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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/09/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
2491/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, hò pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2491/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difeso Parte_1
dall'avv. Daminelli, Toffoletto, Cipolla, OM e ES
appellante
e
, rappr. e difesa dall'avv. Alfano Controparte_1
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
impugna la sentenza 692/2024 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
Gragnano in data 20 marzo 2024 in parte qua, in relazione al contratto di finanziamento stipulato con da in data 2 Controparte_2 Controparte_1
febbraio 2017 per l'importo di € 29mila (da restituirsi in 120 rate da € 247,00 mensili), estinto anticipatamente in data 1 giugno 2021, ex art. 125 sexies TUB, ha condannato
1 la società finanziaria al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.956,24, dolendosi del difetto di titolarità passiva del rapporto (su cui il giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia) sotto plurimi aspetti avendo agito solo in qualità Parte_1
di mandataria di cessionaria del credito ed attuale titolare del Parte_2
credito, e non potendosi la stessa ritenersi responsabile per passività inerenti il rapporto originario con , cedente originario, non essendo Controparte_2
subentrata nella intera posizione contrattuale bensì nella sola posizione giuridica attiva, non senza rilevare di non avere mai incamerato le commissione di intermediazione materialmente conseguite da intermediario del Parte_3
credito (allegata la fattura di tale intermediario in favore di;
i Controparte_2
costi di intermediazione sono stati definiti nel contratto di finanziamento in €
2.667,00), e contestando, infine, il criterio del rimborso secondo il metodo proporzionale “pro rata temporis” dovendosi, viceversa, applicare il criterio della
“curva egli interessi”. Si costituisce richiamando le difese spiegate Controparte_1
nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 3 luglio 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è parzialmente fondato, ed unicamente in relazione ai criteri per il calcolo dei cost da rimborsare al cliente.
Circa il profilo della titolarità passiva del rapporto, è emerso dagli atti che
[...]
ha stipulato il contratto di finanziamento in data 22 febbraio 2017 e Parte_4
successivamente, con scrittura privata del 18 ottobre 2017, ceduto tutti i crediti a la quale, a sua volta, ha trasferito, nell'ambito di una operazione di Parte_1
cartolarizzato ex legge130/1999, i medesimi mediante cessione in blocco ex art. 58
TUB in favore di di cui è diventato, medio tempore, Parte_5
mandatario per l'incasso (nell'ambito del servizio di servicing) per cui la domanda di
2 ripetizione avrebbe dovuto essere proposta – secondo la prospettiva dell'appellante
- verso nella qualità di mandante perché nuovo titolare Parte_5
del credito. Effettivamente, in prime cure, alcuna argomentazione sulla titolarità passiva del rapporto è stata spesa, pur avendo la comparsa di risposta in quel giudizio posto il thema disputandum, avendo in quella sede eccepito la Parte_1
titolarità del rapporto in capo a di cui l'appellante è mera Parte_5
mandataria per l'incasso.
Ciò posto, agli atti risulta il contratto di finanziamento stipulato in data 22 febbraio
2017 da che ha poi ceduto il predetto rapporto creditizio in data Parte_4
18 ottobre 2017 a , sebbene l'oggetto del contratto di cessione non Parte_1
sia stato bene specificato dal contratto stesso stante il mero rinvio, per relationem, all'allegato “A” ove non compare il nominativo del debitore – ceduto ma un mero numero identificativo. sostiene di essersi spogliata del credito così Parte_1
acquistato con successivo atto di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in favore di sec Parte_5
2017 srl: l'avviso di cessione, allegato agli atti del giudizio di primo grado, è stato pubblicato sulla GU in data 23 settembre 2017 con riferimento alla cessione in blocco avvenuta in data 10 marzo 2027 (sebbene si faccia riferimento ad altra cessione risalente al mese di settembre 2017 intercorsa tra le stesse parti) avente
[...]
, come dante – causa, e l'oggetto costituito da crediti già previamente Parte_1
ceduti, tra l'altro, da qualificato come “finanziatore originario”. Parte_4
afferma che, attualmente, la titolarità del credito azionato nel Parte_1
giudizio spetti a cessionario finale della sequenza di Parte_5
trasferimenti, da cui ha ricevuto un mero mandato per l'incasso, giustificando, in tal modo, il rilievo di difetto di titolarità del rapporto. La seconda cessione in blocco ex art. 58 TUB ha, evidentemente, pur in assenza del documento contrattuale non allegato, riguardato anche beni futuri ovvero crediti di futura maturazione (cfr par.
3 “A”, lett. 2 dell'avviso di cessione) ovvero derivanti da contratti di cessione posti in essere con i finanziatori originari anche successivamente ovvero fino alla data del 31 dicembre 2017 (dunque successivamente alla cessione in blocco ex art. 58 TUB, di cui all'avviso di cessione pubblicato in data 23 settembre 2017), comprendendo, dunque, anche l'acquisto in blocco che avrebbe di lì a poco effettuato da Parte_1
in data 18 ottobre 2017, inclusivo di quello vantato nei confronti Parte_4
di . Può, quindi, concludersi, con relativa approssimazione, che Controparte_1
sia attualmente titolare del credito nei cui confronti, Parte_5
tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è proponibile alcuna domanda (di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, tale è il thema disputandum) del debitore – ceduto atteso che i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (cd società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore - ceduto proporre nei confronti della predetta società di cartolarizzazione altresì cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso ovvero eccezioni di compensazione o altre domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass 5 luglio 2024 n. 18454, Cass. 2 maggio 2022 n.13735 e Cass. 30 agosto
2019 n.21843) di talché, in applicazione di tale principio, la società cessionaria (Quinto sistema sec non è passivamente legittimata in relazione alla domanda Pt_5
riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta dal debitore - ceduto in forza del rapporto di finanziamento dedotto agli atti di causa intrattenuto con il cedente, non configurandosi alcun rapporto successorio, residuando, viceversa, la legittimazione passiva di , cedente, unico interlocutore legittimato al giudizio e Parte_1
quindi all'eventuale condanna.
