TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 325/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA rappresentati e difesi dall'avv.to AMORETTI C.F._2
LUCA, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del tutore CP_1 C.F._3
legale avv. , rappresentato e difeso dall'avv. MORENO Controparte_2
ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 24.10.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate come segue:
Pagina nr. 1 per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertati e quantificati i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza delle condotte di in relazione ai fatti di CP_1 cui alla narrativa dell'atto di citazione ed anche a quelli accertati nella sentenza penale del Tribunale di Savona n. 129/2021, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali CP_1 patiti dagli attori, così come accertati e quantificati in corso di causa.
Quanto a : per danno all'autovettura di sua proprietà tg. DE713LJ, come Parte_1 da CTU, € 1.255,38 oltre fermo tecnico pari a € 120,00 e così in totale € 1.375,38 S&O; per spese sanitarie portate in CTU € 803,50; per ulteriori spese sanitarie documentate €
7.286,41 e così per complessive spese sanitarie pari a € 8.089,91 S&O; per danno non patrimoniale nella misura determinata dal CTU dr.ssa a) danno biologico Per_1 permanente con incremento per sofferenza soggettiva, danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione € 42.521,00; b) ITT nelle percentuali indicate dal CTU
e per i giorni indicati per € 11.212,50. E pertanto totale generale con personalizzazione massima € 53.733,50 S&O. Si insta pertanto per la condanna di alla CP_1 corresponsione in favore di della somma complessiva di € 63.198,79 e/o Parte_1 di quella maggiore o minore meglio vista, valutata e ritenuta dal Giudicante.
Quanto a per ripristino alloggio di sua proprietà, come identificato in Parte_2 atti e come da prove documentali e accertato dal CTU, € 3.700,26 S&O; per competenze CTU € 719,18; per danno non patrimoniale nella misura determinata Per_2 dal CTU dr.ssa a) danno biologico permanente con incremento per Per_1 sofferenza soggettiva, danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione €
96.005,00; b) ITT nelle percentuali indicate dal CTU e per i giorni indicati per €
11.212,50. E pertanto totale generale con personalizzazione massima € 107.217,50
S&O. Si insta pertanto per la condanna di alla corresponsione in favore CP_1 di della somma complessiva di € 112.440,44 e/o di quella maggiore o Parte_2 minore meglio vista, valutata e ritenuta dal Giudicante.
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c. 4 Cod. civ., dal dovuto fino al saldo.
Pagina nr. 2 Con vittoria delle competenze, diritti e onorari e rimborso spese generali 15%, degli esborsi, comprese quelli di CTU e relative CTP sopra indicate, oltre accessori come per legge.”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. quantificare il danno cagionato agli attori dal convenuto, in relazione ai fatti di cui a sentenza del Tribunale Penale di Savona n. 129/2021 del 17/03/2021, tenendo conto delle provvisionali già liquidate in sede penale per complessivi Euro 30.000,00= alla luce dell'espletanda istruttoria e delle allegazioni;
2. Vinte le spese”.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 Pt_2
hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• è proprietaria di un immobile sito in Villanova d'Albenga, ove vive Parte_2 insieme al marito , al piano secondo di una palazzina di tre piani;
Parte_1
• Il piano primo della palazzina è di proprietà di , fratello di CP_1 Pt_2
;
[...]
• In data 11.9.2020, quest'ultimo, ripreso dal sistema di videosorveglianza dei
Carabinieri, penetrava all'interno dell'abitazione degli attori, che danneggiava e imbrattava;
inoltre, rubava generi alimentari, orologi, beni personali e le chiavi della vettura del cognato. Contestualmente, posizionava due dispositivi temporizzati sincronizzati alle prese elettriche della cucina dell'appartamento di sua proprietà, per provocare un cortocircuito, aprendo il gas e chiudendo con un compensato una finestra rotta. Tutto ciò con l'evidente intento di cagionare una deflagrazione.
• Solo l'intervento delle forze dell'ordine, a seguito di una segnalazione proveniente dai Carabinieri di Nava, che avevano fermato alla guida CP_1 dell'autovettura di proprietà del cognato, veniva evitata l'esplosione della palazzina;
• Nel frattempo, , quella stessa mattina, dopo aver sottratto le chiavi CP_1 della macchina del cognato, strisciava con il lato destro della vettura il muro di una casa, piegando lo specchietto e rigando la fiancata.
• La condotta tenuta da costituiva soltanto il culmine di un CP_1 comportamento ormai usuale, minatorio, vessatorio ed aggressivo, anche dal punto di vista fisico, tenuto nei confronti della sorella e del di lei marito;
• L'escalation di violenza aveva terrorizzato i due attori, tanto che la famiglia, già all'inizio del 2020, si era trasferita a vivere in un alloggio in locazione nella vicina
Garlenda;
• In sede penale era stato chiarito, tramite consulenza peritale, che il sig. era CP_1 capace di intendere e di volere al momento dei fatti ed aveva agito con lucidità e premeditazione, tali da mettere in pericolo non solo l'incolumità degli attori ma di tutto il vicinato.
A causa dei fatti riportati, gli attori avevano subito diversi danni, sia patrimoniali, consistenti nei costi necessari per il ripristino dell'abitazione di proprietà e della vettura;
Pagina nr. 4 sia non patrimoniali, in quanto essi avevano sviluppato una vera e propria patologia psicologica derivante dallo stress e dal turbamento conseguenti agli eventi.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno convenuto in giudizio al fine di CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza degli illeciti commessi, già accertati definitivamente in sede penale.
