata senza le maggioranze prescritte dalla legge.
L'istante, pertanto, concludeva chiedendo “di dichiarare nulle e/o annullare la delibera del
27/06/2023, già oggetto di tentativo di mediazione come da verbale negativo del 5/10/23, per manifesta violazione di legge, per le esposte motivazioni di fatto e di diritto, con vittoria di spese e compensi a favore dell'Avv. Claudia Iaccarino che si dichiara antistataria”.
All'esito della prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto CP_1 rigettava l'istanza di sospensione della delibera impugnata per assenza di periculum in mora e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.10.2025, poi rinviata, ex artt. 181/309 c.p.c., al
31.10.2025. A detta udienza, il procedimento veniva riservato in decisione.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, come risulta dal verbale del 5/10/2023, in cui si attesta la mancata comparizione del Controparte_3
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
In relazione al primo motivo di impugnazione, in linea generale, si evidenzia che la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità della delibera assunta dall'assemblea, bensì l'annullabilità della delibera, che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. 05.01.2000 n. 31; Cass. 05.02.2000 n. 1292; Cass. CP_1
07.03.2005 n. 4806).
Tale principio, in particolare, è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6735 del 10/03/2020, nella quale è stato precisato: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. È pacifico che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare sia annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza dei condomini dissenzienti o assenti, perché non ritualmente convocati.
Infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato dei Giudici di Legittimità “Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., nel testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell''assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma , disp. att., cod. civ., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata” (Cass civ. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22047 del 26/09/2013, cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 2, ordinanza n. 24041/2020).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n.
5769/1985), proprio alla luce della ratio della predetta norma, che mira ad assicurare la conoscenza,
o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale risulta che la notifica a mezzo raccomandata a/r della convocazione a lei indirizzata non è stata consegnata in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 data 21.6.23, per assenza del destinatario, e che si è perfezionata soltanto in data 27.06.2023, quando la stessa l'ha ritirata, dopo un secondo tentativo di consegna non riuscito sempre per assenza del destinatario. E' appena il caso di precisare, inoltre, che la compiuta giacenza dal 21.6.23
(data del primo tentativo di notifica) è, in ogni caso, successiva al 27.6.23.
Si precisa, inoltre, che la Suprema corte, con ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 chiariva: “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri CP_1 la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (in tal senso anche Sez. 2, sentenza n. 23396 del 06/10/2017).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova che l'agenzia abbia inviato un avviso di giacenza al destinatario della raccomandata e, quindi, l'unica data certa da poter considerare per accertare se sia stato o meno rispettato il termine di 5 giorni dell'art. 66 disp. att. è quella del 27.06.2023 in cui vi è certezza del ritiro del plico da parte del destinatario.
A fronte della suddetta prova, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria.
Ebbene, essendo l'assemblea convocata per il 26.06.2023, è evidente che la consegna alla condomina della raccomandata recante convocazione per l'assemblea è avvenuta Parte_1 tardivamente rispetto al termine sopra richiamato e fissato dall'art. 66 disp. att. cc. e che, dunque, la delibera del 27.06.2023 va annullata.
Sulla base del principio della ragione più liquida, ogni altra questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione della delibera e dall'annullamento che ne consegue (cfr. Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez.
V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Le spese di lite di questo grado di giudizio vengono poste a carico del secondo il CP_1 criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/14, e successive modifiche, applicati secondo lo scaglione per valore della causa (fino a
26.000,00 euro). Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Claudia Iaccarino, dichiaratasi antistataria.
Stante la mancata partecipazione del convenuto senza giustificato motivo, alla CP_1 mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, lo stesso va condannato ai sensi dell'art.12 bis comma II di tale D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
• accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera adottata, in data 27/06/2023, dall'assemblea del Controparte_1
• condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute dall'attrice, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Claudia Iaccarino;
• condanna il ai sensi dell'art.12 bis comma II Controparte_1
D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, Dott.ssa Francesca Marrone.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2397 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Imbriani 148, rappr. e difesa dall'Avv. Claudia Iaccarino, ed elett. dom.ta presso il suo studio in
Napoli, p.zza Cavour 19, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore rappr. Controparte_1 legale p.t. Sig. Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ex art 125 disp. att., ritualmente notificato a mezzo pec in data
29.01.2024, la condomina citava in giudizio il Parte_1 Controparte_3
al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare
[...]
