Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 3
L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito).
L'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. (Nell'affermare il predetto principio, la S.C. ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 abbracci sia la revoca con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura).
Dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto "ex tunc" sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferruccio Scorzelli - Presidente - N. 18
1. Dott. Francesco Sacchetti - Consigliere -
2. " RT PA " REGISTRO GENERALE
3 " UN SC " N. 7574/97
4. " Francesco Morelli "
5. " IA Di TO "
6. " QU EM "
7. " Mariano Battisti "
8 " AD MO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO NT;
avverso la vertenza della corte di appello di Napoli in data 19 novembre 1996;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mariano Battisti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Napoli, con decreto del 10 marzo 1993, sottoponeva NT CO - indiziato di appartenere, in Napoli, ad una organizzazione camorristica - alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni;
disponeva che il IS versasse la cauzione di L . 50.000.000 e ordinava la confisca dei beni immobili e mobili allo stesso sequestrati con provvedimento del 16 giugno 1992.
2 - La Corte di appello di Napoli, con decreto del 27 ottobre 1994, in riforma del decreto del tribunale dichiarava il CO persona socialmente pericolosa ai sensi dell'articolo 1, nn. 1 e 2 della L.27 dicembre 1956, n. 1423 e gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, revocando la misura dell'obbligo di soggiorno e la cauzione e rigettando la proposta di confisca dei beni, dei quali disponeva il dissequestro e la restituzione.
3 - Il difensore ricorreva per cassazione per vizio di motivazione e, allegata alla memoria del 18 settembre 1995, produceva copia della sentenza della corte di appello di Napoli dell'11 aprile 1995, che aveva assolto il CO dalla imputazione di bancarotta fraudolenta per non avere commesso il fatto.
4 - La corte di cassazione, con sentenza del 19 settembre 1995, rigettava il ricorso osservando, che il provvedimento impugnato era stato adeguatamente motivato avendo la corte di appello affermato l'attualità della pericolosità sociale "generica" del CO sulla base delle pendenze - sentenze di condanna non definitive - per i delitti di usura e di violenza privata.
5. Il CO, il 19 gennaio 1996, proponeva richiesta di revisione alla corte di appello di Napoli ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), c.p.p. - "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale" - allegando copia della sentenza, in data 15 novembre 1995, della stessa corte che lo aveva assolto dalle imputazioni di usura e di violenza privata perché il fatto non sussiste.
Il CO, dopo avere premesso che il procedimento di prevenzione è procedimento giurisdizionale che si conclude con un provvedimento formalmente decreto, ma sostanzialmente sentenza - e, quindi, provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sebbene nei limiti della condizione " rebus sic stantibus" - rilevava che la prevalente giurisprudenza della corte di cassazione (per tutte, Sez. I, 21 maggio 1990, n. 1386, Fiarè) si è espressa per l'applicazione analogica dell'istituto della revisione ai decreti con i quali vengano disposte misure di prevenzione personali e patrimoniali a fondamento dei quali siano posti fatti inconciliabili con quelli. stabiliti in una sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile. Il contrario indirizzo ( Sez. I, 6 marzo 1992, n 1071, Santapaola) - secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione rappresentata dall'istituto della revoca o modifica della misura di prevenzione disciplinato dall'articolo 7, comma, 2, della L.1423/1956 - non poteva, per il ricorrente, condividersi: l'articolo
7 si riferisce ai fatti sopravvenuto che fanno cessare o mutare la causa che ha determinato il provvedimento e per fatto sopravvenuto non può intendersi il successivo accertamento della originaria insussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura.
6 - La corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 1996, posto in evidenza che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, con sentenza, anche all'esito della udienza che si tenga a seguito della emissione del decreto di citazione previsto dall'articolo 636 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di revisione ritenendo che fosse da seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di misure di prevenzione, il sistema appresta, con l'articolo 7 della L. 1423/1956, una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione.
7 - Il CO proponeva ricorso per cessazione deducendo "la natura di provvedimento abnorme della declaratoria di inammissibilità della richiesta di, revisione adottata con la forma della sentenza anziché con la forma dell'ordinanza" e, con motivi redatti dal difensore, "l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della revisione al procedimento di prevenzione e della conseguente tesi della soluzione alternativa prospettata, stante la differenza tra l'istituto della revisione e quello della revoca e/o modifica della misura di prevenzione di cui all'articolo 7, comma 2, L. 1423/1956, operando la revoca ex nunc e non ex tunc come la revisione, con tutti gli evidenti riflessi di natura sostanziale" Con motivi aggiunti il difensore sottolineava, poi, che nella vicenda era intervenuta la cessazione della esecuzione della misura di prevenzione per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'aveva applicata, sicché l'unico rimedio esperibile restava, comunque, la revisione, inerendo la revoca, in base al sistema, unicamente alla fase esecutiva.
