CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2023, n. 44356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44356 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE CO nato a [...] il [...] AR ZO NE nato a [...] il [...] CC LU nato a [...] il [...] LL MA nato il [...] AT GI nato a [...] il [...] GJONDEDAJ ELMA nato il [...] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. E' presente per l'avvocato RONCO MAURO del foro di TORINO, difensore del ricorrente RE CO, il sostituto processuale avvocato VERREC:CHIA ALESSIA del foro di ROMA, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che, Penale Sent. Sez. 4 Num. 44356 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 05/10/2023 riportandosi ai motivi di ricorso,insiste nell'integrale accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Novara - che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti AC FR, TA AN, ME ZO, CA CI, DE MA responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Ha confermato invece integralmente la sentenza di primo grado in ordine al coimputato TT IO. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati sopraindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. Ricorso AC 3.1 Con unico motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 73, comma 7, DPR 309/11990. La circostanza attenuante in parola, di natura oggettiva, si limita a richiedere che il soggetto fornisca informazioni in grado di consentire il ragdiungimento di un risultato utile all'indagine, risultato che nel caso in esame non sarebbe stato raggiunto in mancanza della collaborazione del dichiarante. Erano state infatti fornite collaborazioni sia con riferimento al procedimento in cui il AC era stato arrestato, sia in relazione al procedimento concernente il suo fornitore, tale DI, condannato in forza delle dichiarazioni del ricorrente. In ordine al primo punto, la Corte territoriale aveva considerato che le indagini erano sostanzialmente chiuse ed avevano già portato alla emissione della misure custodiali. La Corte aveva però del tutto omesso di valutare la collaborazione fornita a seguito dell'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, grazie alla quale l'intera trama dell'accusa non era crollata. La sentenza della Corte torinese aveva escluso la applicazione della attenuante facendo riferimento alle reticenze del AC, senza però considerare che la norma di cui al comma 7 dell'art.73 richiede esclusivamente che il collaboratore si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Nel caso di specie, detta evenienza era innegabile. Quanto al secondo punto, la sentenza impugnata aveva negato la applicabilità dell'attenuante sostenendo che il ricorrente non avrebbe documentato che le dichiarazioni rese avre'_c.. , portato all'arresto del fornitore " DI", mentre detra circostanza era stata documentata attraverso la sentenza di condanna a carico dell'DI emessa dal GUP di Novara, allegata al ricorso per cassazione. 2. Ricorso ME ZO Con unico motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione relativamente al capo d) dell'imputazione. Sul punto, la pronuncia impugnata era priva di indicazioni circa i destinatari delle presunte cessioni e le quantità dello stupefacente ceduto. Inoltre, pur accogliendo il motivo di appello formulato in ordine alla dosimetria della pena, la Corte non aveva applicato le attenuanti generiche nella massima estensione, limitandosi a ridurre di soli due mesi la pena inflitta in primo grado. 3. Ricorso CA CI Con unico motivo si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello formulato in punto di responsabilità, nel quale si osservava che non era stata raggiunta la prova circa le plurime cessioni, contestate in numero di ben 14, di cocaina da parte del AC, poiché l'unico datc certo era un solo sequestro di 200 gr di cocaina in capo all'imputato. Sul punto la Corte non aveva offerto alcuna motivazione, limitandosi a diminuire la pena per esigenze di perequazione, ma mantenendo un trattamento sanzionatorio comunque sproporyzionato rispetto a quello inflitto al AC, responsabile di un numero molto più consistente di illeciti. 4. Ricorso AN TA Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 187 e 192 cod,proc„pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. Con l'atto di appello si era segnalato che a seguito della massiccia attività di indagine espletata a carico del ricorrente non risultava neppure una conversazione telefonica o una ripresa dalle videocamere, non era stato identificato neppure un soggetto acquirente, non era stata riscontrata la conversazione telefonica in cui si faceva riferimento ad un debito di euro 2000 maturato nei confronti dell'TA e riscosso dal ME. In proposito, la Corte territoriale non aveva risposto al motivo formulato, trincerandosi dietro formule astratte, e non considerando elementi acquisiti al processo, quali la smentita del ME ZO al fatto di aver recuperato un c -edito nei confronti dell'AN, e complessivamente tutto l'interrogatorio reso dal ME, nel quale non si era mai data conferma - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territorial()- delle cessioni di droga dal AC all'AN. Erano inoltre state violate tutte le regole relative alla chiamata in correità, sempre con riferimento alle 9 dichiarazioni del ME, poiché apprese de relato e • rimaste prive di idonei elementi di riscontro, tali non potendo essere le risultanze delle intercettazioni, né tali dichiarazioni potevano in alcun modo definirsi, come rilevato nella sentenza impugnata, lineari e fondate sulla conoscenza diretta dei fatti. In conclusione, l'affermazione della responsabilità del ricorrente si era basata su argomentazioni del tutto congetturali. 