Si è costituito , replicando che: CP_1
• Egli si trovava attualmente ristretto in carcere, a seguito della sentenza emessa dal
Tribunale di Savona, il 17.3.2021;
• Nell'ambito del processo penale, agli attori era già stata liquidata una provvisionale, pari ad euro 15.000 ciascuno;
• Il convenuto aveva mostrato pentimento per quanto accaduto e stava seguendo un percorso di reinserimento sociale;
• Egli era invalido ed affetto da neuropatia prevalentemente sensoriale degli arti inferiori, correlata ad una epatite C;
• Al momento dei fatti, gli attori erano assenti dall'abitazione in quanto si trovavano in vacanza in Sicilia da circa un paio di giorni;
• Era comunque onere degli attori dimostrare gli effettivi danni conseguenza patiti a causa degli illeciti commessi.
Conclusivamente, il convenuto ha chiesto quantificare il danno cagionato agli attori, tenendo conto delle provvisionali già liquidate e dell'espletanda istruttoria.
La causa è stata istruita mediante ctu estimatoria sui danni all'immobile e all'autovettura, nonché ctu medico legale sulle persone degli attori.
All'esito, è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
**********************
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
L'accertamento dei fatti delittuosi commessi da , in relazione ai quali gli CP_1 attori formulano richiesta risarcitoria, è già stato scrutinato definitivamente in sede penale, ove essi erano costituiti parti civili.
In detto processo, il Tribunale di Savona, poi confermato dalla Corte d'Appello, ha condannato l'imputato per i reati indicati nel capo di imputazione e al pagamento di una
Pagina nr. 5 provvisionale commisurata ad euro 15.000,00 per ciascuna delle persone offese, rimettendo al giudice civile la liquidazione dei danni in concreto subiti dalle stesse.
Come noto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Pertanto, è preclusa in questa sede una nuova analisi in relazione all'an della responsabilità di in relazione ai fatti addebitatigli, peraltro neppure CP_1 contestati.
Ciò non toglie che, secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale, nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
8477 del 05/05/2020 conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960).
Sulla scorta di tali principi, gli attori hanno assolto all'onere probatorio sui medesimi gravanti in relazione alla consistenza di tali danni, quali conseguenze immediate e dirette dell'azione criminosa posta in essere dal convenuto, sotto entrambi i profili considerati, patrimoniale e non patrimoniale.
Sui danni non patrimoniali
In particolare, relativamente ai danni alla persona, ne va anzitutto affermata la pacifica risarcibilità in linea di principio, non solo ai sensi dell'art. 185 c.p., posto che i fatti per cui è causa configurano reati, ma anche in virtù dell'art. 2059 c.c. che secondo la lettura costituzionalmente orientata enunciata dalla Suprema Corte (da Cass. 31/5/2003 n.
8827) è norma diretta a ristorare il danneggiato ove sia stato compromesso e leso un bene appartenente alla sua sfera giuridica di rango costituzionale, come certamente nel caso di specie.
In concreto, poi, dalla ctu effettuata in corso di causa è emersa la diretta riconducibilità causale dei pregiudizi patiti dai signori e rispetto agli eventi per cui è Pt_1 CP_1 causa.
Pagina nr. 6 Per procedere alla quantificazione, dunque, va tenuto presente l'indirizzo della Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
Pagina nr. 7 plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per i pregiudizi psicologici subiti dagli attori, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema
Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408) e tenuto conto della non applicabilità ratione temporis della nuova Tariffa Unica di Liquidazione del danno.
Si procede quindi alla liquidazione dei danni subiti dagli attori muovendo quale punto di partenza dalle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamate.
Infatti, gli accertamenti eseguiti in corso di causa hanno consentito di accertare che entrambi i soggetti periziati hanno subito una importante compromissione del bene salute, sotto il profilo psicologico, sfociata in vere e proprie patologie riscontrate sotto il profilo medico legale e correlate eziologicamente agli eventi oggetto di causa;
va poi ulteriormente considerato che, dagli elementi emergenti dal processo penale, è provato in via presuntiva che gli attori abbiano subito una lesione anche alla propria sfera di
Pagina nr. 8 autodeterminazione e di estrinsecazione della personalità, valore ugualmente rilevante sul piano costituzionale, tanto da aver dovuto modificare le loro abitudini di vita e addirittura cambiare l'indirizzo di residenza rinunciando a fruire della casa di proprietà pur di evitare le condotte prevaricatrici, aggressive e minatorie del sig. . CP_1
Nello specifico, per entrambi i periziati comunemente, la consulente nominata dall'ufficio ha riscontrato che: “Sulla base dei criteri medico-legali classici (criterio cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause) e della più recente letteratura scientifica in materia di eventi traumatici, si può affermare con elevato grado di probabilità logica che sussiste nesso di causalità diretto ed esclusivo tra l'evento occorso in data 11/09/2020 ed il quadro psicopatologico attuale manifestato dai periziandi.
L'evento traumatico, per le sue peculiari caratteristiche, è assimilabile a un evento stressante grave secondo i criteri del DSM-5 (Criterio A per PTSD), in quanto:
1. Ha comportato una minaccia all'integrità psicofisica
2. Ha determinato una risposta di paura intensa
3. Ha provocato sentimenti di impotenza e vulnerabilità
4. Ha alterato le fondamentali percezioni di sicurezza personale.
Per entrambi i soggetti, la testistica ha documentato che l'insieme degli indicatori di validità esclude la presenza di pattern di simulazione o amplificazione sintomatologica.
