Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6486/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6486/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
c.f.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Parte_1 C.F._1
Santagata e Andrea Barbato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Carinaro (CE), alla via Larga, n. 2;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Brunella Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Crispi,
n. 92;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.06.2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Frattamaggiore (NA) il 10.09.1998, con
[...]
e che con decreto di omologazione del 09.07.2020 Questo Tribunale CP_1 pronunciava la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 26.06.2022 il Presidente fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 22.11.2022, onerando le parti al deposito
1
c) conti correnti con indicazione dei relativi saldi degli ultimi tre anni .
si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 21.11.2022, a mezzo della quale contestava le avverse pretese.
Entrambe le parti comparivano in data 22.11.2022 innanzi al Presidente, il quale, preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento, rinviava in prosieguo di udienza presidenziale al 14.03.2023.
All'udienza del 14.03.2023 entrambe le parti comparivano dinanzi al Presidente, il quale, sentiti i coniugi e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava.
A scioglimento della predetta riserva, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in atti in data 07.04.2023, confermando le condizioni stabilite in sede di separazione personale con decreto di omologazione del
09.07.2020.
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione per il giorno
26.09.2023.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 26.09.2023, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, Il G.I. riservava in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Intervenuta la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 14.11.2023, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per il prosieguo del giudizio in ordine ai profili accessori alla separazione. Concessi i termini ex art. 183 cpc, rilevata la mancata articolazione di mezzi istruttori da parte del ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
2 In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rinvia alla sentenza non definitiva sullo status (n. 4677/2023) emessa da Questo Tribunale in data
14.11.2023 e pubblicata in data 21.11.2023.
STATUIZIONI ACCESSORIE
STATUIZIONI ECONOMICHE
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore delle figlie e entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 considerato che le stesse sono collocate presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età delle figlie, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2020) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, il quale svolge un impiego a tempo indeterminato nella Guardia di Finanza percependo redditi annuali per circa 37.000,00 euro (cfr. CUD allegati al ricorso introduttivo) ed avendo spese pari ad euro 510,00 quale rata del mutuo con scadenza nell'anno 2026, come indicato in atti, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie Parte_1 maggiorenni e l'assegno mensile complessivo pari ad euro 700,00 (euro Per_1 Per_2
350,00 per ciascuna figlia), somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, non essendo emerso alcun peggioramento delle condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione ed in considerazione del fatto che la rata di euro 510,00 per il pagamento del mutuo scadrà nel corso dell'anno 2026, come dichiarato dallo stesso ricorrente.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_2
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario
[...] che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
L'unica precisazione concerne il pagamento delle spese universitarie. Si osserva a riguardo che parte resistente ha dedotto che entrambe le figlie sono studentesse universitarie, in ragione di ciò le spese universitarie non possono esser considerate straordinarie ma rientrano nel quantum del mantenimento ordinario previsto.
3 Infatti, secondo i principi di diritto vigenti in tema di qualificazione delle spese in favore dei figli, perché le stesse possano esser qualificate come straordinarie devo presentare i caratteri dell'imprevedibilità ed imponderabilità “cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372).
Nello stesso senso si è espressa la cassazione anche più di recente con la pronuncia n.
34100/2021, con cui proprio in tema di spese universitarie, ne ha escluso la qualificazione quali spese straordinarie in assenza dei predetti caratteri dell'imprevedibilità e straordinarietà.
Orbene, il collegio ritiene di fare applicazione nel caso di specie del predetto orientamento della suprema corte ed in ragione di ciò, considerato che – per stessa ammissione della resistente – le figlie già frequentano corsi universitari, le relative spese non possono essere qualificate come imprevedibili ed in ragione di ciò devono ritenersi comprese nel quantum dell'assegno ordinario di mantenimento, per la determinazione del quale si è tenuta in considerazione anche la predetta circostanza.
ULTERIORI DOMANDE
In ordine alle ulteriori richieste di parte resistente inerenti il pagamento del mutuo a carico del sig. e la corresponsione delle spese per oneri e tasse inerenti gli immobili Pt_1 trasferiti alle figlie, nulla va disposto in ordine al contratto di mutuo, in quanto lo stesso segue il regime ordinario in tema di obbligazioni (e d'altronde dal testo del ricorso per separazione consensuale emerge che l'unico intestatario del mutuo è il sig. , Pt_1 quanto alla domanda per il pagamento del 50% degli oneri e spese inerenti l'immobile in atti identificato la stessa deve esser dichiarata improcedibile per difetto di legittimazione in capo alla signora , considerato che i beni sono in proprietà delle figlie CP_1 maggiorenni.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
4 l'assegno mensile complessivo pari alla somma di euro 700,00 (euro 350,00 CP_1 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle figlie e maggiorenni non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, nei termini di cui in parte motiva, oltre al 50% delle spese straordinarie come in parte motiva regolamentate;
- nulla dispone in ordine al versamento della rata del mutuo gravante sulla casa in atti indicata;
- dichiara improcedibile la domanda inerente il pagamento delle spese tasse e oneri gravanti sull'immobile trasferito alle figlie in atti identificato
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio, 17.12.2024
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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