Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 14/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 08/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa SS De OR, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 28 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37803 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall’avv. Ivan Paladini che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec: paladini.ivan@ordavvle.legalmail.it o al numero di fax 08321830377
contro:
-il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituito VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 28 ottobre 2025, l’avv. Ivan Paladini, e il funzionario amministrativo sig.ra Giuditta De Marzo per il Ministero della difesa;
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1 - Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, il XXX, ut supra rappresentato e difeso, ex militare di leva arruolato nell’Esercito Italiano in data 27 luglio 1984 e congedato per riforma in data 9 luglio 1985, ha impugnato il decreto n. 120 del 27 marzo 1992 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (notificato il 10 luglio 1992 per il tramite del Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce) che ha negato, alla scadenza dell’assegno rinnovabile percepito per 4 anni (dal 10 luglio 1985 al 9 luglio 1989) per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio: “Pleurite basale sx, in atto esiti” ascrivibile all’8^ cat. della Tab. A, il trattamento privilegiato ordinario in quanto “…non è residuato, alla scadenza, alcun esito o postumo ascrivibile a categoria di pensione…”.
Il ricorrente ha, inoltre, contestato la nota del Ministero della difesa in data 3 dicembre 2024, con cui - in risposta alla sua istanza del 15 novembre 2024 di vedersi riconosciuto il trattamento privilegiato vitalizio - ha confermato il suddetto diniego sulla scorta delle motivazioni già esplicitate nell’impugnato decreto denegativo.
1.1- Il ricorrente ha riferito in via preliminare, che durante lo svolgimento del servizio militare di leva gli è stata diagnosticata la suindicata patologia pleuritica (cfr. doc. sanitaria del “Consorzio Provinciale Antitubercolare e per le Malattie Sociali” di Lecce del 25 maggio 1985) a cui ha fatto seguito il congedo per riforma in data 9 luglio 1985 ed il riconoscimento da parte dell’Amministrazione della difesa (con Decreto Ministeriale n. 295 del 26 settembre 1990) dell’assegno rinnovabile per quattro anni dal congedo essendo stata giudicata tale infermità dipendente da causa di servizio e ascrivibile all’8^cat. di Tab. A (in conformità al giudizio medico-legale espresso dalla CMO di Bari con verbale n. 1068 del 30 luglio 1986).
Nello specifico, ha contrastato il diniego del successivo riconoscimento al trattamento privilegiato vitalizio ritenendo errato il giudizio d’insussistenza di postumi della patologia pleuritica sofferta ascrivibili a categoria di pensione (cfr. D.M. n. 120/1992), stante gli esiti dei successivi accertamenti radiologici del torace che hanno evidenziato le seguenti diagnosi: “Strie opache al III medio ed inferiore dell’emitorace di sx con obliterazione del seno costo-frenico omolaterale” (cfr. certificato rilasciato dall’”Ospedale Vito Fazzi” di Lecce in data 27 aprile 2022), e “Riacutizzazione bronchitica in soggetto con esiti di pleurite tubercolare sx” (cfr. certificato di visita specialistica rilasciato dal dott. Francesco Satriano, Direttore dell’UOC di Pneumoistologia Territoriale ASL di Lecce del 24 settembre 2024).
Ad ulteriore supporto della fondatezza della formulata domanda il XXX ha allegato la “Relazione medico-legale di parte in tema di causa di servizio per XXX Militare E.I. in congedo” redatta dal dott. Francesco Magliocco, Specialista in Chirurgia Generale, concludendo per l’ottenimento della pensione privilegiata vitalizia “…nella misura della infermità Tab. A CTG 8^ a fare data dal 10.07.1989…” e, in via istruttoria, per l’espletamento di una CTU medico-legale.
2.- In data 15 ottobre 2025, si è costituito il Ministero della Difesa evidenziando che il ricorrente: (i) non ha mai avanzato denuncia ai fini dell’accertamento dell’aggravamento dell’infermità pleuritica dichiarata dipendente da causa di servizio, come previsto dall’art. 70 del DPR n. 1092/1973; (ii) ha formulato direttamente la pretesa di attribuzione della pensione privilegiata, “…a seguito di visita medica collegiale in sede di rinnovo dell’assegno pensionistico, con esclusione quindi di ogni successiva denuncia di evoluzione in termini invalidanti dell’infermità lamentata…”; (iii) ha presentato documentazione sanitaria recente (del 2022 e 2024) dopo oltre 30 anni di silenzio nosologico dalla data dell’impugnato decreto ministeriale (risalente al 1992).
Il Ministero convenuto, nel confermare la correttezza del suo operato, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
3.- All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha insistito per la nomina di un CTU al fine di accertare l’esatta diagnosi dell’infermità sofferta dal XXX, rinviando in ogni caso agli atti scritti.