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 del 27/06/2023. A fondamento della domanda, l'istante allegava l'avvenuta violazione, ex art. 66 disp. att. c.c., del termine di cinque giorni liberi tra la data di ricezione della convocazione e quella dell'assemblea. Ulteriore motivo di impugnazione della delibera, poi, era costituito dal fatto che la stessa, avente ad oggetto lavori straordinari, era stata adottata senza le maggioranze prescritte dalla legge.
L'istante, pertanto, concludeva chiedendo “di dichiarare nulle e/o annullare la delibera del
27/06/2023, già oggetto di tentativo di mediazione come da verbale negativo del 5/10/23, per manifesta violazione di legge, per le esposte motivazioni di fatto e di diritto, con vittoria di spese e compensi a favore dell'Avv. Claudia Iaccarino che si dichiara antistataria”.
All'esito della prima udienza, il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto CP_1 rigettava l'istanza di sospensione della delibera impugnata per assenza di periculum in mora e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.10.2025, poi rinviata, ex artt. 181/309 c.p.c., al
31.10.2025. A detta udienza, il procedimento veniva riservato in decisione.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, come risulta dal verbale del 5/10/2023, in cui si attesta la mancata comparizione del Controparte_3
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
In relazione al primo motivo di impugnazione, in linea generale, si evidenzia che la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità della delibera assunta dall'assemblea, bensì l'annullabilità della delibera, che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. 05.01.2000 n. 31; Cass. 05.02.2000 n. 1292; Cass. CP_1
07.03.2005 n. 4806).
Tale principio, in particolare, è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6735 del 10/03/2020, nella quale è stato precisato: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. È pacifico che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare sia annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza dei condomini dissenzienti o assenti, perché non ritualmente convocati.
Infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato dei Giudici di Legittimità “Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. cod. civ., nel testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell''assemblea in prima convocazione. Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma , disp. att., cod. civ., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata” (Cass civ. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22047 del 26/09/2013, cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 2, ordinanza n. 24041/2020).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n.
5769/1985), proprio alla luce della ratio della predetta norma, che mira ad assicurare la conoscenza,
o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale risulta che la notifica a mezzo raccomandata a/r della convocazione a lei indirizzata non è stata consegnata in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 data 21.6.23, per assenza del destinatario, e che si è perfezionata soltanto in data 27.06.2023, quando la stessa l'ha ritirata, dopo un secondo tentativo di consegna non riuscito sempre per assenza del destinatario. E' appena il caso di precisare, inoltre, che la compiuta giacenza dal 21.6.23
(data del primo tentativo di notifica) è, in ogni caso, successiva al 27.6.23.
Si precisa, inoltre, che la Suprema corte, con ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 chiariva: “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri CP_1 la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (in tal senso anche Sez. 2, sentenza n. 23396 del 06/10/2017).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova che l'agenzia abbia inviato un avviso di giacenza al destinatario della raccomandata e, quindi, l'unica data certa da poter considerare per accertare se sia stato o meno rispettato il termine di 5 giorni dell'art. 66 disp. att. è quella del 27.06.2023 in cui vi è certezza del ritiro del plico da parte del destinatario.
A fronte della suddetta prova, la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria.
Ebbene, essendo l'assemblea convocata per il 26.06.2023, è evidente che la consegna alla condomina della raccomandata recante convocazione per l'assemblea è avvenuta Parte_1 tardivamente rispetto al termine sopra richiamato e fissato dall'art. 66 disp. att. cc. e che, dunque, la delibera del 27.06.2023 va annullata.
Sulla base del principio della ragione più liquida, ogni altra questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione della delibera e dall'annullamento che ne consegue (cfr. Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez.
V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Le spese di lite di questo grado di giudizio vengono poste a carico del secondo il CP_1 criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
D.M. 55/14, e successive modifiche, applicati secondo lo scaglione per valore della causa (fino a
26.000,00 euro). Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Claudia Iaccarino, dichiaratasi antistataria.
Stante la mancata partecipazione del convenuto senza giustificato motivo, alla CP_1 mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, lo stesso va condannato ai sensi dell'art.12 bis comma II di tale D.Lgs. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
• accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera adottata, in data 27/06/2023, dall'assemblea del Controparte_1
• condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute dall'attrice, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Claudia Iaccarino;
• condanna il ai sensi dell'art.12 bis comma II Controparte_1
D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, Dott.ssa Francesca Marrone.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
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