TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3116/2023 R.G., promossa
DA
, in persona del titolare Parte_1 [...]
, con l'avv. MORO ANTONIO Parte_1
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
, con l'avv. OGGIANO SARA Controparte_2
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 620 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto 526 del 2018 con cui il Giudice di pace di Sassari aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.542,48, oltre interessi e spese, pretesi per dei lavori di sistemazione di un motore marino. Esponeva di aver pagato l'importo di cui alla fattura 12 del 2016 dell'importo di Euro 13.625,00 in due tranches nella convinzione che tutti i lavori fossero stati eseguiti e di aver eseguito dei controlli sulle opere svolte, in esito ai quali aveva inviato delle contestazioni, cui la controparte aveva risposto con l'emissione di una nuova fattura, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, per ulteriori presunti lavori sul motore (eseguiti, oltretutto, quando quello era già stato restituito). In particolare, rilevava come i lavori elencati nel foglio di lavoro fornito dall'avversario fossero stati tutti regolarmente saldati alla Parte_1
che aveva subordinato la riconsegna del motore al pagamento mediante bonifico.
Deduceva di avere sostenuto delle spese sia per eseguire dei lavori che avrebbero dovuto già essere stati svolti da sia per rimediare ai danni che le negligenti Parte_1
e imperite lavorazioni avevano causato al natante. Evidenziata l'insufficienza della fattura a provare il credito avversario, chiedeva di revocare il decreto opposto, di accertare il grave inadempimento della controparte, di pronunciare la conseguente risoluzione del contratto e di condannare la società al risarcimento dei danni pari ad
Euro 5.782,00.
Si costituiva la convenuta che rilevava come la proprietaria del motore non avesse lamentato alcun vizio fino alla data del 21/05/2018, procedendo a pretestuose contestazioni a distanza di oltre due anni. Rilevava come la fattura prodotta in sede monitoria si riferisse a lavori ulteriori, quali le trasferte ad Olbia e le ore impiegate per il collegamento dei motori alla plancia, per la fornitura degli strumenti e per la prova in mare, prestazioni tutte descritte nel documento contabile, senza che dunque avessero rilevanza i lavori di cui al primo intervento che avevano riguardato la revisione del motore.
Con ordinanza del 24 aprile 2019 il Giudice di prima istanza dichiarava la propria competenza per il solo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che la domanda riconvenzionale, eccedente per valore la sua competenza, avrebbe dovuto essere conosciuta dal Tribunale di Sassari;
disponeva così la separazione delle cause. Il giudizio, istruito con produzioni documentali e prova orale, era deciso con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, equitativamente liquidato in Euro
3500,00. Affermava il Giudice adito che la condotta dell'opponente era stata non solo scorretta ma anche pregiudizievole per l'opponente che aveva dovuto pagare due volte per beneficiare della stessa prestazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello che affidava l'impugnazione Parte_1
ai seguenti motivi. Deduceva l'arbitrarietà della condanna al risarcimento dei danni in via equitativa, avendo lo stesso Giudice di pace con l'ordinanza del 24.4.2019 dichiarato la sua incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Chiedeva, pertanto, di dichiarare che nulla era dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno;
sosteneva di aver dato adeguata prova del suo credito sia con la fattura e i libri contabili che con le dichiarazioni dei testimoni che avevano confermato l'esecuzione di tutte le attività di cui aveva beneficiato l'avversaria.
