Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 365/20 R.G. di appello avverso la sentenza n. 254/20 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 19/10/20 a conclusione del giudizio vertente tra
(cf ), in persona del legale rapp. p.t., con sede a Torino piazza Parte_1 P.IVA_1
San Carlo 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Nura Khalifh Iannucci del foro di NO (C.F.
P.IVA – – fax 0874 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 Email_1
822085), ed elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio ES in Piazza Falcone e
Borsellino (già Piazza Savoia) n.3, come da procura rilasciata su un foglio separato in calce all'atto di appello
Parte_2
e
(P. IVA ), in persona del legale rapp. p.t., con sede a Montaquila Controparte_1 P.IVA_3
(IS) S.S. 158 km 36 + 300,22, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ilenia
[...]
[...]
in persona del legale rapp. p.t., con sede legale a Conegliano (TV) via Alfieri 1, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nura Khalifh Iannucci del foro di NO (C.F.
P.IVA – – fax 0874 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 Email_1
822085), ed elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio ES in Piazza Falcone e
Borsellino (già Piazza Savoia) n.3, come da procura rilasciata su un foglio separato in calce all'atto di appello
- INTERVENIENTE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19/2/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20/2/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 254/20 il Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità della clausola negoziale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di interessi in misura corrispondente alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, relativa al rapporto di conto corrente bancario intestato a accesso presso la banca Controparte_1 [...]
Ha quindi accertato che il saldo dell'estratto conto al 31/3/12 era positivo ed era pari Parte_1 ad euro 259.779,50.
La banca appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.
Con atto di citazione ha chiesto la condanna dell'istituto di credito al rimborso in favore Controparte_1 della della somma di euro 196.068,14, per effetto della declaratoria di nullità delle clausole CP_1 di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della clausola “uso piazza” e del versamento di ulteriori importi indebitamente contabilizzati dalla banca.
Successivamente la società, con le memorie difensive di cui all'art. 183 c.p.c., ha modificato la precedente domanda, chiedendo che “le somme risultanti dal saldo negativo e riportate sull'estratto conto alla data del 31/3/2012 vengano rettificate, ridotte ed epurate delle poste contabili non dovute”. Sostiene l'appellante che nelle note ex art. 183, comma sesto n. 1, c.p.c. la abbia Controparte_1 proposto una nuova domanda, come tale inammissibile.
La censura è infondata. ha inizialmente esercitato una azione di condanna, successivamente trasformata in Controparte_1 azione di mero accertamento (del saldo passivo alla data dell'estratto conto del 31/3/12). Entrambe le domande riposano sulla allegazione dei medesimi fatti costitutivi (identico rapporto contrattuale, nullità di alcune clausole negoziali). Identica è quindi la causa petendi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. S. U. 12310/15; Cass. 23131/15; Cass. 816/16; Cass. 4322/19), la modificazione della domanda può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che abbia modificato la originaria domanda e non CP_1 già proposto una inammissibile domanda nuova.
L'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellante, va quindi respinta.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 99 e 278 c.p.c.
Sostiene l'appellante che le azioni di mero accertamento “possono avere ad oggetto soltanto i diritti e non anche i fatti”. Da ciò discenderebbe l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado.
Anche tale eccezione è palesemente infondata.
La domanda di mero accertamento, proposta da avendo ad oggetto la declaratoria di Controparte_1 nullità di alcune clausole contrattuali, si sostanzia, in ultima analisi, nel riconoscimento del diritto di credito vantato dal correntista nei confronti della banca in costanza del rapporto dedotto.
Del resto il giudice di legittimità, come ribadito anche nella sentenza impugnata, ha statuito che il correntista, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, “ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità
o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credit” (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 21646 del 5/9/18).
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Sostiene l'appellante che la mancata produzione, da parte del correntista, degli estratti conto relativi al rapporto n. 0740/162 renda inattendibili i conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio.
L'appellato quindi non avrebbe assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare gli avvenuti indebiti pagamenti.
In difetto di una adeguata prova documentale, ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata va riformata, “dovendosi, al più tenere conto di quanto relazionato dal medesimo Tecnico nella bozza del 26/6/2015, in cui più giustamente si tiene conto dei soli documenti a disposizione e si esclude ogni ragionamento di tipo deduttivo”.
La censura è infondata.
Nella relazione di consulenza del 19/5/15 il ctu dà atto di aver esaminato “la documentazione depositata nei fascicoli dell'attore e del convenuto e gli estratti di conto corrente dell'istituto di credito”, riferiti al conto corrente ordinario n. 740/0162 ed al conto corrente anticipi n. 140/02801. Si legge nella relazione che i conteggi sono stati sempre effettuati sulla base dei dati contabili rilevati dai conti correnti.
Nella successiva relazione del 26/6/15, redatta a seguito delle osservazioni mosse dal consulente di parte della banca, il ctu chiarisce di avere esaminato gli estratti di conto corrente n. 740/162 dal
23/10/87 al 31/3/12.