4 eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione passiva avendo essa Parte_1
acquistato crediti da senza contestualmente trasmissione delle Parte_4
passività correlate, tra cui i cd costi “up – front”, oggetto di azione di ripetizione dell'indebito da vinta in prima grado, non potendosi confondere Controparte_1
la mera cessione del credito con il più ampio trasferimento della posizione contrattuale, non senza rilevare che il rimborso, parziale, di tali costi, nella fase antecedente al giudizio, è stato eseguito da e non dal cedente Parte_1
originario. E' noto a tutti che la cessione del credito comporta il trasferimento del solo diritto a ricevere una prestazione (il pagamento delle rate del finanziamento) con Il cessionario, ovvero chi acquista il credito, che non subentra nella posizione contrattuale complessiva del creditore originario, laddove, viceversa, nella cessione del contratto il cessionario subentra nell'intera posizione del cedente, assumendone sia i diritti che gli obblighi.
Banca sistema afferma che, a seguito della cessione del credito, il legittimato passivo nell'azione di ripetizione ex art. 125 sexies TUB (che riguarda la ripetizione dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo/finanziamento) è il cedente ovvero l'azione di ripetizione è esperibile contro chi ha concretamente percepito indebitamente tali costi, cioè il cedente, e questo perché il pagamento indebito è stato originato dal rapporto contrattuale primario e tale somme sono state, definitivamente incamerate, dal cedente, ovvero, in atri termini, l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.
L'eccezione, pur suggestiva, non è, tuttavia, fondata.
5 Per quanto astrattamente vera l'affermazione per cui l'azione di ripetizione dell'indebito vada indirizzata al percettore materiale delle somme (accipiens) ovvero di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, stante la sua natura personale, va considerato la particolarità della fattispecie in esame costituita da un credito azionato avente fondamento in un rapporto di finanziamento al consumo stipulato nel 2017 con (con cessione di 1/5 della Controparte_1
pensione) divenuto oggetto di cessione del mero credito, cui va applicato l'art. 125 septies TUB, introdotto dal D. L. vo 13 agosto 2010 n. 141 “Cessione dei crediti”, secondo cui “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo
1248 del codice civile. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore”. La norma, pur se circoscritta alle eccezioni (tralasciando, apparentemente, i diritti di azione del consumatore) va rettamente intesa nella sua intima ratio, coerente con tutta l'impalcatura normativa a tutela dei consumatori, da individuarsi nell'esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile del consumatore, per definizione soggetto debole nel rapporto con l'intermediario finanziario cui negozia sempre in base a contratti per adesione con schema pre – compilato, e ciò soprattutto in occasione di cessioni (essenzialmente) in blocco di posizioni giuridiche soggettive attive che in quei contratti hanno fondamento che costituiscono, come noto, fenomeni molto ricorrenti tra gli intermediari finanziari (bancari e non) per finalità precipuamente contabili e di cessione del rischio di contro – parte. Cessioni di posizioni in blocco che danno, tuttavia, luogo a (spesso continue e ripetute) modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo fisiologicamente atte a generare un effetto distorsivo nei confronti del consumatore creando incertezza sul legittimo destinatario delle doglianze di questi e di cui il caso in esame
6 costituisce una fattispecie tipica e paradigmatica. A tale esigenza soccorre la norma di cui all'art. 125 septies TUB (comunque scarsamente meditata nella sua formulazione letterale) che rende irrilevanti, sotto il profilo dei mezzi di tutela esperiti del consumatore, le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio allargando, nel settore del credito al consumo, l'area di azione verso il cessionario oltre il perimetro delimitato dalla corrispondenti norme del codice civile, ponendo gli obblighi restitutori anche a carico del mero cessionario del credito (e non della posizione contrattuale) cui, in sostanza, è opponibile l'intero rapporto giuridico sottostante. In altri e definitivi termini, con tale disposizione si è inteso assicurare al consumatore, senza alcuna distinzione tra cessione di credito o cessione del contratto, il mantenimento dello stesso livello di tutela di cui originariamente lo stesso godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali. A quanto precede, si aggiunga la circostanza degna di nota che ha già, ante causam, corrisposto Parte_1
alcune somme di denaro a titolo di rimborso (pur se ritenute non satisfattive di ogni ragione di credito) dimostrando di volere assumere la qualità di nuova controparte contrattuale – non venire contra factum proprium - di talché, in definitiva, _1
appare pienamente legittimato a far valere le sue richieste di rimborso
[...]
direttamente nei confronti dell'appellante.