In particolare:
1. I profili MMPI-2 risultano validi e clinicamente interpretabili
2. I punteggi SIMS si collocano al di sotto dei cut-off per la simulazione
3. La documentazione clinica longitudinale evidenzia un'evoluzione sintomatologica coerente
4. Le manifestazioni psicopatologiche risultano congruenti per qualità e intensità con l'evento traumatico
5. Non si rilevano incongruenze nella presentazione dei sintomi nel tempo
6. Le risposte al trattamento sono compatibili con il quadro clinico descritto
I colloqui clinici e le valutazioni psicodiagnostiche condotte sui coniugi e CP_1
evidenziano due differenti modalità di elaborazione e risposta all'evento Pt_1 traumatico vissuto l'11 settembre 2020, legato a una vicenda che coinvolge il fratello della signora , attualmente detenuto”. CP_1
Esaminando singolarmente la posizione dei due attori si osserva che:
Pagina nr. 9 Quanto a , ella presenta un quadro clinico più articolato e complesso, Parte_2 caratterizzato da una sintomatologia post-traumatica significativa che ha richiesto supporto psicologico e farmacologico. Il suo funzionamento attuale è marcato da stati ansiosi pervasivi, disturbi del sonno e pensieri intrusivi relativi all'evento traumatico.
I risultati del SIMS, con un punteggio sopra il cut-off, e il profilo MMPI-2 confermano la presenza di un Disturbo Distimico (300.4) con origine post-traumatica, con elevazioni significative nelle scale relative alla paranoia reattiva, psicastenia e ipocondria.
La sua sofferenza si manifesta sia sul piano emotivo che somatico, con un'importante componente depressiva. Il quadro complessivo suggerisce un impatto profondo dell'evento sulla sua quotidianità e sul suo benessere psicofisico.
Sintomatologia:
-Umore depresso persistente, -Ansia pervasiva, -Disturbi del sonno REM, -Pensieri intrusivi, -Comportamenti di evitamento, -Ipervigilanza, -Alterazione delle funzioni cognitive, Profilo testistico attuale: MMPI-2: elevazioni significative nelle scale: -Pa
(T66) -Pt+K (T64) -Hs+K (T65) -PK (T62)
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, si può riconoscere un danno biologico permanente quantificabile in misura pari al 20% (venti per cento) rispetto alla totale validità del soggetto.
La inabilità temporanea può essere così suddivisa:
- Parziale, mediamente al 75%: pari a 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 50%: pari a ulteriori 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 25%: pari a ultimi 90 giorni.
Relativamente al sig. , egli mostra una modalità di risposta al trauma Parte_1 caratterizzata da maggior controllo emotivo e tendenza alla repressione affettiva. Il suo profilo MMPI-2, pur evidenziando la presenza di disagio attraverso sintomi somatici e stati di tensione, si mantiene complessivamente più contenuto, con una tendenza all'underreporting che suggerisce una difficoltà nel riconoscere e esprimere il proprio malessere emotivo. Nonostante riferisca preoccupazione, paura e disturbi del sonno, non ha cercato supporto professionale. Il suo funzionamento appare maggiormente preservato, sebbene emerga un significativo stato di stress sottostante, manifestato principalmente attraverso paure generalizzate e irrequietezza.
Si ritiene di poter riconoscere, in conseguenza della vicenda per cui è causa, un Disturbo dell'Adattamento con ansia mista e umore depresso (309.28).
Pagina nr. 10 In particolare, si ritiene che l'evento abbia prodotto una condizione di invalidità permanente, con alterazioni dell'equilibrio psichico del periziando.
Sussistono sufficienti elementi clinici e psicodiagnostici per orientare verso la diagnosi sopra riportata, nel rispetto dei criteri di coerenza ed efficienza dei nessi causali.
Nell'attualità si apprezza la persistenza di una partecipazione emotivamente intensa e angosciata alla vicenda e alle sue conseguenze nel flusso della vita di relazione.
Il paziente presenta una condizione di pathos inteso come dolore psichico che sopravvive e che ha un nesso conclamato con la condizione di mutamento generato dagli eventi psicotraumatici.
In particolare, ha mutato la propria condizione di vita (abitudini, svago, organizzazione temporale, posizione attiva/passiva nel rapporto con amici, parenti) con una conformità distorta alla nuova condizione che, non consentendone evidentemente il superamento, ha determinato la condizione di malessere sopra riferito.
Sono emersi sentimenti attuali di inadeguatezza e sentimenti di colpa, di fatto espressivi della condizione depressiva.
I sintomi appaiono clinicamente persistenti (turbe del sonno, sentimenti di sfiducia verso il proprio futuro, difficoltà nella concentrazione attentiva) e del tutto riferibili all'evento stressante.
Sintomatologia:
-Manifestazioni somatoformi, -Insonnia, -Tensione psicofisica, -Somatizzazioni multiple, -Condotte evitanti, Profilo testistico: MMPI-2: -Hs+K (T61) -FRS (T61)
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, si può riconoscere un danno biologico permanente quantificabile in misura pari al 12% (dodici per cento) rispetto alla totale validità del soggetto.
La inabilità temporanea può essere così suddivisa:
- Parziale, mediamente al 75%: pari a 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 50%: pari a ulteriori 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 25%: pari a ultimi 90 giorni.
************
Alla luce delle conclusioni del CTU nella relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età degli attori al momento dell'evento (anni 59 e anni Parte_1
Pagina nr. 11 57 e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile Parte_2 liquidare per la voce di danno non patrimoniale:
• in favore di la somma di euro € 11.212,50 in moneta attuale per ciò che Parte_2 riguarda l'inabilità temporanea e di euro 96.005,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 107.217,50 in moneta attuale.