Evidenziava, poi, come la teste IA avesse riferito solo circostanze de relato e come la controparte non avesse affatto provato che i lavori per cui pretendeva il pagamento rientravano tra quelli già effettuati in prima battuta. Chiedeva che in riforma della sentenza impugnata il decreto ingiuntivo venisse confermato.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la tardività dell'appello e rilevava a tal fine come la sentenza appellata fosse stata depositata il 05/12/2022 e come l'impugnazione fosse stata notificata oltre il termine di sei mesi, spirato già il 05/06/2023. Ancora, sosteneva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo ragionevole probabilità di essere accolto, stante la sua infondatezza. Deduceva anche la violazione del termine a difesa ex art. 342 c.p.c., per come novellato dal D. Lgs. 10.10.2022, n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”), posto che tra la citazione e la prima udienza avrebbero dovuto intercorrere non meno di 90 giorni e sosteneva che, sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiamasse l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede l'invito a costituirsi “ settanta giorni” prima dell'udienza, l'unica lettura ragionevole era quella per cui la citazione avrebbe dovuto contenere l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di 20 giorni prima. Ancora, contestava il motivo relativo alla valutazione equitativa del danno e concludeva in conformità, riproponendo comunque le domande del precedente grado di giudizio e comunque insistendo anche per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era avviata alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la sua tardività va esclusa sulla scorta di quanto dichiarato dal Cancelliere del Giudice di pace, per cui, se è vero che è stata depositata in data 05/12/2022, la sentenza di primo grado
è stata resa conoscibile per le parti solo dal 06/06/2023 con la conseguenza che la notifica della citazione avvenuta in data 30/11/2023 deve ritenersi del tutto tempestiva;
la manifesta infondatezza dell'appello (che non avrebbe comunque inciso sui tempi del giudizio) non è ravvisabile, se non altro perché è evidente che il Giudice di prima istanza, dopo essersi dichiarato incompetente per valore sulla domanda riconvenzionale, separando le cause e trattenendo correttamente solo il giudizio sull'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque sul credito portato dalla fattura del
2018, si è pronunciato sulla stessa.
Ancora in rito, considerando che il presente appello è stato proposto dopo il 28 febbraio
2023, si deve fare applicazione dell'art. 342 secondo comma c.p.c. che impone il termine di comparizione di 90 giorni che nel caso di specie è stato rispettato, essendo intervenuta la notifica della citazione in data 30/11/2023 in vista della prima udienza del 22/04/2024. Si concorda con la difesa della convenuta, per cui il riferimento all'art. 163 c.p.c. non deve essere inteso nel senso che il convenuto deve essere invitato a costituirsi nel termine di 70 giorni prima, valendo il termine di costituzione di 20 giorni, come confermato anche dal successivo art. 343 che indica espressamente il termine di deposito della comparsa di costituzione. Si ritiene, tuttavia, che l'indicazione del termine di 70 giorni prima contenuto nell'atto di citazione in appello non abbia determinato alcun pregiudizio per la controparte che si è regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio. Peraltro, neppure può trascurarsi che l'appello stesso, poiché proposto a breve distanza dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, ha subito gli inevitabili dubbi interpretativi sul nuovo quadro normativo, dubbi che – vale ribadirlo – non hanno affatto inciso negativamente sui diritti di difesa della parte convenuta.
Tanto chiarito, come anticipato, va certamente accolto il primo motivo d'appello alla luce della giusta affermazione del difetto di competenza per valore sulla domanda riconvenzionale di cui all'ordinanza del 24/04/2019, alla quale avrebbe dovuto seguire la riassunzione del giudizio relativo a quella parte di materia del contendere davanti al
Tribunale. La sentenza impugnata va, pertanto, riformata laddove si pronuncia su quella domanda, condannando al risarcimento Parte_1
del danno in favore della controparte;
tale domanda dovrebbe ugualmente costituire oggetto del giudizio (non si è in presenza di nessuno dei casi di remissione al Giudice di primo grado che sarebbe comunque incompetente per valore), ma se ne deve dichiarare l'inammissibilità perché per quanto si dirà non dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio da come invece richiesto dall'art. 36 c.p.c.. Parte_1
Limitata dunque la materia di giudizio al credito portato dalla fattura 9 del 2018, occorre rilevare come sia dalla produzione della fattura del 2016 sia dalle stesse allegazioni con cui esordisce l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi che la pretesa fatta valere in sede monitoria che interessa il presente contenzioso si riferisca ad un'altra successiva serie di lavori, distinta rispetto a quelli eseguiti nel 2016.
Dovendo dunque le prestazioni - anche perché collocate in momenti storici lontani tra loro - essere ritenute oggetto di due distinti contratti di prestazioni d'opera, va da sé che eventuali vizi o incompletezze nell'esecuzione del primo contratto non possono valere come eccezione di inadempimento rispetto al secondo contratto e dunque contrastare adeguatamente la pretesa creditizia che occupa.
Nondimeno, occorre verificare se nel giudizio sia stata data adeguata prova dello svolgimento deve seguenti attività: 2 trasferte ad Olbia per collaudo motori, 3 trasferte ad Olbia per assistenza e prova a mare dell'imbarcazione, prestazione di 40 ore lavorative a bordo, fornitura e messa in opera di strumenti di controllo motore, fornitura di materiale elettrico e di uno staccabatterie.
