Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
L'omessa comunicazione al condannato istante in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal P.M. in vista della decisione sull'ammissibilità della domanda determina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza, non essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilitàGastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 29389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29389 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1884
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 46535/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI LE, N. IL 21/06/1953;
avverso l'ordinanza n. 16/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 2.11.09 la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da ZI LE in data 20.7.09, intesa ad ottenere la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti il 26.6.2000 dal Tribunale di Torino, riformata solo in punto pena dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 28.11.02, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6.11.07. 2. La richiesta di revisione proposta dallo ZI si fondava su nuove dichiarazioni rese da tale MENDAGLIO, ritenute scarsamente attendibili dalla Corte d'Appello di Milano sia perché contrastanti con quanto dal medesimo affermato nelle varie fasi processuali, sia perché irrilevanti;
su nuove dichiarazioni rese da LA CO e ZI IA, ritenute dalla Corte territoriale irrilevanti, in quanto dichiarazioni rese "de relato".
La Corte territoriale ha infine ritenuto mere istanze di assunzione di mezzi di prova le richieste formulata dallo ZI, intese a sentire D'OS IU e FO IN;
ad esaminare il cronotachigrafo ed ad effettuare un esperimento giudiziale.
3. Avverso detta ordinanza della Corte d'Appello di Milano propone ricorso per cassazione ZI LE per il tramite dei suoi difensori, che hanno proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamentano violazione di legge, per avere la Corte d'Appello di Milano dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal ricorrente, avendo erroneamente ritenuto che le prove poste a base della richiesta medesima non fossero caratterizzate dal requisito della novità, in quanto elementi probatori estranei e diversi rispetto a quelli del definito processo. MA RE aveva indicato in una lettera che la presenza dello ZI presso il capannone di ET era giustificata dal fatto che esso ricorrente doveva ricevere dal MA, per il tramite di D'OS IU, una somma di danaro per la vendita di un semirimorchio.
Col secondo motivo lamentano violazione di norme processuali, per non avere la Corte d'Appello di Milano comunicato ad esso ricorrente il contenuto del parere espresso dal P.G., in tal modo impedendogli di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.
4. È fondato il secondo motivo di ricorso proposto da ZI LE, da trattare preliminarmente per evidenti motivi di priorità logica e giuiridica.
5. Con esso il ricorrente lamenta violazione dei suoi diritti di difesa, per non essergli stato concesso di conoscere il parere espresso dal P.G. sulla sua domanda, si da non aver potuto replicare su di esso.
6. Come esattamente rilevato anche dalla sentenza di legittimità citata dal ricorrente (Cass. 5, 14.6.07 n. 31132, rv. 237600), occorre invero sottolineare che l'art. 634 c.p.p. non impone al P.G. di precisare le sue conclusioni in vista della decisione in punto di ammissibilità di un atto introduttivo del giudizio di revisione, essendo stata essa prevista dal legislatore come assunta d'ufficio, senza ritardi ne' formalità, sulla base di una delibazione sommaria. Una volta tuttavia che l'organo decidente abbia consentito al P.G. di precisare le proprie richieste, non può essere negato alla parte ricorrente di conoscerle, onde consentire alla medesima di svolgere le proprie difese ed esercitare in tal modo il contraddittorio in condizione di parità.
È vero che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione ex art.634 c.p.p., è emessa all'esito di un procedimento "de plano", in quanto quello in contraddittorio previsto dall'art. 127 c.p.p. non è esplicitamente previsto dall'art. 634 c.p.p. (cfr. Cass. 1^, 11.12.07 n. 47016, rv. 238318). Ritiene tuttavia il Collegio che offrire al ricorrente la possibilità di interloquire in ordine al parere espresso dalla pubblica accusa, qualora esso, pur non espressamente richiesto dall'art. 634 c.p.p., venga tuttavia fornito, non implichi necessariamente applicare l'art. 127 c.p.p ad ipotesi non previste dalla legge, ma costituisca un'interpretazione delle norme conforme ai più recenti principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela dei diritti di difesa dell'imputato.
7. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda all'esame della domanda di revisione proposta dal ricorrente, tenendo presente il seguente principio di diritto:
"qualora in sede di declaratoria di inammissibilità di un'istanza di revisione, il P.G. abbia espresso il suo parere, peraltro non richiesto dall'art. 634 c.p.p., non può essere negato al ricorrente la possibilità di interloquire in ordine ad esso".
Ferma la possibilità per la Corte d'Appello, incaricata del nuovo giudizio, di adottare, in piena autonomia di giudizio, ogni eventuale diversa determinazione in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente.
8. È da ritenere pertanto assorbito il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010