Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, quantunque quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui possono conseguire provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. (Nella specie il fucile era stato utilizzato per minacciare una persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 16790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16790 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 423
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 039210/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DR N. IL 04/11/1974;
avverso SENTENZA del 23/05/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
udito il P.G. in persona del Dr. Cesqui che ha concluso per: rigetto o eventuale rimessione alle Sezioni Unite;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23-5-2003 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca dell'8-5-2000, con la quale IN ND era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di porto abusivo di fucile da caccia.
La corte sosteneva che la licenza di porto d'arma per uso di caccia, di cui l'imputato era munito, consentiva il porto del fucile soltanto per l'esercizio venatorio, non per altro scopo e in particolare, come nella fattispecie in esame, per minacciare una persona. Avverso la predetta sentenza ricorre il IN, deducendo il vizio motivazionale, sul rilievo che la licenza di porto di fucile autorizza il porto dell'arma "anche" per uso di caccia e quindi anche per scopi diversi dall'esercizio venatorio, compresi quelli illeciti, come ritenuto da vari arresti della Corte di Cassazione. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Invero questa Corte dopo alcuni contrari arresti risalenti nel tempo (Sez. 1^, n. 13192 del 29-3-1990, Valtriani, rv. 186459; Sez. 1^, n. 1209 dell'8-3-1991, P.G. in proc Chiappetta, rv. 187963; Sez. 5^, n. 5445 del 15-4-1993, Bilardo, rv. 195379) si è recentemente decisamente orientata nel senso di ritenere che l'autorizzazione al porto di fucile, rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport del tiro a volo, rende legittimo il porto di detta arma ancorché quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti (Sez. 1^, n. 4476 del 3-11-1992, Pascucci, rv. 194277; Sez. 1^, n. 201729 del 16-5-1995, P.M. in proc. Piana, rv. 201729; Sez. 1^, n. 2798 del 6-2-1998, P.G. in proc. Bianchini, rv. 210037). Da tale insegnamento, che questo Collegio condivide, non vi sono ragioni per discostarsi, atteso che, una volta autorizzato il porto dell'arma, gli scopi per i quali il titolare della licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui possono conseguire provvedimenti ablativi o sospensivi dell'autorizzazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004