8 - La prima sezione di questa corte, ponendo in rilievo che la questione di diritto sottoposta al suo esame aveva dato luogo e poteva continuare a dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza del 27 maggio 1997 rimetteva il ricorso alle sezioni unite, alle quali veniva assegnato con provvedimento del primo presidente aggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Le questioni poste dal ricorso sono essenzialmente due:
a - se la inammissibilità della richiesta di revisione possa essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione disposta ai sensi dell'articolo 636 c.p.p.;
b - se l'istituto della revisione, quale previsto dagli articoli 629 e segg. c.p.p., possa operare, in via analogica, anche con riguardo ai provvedi menti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni.
2 - Prima di esaminare le due questioni occorre porsi, d'ufficio, il problema della ammissibilità della richiesta di revisione sotto il profilo che è stato oggetto della sentenza della I sezione penale di questa suprema corte in data 14 ottobre 1988, n. 2200, Olivieri. a - In questa sentenza la corte di cassazione, dopo avere affermato che "il procedimento relativo alla applicazione delle misure di prevenzione, che ha natura giurisdizionale e si conclude con un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, è suscettibile di .acquistare autorità di giudicato e, quindi, può formare oggetto di revisione", ha aggiunto che "tale mezzo straordinario di impugnazione non è tuttavia esperibile avverso i decreti pronunciati dalla corte di cassazione in sede di ricorso, i quali, non contenendo statuizioni assimilabili alla sentenza di condanna, non possono formare oggetto di revisione".
b - Ebbene, il problema della ammissibilità della richiesta di revisione va affrontato perchè in quest'ultima si legge anche che veniva proposta nei confronti della sentenza della corte di cassazione del 19 settembre 1995,. che, come si è visto, aveva rigettato il ricorso avverso il decreto della corte di Napoli, del 27 ottobre 1994, il quale, riformando il provvedimento del tribunale del 10 marzo 1993, aveva dichiarato il CO socialmente pericoloso applicandogli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Se con la richiesta di revisione si è voluta impugnare la sentenza della corte di cassazione, la declaratoria di inammissibilità si imporrebbe proprio per le ragioni enunciate dalla citata sentenza di questo supremo collegio.
C - A ben vedere, però, le cose non stanno come, prima vista, potrebbe sembrare.
Se è vero che la richiesta di revisione, proposta dal CO, investe il provvedimento della corte di cassazione è, altresì, vero sia che nella stessa viene citato anche il decreto della corte di appello oggetto della sentenza di rigetto, sia, soprattutto, che la corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, non ha avuto dubbi che quest'ultima investisse, quanto meno, anche il decreto della corte di appello in data 27 ottobre 1994. La corte di appello, invero, nella sentenza impugnata, dopo avere ricordato che "la corte di appello di Napoli, con decreto del 27 ottobre 1994, aveva dichiarato il CO socialmente pericoloso applicandogli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza" e che "la corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso detto decreto", ha scritto, subito dopo, che "l'istante proponeva richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), c.p.p., del provvedimento impugnato per incompatibilità dei giudicati" e l'unico provvedimento impugnato del quale la corte aveva parlato sino a quel momento era il decreto della corte di appello in data 27 ottobre 1994. È da riconoscersi, allora, che, nell'accertare la correttezza della qualificazione (articolo 568, comma 5, c.p.p.) della impugnazione, il giudice di merito, nel rendersi conto che l'atto di impugnazione presentava margini di equivocità relativamente al provvedimento che si intendeva impugnare, ha bene individuato questo provvedimento alla luce dei principi generali sulle impugnazioni e di quelli che disciplinano i singoli mezzi di impugnazione e questa ineccepibile individuazione sfugge a qualsiasi censura.
3 - La risposta alla prima questione posta dal ricorso - "se la inammissibilità della richiesta di revisione possa essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'articolo) 636 c.p.p. - deve essere nel senso che la inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.
La giurisprudenza di questa suprema corte è in questo senso sia sul primo aspetto della questione - se l'inammissibilità possa essere dichiarata anche dopo l'instaurazione del giudizio di revisione -, sia sul secondo, se la inammissibilità possa, a quel punto, essere dichiarata con sentenza.
I - Sul primo, è costante l'affermazione - che si legge con particolare completezza in Cass. sez. I, 30 ottobre 1996, n. 1290, Botto - che "il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria".
"La prima è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata".
"Tale valutazione si svolge 'de plano' senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio.". "La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle 'nuove provè, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli e si svolge nelle forme previste per il dibattimento".
"In tale quadro normativo, una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito".
"Infatti, all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 636 c.p.p., non può attribuirsi l'efficace di una sorta di giudicato implicito, tanto più se si considera che il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa" (cfr. anche Sez. I, 26 settembre 1994, n. 10836, Minghella). Sostanzialmente negli stessi termini Cass. sez. VI, 12 ottobre 1993, n. 2801, Santolla, secondo la quale "in base all'articolo 636, comma 1, c.p.p., al procedimento di revisione si applicano, 'per la vocatio in ius', le norme generali previste per il giudizio di. appello".
"Di conseguenza, l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità, il che peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata". "Infatti, ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione - articolo 634 c.p.p. - e le cause di inammissibilità dell'appello - articolo 601 c.p.p., che rinvia all'articolo 591 dello stesso codice -, si, deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'articolo 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio, prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (cfr. anche Sez. 1, 19 novembre 1991, Coletto;
Sez. V, 17 maggio 1993, n. 7727, Bruni). II - Sul secondo aspetto della questione - se la inammissibilità, ove dichiarata successivamente alla instaurazione del giudizio, possa esserlo con sentenza - non può non essere condiviso quanto affermato da Cass. sez. I, 2 dicembre 1992, n. 5014, Raso, secondo la quale "non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di una impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'articolo 213 del codice di rito previgente quanto dell'articolo 591, comma 4, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette formule a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta".
La conseguenza da trarne è che, essendo stata assunta la decisione in dibattimento, la declaratoria. di inammissibilità ben poteva essere adottata con la forma propria di. quello stato processuale, cioè con la forma della sentenza.
È, del resto, esplicita in questo senso Cass. sez. V, 17 maggio 1993, Bruni., già citata, secondo la quale "la possibilità di dichiarare anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione, quando questa risulti manifestamente infondata o sia proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 c.p.p. ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 631, 632, 633 e 641 dello stesso codice, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per gli stessi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto".
III - È da aggiungere che, come la giurisprudenza, cosi anche la dottrina non ha dubbi sulla possibilità che l'inammissibilità di una impugnazione possa essere dichiarata anche con sentenza osservando che "è la fase processuale nella quale la decisione viene assunta a condizionare la forma del relativo provvedimento". Chiarisce la dottrina che "la lettera del nuovo codice lascia inalterata la possibilità della declaratoria anche con provvedimento diverso dall'ordinanza, ché, in base al, disposto dell'articolo 591, comma 2, c.p.p., il tipo di provvedimento con cui, si dichiara l'inammissibilità resta di norma l'ordinanza, ma il comma 4 dello stesso articolo, nel prevedere che, ove non sia stata rilevata tempestivamente, l'inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, lascia intendere che è possibile adottare il provvedimento più consono alla fase processuale in cui si provvede".
Sottolinea, inoltre, che "un'ulteriore conferma viene dalla norma dettata dall'articolo 615 c.p.p., la quale, dopo avere precisato che tutte le decisioni emesse dalla corte di cassazione in udienza hanno la forma della sentenza e non dell'ordinanza, dispone che, quando non annulla, con o senza rinvio, la sentenza impugnata, la corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso o rigettarlo" "Tre ipotesi, quindi: che annulli la decisione impugnata, dichiari il ricorso inammissibile o lo respinga;
anche nel secondo caso il caso della dichiarazione di inammissibilità - il provvedimento è una sentenza: nel rito camerale sarebbe stato un'ordinanza" .
4 - La risposta alla seconda questione posta nel ricorso - "se l'istituto della revisione, quale previsto dagli. articoli 629 e ssgg. c.p.p., possa operare, in via analogica, anche con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni" - deve essere, secondo queste sezioni unite, negativa, dovendo affermarsi che l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - l'interesse al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'articolo 7. secondo. comma, della L. 1423/1956. a - La giurisprudenza di questo supremo collegio è, sul punto, contrastante e, come si è visto, è proprio questo contrasto che ha determinato la remissione del ricorso alle sezioni unite.
