Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di revisione omettendo di comunicare all'interessato il parere del P.G., in quanto - ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e nonostante l'art. 634 cod. proc. pen. non preveda che in tale fase sia sentito il P.G, - ove sussistano le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del P.M., esse devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte che - in conformità ai principi della Convenzione europea (art. 6) e della giurisprudenza della CEDU - deve essere in grado, anche in relazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilitàGastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 31132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31132 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI US - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 937
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 43671/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT US, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 25.9.2006, depositata il 30.9.2006, dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Baglione Tindari, con le quali si chiede la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
US OT è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di SC NA e di NG RA con sentenza della Corte d'assise d'appello di Messina del 19.6.1999, irrevocabile il 12.7.2000.
Il 16.5.2005 il OT avanzava richiesta di revisione fondata, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lettera c), su prove sopravvenute, costituite da atti d'indagini precedenti alla sentenza di condanna, ma da essa non considerate e da elementi successivi, tutti riferiti, nella prospettazione del richiedente, alle dichiarazioni di RG MA e IO AN sull'arma utilizzata per l'omicidio NA e RA;
al sequestro di tale arma il 16.1.1995; all'esame balistico fatto effettuare dalla difesa del richiedente dal quale sarebbe emerso che l'arma sequestrata non era quella dalla quale erano stati esplosi i colpi che avevano ucciso NA e RA. Con conseguente assunta dimostrazione dell'inattendibilità dei due collaboratori, sulla base delle cui dichiarazioni era fondata la sentenza di condanna.
Con ordinanza 28.6.2006 la Corte d'appello dichiarava inammissibile la richiesta assumendo che la prova nuova costituita dalle dichiarazioni di RG MA non era risolutiva ai fini di una diversa ricostruzione del duplice omicidio.
Proposto ricorso nell'interesse del OT, con sentenza 30.5.2006 la prima Sezione di questa Corte annullava la declaratoria d'inammissibilità con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, osservando che la motivazione del provvedimento impugnato era carente avendo completamente omesso di considerare l'ulteriore elemento dedotto come nuovo, costituito dalle dichiarazioni di AN IO, essendosi limitata a trattare di quelle del MA. Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe dichiarava nuovamente inammissibile, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., la richiesta. Richiamate le considerazioni della decisione annullata in ordine alla scarsa precisione delle dichiarazioni del CU e alla loro inidoneità a scalfire la decisione di cui si chiedeva la revisione, osservava che considerazioni analoghe potevano essere fatte a proposito delle nuove dichiarazioni del TI, poste a raffronto con le precedenti.
Ricorre il OT a mezzo dei propri difensori chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ricorso avvocato Salvatore STROSCIO. Con motivo formalmente unico deduce:
- che la Corte d'appello ha deciso de plano previa acquisizione del parere del Procuratore generale, che non è stato notificato all'interessato e del quale si da tuttavia atto nella premessa del provvedimento;
- che essendo stato disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio di revisione questa non poteva che dare corso al giudizio e non decidere de plano, come ha fatto (la fase dell'art. 634 c.p.p. risultava peraltro oggettivamente superata), ne' rilevarsi cause d'inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi già cassati sul punto;
- che non poteva la Corte d'appello nell'ambito della delibazione preliminare di manifesta infondatezza riesaminare al fine di apprezzare il valore delle prove nuove le prove dichiarative assunte nel giudizio che si chiedeva di rivedere e che si assumevano nella richiesta mendaci, e che la difesa in quel giudizio non aveva contestato non conoscendo gli elementi successivamente acquisiti (il ricorso si diffonde quindi nell'ampia illustrazione critica dell'impianto accusatorio di quel processo, fondato sulle dichiarazioni, assertivamente mendaci e smentite da molteplici elementi, del TI supportate da quelle, de relato e sul fatto, del CU).
Ricorso avvocato V. Nico D'ASCOLA:
Con il primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), d) ed e), la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 627 c.p.p., comma 3, artt. 630, 631 e 634 c.p.p..
Erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso che le dichiarazioni del TI erano idonee a pervenire ad un giudizio assolutorio osservando che i fucili erano sei, i sequestri due e che essi avevano riguardato "il resto" delle armi, ossia quelle non usate. Nessun elemento consentiva infatti di affermare l'esistenza di un secondo sequestro, non ve n'era traccia in atti, il ricorrente era stato condannato una sola volta per detenzione di armi. Di contro che le armi sequestrate fossero le uni che in possesso dei collaboratori lo aveva riferito CU nell'interrogatorio 12.1.1995; lo stesso emergeva dall'informativa dei Carabinieri 8.2.1997 che evidenziava un solo sequestro e che l'arma trovata sarebbe stata uguale a quella usata per l'omicidio.
Erronea sarebbe l'affermazione che il TI non aveva mai dichiarato che l'arma usata per l'omicidio di cui si discute fosse tra quelle sequestrate. La lettura integrale delle sue dichiarazioni del 7.12003 e il riferimento ad altra pistola cal. 45 usata per altro omicidio ancora conduceva infatti a opposta interpretazione. Mentre l'ordinanza impugnata utilizza dichiarazioni del TI divergenti e contrastanti per giungere, illogicamente, alla medesima conclusione.