4.1 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 187 e 192 cod: proc, pen i nei medesimi termini sopra illustrati in riferimento all'episodio delittuoso commesso il 29 gennaio 2020 . 4.2 Con il terzo motivo si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V ilio comma1 1-5R-Itit'o essendo il modesto quantitativo dello stupefacente ceduta ed il modesto volume della attività di spaccio. 5. Ricorso DE MA 5.1 Con il primo motivoA si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod, proc,pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo a) dell'imputazione senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. In primo luogo, la sentenza era contraddittoria ove affermava la colpevolezza nonostante la sporadicità dei contatti telefonici della ricorrente con il coimputato AC e nonostante i servizi di osservazione e pedinamento non avessero mai segnalato incontri tra loro. Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai motivi di appello in ordine al linguaggio asseritamente convenzionale utilizzato nelle intercettazioni telefoniche, in cui i termini ritenuti ambigui o allusivi erano di volta in volta diversi e variegati, mentre nel linguaggio criptico si adotta sempre la medesima terminologia. La Corte territoriale non aveva motivato in merito ai rilievi, contenuti nell'atto di appello, con i quali si era fornita una ragionevole spiegazione alternativa ai colloqui telefonici intercettati. 5.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo d) dell'imputazione. Trattandosi di ipotesi di cd," droga parlata" - erano state erroneamente valorizzate conversazioni telefoniche di contenuto equivoco del tutto inidonee a costituire valida fonte di riscontro. 6. Ricorso TT IO Con unico motivo, il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 codAproc,penale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine 3 alla affermazione di colpevolezza poiché basata sulla chiamata in correità da parte di AC FR e ME ZO che non soddisfacevano lo standard probatorio richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni del ME erano dichiarazioni de relato, in quanto egli riferiva quanto dettogli dal AC, erano in più punti contraddittorie, in più sussisteva l'interesse sia di ME che di AC di alleggerire la propria posizione processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso AC. 1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990, è manifestamente infondato. La Corte torinese ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 4 - n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347 - 01), secondo cui, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , l'imputato deve aver offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Per accertare detto presupposto, il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata. Orbene, la Corte territoriale,richiamando il materiale probatorio acquisito ai fini di valutare l'applicabilità dell'attenuante, ha compiutamente analizzato il verbale di interrogatorio del AC e ha dedotto - traendo le proprie conclusioni da dati di fatto non oggettivamente smentibili - che : 1) il AC aveva effettivamente formulato alcune accuse a carico del proprio fornitore, rimasto però del tutto estraneo al presente procedimento;
2) relativamente ai fatti oggetto del processo egli aveva reso dichiarazioni del tutto reticenti alle contestazioni specifiche circa il compendio intercettivo acquisito;
3) non aveva rivelato nulla in ordine ai soggetti nei confronti dei quali avrebbe dovuto recuperare crediti, fornendo anzi dichiarazioni inverosimili, quali quella di fare beneficienza ai propri clienti;
