Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di revisione, non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge ed il difetto di legittimazione ad impugnare il provvedimento in capo ai soggetti potenzialmente interessati alla dichiarazione di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2013, n. 30822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30822 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 828
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 2341/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO GI N. IL 25/10/1955;
avverso la sentenza n. 246/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 06/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Pansini Gustavo e Mancuso Libero, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 luglio 2012 la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio operato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 10369, ha rigettato l'istanza di revisione presentata in data 4 marzo 2011 da LL OV in relazione alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Bologna il 26 novembre 1997, poi divenuta irrevocabile, che lo riconosceva colpevole del delitto di circonvenzione d'incapace commesso in Bologna l'11 settembre 1987 in danno di AN TI - per il fatto di avere abusato di uno stato di infermità psichica conseguente anche al suo stato di tossicodipendenza, facendogli sottoscrivere una dichiarazione pregiudizievole per i propri interessi, con la quale prometteva un compenso pari all'importo di circa di L. 400 milioni in caso di acquisizione di informazioni relative alla destinazione di una somma di quattro miliardi in franchi svizzeri, di cui si riteneva persa la traccia, nonostante fosse fin dall'inizio palese la non più attuale esistenza di tale disponibilità patrimoniale e si fosse pattuito il compenso solo in caso di acquisizione di notizie in merito e non necessariamente per l'effettivo recupero della somma - assolvendolo, per contro, dall'analogo reato di circonvenzione d'incapace Attribuitogli in danno di AN IO MA, risalente al periodo dall'ottobre 1987 al gennaio 1988.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, con ordinanza del 16 giugno 2011, la Corte d'appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile l'istanza con la quale OV LL aveva chiesto la revisione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 novembre 1997, precisando che analoghe istanze in tal senso erano state già oggetto di pronunce negative (di rigetto in data 26 settembre 2005 e di inammissibilità in data 22 gennaio 2009, divenute definitive, rispettivamente, a seguito delle sentenze n. 15013/2006 e n. 3031/2010). Osservava al riguardo la Corte di merito che la consulenza grafopsicopatologica posta a fondamento della richiesta non recava elementi di novità, poiché la stessa si collocava nella scia di una precedente consulenza psicobiografica ed aveva ad oggetto un materiale grafico (ossia, le scritture autografe del AN TI) ritenuto insufficiente in ragione della lunghezza dell'arco temporale interessato dalla verifica (dal 1982 al 1988).
Il nuovo esame peritale, dunque, risolvendosi in una rivisitazione critica del materiale probatorio già a suo tempo vagliato, non poteva costituire un novum dal punto di vista della struttura contenutistica, ma solo un diverso approccio valutativo, peraltro sfornito di originalità anche sotto il profilo della metodologia dell'indagine scientifica.
3. Con la su citata pronuncia n. 10369 del 23 febbraio 2012 la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver osservato che l'espressa indicazione normativa secondo cui la corte di appello, anche "d'ufficio", dichiara con ordinanza l'inammissibilità della richiesta, individua un'ipotesi di procedura de plano a contraddittorio c.d. differito per effetto della previsione della sua ricorribilità per cassazione, ha mostrato di condividere l'orientamento - successivamente convalidato da Sez. Un., n. 15189 del 19/01/2012, dep. 20/04/2012, Rv. 252020 - per il quale, in tema di revisione, l'eventuale parere reso dal P.G. in vista della valutazione sull'ammissibilità della richiesta deve essere comunicato alla controparte affinché questa sia posta in grado di svolgere, anche in relazione ad esso, le sue difese e di esercitare quindi il contraddittorio in condizione di parità (Sez. 5, 14 giugno 2007, n. 31132; Sez. 1, 24 giugno 2010, n. 29389; Sez. 3, 17 luglio 2011 n. 34917). Applicando tali canoni ermeneutici nel caso portato alla sua cognizione, la Corte di Cassazione ha conseguentemente rilevato che la motivazione dell'ordinanza adottata dalla su citata Corte territoriale richiamava espressamente il parere scritto reso dal Pubblico ministero, manifestando adesione ad esso, senza che quel parere, tuttavia, fosse stato mai comunicato al condannato richiedente.
Il provvedimento impugnato, di conseguenza, è stato annullato, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia, individuata ex art. 11 c.p.p., per un nuovo esame della richiesta e per l'eventuale giudizio di revisione.