Stando al primo dei due indirizzi in contrasto, - primo perché una delle sentenze in cui è affermato, già citata ad altri fini, è la più risalente, essendosi interessata del tema nella vigenza dell'abrogato codice di rito (sez. 1, 14 ottobre 1988, n. 2200, Olivieri) "la procedura di revisione è applicabile per analogia nei confronti di un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali a fondamento del quale vi siano fatti incompatibili con i fatti posti a fondamento di una sentenza penale di proscioglimento) divenuta irrevocabile".
"E escluso - precisa questo indirizzo nella sentenza Cass., sez. I, 21 maggio 1990, n. 1386 Fiaré, - che possa farsi ricorso in una fattispecie del genere alla revoca del provvedimento di prevenzione ex articolo 7 della L. n. 1423/1956, ché questo articolo non pone in discussione l'efficacia di giudicato del provvedimento che abbia applicato la misura della prevenzione, ma ne consente la revoca o la modifica al sopravvenire di fatti che siano indicativi della sopravvenuta cessazione o dell'intervenuto mutamento della causa che lo aveva determinato".
In altri termini - aggiunge - la disposizione dell'articolo 7, comma 2, vincola il. giudicato e la correlativa immutabilità del provvedimento di prevenzione al 'rebus sic stantibus', come è del resto logico che sia in relazione ad una pronuncia giudiziale, la quale non accerta tanto, come quella del giudice penale, la sussistenza di un fatto reato e la sua riferibilità alla responsabilità di una persona, quanto uno status, la pericolosità sociale ordinaria o qualificata, di una persona, desunto da taluni fatti sintomatici".
b - Per il secondo, opposto, indirizzo, invece, "in tema di misure di prevenzione il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica dell'istituto della revisione, alternativa rappresentata dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex articolo 7, secondo comma, L. n. 1423 del 1956, il quale è idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato".
"La cessazione o la mutazione della causa che ha determinato il provvedimento - prosegue - può ben riferirsi, invero, ad un elemento non considerato nei passaggi argomentativi e nei presupposti fattuali della decisione, elemento che, come tale, sfugge alla preclusione del giudicato, ponendosi rispetto agli elementi fattuali e concettuali di quest'ultimo in una relazione di novità e, quindi, di non previsione" (Cass. sez. I, 6 marzo 1992, n. 1071, Santapaola).
L'indirizzo è stato recentemente ribadito (Cass. sez. I, 10 giugno 1997, n. 4232, Greco) con il rilievo che "nel nostro rito penale il sistema delle impugnazioni è tassativamente fissato, talché un atto è suscettibile di essere impugnato solo con lo strumento eventualmente previsto, sicché parlare - e il riferimento è proprio a Cass. sez.I, 21, maggio 1990, n. 1386, Fiaré, espressamente citata - di trasposizione per analogia di una impugnazione - qui, per di più, di carattere straordinario e riflettente solo le sentenze di condanna - da un procedimento ad un altro appare giuridicamente errato, anche per il principio che, in ogni caso, le regole fondamentali del procedimento penale ordinario trovano applicazione soltanto se non esistono disposizioni derogatorie espresse, ricavabili dal sistema e dalla specialità della materia". "Nel caso della misure di prevenzione - conclude - esiste l'articolo 7 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede appunto la revoca e la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione e che in giurisprudenza - è citata la sentenza della Sez. I, 6 marzo 1992, Santapaola è stato ritenuto idoneo ad estendere la sua area di operatività anche a quelle situazioni sopravvenute, per la conoscenza del giudice, al giudicato".
5 - Prima di esporre le ragioni che conducono queste sezioni unite a fare proprio il secondo indirizzo è da porre in evidenza che è innegabile l'interesse della persona, alla quale sia stata applicata una misura di prevenzione, al riconoscimento, successivamente alla applicazione della misura, della insussistenza, sin dall'origine, delle condizioni che legittimano il provvedimento, al riconoscimento, cioè, della insussistenza, sin dall'origine, della pericolosità.
Per rendersene conto è sufficiente soffermarsi e sulle sentenze in cui sono stati formulati i due contrastanti indirizzi e su una determinata norma in tema di artista e di indulto.