Al riguardo, si chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato, per un verso, applicare la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto specificamente allegato e dimostrato, tanto da aver cagionato in capo alla sig.ra una vera e propria patologia stress correlata;
CP_1 per altro verso, operare una personalizzazione dei valori medi previsti dalla tabella di riferimento, nella misura massima, tenuto conto che la natura dolosa dell'illecito e la gravità dei reati accertati, per di più commessi da uno stretto congiunto, sono atti a determinare in via presuntiva un assai maggiore grado di turbamento, di angoscia e di scotimento emotivo in capo alla danneggiata, che non a caso ha affermato ripetutamente innanzi alla ctu di vivere nel terrore e di intendere lasciare il Paese in vista dell'uscita dal carcere del fratello.
• In favore di , la somma di euro € 11.212,50 in moneta attuale per ciò che Parte_1 riguarda l'inabilità temporanea e di euro € 42.521,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 53.733,5 in moneta attuale. Al riguardo, si chiarisce di aver analogamente provveduto alla personalizzazione massima dei valori medi previsti dalla tabella milanese, ritenendo che gli stessi parametri di valutazione siano valevoli anche in questo caso.
Sui danni patrimoniali
Gli attori hanno dimostrato anche la sussistenza dei danni patrimoniali richiesti e subiti.
In particolare, dalla sentenza penale e dalla relazione dei vigili del fuoco depositate in atti risulta provato che abbia danneggiato l'abitazione di proprietà CP_1 dell'attrice, provvedendo a demolire una porzione di muro, al fine di poter accedere all'interno dell'appartamento, e ad imbrattare alcune pareti.
Il Ctu nominato ha valutato che i costi sostenuti dall'attrice per il ripristino dei locali, documentati all'allegato sub 5, 6, 7, 8 pari ad euro 3.700,26 (di cui euro 3.000,00 per intervento manutentivo, 400,00 € nuovo radiatore;
200,00 € termostato radiatore;
24.40€
Pagina nr. 12 + 12.90€ materiale elettrico;
40,80€ termostato clima;
22,16€ minuterie varie) siano congrui.
Tali importi, integranti debito di valore, devono essere rivalutati dal momento dell'avvenuto pagamento ad oggi, in euro 4.403,31.
Ugualmente, è dimostrato che , nel compimento di tutti i fatti CP_1 dell'11.9.2020, abbia danneggiato anche l'autovettura di proprietà del sig. Pt_1
. A seguito di perizia, svolta in corso di causa e da intendersi integralmente
[...] richiamata, i danni cagionati ammontano ad euro € 1.255,38. Tali costi sono già espressi in moneta attuale in quanto non ancora sostenuti e calcolati dal ctu sulla base degli odierni valori di mercato.
Infine, gli attori hanno sostenuto spese mediche per complessivi euro 1.303,50, consistenti in due valutazioni psicodiagnostiche per euro 502, intestate a;
Parte_1
-Scontrino "Far Medica" del 23.09.2020 per Euro 24.50; -Scontrino "Farmacia Gasco" del 18.09.2020 per Euro 14.90; -Parcella n. 22/2021 Dott.ssa per 3 sedute Per_3 psicoterapiche datata 04.02.2021 per Euro 262.10. A questi 803,50 euro, ritenuti congrui e documentati dalla ctu, si ritiene di aggiungere anche l'importo di euro 500,00 che risulta corrisposto dagli attori all'avv. Ballabio quale delegato al pagamento di quanto dovuto in favore del dott. per le valutazioni mediche effettuate e Per_4 documentate in atti.
Anche tale complessivo importo viene rivalutato ad oggi in complessivi euro 1.531,61 e viene suddiviso a metà tra i due attori, non essendo specificato chi tra i due abbia provveduto ai pagamenti.
Va a questo punto considerato che in favore di entrambi gli attori è stata riconosciuta una provvisionale, pari ad euro 15.000,00 ciascuno. Anche se non ancora materialmente recuperata, tale posta deve essere detratta dal risarcimento liquidato in questa sede in quanto la sentenza penale costituisce autonomo titolo esecutivo, che ben può essere azionato in via coattiva.
Al fine di effettuare la dovuta detrazione, deve procedersi a rivalutare ad oggi gli importi riconosciuti, in euro 17.625,00, essendo necessario effettuare il calcolo su valori omogenei.
In conclusione, deve essere condannato a pagare in favore di: CP_1
- , l'importo complessivo di euro 94.761,61 (pari ad euro Parte_2
107.217,50 + 4.403,31+765,80 – 17.625,00);
Pagina nr. 13 - , l'importo complessivo di euro 38.129,68 (pari ad euro Parte_1
53.733,50+1.255,38+765,80 – 17.625,00).
Sulle somme riconosciute in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, dal
10.9.2020, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno. Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sull'importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già espresso in moneta attuale
(dunque rivalutato ad oggi). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte anche assai recentemente, a conferma di un precedente indirizzo, “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7677 del
22/03/2025).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di entrambe le ctu svolte vengono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
Pagina nr. 14 Vanno altresì riconosciute agli attori le spese per le consulenze di parte, debitamente documentate (docc. 23 e 24 per complessivi euro 3.732,41), atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.
9549/2009).
Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicché le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue, come è nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna a pagare in favore di l'importo CP_1 Parte_2 complessivo di euro 94.761,61 e in favore di l'importo complessivo Parte_1 di euro 38.129,68, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come specificati in parte motiva;
2) pone definitivamente a carico di le spese delle C.T.U. svolte, come CP_1 liquidate in corso di causa;
3) condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 Pt_1
le spese processuali che liquida in € 4.518,41 per esborsi (di cui 3.732,41 per
[...]