4. La Corte d'appello di Perugia, dopo aver ripercorso le motivazioni delle pronunce di rigetto delle precedenti istanze di revisione, ha rilevato come la consulenza grafopatologica posta a sostegno della nuova istanza di revisione costituisca un nuovo elemento di prova, in quanto destinato ad introdurre nel giudizio, e dunque nella complessiva rivalutazione del caso, un elemento strutturalmente peculiare, ossia la stessa presenza della vittima attraverso la sua scrittura, quale strumento di "osservazione diretta nella prestazione del soggetto". La Corte di merito ha dunque ritenuto necessaria la celebrazione del giudizio, escludendo l'inammissibilità dell'istanza di revisione, che avrebbe potuto dichiararsi solo nel caso in cui l'elemento così introdotto non fosse stato neppure in astratto idoneo a sovvertire l'epilogo decisorio, o fosse risultato prima facie insufficiente allo scopo.
Pur basandosi su una metodologia progressivamente sperimentata ed accreditata da vasta letteratura scientifica, che ha approfondito le conseguenze dell'applicazione specifica dell'analisi grafica, il nuovo elemento di prova introdotto nel giudizio, tuttavia, è stato ritenuto dalla Corte d'appello inidoneo al fine di una valutazione di fondatezza dell'istanza, considerata nel quadro del complessivo panorama degli elementi di prova incidenti sull'apprezzamento dello stato di infermità psichica del AN TI.
5. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Perugia in data 6 luglio 2012 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LL OV, deducendo due motivi di doglianza.
5.1. Violazione degli artt. 634, 636 e 640 c.p.p., art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendosi la Corte d'appello pronunziata, dopo l'annullamento da parte della Corte Suprema di Cassazione della precedente ordinanza di inammissibilità, nel merito dell'istanza di revisione, in violazione delle norme sul contraddicono. Sebbene l'udienza fosse stata fissata per la discussione orale sul tema dell'ammissibilità o meno del giudizio di revisione, la Corte d'appello, superato inaudita altera parte il problema dell'ammissibilità dell'istanza, dava corso al giudizio di revisione, entrando nel merito ed in tal guisa violando il diritto al contraddittorio.
5.2. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192 e 525 c.p.p. ss. e art. 637 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c) e e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per mancanza ed illogicità della motivazione, nonché per travisamento delle prove, avendo la Corte d'appello ritenuto priva di fondamento l'istanza di revisione, con motivazione assolutamente priva di contenuto logico ed in contrasto con le obiettive risultanze probatorie, nonché introducendo elementi ricostruttivi del fatto assolutamente inesistenti.
Pur dando atto della validità scientifica della consulenza, la Corte d'appello non avrebbe fatto discendere da tale affermazione la conseguenza di una rivalutazione globale del materiale probatorio, che necessariamente avrebbe avuto bisogno di un confronto tecnico o di una rivisitazione del caso, ma sì sarebbe limitata a screditare le conclusioni raggiunte dal perito grafopatologo attraverso la ricezione acritica delle conclusioni della precedente perizia d'ufficio. Con la su indicata pronunzia, dunque, la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso ad un giudizio privo di connotati scientifici, espresso sulla base di valutazioni meramente tautologiche e confermative della sentenza oggetto dell'istanza di revisione, riproducendo il percorso logico della sentenza di condanna ed ignorando, altresì, il materiale probatorio posto alla base delle precedenti istanze (materiale mai esaminato, per essere state le stesse dichiarate inammissibili, ma espressamente richiamato nell'attuale istanza).
La perizia psichiatrica d'ufficio, peraltro, era stata svolta sulla base di meri elementi documentali, essendo il periziando deceduto prima del suo svolgimento: essa, infatti, si fondava essenzialmente sulla diagnosi pronunciata da uno psichiatra (il Prof. Volterra) che aveva visitato il AN in epoca notevolmente successiva ai fatti, servendosi di dati anamnestici che egli aveva trascritto nella sua certificazione, e che non erano stati da lui direttamente acquisiti, poiché gli erano stati forniti dai familiari, nel frattempo costituitisi parte civile nel processo In esame. La dichiarazione successivamente resa al riguardo dal Prof. Volterra, che per la prima volta chiariva quella circostanza dopo il passaggio in giudicato della sentenza, era stata giudicata, tuttavia, inammissibile come nuova prova, perché ritenuta modificativa di una dichiarazione da lui resa nel processo, e come tale inidonea a rivestire il carattere della novità. In relazione a tale dato di fatto, peraltro, avrebbero dovuto valutarsi le indicazioni contenute nella nuova consulenza tecnica posta alla base dell'attuale istanza di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente rigettato.
7. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima censura, dal ricorrente incentrata sulla prospettazione di una potenziale lesione del diritto al contraddittorio, ove si considerino le implicazioni del quadro di principi ormai da tempo delineato da questa Suprema Corte (Sez. Un., 26/09/2001, dep. 0/01/2002, Pisano, n. 624), secondo cui nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è propriamente ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta l'intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 c.p.p. ss. segnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione striato sensu inteso, il segmento cruciale della procedura in questione. L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta, infatti, sia sul piano strutturale che su quello funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica demandata al giudice dell'impugnazione in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione. E ciò deve affermarsi, come rilevato dalle Sezioni Unite nella pronuncia su menzionata, pure se le condizioni per l'ammissibilità della richiesta (e, dunque, per l'ammissibilità dell'atto di impugnazione), incidendo le "doglianze" su una decisione passata in cosa giudicata, restano caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, in gran parte riferibile alla conseguente specificità delle "censure" proponibili.
Non essendo più immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte, secondo lo schema delineato nel regime del codice abrogato, si è dissolta la valenza della procedura rescindente, non realizzandosi, nel caso di giudizio positivo in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione, alcun effetto demolitorio sulla decisione denunciata.
Tutto ciò, secondo le Sezioni Unite, giustifica la ragione per la quale il nuovo legislatore non abbia ritenuto necessario prescrivere l'esternazione della pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, postulando esclusivamente - e, per di più, sulla base di un summatim cognoscere - la verifica delle condizioni stabilite dalla legge perché il presidente della corte emetta, a norma dell'art. 636, il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601. La legge, infatti, prevede la sola declaratoria di inammissibilità "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata", declaratoria che va adottata con ordinanza da notificare al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione.
Se da tale norma si ricava la natura de plano (e l'eventuale contraddicono differito nel solo giudizio di cassazione) della fase volta a verificare l'ammissibilità della richiesta (secondo il modello, del resto, prefigurato, specificamente, quanto significativamente, per il giudizio di appello, dall'art. 601 c.p.p., comma 1) con possibilità per la Corte di Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità, di imporre l'instaurazione del giudizio "rescissorio", non sambra che ad un simile assetto consegua la necessaria adozione di un'espressa ordinanza di ammissibilità che, peraltro, nessun soggetto potenzialmente interessato alla decisione di condanna della quale si chiede la revisione avrebbe titolo per impugnare, stante la preminente funzione pubblicistica di tale gravame la cui disciplina incentra nel richiedente - peraltro con il conferimento di una legittimazione che si manifesta essenzialmente nella proposizione della domanda - ogni posizione pretensiva.
Se è vero, dunque, che l'art. 636 c.p.p. stabilisce (implicitamente evocando la sussistenza di una specifica delibazione che accerti l'ammissibilità della richiesta, considerato che l'ammissibilità non potrebbe essere affermata se non dal collegio) "Il presidente della Corte di appello emette il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 601", è anche vero che la mancata esternazione di una simile attività di verifica, in quanto non espressamente richiesta dalla legge, non possa comportare conseguenze destinate a riverberarsi sulla validità del giudizio "rescissorio". Ne discende che la delibazione in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa;
tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece, contemplata dalla legge. In tal senso va affermata l'applicabilità del principio stabilito dal comma quarto dell'art.591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione.
È noto, sotto altro ma connesso profilo, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 c.p.p.. E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera idi consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez. un., 10/12/1997, dep. 30/03/1998, Pisco, n. 18).
Entro tale prospettiva ermeneutica, pertanto, la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenze delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento, tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddicono, profilandosi l'unico interesse protetto dalla legge processuale come corrispondente all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale;
un interesse, dunque, ritenuto di natura esclusivamente pubblicistica (Sez. 1, 06/10/1998, dep. 28/10/1998, Bompressi, n. 4837).
Nel caso di specie, in definitiva, la Corte distrettuale ha correttamente proceduto, nel contraddicono delle parti, alla valutazione del merito dell'istanza di revisione, avendo preliminarmente escluso, all'interno di una sequenza procedimentale continua e non irritualmente priva di linee di frattura, la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità.