4) si era soffermato su circostanze non utili ad apportare un proficuo contributo alle indagini, e cioè sulle modalità di taglio e confezionamento della sostanza. Quanto, poi, alla sentenza di condanna nei confronti dell'Hamdt, la Corte territoriale, dato atto di aver acquisito la predetta sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Novara, ha rilevato che nel corpo motivazionale della sentenza non si rinveniva alcun passaggio che ricollegasse l'accertamento della penale responsabilità dell'DI alle dichiarazioni accusatorie del ricorrente. Sul punto, il motivo proposto nella 4 presente sede di legittimità fa questione di illogicità manifesta in quanto il collegamento causale tra la condanna dell'DI alle dichiarazioni del AC avrebbe dovuto evincersi dalla sequenza temporale della instaurazione dei due procedimenti. Trattasi di una argomentazione che non è idonea a scardinare il corretto percorso motivazionale seguito dalla Corte torinese, la quale ha esattamente ancorato l'elemento del risultato utile alle indagini ad un dato certo, e non a un mero dato deduttivo ( ossia la sequenza temporale), non univocamente conducente al fatto che l'DI fosse stato posto sotto processo e condannato per effetto della collaborazione del ricorrente. 2.Ricorso ME ZO 2.1 Il motivo di ricorso, con il quale so lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione relativamente al capo d) dell'imputazione e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non supera il vaglio di ammissibilità. La doglianza non si confronta con l'esaustiva ed approfondita motivazione dei giudici di merito. Risulta infatti che le attenuanti generiche siano state già applicate dal giudice di primo grado nella misura di 1/3 ( e quindi nella massima estensione). Inoltre, non si oppone alcuna critica specifica alle articolate argomentazioni della Corte territoriale che : 1) danno atto della sostanziale ammissione degli addebiti da parte del ME nell'interrogatorio di garanzia;
2) danno altresì atto della ammissione, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al PM, di aver svolto la funzione di autista per AC, pienamente consapevole della ragione degli spostamenti;
3) confutano le giustificazioni circa il fatto che la droga consegnata fosse destinata ad uso personale riportando per esteso il contenuto esplicito del materiale intercettivo, in cui si parla espressamente, da parte del ME, di consegna a diverse persone. A fronte delle puntuali argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, il ricorso si sostanzia in una critica generica e meramente ripetitiva di considerazioni quali la mancata identificazione dei cessionari dello stupefacente, già confutate dalla Corte territoriale con le logiche, complete ed esaurienti argomentazioni sopra riportate. 3. Ricorso CA CI 3.1 Il motivo, con il quale si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine alla doglianza formulata in appello in punto di responsabilità, non si confronta con l'impianto motivazionale delle due pronunce di primo e secondo grado : la partecipazione del ricorrente alla azione criminosa e la correità in tutti gli episodi di cessione contestati è ampiamente argomentata con il riferimento al compendio analizzato dal primo giudice e richiamato dalla sentenza di appello ( intercettazioni, riscontri forniti dal monitoraggio tramite localizzazioni e video riprese, dichiarazioni accusatorie del correo AC, riscontri evidenziati dal sequestro di 200 grammi 5 di cocaina, pari al quantitativo che il AC riferiva di cedere al CA una volta al mese). I temi probatori risultano dunque adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Parimenti aspecifico è il motivo riguardante la dosimetria della pena, ancorato alla altrettanto generica considerazione che le condotte di cui sarebbe stato responsabile g: erano numericamente inferiori a quelle del coimputato AC, considerazione smentita dalla chiara ed esaustiva motivazione fornita dai giudici di merito in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, come sopra detto. 4. Ricorso AN TA 4.1 Le censure ripropongono pedissequamente le doglianze avanzate con il terzo e quarto motivo di appello e disattese dalla Corte territoriale con idonea, accurata ed esaustiva motivazione. La Corte territoriale fornisce invero puntuali argomentazioni, ancorate ad una lettura completa, logica e congrua delle risultanze processuali su tutti i punti in discussione, precisamente: 1) con riferimento al capo a) , vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado ( pagg. 49- 54) e il fattoci fosse piena consapevolezza, da parte dell'MA AL, della circostanza che stesse trasportando droga a bordo dell'auto con il AC, come si evince dal tenore delle conversazioni, quali " se ti fermano con i cani sei fottuto", puntualmente riportate nella sentenza impugnata;
2) con riferimento al capo b), l'impugnata pronuncia, fermo il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, riporta e analizza il compendio intercettivo in atti, ove si parlava di "MA", ossia l'imputato, quale destinatario delle consegne del AC " al solito posto"; nonché l'intercettazione ambientale tra AC e ME dalla quale si evince che il ME si era attivato per recupare un credito dell'TA verso un proprio cliente, riferito a duemila euro, riguardante stupefacenti;
