Art. 2. (Compiti)
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile , la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile , la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.