CTP ed euro 786,00 per CU e marca) e di € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18/11/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 325/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA rappresentati e difesi dall'avv.to AMORETTI C.F._2
LUCA, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del tutore CP_1 C.F._3
legale avv. , rappresentato e difeso dall'avv. MORENO Controparte_2
ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 24.10.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate come segue:
Pagina nr. 1 per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertati e quantificati i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza delle condotte di in relazione ai fatti di CP_1 cui alla narrativa dell'atto di citazione ed anche a quelli accertati nella sentenza penale del Tribunale di Savona n. 129/2021, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali CP_1 patiti dagli attori, così come accertati e quantificati in corso di causa.
Quanto a : per danno all'autovettura di sua proprietà tg. DE713LJ, come Parte_1 da CTU, € 1.255,38 oltre fermo tecnico pari a € 120,00 e così in totale € 1.375,38 S&O; per spese sanitarie portate in CTU € 803,50; per ulteriori spese sanitarie documentate €
7.286,41 e così per complessive spese sanitarie pari a € 8.089,91 S&O; per danno non patrimoniale nella misura determinata dal CTU dr.ssa a) danno biologico Per_1 permanente con incremento per sofferenza soggettiva, danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione € 42.521,00; b) ITT nelle percentuali indicate dal CTU
e per i giorni indicati per € 11.212,50. E pertanto totale generale con personalizzazione massima € 53.733,50 S&O. Si insta pertanto per la condanna di alla CP_1 corresponsione in favore di della somma complessiva di € 63.198,79 e/o Parte_1 di quella maggiore o minore meglio vista, valutata e ritenuta dal Giudicante.
Quanto a per ripristino alloggio di sua proprietà, come identificato in Parte_2 atti e come da prove documentali e accertato dal CTU, € 3.700,26 S&O; per competenze CTU € 719,18; per danno non patrimoniale nella misura determinata Per_2 dal CTU dr.ssa a) danno biologico permanente con incremento per Per_1 sofferenza soggettiva, danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione €
96.005,00; b) ITT nelle percentuali indicate dal CTU e per i giorni indicati per €
11.212,50. E pertanto totale generale con personalizzazione massima € 107.217,50
S&O. Si insta pertanto per la condanna di alla corresponsione in favore CP_1 di della somma complessiva di € 112.440,44 e/o di quella maggiore o Parte_2 minore meglio vista, valutata e ritenuta dal Giudicante.
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c. 4 Cod. civ., dal dovuto fino al saldo.
Pagina nr. 2 Con vittoria delle competenze, diritti e onorari e rimborso spese generali 15%, degli esborsi, comprese quelli di CTU e relative CTP sopra indicate, oltre accessori come per legge.”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. quantificare il danno cagionato agli attori dal convenuto, in relazione ai fatti di cui a sentenza del Tribunale Penale di Savona n. 129/2021 del 17/03/2021, tenendo conto delle provvisionali già liquidate in sede penale per complessivi Euro 30.000,00= alla luce dell'espletanda istruttoria e delle allegazioni;
2. Vinte le spese”.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 Pt_2
hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che:
[...]
• è proprietaria di un immobile sito in Villanova d'Albenga, ove vive Parte_2 insieme al marito , al piano secondo di una palazzina di tre piani;
Parte_1
• Il piano primo della palazzina è di proprietà di , fratello di CP_1 Pt_2
;
[...]
• In data 11.9.2020, quest'ultimo, ripreso dal sistema di videosorveglianza dei
Carabinieri, penetrava all'interno dell'abitazione degli attori, che danneggiava e imbrattava;
inoltre, rubava generi alimentari, orologi, beni personali e le chiavi della vettura del cognato. Contestualmente, posizionava due dispositivi temporizzati sincronizzati alle prese elettriche della cucina dell'appartamento di sua proprietà, per provocare un cortocircuito, aprendo il gas e chiudendo con un compensato una finestra rotta. Tutto ciò con l'evidente intento di cagionare una deflagrazione.
• Solo l'intervento delle forze dell'ordine, a seguito di una segnalazione proveniente dai Carabinieri di Nava, che avevano fermato alla guida CP_1 dell'autovettura di proprietà del cognato, veniva evitata l'esplosione della palazzina;
• Nel frattempo, , quella stessa mattina, dopo aver sottratto le chiavi CP_1 della macchina del cognato, strisciava con il lato destro della vettura il muro di una casa, piegando lo specchietto e rigando la fiancata.
• La condotta tenuta da costituiva soltanto il culmine di un CP_1 comportamento ormai usuale, minatorio, vessatorio ed aggressivo, anche dal punto di vista fisico, tenuto nei confronti della sorella e del di lei marito;
• L'escalation di violenza aveva terrorizzato i due attori, tanto che la famiglia, già all'inizio del 2020, si era trasferita a vivere in un alloggio in locazione nella vicina
Garlenda;
• In sede penale era stato chiarito, tramite consulenza peritale, che il sig. era CP_1 capace di intendere e di volere al momento dei fatti ed aveva agito con lucidità e premeditazione, tali da mettere in pericolo non solo l'incolumità degli attori ma di tutto il vicinato.
A causa dei fatti riportati, gli attori avevano subito diversi danni, sia patrimoniali, consistenti nei costi necessari per il ripristino dell'abitazione di proprietà e della vettura;
Pagina nr. 4 sia non patrimoniali, in quanto essi avevano sviluppato una vera e propria patologia psicologica derivante dallo stress e dal turbamento conseguenti agli eventi.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno convenuto in giudizio al fine di CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza degli illeciti commessi, già accertati definitivamente in sede penale.