3) riguardo alla natura illecita del credito, la Corte fornisce una interpretazione delle conversazioni citate che è assolutamente logica e coerente, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità; 4) le dichiarazioni del coimputato ME nell'interrogatorio reso davanti al PM erano pienamente utilizzabili ed attendibili, sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco. 4.2 Orbene, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal 6 giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per ia mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, NN non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Le proposte doglianze, meramente ripetitive dei motivi di appello già respinti dalla Corte torinese con le esaustive argomentazioni sopra citate, sono pertanto inammissibili. 4.3 E' manifestamente infondato il motivo inerente alla configurabilità della ipotesi lieve. La pronuncia argomenta sulla frequenza dei rifornimenti settimanali da destinare allo spaccio ( 50/100 grammi alla volta); sulla consistenza del giro di affari ( intercettazioni riguardanti il debito di duemila euro); sulla sistematicità e professionalità della attività di spaccio, sul legame dell'TA con il AC, grossista dello stupefacente. La motivazione è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9/ 1 990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 01-; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal cornma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di 7 cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta, che, nel caso in esame, i giucLci di merito hanno coerentemente escluso in forza delle considerazioni sopra riportate. 5. Ricorso DE MA 5.1 I motivi, con i quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla asserita violazione dell'onere di motivazione rafforzata in ordine ai casi di cd, " droga parlata" nonchè la mancata risposta al motivo di appello concernente il significato delle intercettazioni, sono manifestamente infondati. E' vero infatti che, in caso di ccL" droga parlata" la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex multis, Sez. 4 , n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 - 01). Nel caso di specie, la critica alle argomentazioni deo giudici di merito attiene però ad una rilettura del significato delle conversazioni telefoniche che non solo è congruamente e logicamente motivato ( pag. 36 della sentenza di appello) e sfugge pertanto al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) ma soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l'onere di motivazione rafforzata. In proposito, l'impugnata sentenza richiama le conversazioni intercettate ove palese è il significato del linguaggio criptico circa responsabilità di " tenere una madonna in casa"; il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge l'acquisto di droga per l'importo di duemila euro;
le intercettazioni dalle quali emerge che la ricorrente cede droga sostituendosi al compagno LI PA, coimputato nel processo;
le intercettazioni ambientali riferite all'acquisto per il quantitativo di 50, nelle quali il AC , che custodiva la droga sepolta in un terreno dietro casa sua, chiedeva se dovesse recarsi a " scavare"; l'esaustiva motivazione forrita in ordine alla affermazione di colpevolezza del compagno della ricorrente, LI PA. Consegue a quanto esposto che anche il ricorso proposto dalla DE MA va dichiarato inammissibile. 8 6. Ricorso TT IO 6.1.11 motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod,procpenale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla chiamata in correità da parte di AC FR e ME ZO, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata richiama, anche per relationem, il copioso materiale intercettivo argomentando diffusamente che il riferimento al termine " piastrelle" era riferito allo stupefacente, come ammesso e spiegato, per conoscenza diretta, dai correi AC e ME nei verbali di interrogatorio reso in sede di incidente probatorio. Sul punto, la Corte territoriale fa puntuale e corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità ( cfr. per tutti Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002, Pg in proc Contrada, Rv. 225565 - 01), secondo cui, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, si devono verificare le ragioni che hanno indotto il correo alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici e l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità. La Corte territoriale ha osservato che le circostan2:e riferite erano di diretta conoscenza;
che i coimputati si erano autoaccusati di gravi reati;
che le informazioni fornite erano puntuali e dotate di coerenza interna;
che il tenore delle conversazioni intercettate riscontrava puntualmente quanto riferito dai correi ( in ordine ai riscontri, costituiti da dati esterni alle chiamate in correità, Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 , Alfieri, Rv. 231301 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01, Sez. 2 - , n. 35923 del 11/07/2019 , PG
contro
Campo, Rv. 276744 - 01). Alla luce dell'esame delle risultanze citate, la sentenza fornisce altresì logiche e coerenti argomentazioni in ordine alla forza probatoria delle indagini difensive, adeguatamente esaminate e confutate con motivazione che, in quanto dotata di ineccepibile forza logica nonché, come detto, pienamente rispettosa dei principi affermati da questa Corte di legittimità, è del tutto immune da censure. 7.Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. 9
