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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
P r o c . n . 2 4 7 2 / 2 0 1 8 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2472/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo. Spese straordinarie ”, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Patrizia Chiaramonte, elettivamente
[...] domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rosa, domiciliata C.F._2 come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 03.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio
2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data
04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2017, ha chiesto e ottenuto Controparte_1 contro decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il Parte_1
1 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018) con cui è stato ingiunto all'opposto di pagare la somma di € 5.829,46, oltre interessi e la somma di € 540,00 per spese legali. A tal fine, la ricorrente in monitorio ha esposto che: con sentenza n. 710/08 del 17.07.2008, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.08.1996; che con tale sentenza la figlia
(nata il [...]) è stata affidata alla madre, con obbligo a carico del Persona_1 padre di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende per la salute e l'istruzione della minore;
che il Durante non ha mai inteso assolvere detto obbligo ed è, quindi, debitore, fino alla data del 21.07.2017, della somma complessiva di € 5.849,43, a titolo di spese mediche, spese scolastiche e spese straordinarie
(frequentazione corsi di lingua inglese). Nel procedimento monitorio con nota di chiarimenti del 13.06.2018 l'opposta, invero, ha ridotto la somma ingiunta ad euro
5.829,46.
Con atto ritualmente e tempestivamente messo in notifica il 06.09.2018 il Durante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo allegando: che l'opposta continua a percepire l'assegno di mantenimento ordinario;
che con decreto emesso il 15.09.2015 il mantenimento a favore della figlia è stato ridotto ad € 200,00 confermandosi la contribuzione al 50% per le spese straordinarie;
che l'opposta non lo ha mai coinvolto nelle scelte inerenti la figlia;
che le somme chieste dall'opposta rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario ovvero non concernono spese straordinarie necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali ma spese programmabili per le quali occorre il preventivo accordo o la pregressa informazione o, comunque, la compatibilità con i mezzi economici di cui i genitori dispongono. Tanto premesso, il ha concluso Pt_1 chiedendo a questo Tribunale di revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 18.04.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.04.2019 si è costituita la la quale ha dedotto: che le spese mediche sono state affrontate per curare una CP_1 forma allergica della figlia, per visite specialistiche e acquisto delle lenti da vista, costituendo spese non prevedibili e quantificabili;
che le spese di istruzione concernono l'acquisto di libri e l'iscrizione al corso di linga inglese;
di aver sempre informato l'opponente che non ha mai posto nessuna contestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e di dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio non è stata accolta l'istanza di dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione, sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa dopo due rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui
2 all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il
3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
2. Tanto esposto, in via preliminare, va rilevato che è stato acquisito ex officio il fascicolo telematico d'ufficio del procedimento monitorio mediante la visibilità dello stesso.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente solo all'udienza del 16.05.2019 e si conferma l'ordinanza del 08.07.2020 con cui sono state rigettare le richieste istruttorie delle parti.
3. Passando al merito l'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto occorre rilevare che parte opponente non ha contestato né la riferibilità delle spese alla figlia né il loro importo né ha contestato che tali esborsi siano effettivamente stati effettuati ma ha dedotto, unicamente e in maniera generica, che le somme di cui al decreto ingiuntivo non concernono spese straordinarie necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali ma spese ordinarie e programmabili per le quali occorre il preventivo accordo o la pregressa informazione o, comunque, la compatibilità con i mezzi economici di cui i genitori dispongono.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che assume che le spese straordinarie siano solo quelle necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali, all'interno della categoria delle spese straordinarie possono, in realtà, confluire più voci, risultando distinguibili: (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (così, tra le tante, Cass. civ. n. 15229 del 2023).
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Peraltro, anche per tali ultime spese, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla
3 ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (cfr. tra le più recenti, Cass. Civ. n. 14564 del 2023; Cass. Civ. n. 5059 del 2021; Cass. Civ. n. 2467 del 2016). Anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale
è richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socioeconomico della vita familiare.