Nell'ultima relazione, risalente al 17/7/17, redatta su sollecitazione del giudice di primo grado all'esito delle osservazioni critiche formulate da il consulente tecnico d'ufficio prende Controparte_1 atto della incompletezza della documentazione esaminata in precedenza, in quanto priva dell'estratto conto ordinario n. 0740/0162 relativo al mese di maggio, che documenta “una movimentazione contabile (registrazione in avere) […] assimilata ad un versamento”, per “l'importo di 262.629,92”.
Alla luce di tale elemento documentale, il ctu ha proceduto al riesame completo della documentazione bancaria, giungendo a quantificare in euro 259.779,50 il saldo contabile.
Ne consegue che i conteggi sono stati effettuati in aderenza al dato documentale, non potendo, al contrario, rilevarsi alcun “ragionamento di tipo deduttivo”. I conteggi hanno utilizzato i parametri correttamente imposti dal giudice di primo grado nella formulazione dei quesiti.
4) Errata e falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B. L'appellante sostiene che il consulente avrebbe dovuto applicare il tasso di interesse di cui all'art. 117
T.U.B. a partire dalla sua entrata in vigore, in luogo del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.
La doglianza è priva di pregio.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'art. 117 T.U.B. non può essere applicato ai contratti sorti anteriormente alla data di approvazione del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, come chiaramente disposto dall'art. 161 dello stesso Testo Unico (che, al comma 6, recita:“ I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”).
Come chiarito dal giudice di legittimità., la norma di cui all'art. 117 T.U.B. non è retroattiva e non può essere applicata in sostituzione delle clausole nulle presenti nei contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. “Le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34740 del
31/12/2019; Sez. 1, Sentenza n. 28302 del21/12/2005).
5) Eccezione di prescrizione
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di “prescrizione delle somme addebitate sul conto nel decennio anteriore alla proposizione della domanda”, sollevata dalla banca nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, secondo l'appellante, il ctu non avrebbe tenuto conto di quanto indicato dal giudice alla lettera D dei quesiti formulati all'udienza del 9/12/14.
La censura è fondata.
Il ctu ha omesso di valutare i crediti prescritti. Ciò ha reso necessario disporre una nuova consulenza nel corso del presente giudizio, formulando il quesito di cui all'ordinanza pronunciata dal Collegio in data 23/2/22 (“qualora dal conteggio emergano somme a credito del correntista e sia stata eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione delle medesime, il consulente escluda dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura del credito a favore del correntista ovvero di quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento”).
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, costituiscono pagamento in senso tecnico
(determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le cosiddette rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato. A fronte invece di rimesse cosiddette ripristinatorie, che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo, non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento, non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento (cfr., da ultimo, Cass., sez. 1, ordinanza n. 26897 del
2024).
Il ctu, nominato dalla Corte d'Appello, ha fatto buon governo di tali principi.
Nella relazione del 20/12/23 si evidenzia che il rapporto di conto anticipi n. 140/02801 “è un rapporto affidato per € 51.645,69; relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 0740/162, lo scrivente rileva che lo stesso non risulta affidato fino al 31/03/1992, dopo tale data risulta affidato ma non si rileva l'importo del fido fino alla data del 31/12/1993, dall'01/01/1994 al 31/03/1995
l'importo del fido è pari ad € 51.645,69, mentre dall'01/04/1996 al 31/03/2012 l'importo del fido è pari ad € 103.291,38”.
Tenuto conto della prescrizione decennale, il consulente rileva che, con riferimento al rapporto di conto anticipi n. 140/02801, “il totale delle quote interessi calcolate sull'extra-fido e non più ripetibili ammonta ad € 6.605,42”.
Con riferimento invece al rapporto di “conto corrente ordinario n. 0740/162 il totale degli interessi e delle quote interessi calcolate rispettivamente sullo scoperto di conto tra il 04/11/1987 ed il
31/03/1992 e sull'extra-fido tra il 01/04/1992 e il 31/03/2012 non più ripetibili ammonta ad €
31.033,49”.
Ne deriva che alla data del 31/3/2012, era titolare di un credito verso la banca pari ad Controparte_1 euro 222.140,59, pari alla differenza tra l'importo del saldo, riconosciuto in primo grado (euro
259.779,50) e l'ammontare degli interessi ormai prescritti (euro 37.638,91). Va conseguentemente riformata parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva erroneamente riconosciuto un credito pari ad euro 259.779,50.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura di un quinto, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 365/20 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 23/12/20 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 254/20 del Tribunale di Isernia in
[...] Controparte_1 composizione monocratica, con l'intervento di ogni contraria domanda o eccezione Controparte_2 disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, ridetermina in euro 222.140,59 il credito vantato da nei confronti dell'istituto Controparte_1 bancario alla data del 31/3/12;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quinto;
condanna e al rimborso, in via solidale, della restante Parte_1 CP_2 parte delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso, in via solidale, della restante parte delle spese processuali già liquidate in primo grado in favore della parte appellata;
3) compensa tra le parti nella misura di un quinto le spese di consulenza, relative ad entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell'appellante e dell'interveniente la restante parte.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 22/5/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)