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RE IC LV Dovere
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. E' presente per l'avvocato RONCO MAURO del foro di TORINO, difensore del ricorrente RE CO, il sostituto processuale avvocato VERREC:CHIA ALESSIA del foro di ROMA, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che, Penale Sent. Sez. 4 Num. 44356 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 05/10/2023 riportandosi ai motivi di ricorso,insiste nell'integrale accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Novara - che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti AC FR, TA AN, ME ZO, CA CI, DE MA responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Ha confermato invece integralmente la sentenza di primo grado in ordine al coimputato TT IO. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati sopraindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. Ricorso AC 3.1 Con unico motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 73, comma 7, DPR 309/11990. La circostanza attenuante in parola, di natura oggettiva, si limita a richiedere che il soggetto fornisca informazioni in grado di consentire il ragdiungimento di un risultato utile all'indagine, risultato che nel caso in esame non sarebbe stato raggiunto in mancanza della collaborazione del dichiarante. Erano state infatti fornite collaborazioni sia con riferimento al procedimento in cui il AC era stato arrestato, sia in relazione al procedimento concernente il suo fornitore, tale DI, condannato in forza delle dichiarazioni del ricorrente. In ordine al primo punto, la Corte territoriale aveva considerato che le indagini erano sostanzialmente chiuse ed avevano già portato alla emissione della misure custodiali. La Corte aveva però del tutto omesso di valutare la collaborazione fornita a seguito dell'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, grazie alla quale l'intera trama dell'accusa non era crollata. La sentenza della Corte torinese aveva escluso la applicazione della attenuante facendo riferimento alle reticenze del AC, senza però considerare che la norma di cui al comma 7 dell'art.73 richiede esclusivamente che il collaboratore si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Nel caso di specie, detta evenienza era innegabile. Quanto al secondo punto, la sentenza impugnata aveva negato la applicabilità dell'attenuante sostenendo che il ricorrente non avrebbe documentato che le dichiarazioni rese avre'_c.. , portato all'arresto del fornitore " DI", mentre detra circostanza era stata documentata attraverso la sentenza di condanna a carico dell'DI emessa dal GUP di Novara, allegata al ricorso per cassazione. 2. Ricorso ME ZO Con unico motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione relativamente al capo d) dell'imputazione. Sul punto, la pronuncia impugnata era priva di indicazioni circa i destinatari delle presunte cessioni e le quantità dello stupefacente ceduto. Inoltre, pur accogliendo il motivo di appello formulato in ordine alla dosimetria della pena, la Corte non aveva applicato le attenuanti generiche nella massima estensione, limitandosi a ridurre di soli due mesi la pena inflitta in primo grado. 3. Ricorso CA CI Con unico motivo si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello formulato in punto di responsabilità, nel quale si osservava che non era stata raggiunta la prova circa le plurime cessioni, contestate in numero di ben 14, di cocaina da parte del AC, poiché l'unico datc certo era un solo sequestro di 200 gr di cocaina in capo all'imputato. Sul punto la Corte non aveva offerto alcuna motivazione, limitandosi a diminuire la pena per esigenze di perequazione, ma mantenendo un trattamento sanzionatorio comunque sproporyzionato rispetto a quello inflitto al AC, responsabile di un numero molto più consistente di illeciti. 4. Ricorso AN TA Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 187 e 192 cod,proc„pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. Con l'atto di appello si era segnalato che a seguito della massiccia attività di indagine espletata a carico del ricorrente non risultava neppure una conversazione telefonica o una ripresa dalle videocamere, non era stato identificato neppure un soggetto acquirente, non era stata riscontrata la conversazione telefonica in cui si faceva riferimento ad un debito di euro 2000 maturato nei confronti dell'TA e riscosso dal ME. In proposito, la Corte territoriale non aveva risposto al motivo formulato, trincerandosi dietro formule astratte, e non considerando elementi acquisiti al processo, quali la smentita del ME ZO al fatto di aver recuperato un c -edito nei confronti dell'AN, e complessivamente tutto l'interrogatorio reso dal ME, nel quale non si era mai data conferma - contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territorial()- delle cessioni di droga dal AC all'AN. Erano inoltre state violate tutte le regole relative alla chiamata in correità, sempre con riferimento alle 9 dichiarazioni del ME, poiché apprese de relato e • rimaste prive di idonei elementi di riscontro, tali non potendo essere le risultanze delle intercettazioni, né tali dichiarazioni potevano in alcun modo definirsi, come rilevato nella sentenza impugnata, lineari e fondate sulla conoscenza diretta dei fatti. In conclusione, l'affermazione della responsabilità del ricorrente si era basata su argomentazioni del tutto congetturali. 