I - Le sentenze hanno formulato i due indirizzi riflettendo, tutte, su fattispecie in cui si discuteva della revisione - sentenza n. 1386, Fiaré - o della revoca - sentenza n. 1071, Santapaola e sentenza n. 4232, Greco - del provvedimento di confisca di un immobile a seguito, nel primo caso, della revoca della misura di prevenzione personale per l'intervenuta assoluzione - il caso è, sotto questo profilo, simile a quello di specie - dalla imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso di colui che era stato sottoposto alla misura.
II - L'articolo 6 del DPR 4 giugno 1966, n. 332, poi, prevedeva, tra le condizioni subiettive ostative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, anche l'avvenuta sottoposizione alla misura di prevenzione e non solo "l'attualità della sua esecuzione", come la giurisprudenza di questa suprema corte ha costantemente ritenuto nell'applicazione della norma (cfr. per tutte, Cass. sez. VI, 7 marzo 1967, Carbone.). L'interesse, se è indiscutibile nei casi oggetto delle due sentenze, lo è altrettanto nel caso della norma appena citata, dalla quale si deduce che il giudizio di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione, è giudizio che, di per sé, incide, o può incidere, negativamente sullo status di una persona oltre il tempo di esecuzione del provvedimento, sicché quella persona ha interesse a farne riconoscere l'infondatezza, qualora, successivamente alla sua formulazione e dopo il vano esperimento dei mezzi di impugnazione, quel giudizio si riveli privo dei presupposti cui la legge lo vuole ancorato.
6 - Venendo alle ragioni che conducono a ritenere fondata la tesi della utilizzabilità dell'istituto della revoca - disciplinato dall'articolo 7 della L. n. 1423 del 1956 - per far valere l'insussistenza ex tunc, sin dall'origine, della pericolosità del soggetto al quale sia stata applicata una misura di prevenzione, è da premettere che la giurisprudenza di questa suprema corte non ha il minimo dubbio che, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura, sia possibile revocare questo provvedimento o ex tunc, ove si accerti la insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, o ex nunc, qualora si accerti che la pericolosità, esistente nel momento dell'applicazione della misura, è cessata per essere mutati i necessari presupposti di fatto. a - È sufficiente citare, sul punto, Cass. sez. I, 19 febbraio 1974, n. 8516, NA (seguita da sez. I, 15 aprile 1982, n. 8002, Maniero., sez. I, 3 marzo 1988, n. 6525, Pagnozzi;
sez. I, 9 novembre 1995, n. 12739, Palumbo;
sez. I, 28 marzo 1996, n. 1438, Oliveri;
da richiamare l'attenzione su sez. I, 27 giugno 1986, n. 10831, Ortisi, che, discostandosi dal costante indirizzo, ritiene che la revoca sarebbe sempre revoca ex tunc) secondo la quale "la revoca o l'annullamento del decreto - di sottoposizione ad una misura di prevenzione - può avvenire o per motivi di legittimità perché emanato contra legem ed in tal caso opera ex tunc, ossia fin dal momento della sua emanazione, ovvero per motivi sopravvenuti di opportunità e di convenienza, ossia per il venir meno della pericolosità sociale ed allora ha efficacia ex nunc, dalla emanazione del provvedimento, fermi restando gli effetti giuridici già prodotti".
In queste sentenze il principio è stato affermato in sede di esame di ricorsi avverso sentenze di condanna per violazione degli obblighi imposti con il decreto (articoli 5 e 9 della L. n. 1423 del 1956): i ricorsi sono stati accolti - annullando senza rinvio le sentenze di condanna - o rigettati a seconda che il provvedimento di applicazione della misura, revocato in sede di appello, lo fosse stato, rispettivamente, ex tunc, a causa della originaria mancanza delle condizioni che ne legittimavano l'adozione, o ex nunc, perché cessata o mutata la causa che lo aveva determinato b - Anche la dottrina è unanime nel ritenere che il ricorso avverso il decreto che ha applicato una misura di prevenzione introduce un vero e proprio appello, con il quale, quindi, può legittimamente devolversi pure il problema della sussistenza originaria della condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento di applicazione della misura.
c - Ciò chiarito, non può sfuggire che l'indirizzo che queste sezioni unite condividono, nel momento in cui affermano che l'istituto della revisione non è invocabile in tema di misure di prevenzione soprattutto perché "il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione analogica di quell'istituto rappresentata dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex articolo 7 secondo comma, L. n. 1423 del 1956", altro non fanno che trasferire la distinzione tra revoca ex tunc e revoca ex nunc - elaborata in sede di esame delle impugnazioni avverso il provvedimento di applicazione della misura - nell'istituto della revoca previsto dall'articolo 7, secondo comma, ritenendo che la revoca, ivi disciplinata, non sia soltanto revoca ex nunc, come vuole l'opposto indirizzo, ma anche revoca ex tunc.