Nulla quaestio sulla debenza del pagamento di tale ultimo manufatto per Euro 50,00: la spesa è stata riconosciuta dalla stessa committente nella missiva di contestazione della fattura 9/2018.
Quanto alle prove orali rilevanti ai fini di causa sono i capi C (diretto a dimostrare che oltre un anno e mezzo dopo l'intervento del 2016 l chiese Controparte_1
un ulteriore intervento per l'installazione di strumenti di controllo motore sulla plancia di comando e il collegamento con il motore), D (relativo all'assistenza per la prova in mare alla presenza di tecnico della con navigazione di circa 4 ore per Parte_2
verificare il funzionamento del motore e degli strumenti), G (relativo all'esecuzione di
5 trasferte a Olbia per i lavori di cui al capo C e la prova in mare per un totale di 20 ore di lavoro a bordo) ed H (fornitura ed installazione della strumentazione di controllo del motore sulla plancia e loro collegamento con il motore).
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante dell'odierna convenuta ha riconosciuto la sussistenza di un ulteriore intervento, ma non ha ben chiarito quale fosse il rapporto con i lavori di cui alla prima fattura, salvo affermare che complessivamente gli interventi sono durati quattro anni e mezzo. Ha dunque reso risposte che non sono significative ai fini della difesa di controparte.
Il tecnico della , soggetto sicuramente terzo, ha confermato Parte_2 Persona_1
l'esecuzione dell'intervento di cui al capo D e dunque di aver eseguito su richiesta della una prova di navigazione di complessive 4 ore. Confrontando, tuttavia, Parte_1
queste risposte con la dicitura delle attività riportate nella fattura 9 del 2018, non è possibile con certezza riferire questo intervento alle 5 trasferte ad Olbia;
ma anche diversamente concludendo, non sarebbe possibile quantificare la prova in mare eseguita dal tecnico della non essendovi prezzi unitari con cui determinare Parte_2
il costo delle sole 4 ore di navigazione di prova di cui ha detto il teste. I testi introdotti dall'odierna convenuta non hanno chiarito gli aspetti di cui al giudizio:
ha riferito per lo più circostanze di cui non ha avuto conoscenza Testimone_1
diretta e relative al primo blocco dei lavori;
ha confermato la prova in mare nel 2018 a
Olbia che sarebbe avvenuta per collaudo dei lavori, ma non è stato possibile sapere quante furono le trasferte. Il teste ha riferito di criticità che avrebbero richiesto Tes_2
ulteriori interventi, ma anche in questo caso il riferimento è al contratto del 2016.
In conclusione, essendo rimasti indimostrati l'impiego di ben 20 ore a bordo (per Euro
900,00), la fornitura e messa in opera degli strumenti di controllo del motore (per Euro
542,00) e la fornitura di materiale elettrico (solo genericamente indicato, per Euro
90,00), la sola somma della fattura che compete alla è, come sopra detto, Parte_1
quella per lo staccamotore riconosciuta dalla controparte.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata confermata solo per la revoca del decreto ingiuntivo, rigettata ogni contraria istanza, si condanna al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di Euro 50,00, cui andranno Parte_1
aggiunti gli interessi che sono stati chiesti in appello dalla data della fattura al saldo.
Gli interessi sono quelli di cui al D.lgs. 231 del 2002 (peraltro indicati nel decreto ingiuntivo); per la decorrenza occorre fare riferimento all'art. 4, tenendo presente che nella fattura non è indicato il termine di pagamento, che non si sa quando la fattura sia stata ricevuta dalla debitrice e che il solo riferimento temporale è quello dell'accettazione del pagamento della somma di Euro 50,00 per lo staccabatteria di cui alla contestazione fattura 9 del 15.5.2018 che dovrebbe risalire (come parrebbe dalla risposta di del 24.5.2028) al 21.5.2018; pertanto gli interessi decorreranno Parte_1
dal 22.6.2018 al saldo.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto accolta davvero una minima parte della domanda di parte appellante e la condotta dell'odierna convenuta che ha insistito su una domanda su cui il Giudice di pace si era dichiarato incompetente (senza procedere alla riassunzione della causa nanti il Tribunale) e comunque inammissibile giustificano la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 620 del
2022 del Giudice di pace di Sassari, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 50,00 oltre interessi ex D.lgs. Parte_1
231 del 2002 dal 22.6.2018 al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3116/2023 R.G., promossa
DA
, in persona del titolare Parte_1 [...]