In applicazione dei suesposti orientamenti, le spese mediche (per acquisto farmaci - non avendo l'opponente contestato tempestivamente e specificamente che esse rientrino tra le spese medico/sanitarie integralmente coperte dal SSN o che si riferiscano a medicinali da banco - per visite mediche, per acquisto degli occhiali, per analisi) esulano dall'assegno di mantenimento e il genitore non è tenuto previamente a concordarle, anche perché volte all'esclusivo interesse della prole.
Le medesime considerazioni possono essere estese alle spese scolastiche (assicurazione scolastica, libri scolastici, spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo e materiale scolastico) le quali esulano dall'assegno di mantenimento e il genitore non è tenuto previamente a concordarle, anche perché volte all'esclusivo interesse della prole.
Invero, come evidenziato, per “spese straordinarie”, come tali non rientranti nell'assegno di mantenimento, devono intendersi anche le spese concernenti eventi che, seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell'assegno di mantenimento.
Nel caso in esame le spese straordinarie richieste dall'opposta appaiono riferite a necessità per la salute e l'istruzione della figlia e sicuramente nell'interesse della stessa.
E' evidente che non sono da considerarsi ordinarie le spese scolastiche relative al corredo scolastico, ai viaggi d'istruzione di ogni tipo e quelle universitarie, sia quelle di iscrizione che relative ai libri;
è, inoltre, indubbio che le spese relative allo sport, alla musica, ai corsi di lingua straniera e alle attività extrascolastiche in genere sono da intendersi “straordinarie” perché variano a seconda delle attitudini e delle esigenze dei figli e non rientrano fra le spese quotidianamente necessarie per il quotidiano sostentamento della prole;
e così pure sono straordinarie le spese mediche e per esigenze di salute (ad eccezione di quelle relative ai farmaci da banco) non solo in caso di malattia non preventivamente prevedibili, ma anche nel caso di spese particolarmente onerose (visite specialistiche) derivanti da esigenze che esulano dalla quotidianità.
Del resto, come già evidenziato, l'opponente si è limitato a dedurre in maniera del tutto generica e tautologica, che le spese per libri di testo e per le analisi non possono considerarsi extra assegno, richiamando giurisprudenza sul punto, senza nulla dedure e senza specificamente contestare l'utilità delle stesse o che esse non fossero state effettuate nell'interesse della figlia, essendo del tutto tardive e, quindi, inammissibili le
4 deduzioni formulate per la prima volta solo nella memoria ex articolo 183, comma 6, n.
2 c.p.c.; né l'opponente si è premurato di fornire prova delle proprie condizioni economiche ai fini della verifica della sostenibilità della spesa per corsi di lingua non essendo sufficienti a tal fine i documenti depositati in quanto risalenti agli anni 2014 e
2015 (buste paga;
contratto di locazione, peraltro scaduto il 28.02.2018). In ogni caso la deduzione, sia pure generica, di motivi economici, risulta ininfluente ai fini dell'odierna decisione, in quanto il Durante avrebbe ben potuto tempestivamente incardinare presso il Tribunale competente un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo una diminuzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
Ritiene altresì il giudicante nello specifico che le somme spese per gli studi ammontino ad una somma consona e ragionevole, ricoprendo un arco di tempo di ben 10 anni di vita della figlia (dal 2008 al 2017). Tale valutazione è ancor più fondata se si considera che la stessa sentenza di divorzio tra le parti non conteneva alcun obbligo a carico del genitori di concertazione delle spese straordinarie.
Pertanto, le spese vanno rimborsate dal padre opponente.
In definitiva, per le ragioni appena evidenziate, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018) deve essere confermato acquistando definitiva esecutorietà.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento e del criterio del disputatum, concretamente rapportatati alla natura e alla minima complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale in concreto espletatasi
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018);
B. DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
C. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opposta che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2472/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo. Spese straordinarie ”, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Patrizia Chiaramonte, elettivamente
[...] domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rosa, domiciliata C.F._2 come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note delle parti depositate per l'udienza del 03.12.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 3 febbraio
2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data
04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato in data 30.11.2017, ha chiesto e ottenuto Controparte_1 contro decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il Parte_1
1 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018) con cui è stato ingiunto all'opposto di pagare la somma di € 5.829,46, oltre interessi e la somma di € 540,00 per spese legali. A tal fine, la ricorrente in monitorio ha esposto che: con sentenza n. 710/08 del 17.07.2008, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.08.1996; che con tale sentenza la figlia
(nata il [...]) è stata affidata alla madre, con obbligo a carico del Persona_1 padre di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende per la salute e l'istruzione della minore;
che il Durante non ha mai inteso assolvere detto obbligo ed è, quindi, debitore, fino alla data del 21.07.2017, della somma complessiva di € 5.849,43, a titolo di spese mediche, spese scolastiche e spese straordinarie
(frequentazione corsi di lingua inglese). Nel procedimento monitorio con nota di chiarimenti del 13.06.2018 l'opposta, invero, ha ridotto la somma ingiunta ad euro
5.829,46.
Con atto ritualmente e tempestivamente messo in notifica il 06.09.2018 il Durante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo allegando: che l'opposta continua a percepire l'assegno di mantenimento ordinario;
che con decreto emesso il 15.09.2015 il mantenimento a favore della figlia è stato ridotto ad € 200,00 confermandosi la contribuzione al 50% per le spese straordinarie;
che l'opposta non lo ha mai coinvolto nelle scelte inerenti la figlia;
che le somme chieste dall'opposta rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario ovvero non concernono spese straordinarie necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali ma spese programmabili per le quali occorre il preventivo accordo o la pregressa informazione o, comunque, la compatibilità con i mezzi economici di cui i genitori dispongono. Tanto premesso, il ha concluso Pt_1 chiedendo a questo Tribunale di revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 18.04.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.04.2019 si è costituita la la quale ha dedotto: che le spese mediche sono state affrontate per curare una CP_1 forma allergica della figlia, per visite specialistiche e acquisto delle lenti da vista, costituendo spese non prevedibili e quantificabili;
che le spese di istruzione concernono l'acquisto di libri e l'iscrizione al corso di linga inglese;
di aver sempre informato l'opponente che non ha mai posto nessuna contestazione. Ha, quindi, concluso chiedendo di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto e di dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio non è stata accolta l'istanza di dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione, sono state rigettate le richieste istruttorie delle parti e la causa dopo due rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) di cui
2 all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il
3 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025, attesa la comunicazione alle parti costituite, in data 04.12.2024, del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione).
Le parti hanno depositato nei termini concessi comparse e repliche.
2. Tanto esposto, in via preliminare, va rilevato che è stato acquisito ex officio il fascicolo telematico d'ufficio del procedimento monitorio mediante la visibilità dello stesso.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente solo all'udienza del 16.05.2019 e si conferma l'ordinanza del 08.07.2020 con cui sono state rigettare le richieste istruttorie delle parti.
3. Passando al merito l'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto occorre rilevare che parte opponente non ha contestato né la riferibilità delle spese alla figlia né il loro importo né ha contestato che tali esborsi siano effettivamente stati effettuati ma ha dedotto, unicamente e in maniera generica, che le somme di cui al decreto ingiuntivo non concernono spese straordinarie necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali ma spese ordinarie e programmabili per le quali occorre il preventivo accordo o la pregressa informazione o, comunque, la compatibilità con i mezzi economici di cui i genitori dispongono.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che assume che le spese straordinarie siano solo quelle necessarie a far fronte a eventi imprevedibili ed eccezionali, all'interno della categoria delle spese straordinarie possono, in realtà, confluire più voci, risultando distinguibili: (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (così, tra le tante, Cass. civ. n. 15229 del 2023).
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Peraltro, anche per tali ultime spese, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla
3 ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare (cfr. tra le più recenti, Cass. Civ. n. 14564 del 2023; Cass. Civ. n. 5059 del 2021; Cass. Civ. n. 2467 del 2016). Anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l'altro genitore o il dissenso da quest'ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario, ai fini del quale
è richiesta la valutazione della conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e dell'adeguatezza della stessa allo standard socioeconomico della vita familiare.
