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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 494/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 494/2024 V.G. promosso da:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 494/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
7.05.1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra NATALE (C.F. ) presso il cui Studio Legale in Tagliacozzo C.F._2
(AQ), L.go San Francesco n.2 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,
e
(C.F. ), nato a [...], il 18 marzo Controparte_1 C.F._3
1972 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Maria TORGE presso il cui Studio Legale ad Avezzano (AQ), Via Monte Velino n.123 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Con l'intervento del pubblico ministero. Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo depositato da questo Tribunale in data 02.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, e saranno liberi entrambi di fissare la loro residenza ovunque sia necessario o voluto;
2. Assegno di mantenimento
-Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di €300,00= entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di mantenimento della stessa a mezzo di bonifico sul seguente IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
-Il sig. verserà la somma complessiva di €400,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici CP_1 mensilità all'anno, a titolo di mantenimento del figlio a mezzo di bonifico sul seguente Per_1
IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Il sig. sosterrà personalmente altresì il canone mensile di affitto per l'alloggio CP_1 universitario del figlio pari ad €260,00= , tutti i consumi relativi e le spese universitarie, nonché tutte le spese relative al mantenimento della sua autovettura tg DL393BR , quali bollo, assicurazione e manutenzione.
3. L'automobile di proprietà della signora verrà definitivamente assegnata al di lei marito, che Pt_1 sosterrà le spese del passaggio e quindi ogni conseguente onere per la proprietà e mantenimento della stessa.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del ragazzo.
5. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno altresì chiesto di
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa
D'Albe (AQ) alle condizioni tutte della separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti e in data Parte_1 Controparte_1
02.07.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Massa D'Albe (AQ) il 10.08.2002, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dalla predetta coppia è nato il figlio in data 23.04.2003. Per_1
All'udienza del 9 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 23.09.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione. 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , celebrato in Massa D'Albe (AQ) il 10.08.2002 con atto
[...] Controparte_1 numero 6 parte II Serie A dell'anno 2002.
OMOLOGA le condizioni relative.
-al mantenimento in favore del figlio:
“Il sig. verserà la somma complessiva di €400,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici CP_1 mensilità all'anno, a titolo di mantenimento del figlio a mezzo di bonifico sul seguente Per_1
IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio medesimo”
-al mantenimento in favore della sig. : Pt_1
“Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di €300,00= entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di mantenimento della stessa a mezzo di bonifico sul seguente IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa D'Albe (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 494/2024 V.G. promosso da:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 494/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
7.05.1965 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra NATALE (C.F. ) presso il cui Studio Legale in Tagliacozzo C.F._2
(AQ), L.go San Francesco n.2 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,
e
(C.F. ), nato a [...], il 18 marzo Controparte_1 C.F._3
1972 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Maria TORGE presso il cui Studio Legale ad Avezzano (AQ), Via Monte Velino n.123 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Con l'intervento del pubblico ministero. Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo depositato da questo Tribunale in data 02.07.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, e saranno liberi entrambi di fissare la loro residenza ovunque sia necessario o voluto;
2. Assegno di mantenimento
-Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di €300,00= entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di mantenimento della stessa a mezzo di bonifico sul seguente IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
-Il sig. verserà la somma complessiva di €400,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici CP_1 mensilità all'anno, a titolo di mantenimento del figlio a mezzo di bonifico sul seguente Per_1
IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Il sig. sosterrà personalmente altresì il canone mensile di affitto per l'alloggio CP_1 universitario del figlio pari ad €260,00= , tutti i consumi relativi e le spese universitarie, nonché tutte le spese relative al mantenimento della sua autovettura tg DL393BR , quali bollo, assicurazione e manutenzione.
3. L'automobile di proprietà della signora verrà definitivamente assegnata al di lei marito, che Pt_1 sosterrà le spese del passaggio e quindi ogni conseguente onere per la proprietà e mantenimento della stessa.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del ragazzo.
5. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno altresì chiesto di
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa
D'Albe (AQ) alle condizioni tutte della separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti e in data Parte_1 Controparte_1
02.07.2024 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Massa D'Albe (AQ) il 10.08.2002, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Dalla predetta coppia è nato il figlio in data 23.04.2003. Per_1
All'udienza del 9 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale pubblicato da questo Tribunale in data 23.09.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione. 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , celebrato in Massa D'Albe (AQ) il 10.08.2002 con atto
[...] Controparte_1 numero 6 parte II Serie A dell'anno 2002.
OMOLOGA le condizioni relative.
-al mantenimento in favore del figlio:
“Il sig. verserà la somma complessiva di €400,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici CP_1 mensilità all'anno, a titolo di mantenimento del figlio a mezzo di bonifico sul seguente Per_1
IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio medesimo”
-al mantenimento in favore della sig. : Pt_1
“Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di €300,00= entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di mantenimento della stessa a mezzo di bonifico sul seguente IBAN: [...], assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa D'Albe (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo