Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
Non integra prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen. la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone. (Fattispecie relativa a richiesta di revisione di condanna per circonvenzione di incapace, fondata sulla modifica della dichiarazione a suo tempo resa dallo psichiatra circa le condizioni della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2006, n. 15013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15013 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 21/03/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 544
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 043676/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OV N. IL 25/10/1955;
avverso ORDINANZA del 26/09/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 26-28 Settembre 2005 la Corte d'appello di Ancona rigettava la richiesta di revisione proposta da EG NI avverso la sentenza 26 Novembre 1997 della Corte d'appello di Bologna - passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione con sentenza 31 marzo 1999 - che lo aveva condannato ad anni due di reclusione e L.
1.000.000 di multa per il reato di circonvenzione di incapace.
Motivava:
- che la prova addotta a corredo dell'istanza consisteva nella modifica di una dichiarazione a suo tempo resa dal professor OL, psichiatra che aveva avuto in cura la persona offesa e rilasciato un certificato, posto poi a base della perizia che ne aveva accertato lo stato di incapacità di intendere di volere, riconoscibile dai terzi. Il professionista precisava ora di avere constatato le condizioni del paziente in epoca di gran lunga posteriore ai fatti di causa ed emesso la diagnosi fondandosi su dati anamnestici non controllabili perché provenienti dai familiari;
- che tale ritrattazione del precedente giudizio tecnico e della dichiarazione testimoniale era inidonea a giustificare la revisione del processo.
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 127, 178, 630, 634 cod. di rito, per mancato rispetto del contraddittorio da parte della Corte d'appello di Ancona che aveva assunto il provvedimento senza convocazione delle parti in camera di consiglio e senza valutare le nuove prove alla luce di quelle già esaminate nel pregresso giudizio di merito e senza dare rilievo alla dichiarazione resa dagli eredi della vittima, già parti civili nel processo, di rinunziare ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti del solo EG, cui si riconosceva il diritto a veder riconosciuta la sua innocenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che la richiesta di revisione è inammissibile se fondata sulla mera rinnovazione di un accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione, senza prospettazione di metodologie nuove (Cass., sez. 1^, 7 Maggio 2002, n. 25810; Cass., sez. 1^, 6 Ottobre 1998 n. 4837), si osserva come, in conformità con un orientamento giurisprudenza consolidato si debba escludere che integri una nuova prova ai sensi dell'art. 630 del codice di rito, lett. c) la semplice ritrattazione, o la modifica delle dichiarazioni rese da un testimone, dal momento che non è consentito dalla norma rimette in discussione l'efficacia del giudicato in virtù di una tardiva, apodittica ed ingiustificata ritrattazione, non accompagnata dalla benché minima spiegazione delle ragioni che avrebbero determinato la precedente affermazione: tanto più quando questa provenga da persona che per la sua alta qualificacele professionale non poteva ignorare la serietà e la rilevanza delle dichiarazioni rese (Cass., sez. 1^, 17 Febbraio 1998, n. 968). La prova nuova può avere rilievo ai fini della revisione solo quando si collochi al di fuori del quadro probatorio già valutato nella sentenza irrevocabile, non potendo risolversi in un mezzo per invalidare il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite;
e dunque, in un espediente diretto a violare il divieto di cui all'art. 637 c.p.p., comma 3, (Cass., sez. 6^, 1 Dicembre 1999, n. 2943). Oltre a ciò, si può aggiungere che le precisazioni postume del prof. OL in realtà neppure infirmino l'impianto motivo della sentenza irrevocabile di condanna, valendo solo a emendare, senza giustificazione apparente, un antecedente storico esaminato in sede di perizia penale.
L'accertamento dell'infermità della persona offesa OT ND e della sua riconoscibilità si fonda, infatti, sugli accertamenti del perito d'ufficio, prof. EG, a sua volta confortato - come si legge nella motivazione - da copiosa documentazione sanitaria, nonché dalle deposizioni di quei testimoni anche qualificati che gli furono vicini o che ebbero modo di esaminarlo attentamente. Si tratta quindi di una pluralità di elementi di fatto, uno solo dei quali (essenzialmente la valutazione del prof. OL nel certificato 31 Maggio 1989) appare oggi soggetto a correzione (a prescindere dalle ragioni ostative sopra esposte al riesame del suo contenuto).
È dunque infondata la doglianza secondo cui la Corte d'appello di Ancona avrebbe invaso il merito del giudizio di revisione, dato che ha invece circoscritto la disamina all'individuazione della configurabilità di talune delle ipotesi prevista dall'art. 630 c.p.p., escludendola con motivazione diffusa, immune da vizi logici.
Il ricorso dev'essere quindi rigettato, con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006