Si è costituito , replicando che: CP_1
• Egli si trovava attualmente ristretto in carcere, a seguito della sentenza emessa dal
Tribunale di Savona, il 17.3.2021;
• Nell'ambito del processo penale, agli attori era già stata liquidata una provvisionale, pari ad euro 15.000 ciascuno;
• Il convenuto aveva mostrato pentimento per quanto accaduto e stava seguendo un percorso di reinserimento sociale;
• Egli era invalido ed affetto da neuropatia prevalentemente sensoriale degli arti inferiori, correlata ad una epatite C;
• Al momento dei fatti, gli attori erano assenti dall'abitazione in quanto si trovavano in vacanza in Sicilia da circa un paio di giorni;
• Era comunque onere degli attori dimostrare gli effettivi danni conseguenza patiti a causa degli illeciti commessi.
Conclusivamente, il convenuto ha chiesto quantificare il danno cagionato agli attori, tenendo conto delle provvisionali già liquidate e dell'espletanda istruttoria.
La causa è stata istruita mediante ctu estimatoria sui danni all'immobile e all'autovettura, nonché ctu medico legale sulle persone degli attori.
All'esito, è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
**********************
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
L'accertamento dei fatti delittuosi commessi da , in relazione ai quali gli CP_1 attori formulano richiesta risarcitoria, è già stato scrutinato definitivamente in sede penale, ove essi erano costituiti parti civili.
In detto processo, il Tribunale di Savona, poi confermato dalla Corte d'Appello, ha condannato l'imputato per i reati indicati nel capo di imputazione e al pagamento di una
Pagina nr. 5 provvisionale commisurata ad euro 15.000,00 per ciascuna delle persone offese, rimettendo al giudice civile la liquidazione dei danni in concreto subiti dalle stesse.
Come noto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Pertanto, è preclusa in questa sede una nuova analisi in relazione all'an della responsabilità di in relazione ai fatti addebitatigli, peraltro neppure CP_1 contestati.
Ciò non toglie che, secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale, nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
8477 del 05/05/2020 conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960).
Sulla scorta di tali principi, gli attori hanno assolto all'onere probatorio sui medesimi gravanti in relazione alla consistenza di tali danni, quali conseguenze immediate e dirette dell'azione criminosa posta in essere dal convenuto, sotto entrambi i profili considerati, patrimoniale e non patrimoniale.
Sui danni non patrimoniali
In particolare, relativamente ai danni alla persona, ne va anzitutto affermata la pacifica risarcibilità in linea di principio, non solo ai sensi dell'art. 185 c.p., posto che i fatti per cui è causa configurano reati, ma anche in virtù dell'art. 2059 c.c. che secondo la lettura costituzionalmente orientata enunciata dalla Suprema Corte (da Cass. 31/5/2003 n.
8827) è norma diretta a ristorare il danneggiato ove sia stato compromesso e leso un bene appartenente alla sua sfera giuridica di rango costituzionale, come certamente nel caso di specie.
In concreto, poi, dalla ctu effettuata in corso di causa è emersa la diretta riconducibilità causale dei pregiudizi patiti dai signori e rispetto agli eventi per cui è Pt_1 CP_1 causa.
Pagina nr. 6 Per procedere alla quantificazione, dunque, va tenuto presente l'indirizzo della Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (sent. n.7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-
26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1)
l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
Pagina nr. 7 plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale per i pregiudizi psicologici subiti dagli attori, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione, riconosciute dalla Suprema
Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408) e tenuto conto della non applicabilità ratione temporis della nuova Tariffa Unica di Liquidazione del danno.
Si procede quindi alla liquidazione dei danni subiti dagli attori muovendo quale punto di partenza dalle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamate.
Infatti, gli accertamenti eseguiti in corso di causa hanno consentito di accertare che entrambi i soggetti periziati hanno subito una importante compromissione del bene salute, sotto il profilo psicologico, sfociata in vere e proprie patologie riscontrate sotto il profilo medico legale e correlate eziologicamente agli eventi oggetto di causa;
va poi ulteriormente considerato che, dagli elementi emergenti dal processo penale, è provato in via presuntiva che gli attori abbiano subito una lesione anche alla propria sfera di
Pagina nr. 8 autodeterminazione e di estrinsecazione della personalità, valore ugualmente rilevante sul piano costituzionale, tanto da aver dovuto modificare le loro abitudini di vita e addirittura cambiare l'indirizzo di residenza rinunciando a fruire della casa di proprietà pur di evitare le condotte prevaricatrici, aggressive e minatorie del sig. . CP_1
Nello specifico, per entrambi i periziati comunemente, la consulente nominata dall'ufficio ha riscontrato che: “Sulla base dei criteri medico-legali classici (criterio cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause) e della più recente letteratura scientifica in materia di eventi traumatici, si può affermare con elevato grado di probabilità logica che sussiste nesso di causalità diretto ed esclusivo tra l'evento occorso in data 11/09/2020 ed il quadro psicopatologico attuale manifestato dai periziandi.
L'evento traumatico, per le sue peculiari caratteristiche, è assimilabile a un evento stressante grave secondo i criteri del DSM-5 (Criterio A per PTSD), in quanto:
1. Ha comportato una minaccia all'integrità psicofisica
2. Ha determinato una risposta di paura intensa
3. Ha provocato sentimenti di impotenza e vulnerabilità
4. Ha alterato le fondamentali percezioni di sicurezza personale.
Per entrambi i soggetti, la testistica ha documentato che l'insieme degli indicatori di validità esclude la presenza di pattern di simulazione o amplificazione sintomatologica.
