Art. 1. Articolo unico
I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516 , conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di eta', salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.
I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516 , conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di eta', salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.