Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 18
CASS
Sentenza 10 dicembre 1997

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Massime3

L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento - è consentito alla corte d'appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito).

L'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. (Nell'affermare il predetto principio, la S.C. ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 abbracci sia la revoca con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura).

Dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto "ex tunc" sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 18
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18
Data del deposito : 10 dicembre 1997

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