In applicazione dei suesposti orientamenti, le spese mediche (per acquisto farmaci - non avendo l'opponente contestato tempestivamente e specificamente che esse rientrino tra le spese medico/sanitarie integralmente coperte dal SSN o che si riferiscano a medicinali da banco - per visite mediche, per acquisto degli occhiali, per analisi) esulano dall'assegno di mantenimento e il genitore non è tenuto previamente a concordarle, anche perché volte all'esclusivo interesse della prole.
Le medesime considerazioni possono essere estese alle spese scolastiche (assicurazione scolastica, libri scolastici, spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo e materiale scolastico) le quali esulano dall'assegno di mantenimento e il genitore non è tenuto previamente a concordarle, anche perché volte all'esclusivo interesse della prole.
Invero, come evidenziato, per “spese straordinarie”, come tali non rientranti nell'assegno di mantenimento, devono intendersi anche le spese concernenti eventi che, seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell'assegno di mantenimento.
Nel caso in esame le spese straordinarie richieste dall'opposta appaiono riferite a necessità per la salute e l'istruzione della figlia e sicuramente nell'interesse della stessa.
E' evidente che non sono da considerarsi ordinarie le spese scolastiche relative al corredo scolastico, ai viaggi d'istruzione di ogni tipo e quelle universitarie, sia quelle di iscrizione che relative ai libri;
è, inoltre, indubbio che le spese relative allo sport, alla musica, ai corsi di lingua straniera e alle attività extrascolastiche in genere sono da intendersi “straordinarie” perché variano a seconda delle attitudini e delle esigenze dei figli e non rientrano fra le spese quotidianamente necessarie per il quotidiano sostentamento della prole;
e così pure sono straordinarie le spese mediche e per esigenze di salute (ad eccezione di quelle relative ai farmaci da banco) non solo in caso di malattia non preventivamente prevedibili, ma anche nel caso di spese particolarmente onerose (visite specialistiche) derivanti da esigenze che esulano dalla quotidianità.
Del resto, come già evidenziato, l'opponente si è limitato a dedurre in maniera del tutto generica e tautologica, che le spese per libri di testo e per le analisi non possono considerarsi extra assegno, richiamando giurisprudenza sul punto, senza nulla dedure e senza specificamente contestare l'utilità delle stesse o che esse non fossero state effettuate nell'interesse della figlia, essendo del tutto tardive e, quindi, inammissibili le
4 deduzioni formulate per la prima volta solo nella memoria ex articolo 183, comma 6, n.
2 c.p.c.; né l'opponente si è premurato di fornire prova delle proprie condizioni economiche ai fini della verifica della sostenibilità della spesa per corsi di lingua non essendo sufficienti a tal fine i documenti depositati in quanto risalenti agli anni 2014 e
2015 (buste paga;
contratto di locazione, peraltro scaduto il 28.02.2018). In ogni caso la deduzione, sia pure generica, di motivi economici, risulta ininfluente ai fini dell'odierna decisione, in quanto il Durante avrebbe ben potuto tempestivamente incardinare presso il Tribunale competente un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo una diminuzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
Ritiene altresì il giudicante nello specifico che le somme spese per gli studi ammontino ad una somma consona e ragionevole, ricoprendo un arco di tempo di ben 10 anni di vita della figlia (dal 2008 al 2017). Tale valutazione è ancor più fondata se si considera che la stessa sentenza di divorzio tra le parti non conteneva alcun obbligo a carico del genitori di concertazione delle spese straordinarie.
Pertanto, le spese vanno rimborsate dal padre opponente.
In definitiva, per le ragioni appena evidenziate, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018) deve essere confermato acquistando definitiva esecutorietà.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento e del criterio del disputatum, concretamente rapportatati alla natura e alla minima complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale in concreto espletatasi
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 449/18 emesso da questo Tribunale il 15.06.2018 (dep. il 18.06.2018);
B. DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
C. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell'opposta che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso il 31.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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