Parimenti infondato il motivo di appello circa i costi di intermediazione percepiti da altro intermediario finanziario (del credito) cui indirizzare la pretesa ovvero intermediario del credito cui è stato corrisposto l'importo di € Parte_3
2.667,00 in base alla previsione dei costi indicati nello stesso contratto di finanziamento, e ritenuto soggetto passivo dell'indebito. Nel contratto di finanziamento si legge che i costi di intermediazione sono dovuti all'intermediario del credito cui il consumatore si è discrezionalmente liberamente rivolto e con cui ha pattuito il compenso: è evidente il carattere non veritiero della previsione negoziale
7 atteso che la fattura rilasciata da tale intermediario del credito ha avuto come destinatario , anziché (presunto solvens cui Controparte_2 Controparte_1
emettere il documento contabile), con cui all'epoca aveva già intrattenuto lunghi rapporti di collaborazione, almeno nel periodo 1 gennaio/31 luglio 2017 maturando cospicue commissione (tanto si legge nella fattura commerciali pari a oltre € 60mila) fatturate direttamente a che, evidentemente, si avvale di tale Controparte_2
rapporto professionale in maniera continuativa per prestazioni di intermediazione, rendendo del tutto inverosimile la narrazione difensiva di di un Parte_1
intermediario del credito liberamente reperito sul mercato dal consumatore. Si impone, dunque, la soluzione, corretta anche sotto il profilo dell'equità, di riconoscere un diritto all'integrale rimborso di ogni costo del credito avendo il cliente
– consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sede contenziosa delle azioni di restituzione, salvo poi il diritto di regresso di questa (tema estraneo al presente giudizio) verso l'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, atteso che, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione), l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre 2023 n.
25977).
8 Superati i rilievi di rito, nel merito dei costi da rimborsare, nel merito delle doglianze, va osservato quanto segue.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 22 febbraio 2017, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Va premesso, in linea generale come la distinzione di costi up – front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
L'art. 125 sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto
2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”) entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il
9 consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up - front”, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione
Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)", per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota “up-front” e quota
“recurring". Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della notissima sentenza
383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019
(cd “Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della
10 direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come 'l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…” ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo
3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione” conseguendone come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli
“up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Benevento 9 marzo
2023 secondo cui ”In tema di mutuo, l'art. 125-sexies TUB dispone che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in modo proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi”, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 nonché Trib.
11 Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare
e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi,
Trib. Napoli 9 febbraio 2021 per cui “L'originaria versione dell'art. 125-sexies t.u.b. deve interpretarsi in conformità al diritto europeo e, nello specifico, al principio di diritto espresso dalla Sentenza Lexitor. In caso di estinzione anticipata del contratto, la riduzione del costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti i costi sostenuti dal cliente anche per i finanziamenti al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.” e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine Trib. Bologna 7
gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili avendo questa corte affermato che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” contra, ma anteriormente all'arresto del giudice europeo, Trib. Napoli 4 dicembre 2018 secondo cui “L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d.
12 recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)”) e ciò per evitare anche manovre fraudolente allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto (così,
Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme, è censurato sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263 che, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies decreto - legge 25 maggio
2021 n. 73 (cd “Decreto sostegni bis”), convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 (in parte qua disponeva che l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125 sexies TUB in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd
“recurring” ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd
13 “up-front”) ma, tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd
“recurring”, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.. In altri termini, il Giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2021 n.
106 (conversione del decreto – legge 25 maggio 2021 n.73) ritenendo che il menzionato art. 11 octies confligga con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, (così come interpretato dalla sentenza cd “Lexitor”) di talché, con tale declaratoria, la Corte
Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge “Decreto sostegni bis”, posto che la pronuncia della
Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi “up front” e
“recurring”, per cui, conseguentemente, la portata della perifrasi “riduzione del costo totale del credito” contenuta nell'art. 125 sexies TUB deve ora essere interpretata conformemente alla sentenza “Lexitor “della Corte di Giustizia Europea, sia per la portata pregiudiziale della citata decisione, sia per il concreto recepimento della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano.
Né, in conclusione, può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di
Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi
14 che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum”) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/Ue, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023).
Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui all'art. VI condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i motivi di cui infra. Nullità non tanto per effetto di i) previsione di cui all'art. 127 TUB in parte qua dispone che “Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente” che non parrebbe prevedere una generalizzata nullità per ogni clausola contrattuale derogativa delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al titolo
VI TUB bensì, più modestamente, contenere un richiamo a nullità altrove testualmente previste dal TUB (“le nullità previste dal presente titolo”), tra cui non compare l'art. 125 sexies TUB, di cui ne precisa solo il carattere relativo per cui, una nullità, almeno quella testuale, per la clausola derogativa dei diritti, sarebbe da escludere, né ii) pretesa natura vessatoria della clausola contrattuale stante la riconducibilità della previsione contrattuale alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi) decreto - legislativo 6 settembre
2005 n. 206 “Codice del consumo”, che sembrerebbe, tuttavia, circoscritto ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in
15 esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte). Nullità, viceversa, da affermarsi perché clausola avente natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib.
Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilita' dei diritti” (secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto
(conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appaia estraneo al sistema di tutele l'applicazione al consumatore (credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo
(“Codice del consumo” anziché il TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente altre previsione di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” (secondo cui “E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo”) e 135 sexies “Carattere imperativo delle disposizioni” (per cui “E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente”), congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125
16 bis secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (si che è possibile circoscrivere la predetta irrinunciabilità almeno alla fase antecedente all'insorgere di tali diritti, rimettendo all'interessato la scelta di disporne successivamente come sancito in maniera condivisibile da Trib. Verona 23 marzo 2010) con la conseguente sanzione della nullità (virtuale, per violazione di norme imperative a presidio dell'ordine pubblico economico a tutela della parità sostanziale dei contraenti cfr art. 3 Cost.) di ogni clausola contrattuale difforme (come ben motivato da Trib. Milano 11 maggio 2021 secondo cui “la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D. Lgs.
206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora
l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB”, Trib. Genova 353/2021
17 secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata.” ed analogamente Trib. Roma 14533/2020 per cui “la clausola negoziale con la quale la
ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A,
B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente” contra la non condivisibile - per tutto quanto illustrato - Trib. Piacenza 16 marzo 2020 secondo cui, con riguardo a contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 attuativa della Direttiva 2008/48 non applicabile al caso deciso, ha statuito come “Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilita' delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non puo' considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilita' degli oneri in questione").
Alla stregua di quanto precede, l'appello è infondato fatta eccezione nella parte in cui propone una restituzione degli importi in base ad un criterio diverso rispetto a quello proporzionale puro, comunemente denominato “pro rata temporis”.
18
Per quanto riguarda le modalità di calcolo adottate per quantificare l'importo delle riduzioni, in particolare, si possono individuare due diversi metodi: il criterio “pro rata temporis” (solitamente applicato ai costi cd “recurring”), prevede che i costi sostenuti dal finanziatore siano ripartiti in proporzione al periodo di tempo effettivamente utilizzato rispetto alla durata totale del finanziamento e l'altro criterio della “curva degli interessi o del costo ammortizzato”, che stabilisce una proporzione tra gli interessi dovuti per la vita residua del contratto, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati. La differenza nell'andamento delle percen- tuali generate dal metodo della curva degli interessi rispetto a quella pro rata temporis è dovuta al fatto che un piano di ammortamento prevede quote d'interessi decrescenti e, dunque, al trascorrere delle scadenze, il totale degli interessi da restituire diminuisce con più rapidità rispetto alla linearità del tempo: si conferma la maggior convenienza, per il consumatore, del criterio “pro rata temporis” oltre ad essere questo di estrema semplicità, non richiedendo particolari calcoli matematici laddove il criterio della curva degli interessi è più vantaggioso per l'intermediario finanziario, oltre ad apparire coerente con le clausole contrattuali perché
l'intermediario finanziario, con l'estinzione del finanziamento, rinuncia agli interessi previsti nelle rate residue e quindi, nella stessa misura, restituirebbe le spese (per quanto, tuttavia, l'applicazione di tale criterio richiede la conoscenza del piano di ammortamento e potrebbe, pertanto, generare un problema in termini di chiarezza e trasparenza contrattuale). A ogni modo, l'attuale normativa prevede che in contratto sia riportata anche la modalità di rimborso dei costi in caso di estinzione: in particolare, l'art. 125 sexies TUB afferma: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il
19 criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Dunque, il criterio normativo è quello della “curva degli interessi”, salva diversa previsione negoziale, che non appare nel caso in esame. In base a questo alternativo sistema di calcolo, la formula da adoperare è la seguente e consiste in un calcolo che si sostanza in “una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati.”), laddove l'appellante propone il diverso criterio per cui “metodo secondo la curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati al finanziamento per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione e poi si divide il costo da rimborsare per il risultato della prima operazione”, conducendo a risultati paradossalmente penalizzanti per . Alla stregua di quanto Parte_1
precede, considerato come il totale degli interessi complessivamente applicati sia pari a € 6.980,62 nonché quelli non ancora scaduti pari a € 2.707,52, avendo _1
già rimborsato, all'atto dell'estinzione, risalente alla scadenza della rata
[...]
n.48, € 4.273,31 - infatti, al contratti di finanziamento è stato applicato un regime di ammortamento cd “alla francese”, con interessi alti nella fase inziale e poi via via decrescenti –, il quoziente (risultato della operazione di divisione) è pari a 2,57%, ed applicato questo all'importo dei costi da rimborsare pari a € 3.276,40, conduce ad un risultato finale di € 1.274.84, che corrisponde al costo finale da rimborsare a _1
, in difformità da quanto statuito dal giudice di prime cure ma fatti salvi gli
[...]
interessi legali come in dispositivo.
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 5,2mila di cui alla tabella
12 ”Giudizi innanzi la Corte d'Appello” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 1.830,00, oltre oneri accessori.