In particolare:
1. I profili MMPI-2 risultano validi e clinicamente interpretabili
2. I punteggi SIMS si collocano al di sotto dei cut-off per la simulazione
3. La documentazione clinica longitudinale evidenzia un'evoluzione sintomatologica coerente
4. Le manifestazioni psicopatologiche risultano congruenti per qualità e intensità con l'evento traumatico
5. Non si rilevano incongruenze nella presentazione dei sintomi nel tempo
6. Le risposte al trattamento sono compatibili con il quadro clinico descritto
I colloqui clinici e le valutazioni psicodiagnostiche condotte sui coniugi e CP_1
evidenziano due differenti modalità di elaborazione e risposta all'evento Pt_1 traumatico vissuto l'11 settembre 2020, legato a una vicenda che coinvolge il fratello della signora , attualmente detenuto”. CP_1
Esaminando singolarmente la posizione dei due attori si osserva che:
Pagina nr. 9 Quanto a , ella presenta un quadro clinico più articolato e complesso, Parte_2 caratterizzato da una sintomatologia post-traumatica significativa che ha richiesto supporto psicologico e farmacologico. Il suo funzionamento attuale è marcato da stati ansiosi pervasivi, disturbi del sonno e pensieri intrusivi relativi all'evento traumatico.
I risultati del SIMS, con un punteggio sopra il cut-off, e il profilo MMPI-2 confermano la presenza di un Disturbo Distimico (300.4) con origine post-traumatica, con elevazioni significative nelle scale relative alla paranoia reattiva, psicastenia e ipocondria.
La sua sofferenza si manifesta sia sul piano emotivo che somatico, con un'importante componente depressiva. Il quadro complessivo suggerisce un impatto profondo dell'evento sulla sua quotidianità e sul suo benessere psicofisico.
Sintomatologia:
-Umore depresso persistente, -Ansia pervasiva, -Disturbi del sonno REM, -Pensieri intrusivi, -Comportamenti di evitamento, -Ipervigilanza, -Alterazione delle funzioni cognitive, Profilo testistico attuale: MMPI-2: elevazioni significative nelle scale: -Pa
(T66) -Pt+K (T64) -Hs+K (T65) -PK (T62)
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, si può riconoscere un danno biologico permanente quantificabile in misura pari al 20% (venti per cento) rispetto alla totale validità del soggetto.
La inabilità temporanea può essere così suddivisa:
- Parziale, mediamente al 75%: pari a 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 50%: pari a ulteriori 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 25%: pari a ultimi 90 giorni.
Relativamente al sig. , egli mostra una modalità di risposta al trauma Parte_1 caratterizzata da maggior controllo emotivo e tendenza alla repressione affettiva. Il suo profilo MMPI-2, pur evidenziando la presenza di disagio attraverso sintomi somatici e stati di tensione, si mantiene complessivamente più contenuto, con una tendenza all'underreporting che suggerisce una difficoltà nel riconoscere e esprimere il proprio malessere emotivo. Nonostante riferisca preoccupazione, paura e disturbi del sonno, non ha cercato supporto professionale. Il suo funzionamento appare maggiormente preservato, sebbene emerga un significativo stato di stress sottostante, manifestato principalmente attraverso paure generalizzate e irrequietezza.
Si ritiene di poter riconoscere, in conseguenza della vicenda per cui è causa, un Disturbo dell'Adattamento con ansia mista e umore depresso (309.28).
Pagina nr. 10 In particolare, si ritiene che l'evento abbia prodotto una condizione di invalidità permanente, con alterazioni dell'equilibrio psichico del periziando.
Sussistono sufficienti elementi clinici e psicodiagnostici per orientare verso la diagnosi sopra riportata, nel rispetto dei criteri di coerenza ed efficienza dei nessi causali.
Nell'attualità si apprezza la persistenza di una partecipazione emotivamente intensa e angosciata alla vicenda e alle sue conseguenze nel flusso della vita di relazione.
Il paziente presenta una condizione di pathos inteso come dolore psichico che sopravvive e che ha un nesso conclamato con la condizione di mutamento generato dagli eventi psicotraumatici.
In particolare, ha mutato la propria condizione di vita (abitudini, svago, organizzazione temporale, posizione attiva/passiva nel rapporto con amici, parenti) con una conformità distorta alla nuova condizione che, non consentendone evidentemente il superamento, ha determinato la condizione di malessere sopra riferito.
Sono emersi sentimenti attuali di inadeguatezza e sentimenti di colpa, di fatto espressivi della condizione depressiva.
I sintomi appaiono clinicamente persistenti (turbe del sonno, sentimenti di sfiducia verso il proprio futuro, difficoltà nella concentrazione attentiva) e del tutto riferibili all'evento stressante.
Sintomatologia:
-Manifestazioni somatoformi, -Insonnia, -Tensione psicofisica, -Somatizzazioni multiple, -Condotte evitanti, Profilo testistico: MMPI-2: -Hs+K (T61) -FRS (T61)
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico, si può riconoscere un danno biologico permanente quantificabile in misura pari al 12% (dodici per cento) rispetto alla totale validità del soggetto.
La inabilità temporanea può essere così suddivisa:
- Parziale, mediamente al 75%: pari a 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 50%: pari a ulteriori 60 giorni;
- Parziale, mediamente al 25%: pari a ultimi 90 giorni.
************
Alla luce delle conclusioni del CTU nella relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età degli attori al momento dell'evento (anni 59 e anni Parte_1
Pagina nr. 11 57 e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile Parte_2 liquidare per la voce di danno non patrimoniale:
• in favore di la somma di euro € 11.212,50 in moneta attuale per ciò che Parte_2 riguarda l'inabilità temporanea e di euro 96.005,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 107.217,50 in moneta attuale.