Con il secondo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), d) ed e), la violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, art. 125 c.p.p., art. 627 c.p.p., comma 3, artt. 630, 631 e 634 c.p.p..
Erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione solo perché non aveva tenuto conto delle dichiarazioni del TI. Accogliendo perché assorbente il primo motivo di ricorso, la Cassazione aveva disposto il rinvio perché si desse corso al giudizio di revisione, non per una nuova mera verifica dell'ammissibilità della richiesta.
Sicché la Corte di rinvio avrebbe omesso di valutare le prove nuove in vista di tutti i possibili epiloghi cui potevano condurre, ivi compresi il proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà delle prove e avrebbe omesso di valutare le prove nuove in termini di mera loro idoneità ad introdurre il giudizio rescissorio. In prossimità dell'udienza il difensore ha prodotto memoria nella quale illustra e chiarisce le censure in punto di vizio di motivazione per sua illogicità e travisamento dei risultati probatori e in punto di violazione di legge a causa della valutazione non sommaria, ma di pieno apprezzamento del merito, indebitamente formulata in fase preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio, quanto ai motivi variamente formulati sul modo di procedere adottato dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio, che nel giudizio di revisione è conforme a legge l'adozione di una procedura non partecipata per il vaglio iniziale di ammissibilità della richiesta.
Esclusa, d'altra parte, nell'attuale sistema l'articolazione del giudizio di revisione in una fase rescindente e in una fase rescissoria, la valutazione preliminare d'ammissibilità della richiesta di revisione è assimilabile alla usuale valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento d'impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2) senza che esista altra cadenza processuale diversa dal decreto di citazione che possa fare ritenere preclusa la possibilità di decidere sul punto de plano.
Nè la pronuncia di questa Corte che ha generato il provvedimento impugnato ha fissato diverso principio o ha esplicitamente imposto la emissione del decreto di citazione a giudizio, essendosi limitata a disporre l'annullamento con rinvio secondo la formula indicata nello stesso art. 634 c.p.p., comma 2, la quale sicuramente non sta a significare che, cassata la declaratoria d'inammissibilità per una assorbente ragione, siano comunque e in ogni caso precluse diverse, subordinate, ragioni d'inammissibilità non esaminate. 2. È tuttavia fondato il rilievo relativo alla mancata comunicazione alla parte della "requisitoria" (così la definisce l'ordinanza impugnata) del Procuratore generale di cui si da atto nella premessa dell'ordinanza impugnata.
Nessuna disposizione impone, in via generale, che il Pubblico Ministero produca le sue conclusioni in vista di decisioni da assumere d'ufficio, senza ritardo ne' formalità, in punto d'ammissibilità di un atto d'introduzione del procedimento. E non prevede, in particolare, che sia sentito il Pubblico ministero (nella persona del Procuratore generale presso la Corte d'appello) l'art.634 c.p.p. Pur tuttavia, ove in concreto conclusioni del rappresentante dell'ufficio del Pubblico ministero siano state offerte alla valutazione del giudicante, premessa ineludibile è che esse siano comunicate e conoscibili dalla controparte che deve, anche in relazione ad esse, essere in grado di svolgere le sue difese ed esercitare il contraddittorio in condizione di parità (cfr., tra molte, Corte EDU AFFAIRE FODALE c. ITALIE, Requete n. 70148/01, secondo cui il rispetto del diritto al contraddittorio garantito dall'articolo 6 della Convenzione implica "pour l'accusation comme pour la defense, la facuite de prendre connaissance des observations ou elements de preuve produits par l'autre partie").
3. Pur imponendo la violazione del contraddittorio prima rilevata in ogni caso l'annullamento del provvedimento impugnato, non può esimersi questa Corte dal rilevare che parimenti fondata appare altresì la doglianza relativa al fatto che, valutando l'ammissibilità in sede preliminare, la Corte d'appello non s'è arrestata, come avrebbe dovuto, alla valutazione della non manifesta infondatezza della domanda, secondo le ragioni ivi prospettate, richiesta dalla fase in cui si trovava, ma s'è spinta ad una valutazione del risultato probatorio traibile dai documenti offerti come nuovi ponendoli a confronto con quelli già acquisiti e valutandoli all'esito d'un articolato e approfondito esame. Ha compiuto in tal modo un esame riservato alla fase del contraddittorio.
A tale proposito dovendosi rammentare come, secondo principi consolidati (ribaditi da S.U. sentenza n. 624 del 2002, Pisano), la delibazione preliminare d'ammissibilità della domanda di revisione deve, per quel che concerne la valutazione circa la sussistenza di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., arrestarsi all'obbiettivo riscontro della "presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile" di cui si chiede la revisione. Sicché, ai fini dell'inammissibilità da dichiarasi de plano, l'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione deve consistere nella assolutamente evidente incapacità delle ragioni poste a base della richiesta a consentire una verifica sull'esito del giudizio;
con la precisazione che tale capacità deve ritenersi requisito "tutto intrinseco alla domanda", o meglio alla forza persuasiva della richiesta da sola considerata: essendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva idoneità di tale allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.
L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata con rinvio al Corte d'appello di Salerno, individuata ex art. 11 c.p.p., per il giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Corte d'appello di Salerno per il giudizio di revisione.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2007