20
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 692/2024 emessa dal Giudice di pace di Gragnano in data 20 marzo
2024, condanna , in persona del proprio legale rappr. pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di dell'importo pari a € Controparte_1
1.274.84, maggiorato degli interessi legale dal dì dell'estinzione del rapporto di finanziamento, oltre che delle spese di lite pari a € 1.830,00, oltre voci accessorie, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 28 agosto 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
21
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, hò pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2491/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr e difeso Parte_1
dall'avv. Daminelli, Toffoletto, Cipolla, OM e ES
appellante
e
, rappr. e difesa dall'avv. Alfano Controparte_1
appellato
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
impugna la sentenza 692/2024 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
Gragnano in data 20 marzo 2024 in parte qua, in relazione al contratto di finanziamento stipulato con da in data 2 Controparte_2 Controparte_1
febbraio 2017 per l'importo di € 29mila (da restituirsi in 120 rate da € 247,00 mensili), estinto anticipatamente in data 1 giugno 2021, ex art. 125 sexies TUB, ha condannato
1 la società finanziaria al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.956,24, dolendosi del difetto di titolarità passiva del rapporto (su cui il giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia) sotto plurimi aspetti avendo agito solo in qualità Parte_1
di mandataria di cessionaria del credito ed attuale titolare del Parte_2
credito, e non potendosi la stessa ritenersi responsabile per passività inerenti il rapporto originario con , cedente originario, non essendo Controparte_2
subentrata nella intera posizione contrattuale bensì nella sola posizione giuridica attiva, non senza rilevare di non avere mai incamerato le commissione di intermediazione materialmente conseguite da intermediario del Parte_3
credito (allegata la fattura di tale intermediario in favore di;
i Controparte_2
costi di intermediazione sono stati definiti nel contratto di finanziamento in €
2.667,00), e contestando, infine, il criterio del rimborso secondo il metodo proporzionale “pro rata temporis” dovendosi, viceversa, applicare il criterio della
“curva egli interessi”. Si costituisce richiamando le difese spiegate Controparte_1
nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 3 luglio 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
L'appello è parzialmente fondato, ed unicamente in relazione ai criteri per il calcolo dei cost da rimborsare al cliente.
Circa il profilo della titolarità passiva del rapporto, è emerso dagli atti che
[...]
ha stipulato il contratto di finanziamento in data 22 febbraio 2017 e Parte_4
successivamente, con scrittura privata del 18 ottobre 2017, ceduto tutti i crediti a la quale, a sua volta, ha trasferito, nell'ambito di una operazione di Parte_1
cartolarizzato ex legge130/1999, i medesimi mediante cessione in blocco ex art. 58
TUB in favore di di cui è diventato, medio tempore, Parte_5
mandatario per l'incasso (nell'ambito del servizio di servicing) per cui la domanda di
2 ripetizione avrebbe dovuto essere proposta – secondo la prospettiva dell'appellante
- verso nella qualità di mandante perché nuovo titolare Parte_5
del credito. Effettivamente, in prime cure, alcuna argomentazione sulla titolarità passiva del rapporto è stata spesa, pur avendo la comparsa di risposta in quel giudizio posto il thema disputandum, avendo in quella sede eccepito la Parte_1
titolarità del rapporto in capo a di cui l'appellante è mera Parte_5
mandataria per l'incasso.
Ciò posto, agli atti risulta il contratto di finanziamento stipulato in data 22 febbraio
2017 da che ha poi ceduto il predetto rapporto creditizio in data Parte_4
18 ottobre 2017 a , sebbene l'oggetto del contratto di cessione non Parte_1
sia stato bene specificato dal contratto stesso stante il mero rinvio, per relationem, all'allegato “A” ove non compare il nominativo del debitore – ceduto ma un mero numero identificativo. sostiene di essersi spogliata del credito così Parte_1
acquistato con successivo atto di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in favore di sec Parte_5
2017 srl: l'avviso di cessione, allegato agli atti del giudizio di primo grado, è stato pubblicato sulla GU in data 23 settembre 2017 con riferimento alla cessione in blocco avvenuta in data 10 marzo 2027 (sebbene si faccia riferimento ad altra cessione risalente al mese di settembre 2017 intercorsa tra le stesse parti) avente
[...]
, come dante – causa, e l'oggetto costituito da crediti già previamente Parte_1
ceduti, tra l'altro, da qualificato come “finanziatore originario”. Parte_4
afferma che, attualmente, la titolarità del credito azionato nel Parte_1
giudizio spetti a cessionario finale della sequenza di Parte_5
trasferimenti, da cui ha ricevuto un mero mandato per l'incasso, giustificando, in tal modo, il rilievo di difetto di titolarità del rapporto. La seconda cessione in blocco ex art. 58 TUB ha, evidentemente, pur in assenza del documento contrattuale non allegato, riguardato anche beni futuri ovvero crediti di futura maturazione (cfr par.
3 “A”, lett. 2 dell'avviso di cessione) ovvero derivanti da contratti di cessione posti in essere con i finanziatori originari anche successivamente ovvero fino alla data del 31 dicembre 2017 (dunque successivamente alla cessione in blocco ex art. 58 TUB, di cui all'avviso di cessione pubblicato in data 23 settembre 2017), comprendendo, dunque, anche l'acquisto in blocco che avrebbe di lì a poco effettuato da Parte_1
in data 18 ottobre 2017, inclusivo di quello vantato nei confronti Parte_4
di . Può, quindi, concludersi, con relativa approssimazione, che Controparte_1
sia attualmente titolare del credito nei cui confronti, Parte_5
tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, non è proponibile alcuna domanda (di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc, tale è il thema disputandum) del debitore – ceduto atteso che i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (cd società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore - ceduto proporre nei confronti della predetta società di cartolarizzazione altresì cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso ovvero eccezioni di compensazione o altre domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass 5 luglio 2024 n. 18454, Cass. 2 maggio 2022 n.13735 e Cass. 30 agosto
2019 n.21843) di talché, in applicazione di tale principio, la società cessionaria (Quinto sistema sec non è passivamente legittimata in relazione alla domanda Pt_5
riconvenzionale di ripetizione di indebito proposta dal debitore - ceduto in forza del rapporto di finanziamento dedotto agli atti di causa intrattenuto con il cedente, non configurandosi alcun rapporto successorio, residuando, viceversa, la legittimazione passiva di , cedente, unico interlocutore legittimato al giudizio e Parte_1
quindi all'eventuale condanna.