, con l'avv. MORO ANTONIO Parte_1
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
, con l'avv. OGGIANO SARA Controparte_2
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 620 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto 526 del 2018 con cui il Giudice di pace di Sassari aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.542,48, oltre interessi e spese, pretesi per dei lavori di sistemazione di un motore marino. Esponeva di aver pagato l'importo di cui alla fattura 12 del 2016 dell'importo di Euro 13.625,00 in due tranches nella convinzione che tutti i lavori fossero stati eseguiti e di aver eseguito dei controlli sulle opere svolte, in esito ai quali aveva inviato delle contestazioni, cui la controparte aveva risposto con l'emissione di una nuova fattura, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, per ulteriori presunti lavori sul motore (eseguiti, oltretutto, quando quello era già stato restituito). In particolare, rilevava come i lavori elencati nel foglio di lavoro fornito dall'avversario fossero stati tutti regolarmente saldati alla Parte_1
che aveva subordinato la riconsegna del motore al pagamento mediante bonifico.
Deduceva di avere sostenuto delle spese sia per eseguire dei lavori che avrebbero dovuto già essere stati svolti da sia per rimediare ai danni che le negligenti Parte_1
e imperite lavorazioni avevano causato al natante. Evidenziata l'insufficienza della fattura a provare il credito avversario, chiedeva di revocare il decreto opposto, di accertare il grave inadempimento della controparte, di pronunciare la conseguente risoluzione del contratto e di condannare la società al risarcimento dei danni pari ad
Euro 5.782,00.
Si costituiva la convenuta che rilevava come la proprietaria del motore non avesse lamentato alcun vizio fino alla data del 21/05/2018, procedendo a pretestuose contestazioni a distanza di oltre due anni. Rilevava come la fattura prodotta in sede monitoria si riferisse a lavori ulteriori, quali le trasferte ad Olbia e le ore impiegate per il collegamento dei motori alla plancia, per la fornitura degli strumenti e per la prova in mare, prestazioni tutte descritte nel documento contabile, senza che dunque avessero rilevanza i lavori di cui al primo intervento che avevano riguardato la revisione del motore.
Con ordinanza del 24 aprile 2019 il Giudice di prima istanza dichiarava la propria competenza per il solo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, affermando che la domanda riconvenzionale, eccedente per valore la sua competenza, avrebbe dovuto essere conosciuta dal Tribunale di Sassari;
disponeva così la separazione delle cause. Il giudizio, istruito con produzioni documentali e prova orale, era deciso con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, equitativamente liquidato in Euro
3500,00. Affermava il Giudice adito che la condotta dell'opponente era stata non solo scorretta ma anche pregiudizievole per l'opponente che aveva dovuto pagare due volte per beneficiare della stessa prestazione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello che affidava l'impugnazione Parte_1
ai seguenti motivi. Deduceva l'arbitrarietà della condanna al risarcimento dei danni in via equitativa, avendo lo stesso Giudice di pace con l'ordinanza del 24.4.2019 dichiarato la sua incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Chiedeva, pertanto, di dichiarare che nulla era dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno;
sosteneva di aver dato adeguata prova del suo credito sia con la fattura e i libri contabili che con le dichiarazioni dei testimoni che avevano confermato l'esecuzione di tutte le attività di cui aveva beneficiato l'avversaria.
Evidenziava, poi, come la teste IA avesse riferito solo circostanze de relato e come la controparte non avesse affatto provato che i lavori per cui pretendeva il pagamento rientravano tra quelli già effettuati in prima battuta. Chiedeva che in riforma della sentenza impugnata il decreto ingiuntivo venisse confermato.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la tardività dell'appello e rilevava a tal fine come la sentenza appellata fosse stata depositata il 05/12/2022 e come l'impugnazione fosse stata notificata oltre il termine di sei mesi, spirato già il 05/06/2023. Ancora, sosteneva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo ragionevole probabilità di essere accolto, stante la sua infondatezza. Deduceva anche la violazione del termine a difesa ex art. 342 c.p.c., per come novellato dal D. Lgs. 10.10.2022, n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”), posto che tra la citazione e la prima udienza avrebbero dovuto intercorrere non meno di 90 giorni e sosteneva che, sebbene la lettera dell'articolo 342 c.p.c. richiamasse l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede l'invito a costituirsi “ settanta giorni” prima dell'udienza, l'unica lettura ragionevole era quella per cui la citazione avrebbe dovuto contenere l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di 20 giorni prima. Ancora, contestava il motivo relativo alla valutazione equitativa del danno e concludeva in conformità, riproponendo comunque le domande del precedente grado di giudizio e comunque insistendo anche per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era avviata alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la sua tardività va esclusa sulla scorta di quanto dichiarato dal Cancelliere del Giudice di pace, per cui, se è vero che è stata depositata in data 05/12/2022, la sentenza di primo grado
è stata resa conoscibile per le parti solo dal 06/06/2023 con la conseguenza che la notifica della citazione avvenuta in data 30/11/2023 deve ritenersi del tutto tempestiva;
la manifesta infondatezza dell'appello (che non avrebbe comunque inciso sui tempi del giudizio) non è ravvisabile, se non altro perché è evidente che il Giudice di prima istanza, dopo essersi dichiarato incompetente per valore sulla domanda riconvenzionale, separando le cause e trattenendo correttamente solo il giudizio sull'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque sul credito portato dalla fattura del
2018, si è pronunciato sulla stessa.
