Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1973
Art. 2. (Compiti)

L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile , la pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 .
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonche' di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennita' di scioglimento del contratto di agenzia.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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