4 eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione passiva avendo essa Parte_1
acquistato crediti da senza contestualmente trasmissione delle Parte_4
passività correlate, tra cui i cd costi “up – front”, oggetto di azione di ripetizione dell'indebito da vinta in prima grado, non potendosi confondere Controparte_1
la mera cessione del credito con il più ampio trasferimento della posizione contrattuale, non senza rilevare che il rimborso, parziale, di tali costi, nella fase antecedente al giudizio, è stato eseguito da e non dal cedente Parte_1
originario. E' noto a tutti che la cessione del credito comporta il trasferimento del solo diritto a ricevere una prestazione (il pagamento delle rate del finanziamento) con Il cessionario, ovvero chi acquista il credito, che non subentra nella posizione contrattuale complessiva del creditore originario, laddove, viceversa, nella cessione del contratto il cessionario subentra nell'intera posizione del cedente, assumendone sia i diritti che gli obblighi.
Banca sistema afferma che, a seguito della cessione del credito, il legittimato passivo nell'azione di ripetizione ex art. 125 sexies TUB (che riguarda la ripetizione dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo/finanziamento) è il cedente ovvero l'azione di ripetizione è esperibile contro chi ha concretamente percepito indebitamente tali costi, cioè il cedente, e questo perché il pagamento indebito è stato originato dal rapporto contrattuale primario e tale somme sono state, definitivamente incamerate, dal cedente, ovvero, in atri termini, l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo è solo colui che ha ricevuto la prestazione.
L'eccezione, pur suggestiva, non è, tuttavia, fondata.
5 Per quanto astrattamente vera l'affermazione per cui l'azione di ripetizione dell'indebito vada indirizzata al percettore materiale delle somme (accipiens) ovvero di colui cioè nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione, stante la sua natura personale, va considerato la particolarità della fattispecie in esame costituita da un credito azionato avente fondamento in un rapporto di finanziamento al consumo stipulato nel 2017 con (con cessione di 1/5 della Controparte_1
pensione) divenuto oggetto di cessione del mero credito, cui va applicato l'art. 125 septies TUB, introdotto dal D. L. vo 13 agosto 2010 n. 141 “Cessione dei crediti”, secondo cui “In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo
1248 del codice civile. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore”. La norma, pur se circoscritta alle eccezioni (tralasciando, apparentemente, i diritti di azione del consumatore) va rettamente intesa nella sua intima ratio, coerente con tutta l'impalcatura normativa a tutela dei consumatori, da individuarsi nell'esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile del consumatore, per definizione soggetto debole nel rapporto con l'intermediario finanziario cui negozia sempre in base a contratti per adesione con schema pre – compilato, e ciò soprattutto in occasione di cessioni (essenzialmente) in blocco di posizioni giuridiche soggettive attive che in quei contratti hanno fondamento che costituiscono, come noto, fenomeni molto ricorrenti tra gli intermediari finanziari (bancari e non) per finalità precipuamente contabili e di cessione del rischio di contro – parte. Cessioni di posizioni in blocco che danno, tuttavia, luogo a (spesso continue e ripetute) modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo fisiologicamente atte a generare un effetto distorsivo nei confronti del consumatore creando incertezza sul legittimo destinatario delle doglianze di questi e di cui il caso in esame
6 costituisce una fattispecie tipica e paradigmatica. A tale esigenza soccorre la norma di cui all'art. 125 septies TUB (comunque scarsamente meditata nella sua formulazione letterale) che rende irrilevanti, sotto il profilo dei mezzi di tutela esperiti del consumatore, le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio allargando, nel settore del credito al consumo, l'area di azione verso il cessionario oltre il perimetro delimitato dalla corrispondenti norme del codice civile, ponendo gli obblighi restitutori anche a carico del mero cessionario del credito (e non della posizione contrattuale) cui, in sostanza, è opponibile l'intero rapporto giuridico sottostante. In altri e definitivi termini, con tale disposizione si è inteso assicurare al consumatore, senza alcuna distinzione tra cessione di credito o cessione del contratto, il mantenimento dello stesso livello di tutela di cui originariamente lo stesso godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali. A quanto precede, si aggiunga la circostanza degna di nota che ha già, ante causam, corrisposto Parte_1
alcune somme di denaro a titolo di rimborso (pur se ritenute non satisfattive di ogni ragione di credito) dimostrando di volere assumere la qualità di nuova controparte contrattuale – non venire contra factum proprium - di talché, in definitiva, _1
appare pienamente legittimato a far valere le sue richieste di rimborso
[...]
direttamente nei confronti dell'appellante.
