Articolo 1 della Legge 26 luglio 1984, n. 417
Versione
18 agosto 1984
Art. 1. Articolo unico

I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516 , conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di eta', salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.

Entrata in vigore il 18 agosto 1984