Ancora in rito, considerando che il presente appello è stato proposto dopo il 28 febbraio
2023, si deve fare applicazione dell'art. 342 secondo comma c.p.c. che impone il termine di comparizione di 90 giorni che nel caso di specie è stato rispettato, essendo intervenuta la notifica della citazione in data 30/11/2023 in vista della prima udienza del 22/04/2024. Si concorda con la difesa della convenuta, per cui il riferimento all'art. 163 c.p.c. non deve essere inteso nel senso che il convenuto deve essere invitato a costituirsi nel termine di 70 giorni prima, valendo il termine di costituzione di 20 giorni, come confermato anche dal successivo art. 343 che indica espressamente il termine di deposito della comparsa di costituzione. Si ritiene, tuttavia, che l'indicazione del termine di 70 giorni prima contenuto nell'atto di citazione in appello non abbia determinato alcun pregiudizio per la controparte che si è regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio. Peraltro, neppure può trascurarsi che l'appello stesso, poiché proposto a breve distanza dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, ha subito gli inevitabili dubbi interpretativi sul nuovo quadro normativo, dubbi che – vale ribadirlo – non hanno affatto inciso negativamente sui diritti di difesa della parte convenuta.
Tanto chiarito, come anticipato, va certamente accolto il primo motivo d'appello alla luce della giusta affermazione del difetto di competenza per valore sulla domanda riconvenzionale di cui all'ordinanza del 24/04/2019, alla quale avrebbe dovuto seguire la riassunzione del giudizio relativo a quella parte di materia del contendere davanti al
Tribunale. La sentenza impugnata va, pertanto, riformata laddove si pronuncia su quella domanda, condannando al risarcimento Parte_1
del danno in favore della controparte;
tale domanda dovrebbe ugualmente costituire oggetto del giudizio (non si è in presenza di nessuno dei casi di remissione al Giudice di primo grado che sarebbe comunque incompetente per valore), ma se ne deve dichiarare l'inammissibilità perché per quanto si dirà non dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio da come invece richiesto dall'art. 36 c.p.c.. Parte_1
Limitata dunque la materia di giudizio al credito portato dalla fattura 9 del 2018, occorre rilevare come sia dalla produzione della fattura del 2016 sia dalle stesse allegazioni con cui esordisce l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi che la pretesa fatta valere in sede monitoria che interessa il presente contenzioso si riferisca ad un'altra successiva serie di lavori, distinta rispetto a quelli eseguiti nel 2016.
Dovendo dunque le prestazioni - anche perché collocate in momenti storici lontani tra loro - essere ritenute oggetto di due distinti contratti di prestazioni d'opera, va da sé che eventuali vizi o incompletezze nell'esecuzione del primo contratto non possono valere come eccezione di inadempimento rispetto al secondo contratto e dunque contrastare adeguatamente la pretesa creditizia che occupa.
Nondimeno, occorre verificare se nel giudizio sia stata data adeguata prova dello svolgimento deve seguenti attività: 2 trasferte ad Olbia per collaudo motori, 3 trasferte ad Olbia per assistenza e prova a mare dell'imbarcazione, prestazione di 40 ore lavorative a bordo, fornitura e messa in opera di strumenti di controllo motore, fornitura di materiale elettrico e di uno staccabatterie.