8 - Una voce della dottrina, che si è occupata del tema in più occasioni, condivide questa interpretazione del termine revoca, sostenendo che, "quando il provvedimento che ha applicato la misura è divenuto definitivo, per mancata impugnazione o per esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, se la misura di prevenzione personale definitivamente applicata è ancora in corso di esecuzione oppure se l'esecuzione è stata differita per detenzione del soggetto, la revoca può essere disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, L. n. 1423 del 1956 a richiesta dell'interessato e in tale ipotesi la revoca può avere effetto ex tunc oppure ex nunc, sicché soltanto nel primo caso, che esclude la pericolosità fin dall'origine per cause fin d'allora esistenti ma palesatesi successivamente, la revoca incide anche sulla confisca - era questo il caso esaminato - con restituzione del bene confiscato, sempre che sia in concreto possibile".
Aggiunge, però, che, "se l'esecuzione della misura personale è cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'ha applicata, l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione ammessa anche in tema di misure di prevenzione dalla giurisprudenza".
Secondo questa voce della dottrina, quindi, è certo che la revoca ex articolo 7, secondo comma, sia e revoca ex tunc e revoca e nunc, anche se, per essa, una volta cessata l'esecuzione del provvedimento per decorso del termine stabilito nello stesso, l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione, affermazione, questa, che queste sezioni unite reputano di non dovere condividere.
I - Soffermandoci, per ora, sulla prima affermazione - la revoca, quale disciplinata dall'articolo 7, secondo comma, della L. n. 1423 del 1956, è sia revoca ex tunc, sia revoca ex nunc - non è difficile ravvisarne il fondamento in un principio costantemente ribadito e dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Si tratta del principio secondo il quale "la disposizione dell'articolo 7, comma secondo, della legge in esame è una particolare applicazione, e nel contempo una conferma, della limitazione, in tema di misure di prevenzione, dell'intangibilità del giudicato alla condizione rebus sic stantibus", "come è del resto logico che sia - aggiunge la già citata Cass. n. 1386 del 1990, Santapaola - in relazione ad una pronuncia giudiziale, la quale non accerta tanto la sussistenza di un fatto reato e la sua riferibilità alla responsabilità di una persona, quanto uno 'status' di una persona".
La condizione "rebus sic stantibus" importa che questo status possa mutare in melius - non è in questione, in questa vicenda, il problema della reformatio in peius - non solo perché vengano a cessare quei fatti sintomatici della pericolosità, tra quelli elencati nell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, presi in considerazione e sicuramente esistenti nel momento dell'applicazione della misura, ma, -e, certamente, a maggior ragione - perché quei fatti, che altro non sono se non le condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento, si rivelino, successivamente, inconsistenti sin dall'inizio. ex tunc.
Deve dirsi, allora, che l'istituto della revoca, di cui al più volte ricordato articolo 7, comma secondo, sicuramente previsto per consentire la cessazione dell'esecuzione del provvedimento che ha applicato la misura - e, come si vedrà tra poco, non soltanto per questo - deve essere utilizzato per far cessare l'esecuzione del provvedimento sia se sopravvengano cause indicative della cessazione della pericolosità sociale in precedenza sussistenti - revoca ex nunc - sia se si accerti - revoca ex tunc - la insussistenza ab origine della pericolosità, la insussistenza, cioè, fin dall'inizio delle condizioni che legittimano il provvedimento È, invero, impensabile che il legislatore, nel porsi, con l'articolo 7, secondo comma, il problema della cessazione, del venir meno, delle cause-indici della pericolosità sociale in precedenza certamente sussistenti e nel risolverlo in un certo modo, prevedendo la revoca del provvedimento in corso di esecuzione, non si sia posto e non abbia voluto risolvere, nello stesso, identico, sollecito modo, ossia con la revoca del provvedimento ancora in corso di esecuzione, il ben più rilevante problema della cessazione, del venir meno della pericolosità perché mai esistita.