Parimenti infondato il motivo di appello circa i costi di intermediazione percepiti da altro intermediario finanziario (del credito) cui indirizzare la pretesa ovvero intermediario del credito cui è stato corrisposto l'importo di € Parte_3
2.667,00 in base alla previsione dei costi indicati nello stesso contratto di finanziamento, e ritenuto soggetto passivo dell'indebito. Nel contratto di finanziamento si legge che i costi di intermediazione sono dovuti all'intermediario del credito cui il consumatore si è discrezionalmente liberamente rivolto e con cui ha pattuito il compenso: è evidente il carattere non veritiero della previsione negoziale
7 atteso che la fattura rilasciata da tale intermediario del credito ha avuto come destinatario , anziché (presunto solvens cui Controparte_2 Controparte_1
emettere il documento contabile), con cui all'epoca aveva già intrattenuto lunghi rapporti di collaborazione, almeno nel periodo 1 gennaio/31 luglio 2017 maturando cospicue commissione (tanto si legge nella fattura commerciali pari a oltre € 60mila) fatturate direttamente a che, evidentemente, si avvale di tale Controparte_2
rapporto professionale in maniera continuativa per prestazioni di intermediazione, rendendo del tutto inverosimile la narrazione difensiva di di un Parte_1
intermediario del credito liberamente reperito sul mercato dal consumatore. Si impone, dunque, la soluzione, corretta anche sotto il profilo dell'equità, di riconoscere un diritto all'integrale rimborso di ogni costo del credito avendo il cliente
– consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sede contenziosa delle azioni di restituzione, salvo poi il diritto di regresso di questa (tema estraneo al presente giudizio) verso l'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, atteso che, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione), l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023): infatti, il diritto alla restituzione viene rapportato al paradigma del "costo totale del credito” definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili” di talché sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito (così Cass. 6 settembre 2023 n.
25977).
8 Superati i rilievi di rito, nel merito dei costi da rimborsare, nel merito delle doglianze, va osservato quanto segue.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato in data 22 febbraio 2017, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto all'art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48) come novellato a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141, secondo cui, come noto “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Va premesso, in linea generale come la distinzione di costi up – front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
L'art. 125 sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto
2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”) entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il
9 consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up - front”, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione
Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)", per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota “up-front” e quota
“recurring". Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della notissima sentenza
383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019
(cd “Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della
10 direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come 'l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…” ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo
3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione” conseguendone come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli
“up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Benevento 9 marzo
2023 secondo cui ”In tema di mutuo, l'art. 125-sexies TUB dispone che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in modo proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi”, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 nonché Trib.
11 Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare
e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi,
Trib. Napoli 9 febbraio 2021 per cui “L'originaria versione dell'art. 125-sexies t.u.b. deve interpretarsi in conformità al diritto europeo e, nello specifico, al principio di diritto espresso dalla Sentenza Lexitor. In caso di estinzione anticipata del contratto, la riduzione del costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti i costi sostenuti dal cliente anche per i finanziamenti al consumo stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 106/2021.” e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine Trib. Bologna 7
gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili avendo questa corte affermato che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto” contra, ma anteriormente all'arresto del giudice europeo, Trib. Napoli 4 dicembre 2018 secondo cui “L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d.
12 recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)”) e ciò per evitare anche manovre fraudolente allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto (così,
Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme, è censurato sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263 che, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies decreto - legge 25 maggio
2021 n. 73 (cd “Decreto sostegni bis”), convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 (in parte qua disponeva che l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”), limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125 sexies TUB in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd
“recurring” ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd
13 “up-front”) ma, tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd
“recurring”, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.. In altri termini, il Giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2021 n.
106 (conversione del decreto – legge 25 maggio 2021 n.73) ritenendo che il menzionato art. 11 octies confligga con i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, (così come interpretato dalla sentenza cd “Lexitor”) di talché, con tale declaratoria, la Corte
Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge “Decreto sostegni bis”, posto che la pronuncia della
Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi “up front” e
“recurring”, per cui, conseguentemente, la portata della perifrasi “riduzione del costo totale del credito” contenuta nell'art. 125 sexies TUB deve ora essere interpretata conformemente alla sentenza “Lexitor “della Corte di Giustizia Europea, sia per la portata pregiudiziale della citata decisione, sia per il concreto recepimento della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano.
Né, in conclusione, può utilmente invocarsi la recente sentenza 555/21 della Corte di
Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023 che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi
14 che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum”) atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/Ue, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023).
Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui all'art. VI condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i motivi di cui infra. Nullità non tanto per effetto di i) previsione di cui all'art. 127 TUB in parte qua dispone che “Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente” che non parrebbe prevedere una generalizzata nullità per ogni clausola contrattuale derogativa delle norme sulla trasparenza bancaria di cui al titolo
VI TUB bensì, più modestamente, contenere un richiamo a nullità altrove testualmente previste dal TUB (“le nullità previste dal presente titolo”), tra cui non compare l'art. 125 sexies TUB, di cui ne precisa solo il carattere relativo per cui, una nullità, almeno quella testuale, per la clausola derogativa dei diritti, sarebbe da escludere, né ii) pretesa natura vessatoria della clausola contrattuale stante la riconducibilità della previsione contrattuale alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi) decreto - legislativo 6 settembre
2005 n. 206 “Codice del consumo”, che sembrerebbe, tuttavia, circoscritto ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in
15 esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte). Nullità, viceversa, da affermarsi perché clausola avente natura vessatoria ex art. 33 “Codice del consumo”, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib.
Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilita' dei diritti” (secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto
(conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appaia estraneo al sistema di tutele l'applicazione al consumatore (credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo
(“Codice del consumo” anziché il TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente altre previsione di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” (secondo cui “E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo”) e 135 sexies “Carattere imperativo delle disposizioni” (per cui “E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente”), congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125
16 bis secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (si che è possibile circoscrivere la predetta irrinunciabilità almeno alla fase antecedente all'insorgere di tali diritti, rimettendo all'interessato la scelta di disporne successivamente come sancito in maniera condivisibile da Trib. Verona 23 marzo 2010) con la conseguente sanzione della nullità (virtuale, per violazione di norme imperative a presidio dell'ordine pubblico economico a tutela della parità sostanziale dei contraenti cfr art. 3 Cost.) di ogni clausola contrattuale difforme (come ben motivato da Trib. Milano 11 maggio 2021 secondo cui “la clausola del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio che limita la rimborsabilità della commissione rete distributiva non può che ritenersi inefficace, in quanto è diritto dei consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi e i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili: “ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione dei consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D. Lgs.
206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora
l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB”, Trib. Genova 353/2021
17 secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata.” ed analogamente Trib. Roma 14533/2020 per cui “la clausola negoziale con la quale la
ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A,
B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente” contra la non condivisibile - per tutto quanto illustrato - Trib. Piacenza 16 marzo 2020 secondo cui, con riguardo a contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 attuativa della Direttiva 2008/48 non applicabile al caso deciso, ha statuito come “Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilita' delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non puo' considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilita' degli oneri in questione").
Alla stregua di quanto precede, l'appello è infondato fatta eccezione nella parte in cui propone una restituzione degli importi in base ad un criterio diverso rispetto a quello proporzionale puro, comunemente denominato “pro rata temporis”.
18
Per quanto riguarda le modalità di calcolo adottate per quantificare l'importo delle riduzioni, in particolare, si possono individuare due diversi metodi: il criterio “pro rata temporis” (solitamente applicato ai costi cd “recurring”), prevede che i costi sostenuti dal finanziatore siano ripartiti in proporzione al periodo di tempo effettivamente utilizzato rispetto alla durata totale del finanziamento e l'altro criterio della “curva degli interessi o del costo ammortizzato”, che stabilisce una proporzione tra gli interessi dovuti per la vita residua del contratto, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati. La differenza nell'andamento delle percen- tuali generate dal metodo della curva degli interessi rispetto a quella pro rata temporis è dovuta al fatto che un piano di ammortamento prevede quote d'interessi decrescenti e, dunque, al trascorrere delle scadenze, il totale degli interessi da restituire diminuisce con più rapidità rispetto alla linearità del tempo: si conferma la maggior convenienza, per il consumatore, del criterio “pro rata temporis” oltre ad essere questo di estrema semplicità, non richiedendo particolari calcoli matematici laddove il criterio della curva degli interessi è più vantaggioso per l'intermediario finanziario, oltre ad apparire coerente con le clausole contrattuali perché
l'intermediario finanziario, con l'estinzione del finanziamento, rinuncia agli interessi previsti nelle rate residue e quindi, nella stessa misura, restituirebbe le spese (per quanto, tuttavia, l'applicazione di tale criterio richiede la conoscenza del piano di ammortamento e potrebbe, pertanto, generare un problema in termini di chiarezza e trasparenza contrattuale). A ogni modo, l'attuale normativa prevede che in contratto sia riportata anche la modalità di rimborso dei costi in caso di estinzione: in particolare, l'art. 125 sexies TUB afferma: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il
19 criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Dunque, il criterio normativo è quello della “curva degli interessi”, salva diversa previsione negoziale, che non appare nel caso in esame. In base a questo alternativo sistema di calcolo, la formula da adoperare è la seguente e consiste in un calcolo che si sostanza in “una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi, e applica tale proporzione agli oneri che devono essere rimborsati.”), laddove l'appellante propone il diverso criterio per cui “metodo secondo la curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati al finanziamento per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione e poi si divide il costo da rimborsare per il risultato della prima operazione”, conducendo a risultati paradossalmente penalizzanti per . Alla stregua di quanto Parte_1
precede, considerato come il totale degli interessi complessivamente applicati sia pari a € 6.980,62 nonché quelli non ancora scaduti pari a € 2.707,52, avendo _1
già rimborsato, all'atto dell'estinzione, risalente alla scadenza della rata
[...]
n.48, € 4.273,31 - infatti, al contratti di finanziamento è stato applicato un regime di ammortamento cd “alla francese”, con interessi alti nella fase inziale e poi via via decrescenti –, il quoziente (risultato della operazione di divisione) è pari a 2,57%, ed applicato questo all'importo dei costi da rimborsare pari a € 3.276,40, conduce ad un risultato finale di € 1.274.84, che corrisponde al costo finale da rimborsare a _1
, in difformità da quanto statuito dal giudice di prime cure ma fatti salvi gli
[...]
interessi legali come in dispositivo.
Le spese di lite, tenuto conto della soglia di valore fino a € 5,2mila di cui alla tabella
12 ”Giudizi innanzi la Corte d'Appello” DM 55/2014, sono liquidate in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase decisoria) nella misura media pari a € 1.830,00, oltre oneri accessori.
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P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 692/2024 emessa dal Giudice di pace di Gragnano in data 20 marzo
2024, condanna , in persona del proprio legale rappr. pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di dell'importo pari a € Controparte_1
1.274.84, maggiorato degli interessi legale dal dì dell'estinzione del rapporto di finanziamento, oltre che delle spese di lite pari a € 1.830,00, oltre voci accessorie, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 28 agosto 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
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