4.1 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 187 e 192 cod: proc, pen i nei medesimi termini sopra illustrati in riferimento all'episodio delittuoso commesso il 29 gennaio 2020 . 4.2 Con il terzo motivo si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, V ilio comma1 1-5R-Itit'o essendo il modesto quantitativo dello stupefacente ceduta ed il modesto volume della attività di spaccio. 5. Ricorso DE MA 5.1 Con il primo motivoA si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod, proc,pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo a) dell'imputazione senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. In primo luogo, la sentenza era contraddittoria ove affermava la colpevolezza nonostante la sporadicità dei contatti telefonici della ricorrente con il coimputato AC e nonostante i servizi di osservazione e pedinamento non avessero mai segnalato incontri tra loro. Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai motivi di appello in ordine al linguaggio asseritamente convenzionale utilizzato nelle intercettazioni telefoniche, in cui i termini ritenuti ambigui o allusivi erano di volta in volta diversi e variegati, mentre nel linguaggio criptico si adotta sempre la medesima terminologia. La Corte territoriale non aveva motivato in merito ai rilievi, contenuti nell'atto di appello, con i quali si era fornita una ragionevole spiegazione alternativa ai colloqui telefonici intercettati. 5.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo d) dell'imputazione. Trattandosi di ipotesi di cd," droga parlata" - erano state erroneamente valorizzate conversazioni telefoniche di contenuto equivoco del tutto inidonee a costituire valida fonte di riscontro. 6. Ricorso TT IO Con unico motivo, il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 codAproc,penale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine 3 alla affermazione di colpevolezza poiché basata sulla chiamata in correità da parte di AC FR e ME ZO che non soddisfacevano lo standard probatorio richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni del ME erano dichiarazioni de relato, in quanto egli riferiva quanto dettogli dal AC, erano in più punti contraddittorie, in più sussisteva l'interesse sia di ME che di AC di alleggerire la propria posizione processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorso AC. 1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990, è manifestamente infondato. La Corte torinese ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 4 - n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347 - 01), secondo cui, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , l'imputato deve aver offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Per accertare detto presupposto, il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata. Orbene, la Corte territoriale,richiamando il materiale probatorio acquisito ai fini di valutare l'applicabilità dell'attenuante, ha compiutamente analizzato il verbale di interrogatorio del AC e ha dedotto - traendo le proprie conclusioni da dati di fatto non oggettivamente smentibili - che : 1) il AC aveva effettivamente formulato alcune accuse a carico del proprio fornitore, rimasto però del tutto estraneo al presente procedimento;
2) relativamente ai fatti oggetto del processo egli aveva reso dichiarazioni del tutto reticenti alle contestazioni specifiche circa il compendio intercettivo acquisito;
3) non aveva rivelato nulla in ordine ai soggetti nei confronti dei quali avrebbe dovuto recuperare crediti, fornendo anzi dichiarazioni inverosimili, quali quella di fare beneficienza ai propri clienti;
4) si era soffermato su circostanze non utili ad apportare un proficuo contributo alle indagini, e cioè sulle modalità di taglio e confezionamento della sostanza. Quanto, poi, alla sentenza di condanna nei confronti dell'Hamdt, la Corte territoriale, dato atto di aver acquisito la predetta sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Novara, ha rilevato che nel corpo motivazionale della sentenza non si rinveniva alcun passaggio che ricollegasse l'accertamento della penale responsabilità dell'DI alle dichiarazioni accusatorie del ricorrente. Sul punto, il motivo proposto nella 4 presente sede di legittimità fa questione di illogicità manifesta in quanto il collegamento causale tra la condanna dell'DI alle dichiarazioni del AC avrebbe dovuto evincersi dalla sequenza temporale della instaurazione dei due procedimenti. Trattasi di una argomentazione che non è idonea a scardinare il corretto percorso motivazionale seguito dalla Corte torinese, la quale ha esattamente ancorato l'elemento del risultato utile alle indagini ad un dato certo, e non a un mero dato deduttivo ( ossia la sequenza temporale), non univocamente conducente al fatto che l'DI fosse stato posto sotto processo e condannato per effetto della collaborazione del ricorrente. 