Nulla quaestio sulla debenza del pagamento di tale ultimo manufatto per Euro 50,00: la spesa è stata riconosciuta dalla stessa committente nella missiva di contestazione della fattura 9/2018.
Quanto alle prove orali rilevanti ai fini di causa sono i capi C (diretto a dimostrare che oltre un anno e mezzo dopo l'intervento del 2016 l chiese Controparte_1
un ulteriore intervento per l'installazione di strumenti di controllo motore sulla plancia di comando e il collegamento con il motore), D (relativo all'assistenza per la prova in mare alla presenza di tecnico della con navigazione di circa 4 ore per Parte_2
verificare il funzionamento del motore e degli strumenti), G (relativo all'esecuzione di
5 trasferte a Olbia per i lavori di cui al capo C e la prova in mare per un totale di 20 ore di lavoro a bordo) ed H (fornitura ed installazione della strumentazione di controllo del motore sulla plancia e loro collegamento con il motore).
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante dell'odierna convenuta ha riconosciuto la sussistenza di un ulteriore intervento, ma non ha ben chiarito quale fosse il rapporto con i lavori di cui alla prima fattura, salvo affermare che complessivamente gli interventi sono durati quattro anni e mezzo. Ha dunque reso risposte che non sono significative ai fini della difesa di controparte.
Il tecnico della , soggetto sicuramente terzo, ha confermato Parte_2 Persona_1
l'esecuzione dell'intervento di cui al capo D e dunque di aver eseguito su richiesta della una prova di navigazione di complessive 4 ore. Confrontando, tuttavia, Parte_1
queste risposte con la dicitura delle attività riportate nella fattura 9 del 2018, non è possibile con certezza riferire questo intervento alle 5 trasferte ad Olbia;
ma anche diversamente concludendo, non sarebbe possibile quantificare la prova in mare eseguita dal tecnico della non essendovi prezzi unitari con cui determinare Parte_2
il costo delle sole 4 ore di navigazione di prova di cui ha detto il teste. I testi introdotti dall'odierna convenuta non hanno chiarito gli aspetti di cui al giudizio:
ha riferito per lo più circostanze di cui non ha avuto conoscenza Testimone_1
diretta e relative al primo blocco dei lavori;
ha confermato la prova in mare nel 2018 a
Olbia che sarebbe avvenuta per collaudo dei lavori, ma non è stato possibile sapere quante furono le trasferte. Il teste ha riferito di criticità che avrebbero richiesto Tes_2
ulteriori interventi, ma anche in questo caso il riferimento è al contratto del 2016.
In conclusione, essendo rimasti indimostrati l'impiego di ben 20 ore a bordo (per Euro
900,00), la fornitura e messa in opera degli strumenti di controllo del motore (per Euro
542,00) e la fornitura di materiale elettrico (solo genericamente indicato, per Euro
90,00), la sola somma della fattura che compete alla è, come sopra detto, Parte_1
quella per lo staccamotore riconosciuta dalla controparte.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata confermata solo per la revoca del decreto ingiuntivo, rigettata ogni contraria istanza, si condanna al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di Euro 50,00, cui andranno Parte_1
aggiunti gli interessi che sono stati chiesti in appello dalla data della fattura al saldo.
Gli interessi sono quelli di cui al D.lgs. 231 del 2002 (peraltro indicati nel decreto ingiuntivo); per la decorrenza occorre fare riferimento all'art. 4, tenendo presente che nella fattura non è indicato il termine di pagamento, che non si sa quando la fattura sia stata ricevuta dalla debitrice e che il solo riferimento temporale è quello dell'accettazione del pagamento della somma di Euro 50,00 per lo staccabatteria di cui alla contestazione fattura 9 del 15.5.2018 che dovrebbe risalire (come parrebbe dalla risposta di del 24.5.2028) al 21.5.2018; pertanto gli interessi decorreranno Parte_1
dal 22.6.2018 al saldo.
L'esito complessivo del giudizio che ha visto accolta davvero una minima parte della domanda di parte appellante e la condotta dell'odierna convenuta che ha insistito su una domanda su cui il Giudice di pace si era dichiarato incompetente (senza procedere alla riassunzione della causa nanti il Tribunale) e comunque inammissibile giustificano la decisione di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 620 del
2022 del Giudice di pace di Sassari, dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 50,00 oltre interessi ex D.lgs. Parte_1
231 del 2002 dal 22.6.2018 al saldo;
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sassari, 13.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella