Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 29389
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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Massime1

L'omessa comunicazione al condannato istante in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal P.M. in vista della decisione sull'ammissibilità della domanda determina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza, non essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilità
    Gastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 29389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29389
Data del deposito : 24 giugno 2010

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