Il rappresentante del Ministero convenuto ha insistito per il rigetto della domanda rimarcando che il ricorrente non ha mai formulato alcuna domanda di aggravamento della patologia pleuritica diagnosticatagli durante lo svolgimento del servizio militare e dichiarata dipendente da causa di servizio.
4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Il ricorso è infondato.
6.- Ritiene il giudicante, alla luce della documentazione medico-legale incartata al fascicolo processuale, che non sussistono dubbi circa la correttezza della diagnosi formulata dalla CMO di Bari con il verbale n. 4517 del 23 luglio 1991 “Pregressa pleurite basale sinistra” all’esito del referto “negativo” della rx n. 2917 del 10 aprile 1991 e dell’esame obiettivo dal quale si evince che a carico dell’apparato respiratorio del XXX non sussisteva alcuna criticità patologica sia alla percussione (“…suono chiaro polmonare basi mobili…”), sia all’auscultazione (“…M.V. normotrasmesso su tutto l’ambito. Non rumori patologici aggiunti…”) a comprova che l’infermità pleuritica (diagnosticata inizialmente “…in atto…”) era stata del tutto superata (“…pregressa…”) stante l’accertata normale funzionalità dei polmoni, il riscontrato suono fisiologico del passaggio dell’aria (“murmure vescicolare”) in modo uniforme e regolare sull’intera area polmonare, in assenza di rumori patologici aggiunti come sibili o crepitii a cui ricondurre possibili patologie respiratorie, neanche pregresse e, senza che, comunque, risulti essere mai stata accertata la natura specifica della sofferta pleurite.
Né a differenti conclusioni può addivenirsi in considerazione delle osservazioni rese dal CTP dott. Francesco Magliocco il quale, invero, senza contrastare in alcun modo le risultanze degli accurati esami strumentale e obbiettivo effettuati in sede di visita collegiale di controllo del luglio 1991, concludenti inequivocabilmente per l’assenza di infermità polmonari e respiratorie in atto, si è limitato a ricollegare apoditticamente gli esiti diagnostici relativi all’esame strumentale (rx toracico) e alla visita specialistica effettuati dal XXX rispettivamente nel 2022 e nel 2024 alla patologia tubercolotica diagnosticata oltre 37 e 39 anni prima (nel 1985), riferendo la sussistenza di “…un’evoluzione peggiorativa … che copre l’arco di tempo che va dalla diagnosi di pleurite tubercolare sino ad oggi…”.
Affermazione, quest’ultima che, a ben vedere, si rivela idonea, tutt’al più, a supportare una domanda di aggravamento da parte del XXX, in disparte ogni considerazione - non si può omettere di notare - sulla totale assenza di alcun riferimento o richiamo alla letteratura scientifica o medico-legale atta a comprovare la possibilità - stante, peraltro, l’assoluto silenzio nosologico nel lungo arco temporale considerato (come detto, di quasi 40 anni) - di un’evoluzione peggiorativa di un’infermità pleuritica già accertata radiograficamente come non più sussistente, nonché di una sua ammissibile relazione causale con l’infermità bronchiale.
Alla luce delle suesposte considerazioni si rivela non giustificata, né altrimenti utile la nomina di un CTU, anche in considerazione della circostanza che, effettivamente, il XXX non ha mai formulato al Ministero della difesa, nel lungo arco temporale intercorso (si ripete, quasi 40 anni), alcuna domanda tesa a vedersi riconoscere il prospettato “aggravamento” dell’infermità pleuritica originariamente constatata, come prescritto dall’art. 70 del DPR n. 1092/1973 (giusta quanto pure pertinentemente evidenziato dall’Amministrazione convenuta nel contesto della memoria di costituzione), essendosi limitato a lamentare di non aver “…ricevuto la notifica di un provvedimento che definisca il diritto all’assegno privilegiato ordinario…” e a chiedere “…di conoscere lo stato della posizione n. 719993 del 30.10.1990 ed il riconoscimento del relativo diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria…” (cfr. “Istanza del 15 novembre 2024”, all. 13 della produzione di parte ricorrente).
Motivo per cui, sotto tale specifico aspetto, la domanda giudiziale si appaleserebbe anche connotata da profili d’inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c. che, al comma 1, lett. b), secondo cui sono inammissibili i ricorsi per i quali “…si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa…”.
7.- Conclusivamente, per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato con soccombenza delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 1 c.g.c., quali liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37803 del registro di segreteria, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano complessivamente in € 400,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 28 ottobre 2025 Il Giudice SS De OR
(F.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(SS De OR)
(F.to digitalmente)
Depositata il 14/01/2026 Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
(F.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 14/01/2026 Il Funzionario
(Dott. ssa Anna Rossano)
(F.to digitalmente)