II - A ben vedere, del resto, è proprio il legislatore che, usando, nel secondo comma dell'articolo 7, determinate espressioni, conduce a concludere che il giudicato in tema di misure di prevenzione è giudicato rebus sic stantibus in entrambi i casi,, sia in quello che può dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento, sia in quello che può provocarne la revoca ex tunc, il che vuol dire che è lo stesso legislatore che, con le espressioni usate, esige che l'istituto della revoca si utilizzi anche, appunto, nel caso di successivo accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento. Il secondo comma dell'articolo 7 dispone, come è noto, che "il provvedimento, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.
Ebbene, l'espressione quando sia cessata la causa che lo ha determinato sta a significare soltanto che la causa che ha dato luogo al provvedimento è, ad un certo punto, venuta meno, cessata, causa che è sempre tale, è sempre causa che cessa e se emerga che i fatti-sintomo della pericolosità, presenti nel momento dell'applicazione della misura, sono stati, rimossi e, dunque, che la causa che li ha determinati, prima esistente, è cessata, e se emerga che quei fatti in realtà non sono mai esistiti e, quindi, che debba cessare di valere come causa, che ha determinato il provvedimento, ciò che non avrebbe mai dovuto assumere il ruolo e la rilevanza di causa.
Sul piano logico in entrambi i casi si ha cessazione della causa che ha determinato il provvedimento anche se le ragioni della cessazione sono diverse e non v'è motivo alcuno per non comprendere le ragioni di maggiore spessore - quelle che esigono che la causa cessi di produrre effetti perché mai avrebbe dovuto essere causa - nella locuzione quando sia cessata la causa che lo ha determinato che si legge nell'articolo 7, comma secondo.
III - La dottrina, che vuole che la revoca, di cui all'articolo 7, comma secondo, sia anche revoca ex tunc, ritiene, però, che sia possibile avvalersi dell'istituto della revoca solo se la misura di prevenzione personale definitivamente applicata sia ancora in corso di esecuzione oppure se l'esecuzione sia stata differita per detenzione del soggetto, mentre, se l'esecuzione della misura è cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento che l'ha applicata l'unico rimedio esperibile è l'impugnazione straordinaria della revisione e giustifica questa conclusione asserendo che "la stessa si deduce con sicurezza dal sistema.
IV - Queste sezioni unite sono dell'avviso che il sistema, se impone di ritenere che l'interessato, allorché sia cessata, nel senso dianzi precisato, la causa che ha determinato il provvedimento, può avvalersi dell'istituto della revoca, disciplinato dall'articolo 7, comma secondo, se la misura di prevenzione è ancora in corso di esecuzione, non autorizza a ritenere che a quell'istituto non possa farsi ricorso quando la misura della prevenzione sia cessata per decorso del termine stabilito nel provvedimento.
È vero che il primo comma dell'articolo 7 dice che "il provvedimento di, applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al questore per l'esecuzione; è senz'altro vero, cioè, che in questo primo comma il provvedimento è collegato alla esecuzione.
Ma, il secondo comma, nel disporre che "il provvedimento, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal. quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", non ripete, non ribadisce, il collegamento tra il provvedimento e l'esecuzione dello stesso e ciò, evidentemente, proprio perché le ragioni per la revoca ex tunc possono emergere - e, per loro natura, rilevare - anche in un momento successivo al decorso del termine stabilito nel provvedimento che ha applicato la misura.
La norma, in altre parole, se collega, necessariamente, la modifica o la revoca ex nunc alla esecuzione in corso, non collega altrettanto necessariamente alla esecuzione - sarebbe giuridicamente illogico se lo facesse - la revoca ex tunc e indice di questo non necessario collegamento è anche la mancata ripetizione, nel secondo comma, del nesso tra provvedimento ed esecuzione. La chiave di volta della questione - revoca o revisione - è tutta nell'affermazione che la revoca di cui all'articolo 7., comma secondo, è, e non può non essere, anche revoca ex tunc o, se si vuole, è tutta nell'affermazione che il legislatore ha pensato la revoca anche come revoca ex tunc.