8. Perimenti infondato, sino a lambire i tratti dell'inammissibilità, deve altresì ritenersi il secondo motivo di doglianza), avuto riguardo al fatto che la Corte territoriale è pervenuta, con argomentazioni esaustivamente illustrate, linearmente esposte ed immuni da vizi logico-giuridici, alla declaratoria di rigetto della richiesta di revisione, sottoponendo ad attento e rigoroso scrutinio le deduzioni difensive e ponendo in risalto non solo l'intrinseca inidoneità degli elementi di prova allegati a condurre ad un diverso giudizio di proscioglimento, ma altresì, sulla base della loro comparazione con il complesso delle prove in precedenza raccolte, l'insuscettibilità di queste ultime di essere scardinate, o anche solo scalfite, dai nuovi elementi dedotti, non avendo questi ultimi - per la pretesa di far coincidere il dato clinico, già oggetto di ampie e convergenti verifiche probatorie nei giudizi di merito, con quello risultante dall'indagine grafopatologica - quei tratti di decisività che, soli, avrebbero potuto determinare il sovvertimento dell'accertamento clinico oggetto delle precedenti acquisizioni. Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata, dopo avere analiticamente ricostruito la vicenda processuale, ha analizzato i contenuti fondamentali della sentenza di condanna, ha esaminato quindi, puntualmente, la richiesta di revisione ed ha infine esposto le ragioni per le quali i nuovi elementi di prova, tenuto conto anche di tutte le valutazioni cliniche fornite nelle sentenze di merito sfociate: nel giudicato, non assumono connotazioni tali da intaccare la struttura portante del precedente giudizio di responsabilità.
Nella valutazione di una richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo orma definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna (Sez. 1, n. 15139 del 08/03/2011, dep. 13/04/2011, Rv. 249864).
Al rispetto di tali regole si è correttamente uniformata la Corte d'appello, evidenziando al riguardo, con argomentazioni congruamente sviluppate e prive di vizi logico-giuridici ictu oculi riconoscibili, come gli elementi valorizzati nella nuova relazione grafopatologica non possano considerarsi idonei a sovvertire il giudizio conclusivo delle precedenti valutazioni cliniche effettuate alla stregua delle evidenze disponibili: il tipo di accertamento grafopatologico, infatti, non da conto dell'esistenza di una patologia ingravescente - che invece emerge nitidamente dagli altri elementi processualmente acquisiti - ne' vi correla l'evolversi della scrittura, sì da non consentire - anche in ragione della rilevata insufficienza qualitativa e quantitativa del materiale documentale vagliato - la formulazione di congrue valutazioni alternative, in senso favorevole all'istante.
Nella stessa prospettiva, inoltre, l'impugnata pronunzia si è soffermata anche sul contenuto della più recente dichiarazione del Prof. Volterra, che poneva il dubbio circa la riconoscibilità -nel biennio antecedente - della patologia della vittima da parte di soggetti diversi da specialisti, osservando, per un verso, che quella dichiarazione concorreva a suffragare il dato dell'esistenza di una patologia clinicamente rilevabile e già in precedenza manifestatasi, e, per altro verso, che se la riconoscibilità di quello stato poteva escludersi in occasione di incontri occasionali e fugaci, certo non poteva esserlo per coloro che, come il ricorrente, si trovavano stabilmente in contato con il AN.
La Corte d'appello, pertanto, pur non ponendo in discussione l'idoneità del metodo scientifico utilizzato, ha adeguatamente posto in rilievo come la relazione dedotta a sostegno della nuova istanza sia inidonea ad alimentare un legittimo dubbio circa la presenza di un diverso stato di mente della vittima del reato accertato nel corso del giudizio di cognizione, ovvero in ordine alla concreta riconoscibilità della patologia mentale del AN nei termini ivi definitivamente acclarati.
Sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, in definitiva, si tenta di sottoporre alla cognizione di questa Corte la formulazione di un giudizio di merito non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta con la L. n. 46 del 2006. Si propone, Infatti, una lettura del novum posto a sostegno dell'istanza di revisione, prospettandone contenuti sostanzialmente alternativi rispetto a quelli oggetto della valutazione operata dal giudice di merito, e sollecitando, in definitiva, l'esercizio di un sindacato non consentito in questa Sede, mentre il dato probatorio che si assume travisato o illogicamente e contraddittoriamente motivato, deve avere un evidente carattere di decisività non essendo possibile da parte della Suprema Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle acquisizioni probatorie, che inevitabilmente sconfinerebbe in un illegittimo apprezzamento di merito.
9. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013