Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 31132
CASS
Sentenza 14 giugno 2007

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di revisione omettendo di comunicare all'interessato il parere del P.G., in quanto - ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e nonostante l'art. 634 cod. proc. pen. non preveda che in tale fase sia sentito il P.G, - ove sussistano le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del P.M., esse devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte che - in conformità ai principi della Convenzione europea (art. 6) e della giurisprudenza della CEDU - deve essere in grado, anche in relazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.

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  • 1Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilità
    Gastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 31132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31132
Data del deposito : 14 giugno 2007

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