2.Ricorso ME ZO 2.1 Il motivo di ricorso, con il quale so lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione relativamente al capo d) dell'imputazione e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, non supera il vaglio di ammissibilità. La doglianza non si confronta con l'esaustiva ed approfondita motivazione dei giudici di merito. Risulta infatti che le attenuanti generiche siano state già applicate dal giudice di primo grado nella misura di 1/3 ( e quindi nella massima estensione). Inoltre, non si oppone alcuna critica specifica alle articolate argomentazioni della Corte territoriale che : 1) danno atto della sostanziale ammissione degli addebiti da parte del ME nell'interrogatorio di garanzia;
2) danno altresì atto della ammissione, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al PM, di aver svolto la funzione di autista per AC, pienamente consapevole della ragione degli spostamenti;
3) confutano le giustificazioni circa il fatto che la droga consegnata fosse destinata ad uso personale riportando per esteso il contenuto esplicito del materiale intercettivo, in cui si parla espressamente, da parte del ME, di consegna a diverse persone. A fronte delle puntuali argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, il ricorso si sostanzia in una critica generica e meramente ripetitiva di considerazioni quali la mancata identificazione dei cessionari dello stupefacente, già confutate dalla Corte territoriale con le logiche, complete ed esaurienti argomentazioni sopra riportate. 3. Ricorso CA CI 3.1 Il motivo, con il quale si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine alla doglianza formulata in appello in punto di responsabilità, non si confronta con l'impianto motivazionale delle due pronunce di primo e secondo grado : la partecipazione del ricorrente alla azione criminosa e la correità in tutti gli episodi di cessione contestati è ampiamente argomentata con il riferimento al compendio analizzato dal primo giudice e richiamato dalla sentenza di appello ( intercettazioni, riscontri forniti dal monitoraggio tramite localizzazioni e video riprese, dichiarazioni accusatorie del correo AC, riscontri evidenziati dal sequestro di 200 grammi 5 di cocaina, pari al quantitativo che il AC riferiva di cedere al CA una volta al mese). I temi probatori risultano dunque adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Parimenti aspecifico è il motivo riguardante la dosimetria della pena, ancorato alla altrettanto generica considerazione che le condotte di cui sarebbe stato responsabile g: erano numericamente inferiori a quelle del coimputato AC, considerazione smentita dalla chiara ed esaustiva motivazione fornita dai giudici di merito in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, come sopra detto. 4. Ricorso AN TA 4.1 Le censure ripropongono pedissequamente le doglianze avanzate con il terzo e quarto motivo di appello e disattese dalla Corte territoriale con idonea, accurata ed esaustiva motivazione. La Corte territoriale fornisce invero puntuali argomentazioni, ancorate ad una lettura completa, logica e congrua delle risultanze processuali su tutti i punti in discussione, precisamente: 1) con riferimento al capo a) , vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado ( pagg. 49- 54) e il fattoci fosse piena consapevolezza, da parte dell'MA AL, della circostanza che stesse trasportando droga a bordo dell'auto con il AC, come si evince dal tenore delle conversazioni, quali " se ti fermano con i cani sei fottuto", puntualmente riportate nella sentenza impugnata;
2) con riferimento al capo b), l'impugnata pronuncia, fermo il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, riporta e analizza il compendio intercettivo in atti, ove si parlava di "MA", ossia l'imputato, quale destinatario delle consegne del AC " al solito posto"; nonché l'intercettazione ambientale tra AC e ME dalla quale si evince che il ME si era attivato per recupare un credito dell'TA verso un proprio cliente, riferito a duemila euro, riguardante stupefacenti;