Al riguardo, si chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato, per un verso, applicare la maggiorazione prevista per il danno da sofferenza soggettiva, in quanto specificamente allegato e dimostrato, tanto da aver cagionato in capo alla sig.ra una vera e propria patologia stress correlata;
CP_1 per altro verso, operare una personalizzazione dei valori medi previsti dalla tabella di riferimento, nella misura massima, tenuto conto che la natura dolosa dell'illecito e la gravità dei reati accertati, per di più commessi da uno stretto congiunto, sono atti a determinare in via presuntiva un assai maggiore grado di turbamento, di angoscia e di scotimento emotivo in capo alla danneggiata, che non a caso ha affermato ripetutamente innanzi alla ctu di vivere nel terrore e di intendere lasciare il Paese in vista dell'uscita dal carcere del fratello.
• In favore di , la somma di euro € 11.212,50 in moneta attuale per ciò che Parte_1 riguarda l'inabilità temporanea e di euro € 42.521,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti, per un totale di euro 53.733,5 in moneta attuale. Al riguardo, si chiarisce di aver analogamente provveduto alla personalizzazione massima dei valori medi previsti dalla tabella milanese, ritenendo che gli stessi parametri di valutazione siano valevoli anche in questo caso.
Sui danni patrimoniali
Gli attori hanno dimostrato anche la sussistenza dei danni patrimoniali richiesti e subiti.
In particolare, dalla sentenza penale e dalla relazione dei vigili del fuoco depositate in atti risulta provato che abbia danneggiato l'abitazione di proprietà CP_1 dell'attrice, provvedendo a demolire una porzione di muro, al fine di poter accedere all'interno dell'appartamento, e ad imbrattare alcune pareti.
Il Ctu nominato ha valutato che i costi sostenuti dall'attrice per il ripristino dei locali, documentati all'allegato sub 5, 6, 7, 8 pari ad euro 3.700,26 (di cui euro 3.000,00 per intervento manutentivo, 400,00 € nuovo radiatore;
200,00 € termostato radiatore;
24.40€
Pagina nr. 12 + 12.90€ materiale elettrico;
40,80€ termostato clima;
22,16€ minuterie varie) siano congrui.
Tali importi, integranti debito di valore, devono essere rivalutati dal momento dell'avvenuto pagamento ad oggi, in euro 4.403,31.
Ugualmente, è dimostrato che , nel compimento di tutti i fatti CP_1 dell'11.9.2020, abbia danneggiato anche l'autovettura di proprietà del sig. Pt_1
. A seguito di perizia, svolta in corso di causa e da intendersi integralmente
[...] richiamata, i danni cagionati ammontano ad euro € 1.255,38. Tali costi sono già espressi in moneta attuale in quanto non ancora sostenuti e calcolati dal ctu sulla base degli odierni valori di mercato.
Infine, gli attori hanno sostenuto spese mediche per complessivi euro 1.303,50, consistenti in due valutazioni psicodiagnostiche per euro 502, intestate a;
Parte_1
-Scontrino "Far Medica" del 23.09.2020 per Euro 24.50; -Scontrino "Farmacia Gasco" del 18.09.2020 per Euro 14.90; -Parcella n. 22/2021 Dott.ssa per 3 sedute Per_3 psicoterapiche datata 04.02.2021 per Euro 262.10. A questi 803,50 euro, ritenuti congrui e documentati dalla ctu, si ritiene di aggiungere anche l'importo di euro 500,00 che risulta corrisposto dagli attori all'avv. Ballabio quale delegato al pagamento di quanto dovuto in favore del dott. per le valutazioni mediche effettuate e Per_4 documentate in atti.
Anche tale complessivo importo viene rivalutato ad oggi in complessivi euro 1.531,61 e viene suddiviso a metà tra i due attori, non essendo specificato chi tra i due abbia provveduto ai pagamenti.
Va a questo punto considerato che in favore di entrambi gli attori è stata riconosciuta una provvisionale, pari ad euro 15.000,00 ciascuno. Anche se non ancora materialmente recuperata, tale posta deve essere detratta dal risarcimento liquidato in questa sede in quanto la sentenza penale costituisce autonomo titolo esecutivo, che ben può essere azionato in via coattiva.
Al fine di effettuare la dovuta detrazione, deve procedersi a rivalutare ad oggi gli importi riconosciuti, in euro 17.625,00, essendo necessario effettuare il calcolo su valori omogenei.
In conclusione, deve essere condannato a pagare in favore di: CP_1
- , l'importo complessivo di euro 94.761,61 (pari ad euro Parte_2
107.217,50 + 4.403,31+765,80 – 17.625,00);
Pagina nr. 13 - , l'importo complessivo di euro 38.129,68 (pari ad euro Parte_1
53.733,50+1.255,38+765,80 – 17.625,00).
Sulle somme riconosciute in favore degli attori sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, dal
10.9.2020, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno. Peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sull'importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già espresso in moneta attuale
(dunque rivalutato ad oggi). Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte anche assai recentemente, a conferma di un precedente indirizzo, “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7677 del
22/03/2025).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di entrambe le ctu svolte vengono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente.
Pagina nr. 14 Vanno altresì riconosciute agli attori le spese per le consulenze di parte, debitamente documentate (docc. 23 e 24 per complessivi euro 3.732,41), atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.
9549/2009).
Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicché le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue, come è nel caso di specie.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna a pagare in favore di l'importo CP_1 Parte_2 complessivo di euro 94.761,61 e in favore di l'importo complessivo Parte_1 di euro 38.129,68, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come specificati in parte motiva;
2) pone definitivamente a carico di le spese delle C.T.U. svolte, come CP_1 liquidate in corso di causa;
3) condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 Pt_1
le spese processuali che liquida in € 4.518,41 per esborsi (di cui 3.732,41 per
[...]
CTP ed euro 786,00 per CU e marca) e di € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 18/11/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 15