Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
Il vizio della sentenza previsto dall'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva si verifica allorché l'omessa assunzione riguarda una prova che sia in grado di determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti in precedenza acquisiti: tale ipotesi non si verifica quando l'elemento che si chiede di provare è costituito da una circostanza del fatto già in atti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2005, n. 14161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14161 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1517
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 037728/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OG FA N. IL 18/04/1974;
avverso SENTENZA del 08/05/2002 GIUDICE DI PACE di MASSA MARITTIMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
OG ST ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa Marittima dell'8 maggio 2002 con la quale è stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di Euro 774,69 di ammenda per i reati di cui all'art. 186 C.d.s., commi 2 e 6.
Il ricorrente preliminarmente propone: 1) eccezione di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 2, lett. e) comma 6, nella parte in cui, il primo, non detta disposizioni analoghe a quelle previste dall'art. 369 bis c.p.p. che avverte in maniera più completa l'indagato sui suoi diritti con riguardo all'istituto del gratuito patrocinio ed altro, il secondo, non sancisce con nullità la mancata previsione di informazioni simili a quelle di cui al citato art. 369 bis c.p.p.; 2) eccezione di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 4, comma 2, lett. q dello stesso D.Lgs., nella parte in cui si attribuisce al giudice di pace la competenza a decidere sui reati di cui all'art. 186 C.d.S., per violazione della L. n. 468 del 1999 che ha conferito delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace;
3) eccezione di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 60 stesso D.Lgs., nella parte in cui esclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena da parte del giudice di pace. Deduce altresì: 4) violazione di norme processuali, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione, da parte del giudice di pace, delle ordinanze con le quali sono state respinte l'eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio, in quanto non contenente gli avvertimenti resi obbligatori dalla L. n. 217 del 1990, art. 8, e l'istanza di acquisizione documentale;
5) violazione di norme processuali, in relazione alla L. n. 217 del 1990, art. 8 e art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., e dunque nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi, per omessa indicazione, in detto decreto, delle informazioni di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 8, in particolare di quelle che attengono al patrocinio a spese dello Stato;
6) violazione ed erronea applicazione di norme di legge, con riferimento a quanto dispone l'art. 186 C.d.S., comma 6, per erronea applicazione della norma;
7) mancata assunzione di prova decisiva, avendo il giudice di pace respinto l'istanza di acquisizione di documenti rilevanti ai fini del giudizio.
Il ricorso è infondato.
Manifestamente infondate sono le proposte eccezioni di incostituzionalità.
Con riguardo a determinati reati, in vista della loro modesta offensività, il legislatore ha previsto un procedimento in parte diverso rispetto a quello ordinario, nell'ottica di una scelta di politica criminale che riguarda condotte penalmente rilevanti, e tuttavia di scarso rilievo offensivo, attribuite alla competenza del giudice di pace. Si tratta di un procedimento certamente più agile e veloce, che consente la sollecita definizione delle cause ed in relazione al quale, in vista di quelle scelte di politica criminale, non sempre possono ritenersi applicabili le ordinarie norme procedurali, senza che ciò possa apparire sintomatico di un trattamento discriminatorio. Così, quanto alle lamentate omesse previsioni, del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, di tutte le informazioni prescritte dall'art. 369 bis c.p.p., e della sanzione di nullità per il caso di assenza di tali informazioni, può ben rilevarsi come non ad un trattamento discriminatorio esse siano dovute bensì alla diversa operatività delle norme in questione. L'art. 369 bis c.p.p., invero, riguarda solo l'attività del PM ed il caso che si debba compiere un atto al quale il difensore abbia diritto di assistere o che si inoltri un invito a presentarsi per rendere interrogatorio;
esso, quindi, non può che restare estraneo alla disciplina della citazione contenuta nell'art. 20 del citato D.Lgs.. Così come coerentemente resta estraneo al giudizio davanti al giudice di pace l'istituto della sospensione condizionale della pena, avendo legittimamente il legislatore scelto, ancora per ragioni di politica criminale, di privilegiare il principio della effettività della sanzione penale, scelta che non è lecito rappresentare quale esempio di trattamento discriminatorio. Neanche è dato di riscontrare nell'art. 4 comma 2 lett. q) la denunciata violazione della legge delega, essendosi il legislatore pienamente adeguato, quanto alla competenza del giudice di pace per reati previsti dall'art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, ai criteri determinati in detta legge. Criteri che riguardano: la natura ed entità della sanzione, l'insussistenza di particolari difficoltà interpretative o l'assenza di complesse attività d'indagine, l'esclusione di reati di natura finanziaria e di quelli previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 34. Criteri ai quali si aggiunge quello dell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato che, ovviamente, è riferito solo ai reati per i quali siano previste e possibili ipotesi di restituzione o risarcimento, non anche a quelli per i quali tali forme riparatorie siano da escludersi a causa della natura delle fattispecie incriminatici, come nel caso dei reati previsti sub art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, sopra specificati.
Infondati sono gli altri motivi di ricorso.
Certamente non sussiste la nullità dedotta dal ricorrente per l'omessa indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle informazioni di cui alla L. n. 217 del 1990, art.
8. Una tal nullità non è, invero, prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 che, tra le cause di nullità determinate da mancati avvisi all'imputato, prevede solo quella derivante dall'omessa informazione circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia e dall'omesso avviso che, in assenza di nomina, sarà assistito da un difensore d'ufficio. Palesemente infondato è il motivo con il quale si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente davanti alla richiesta dei Carabinieri che, intervenuti sul luogo ove era stato segnalato un incidente, provocato dall'imputato, essendosi resi conto dello stato di ebbrezza in cui egli versava, lo hanno invitato a seguirli per eseguire l'esame alcolimetrico. L'interpretazione di tale condotta, invero, è di esclusiva pertinenza del giudice di merito che, peraltro, ha correttamente e logicamente qualificato come rifiuto a sottoporsi all'esame l'atteggiamento tenuto dall'imputato, più volte allontanatosi, barcollando, dal luogo dell'incidente e rimasto sordo agli inviti rivoltigli. Mentre appare del tutto evidente come il rifiuto a salire in auto per sottoporsi all'esame rappresenti null'altro un rifiuto ad eseguirlo.
Ugualmente infondato è il motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. A tale proposito, invero, deve rilevarsi che il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) si verifica allorché l'omessa assunzione sia relativa ad una prova che sia in grado di determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti in precedenza acquisiti;
ipotesi che non può ritenersi verificata allorché l'elemento che si chiede di provare sia costituito da una circostanza già acquisita agli atti del processo (Cass. n. 35122/2003). Come nel caso di specie in cui, a prescindere dalla effettiva rilevanza della circostanza che il ricorrente intendeva provare (la pendenza di un procedimento penale a carico dello stesso ricorrente per le lesioni provocate a terzi, in conseguenza dell'incidente stradale del quale, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, si è reso responsabile, e per la condotta tenuta in tale occasione), deve rilevarsi come detta circostanza fosse chiaramente emersa in atti attraverso la testimonianza dei Carabinieri intervenuti sul posto dell'incidente e che hanno redatto il verbale di contestazione nei confronti dell'imputato.
Ancora infondati sono i motivi di ricorso relativi all'asserita assenza di motivazione riguardo al rigetto, da parte del giudice di pace, dell'eccezione di nullità del decreto di citazione e della istanza di assunzione di prove;
su tali questioni, in verità, attesa la palese infondatezza delle richieste difensive, il giudice di pace ben poteva ridurre all'essenziale il proprio intervento. Il ricorso deve essere, quindi, respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006