3) riguardo alla natura illecita del credito, la Corte fornisce una interpretazione delle conversazioni citate che è assolutamente logica e coerente, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità; 4) le dichiarazioni del coimputato ME nell'interrogatorio reso davanti al PM erano pienamente utilizzabili ed attendibili, sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco. 4.2 Orbene, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal 6 giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per ia mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, NN non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Le proposte doglianze, meramente ripetitive dei motivi di appello già respinti dalla Corte torinese con le esaustive argomentazioni sopra citate, sono pertanto inammissibili. 4.3 E' manifestamente infondato il motivo inerente alla configurabilità della ipotesi lieve. La pronuncia argomenta sulla frequenza dei rifornimenti settimanali da destinare allo spaccio ( 50/100 grammi alla volta); sulla consistenza del giro di affari ( intercettazioni riguardanti il debito di duemila euro); sulla sistematicità e professionalità della attività di spaccio, sul legame dell'TA con il AC, grossista dello stupefacente. La motivazione è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9/ 1 990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 01-; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal cornma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di 7 cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta, che, nel caso in esame, i giucLci di merito hanno coerentemente escluso in forza delle considerazioni sopra riportate. 5. Ricorso DE MA 5.1 I motivi, con i quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla asserita violazione dell'onere di motivazione rafforzata in ordine ai casi di cd, " droga parlata" nonchè la mancata risposta al motivo di appello concernente il significato delle intercettazioni, sono manifestamente infondati. E' vero infatti che, in caso di ccL" droga parlata" la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex multis, Sez. 4 , n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 - 01). Nel caso di specie, la critica alle argomentazioni deo giudici di merito attiene però ad una rilettura del significato delle conversazioni telefoniche che non solo è congruamente e logicamente motivato ( pag. 36 della sentenza di appello) e sfugge pertanto al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) ma soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l'onere di motivazione rafforzata. In proposito, l'impugnata sentenza richiama le conversazioni intercettate ove palese è il significato del linguaggio criptico circa responsabilità di " tenere una madonna in casa"; il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge l'acquisto di droga per l'importo di duemila euro;
le intercettazioni dalle quali emerge che la ricorrente cede droga sostituendosi al compagno LI PA, coimputato nel processo;
le intercettazioni ambientali riferite all'acquisto per il quantitativo di 50, nelle quali il AC , che custodiva la droga sepolta in un terreno dietro casa sua, chiedeva se dovesse recarsi a " scavare"; l'esaustiva motivazione forrita in ordine alla affermazione di colpevolezza del compagno della ricorrente, LI PA. Consegue a quanto esposto che anche il ricorso proposto dalla DE MA va dichiarato inammissibile. 8 6. Ricorso TT IO 6.1.11 motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod,procpenale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla chiamata in correità da parte di AC FR e ME ZO, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata richiama, anche per relationem, il copioso materiale intercettivo argomentando diffusamente che il riferimento al termine " piastrelle" era riferito allo stupefacente, come ammesso e spiegato, per conoscenza diretta, dai correi AC e ME nei verbali di interrogatorio reso in sede di incidente probatorio. Sul punto, la Corte territoriale fa puntuale e corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità ( cfr. per tutti Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002, Pg in proc Contrada, Rv. 225565 - 01), secondo cui, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, si devono verificare le ragioni che hanno indotto il correo alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici e l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità. La Corte territoriale ha osservato che le circostan2:e riferite erano di diretta conoscenza;
che i coimputati si erano autoaccusati di gravi reati;
che le informazioni fornite erano puntuali e dotate di coerenza interna;
che il tenore delle conversazioni intercettate riscontrava puntualmente quanto riferito dai correi ( in ordine ai riscontri, costituiti da dati esterni alle chiamate in correità, Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 , Alfieri, Rv. 231301 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01, Sez. 2 - , n. 35923 del 11/07/2019 , PG
contro
Campo, Rv. 276744 - 01). Alla luce dell'esame delle risultanze citate, la sentenza fornisce altresì logiche e coerenti argomentazioni in ordine alla forza probatoria delle indagini difensive, adeguatamente esaminate e confutate con motivazione che, in quanto dotata di ineccepibile forza logica nonché, come detto, pienamente rispettosa dei principi affermati da questa Corte di legittimità, è del tutto immune da censure. 7.Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. 9
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RE IC LV Dovere