Una volta pervenuti a questa conclusione, una volta pervenuti alla conclusione che la revoca, prevista dall'articolo 7, comma secondo, ha questa ampia latitudine e una volta constatato che, sul piano letterale, il comma secondo dell'articolo 7 non colloca la revoca sul versante dello stretto, inscindibile, collegamento tra provvedimento ed esecuzione, il ricorso a questa revoca - e non ad altri istituti, quale l'istituto della revisione - si impone, è ineluttabile, in tutti i casi in cui affiorino le condizioni per la rimozione del provvedimento e, dunque, e per farne cessare l'esecuzione se ancora in corso, e per non consentirgli di produrre quegli ulteriori effetti negativi, a suo tempo in parte sottolineati, che sono propri del giudizio di pericolosità e che sopravvivono alla esecuzione del provvedimento, effetti, questi, sui quali il legislatore non può non aver riflettuto ponendosi anche il problema dello strumento per la loro rimozione. V - Conforta questa conclusione anche il, principio, proprio della giurisprudenza di questa suprema corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. I, 24 giugno 1993, Folino) e condiviso dalla dottrina, dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale. Questa autonomia fa si, tra l'altro, che l'assoluzione dai reati, la condanna non definitiva per i quali sia stata posta a fondamento del giudizio di pericolosità, non necessariamente faccia venir meno ex tunc il giudizio di pericolosità.
Come è stato sottolineato in dottrina, "la giurisprudenza della corte di cassazione è nel senso che il giudice della prevenzione deve tenere conto dell'intervenuta assoluzione irrevocabile del prevenuto perché il fatto non sussiste o non l'ha commesso, qualora il fatto sia identico e sempre che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un giudizio autonomo di pericolosità (Cass. sez. I, 14 marzo 1988, Amerato;
sez. I 21 aprile 1987, Ragosta;
sez. I, 15 dicembre 1986, Arapaia).
Se cosi è, non può non cogliersi che il giudice della revisione, qualora accolga la richiesta, avanzata, come nel caso di specie, sul presupposto che "i fatti stabiliti a fondamento del decreto di applicazione della misura non possono conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile", deve limitarsi a "revocare la sentenza di condanna" e, in tema di misure di prevenzione, il provvedimento che ha applicato la misura, senza potersi soffermare ad accertare, non essendo questo l'oggetto del processo di revisione, se il giudice delle misure abbia applicato quella misura soltanto sulla base di fatti inconciliabili con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile, o se l'abbia applicata - anche e, quindi, non solo - per quei fatti. Se la misura fosse stata applicata anche per altri fatti, dall'accertamento della inconciliabilità, nel senso appena visto, non scaturirebbe, di certo, il venir meno ex tunc del provvedimento, il venir meno, sin dall'origine, delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento.
E tutto ciò non può, per l'appunto, non voler dire che è la stessa, incontestata, autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale che pretende che dice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile sia il giudice delle misure: è questo il giudice che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto ex tunc sul presupposto di quella inconciliabilità ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e. dunque il potere di respingere la richiesta di revoca se, certa quella inconciliabilità, emerga che "anche altri" erano stati i presupposti di fatto del provvedimento. VI - È da porre in risalto, per completezza, che altra voce della dottrina esclude che la revoca, di cui all'articolo 7, comma 2, della l. 1423 n.1956, possa essere anche revoca ex tunc. Questa dottrina, premesso che l'istituto della revoca costituisce "un tipico istituto di diritto amministrativo che riconosce alla pubblica amministrazione 'la potestà di tornare sui provvedimenti il perdurare della cui vigenza appaia non conforme all'interesse collettivo e ai buoni criteri tecnici' e che, pertanto, essa consiste nel 'ritiro degli atti i quali non siano attualmente conforme alla regole relative al merito dell'azione amministrativa', afferma che "la revoca significa la conferma della sussistenza dei presupposti che portarono all'emanazione del provvedimento di locazione della misura la cui opportunità, legittimità e definitività resta cosi riaffermata".
Ma, se non è dubbio che voci autorevoli della dottrina abbiano, escluso ed escludano che la revoca possa avere efficacia ex tunc, è noto che altre voci, altrettanto autorevoli, hanno affermato che la revoca è, per sua natura, revoca ex tunc e che altre voci ancora sono dell'avviso che la revoca possa avere efficacia sia ex tunc, sia ex nunc.
Nel caso di specie sono la formulazione e la ratio. della norma dell'articolo 7, comma secondo, della L. n. 1423 del 1956 a far accedere a quest'ultimo orientamento, ché, se la revoca di cui all'articolo 7, comma secondo, è senz'altro revoca ex nunc, è, con altrettanta certezza e per le ragioni sopra esposte, anche revoca ex tunc.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 1997.