Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
È legittima l'applicazione di misura cautelare personale fondata su esiti di intercettazioni allegati alla relativa richiesta in forma sommaria, non essendo necessaria l'allegazione né dei decreti di autorizzazione, né dei risultati integrali dell'attività captativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2010, n. 16781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16781 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI NI - Presidente - del 24/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 891
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 44853/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN - nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del riesame, n. 532 - P/2009 R.T.L., in data 30.07.2009;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Dott. BAGLIONE Tindari, sostituto, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. TOMMASINI Emidio che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 30.07.2009 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da LL AN avverso il provvedimento 03.07.2009 del locale Gip, impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in carcere per concorso, con il cugino VI, nei reati di omicidio volontario ai danni di LE NI e di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 7,65.
Il LE, ritenuto vicino a famiglie mafiose, era stato attinto alla gola da un colpo di pistola in Reggio Calabria la sera dal 14.06.2009. Portato in ospedale, vi morirà il successivo giorno 23. Il predetto Tribunale respingeva dapprima le deduzioni difensive in ordine alla contestata utilizzabilità delle intercettazioni, alcune derivate da diversa indagine, altre specificamente disposte. Rilevava poi come sussistessero gravi indizi d colpevolezza desunti in particolare da tali captazioni secondo cui risultava la coerente ricostruzione accusatoria: VI LL aveva avuto una lite con il LE che l'aveva colpito con un pugno;
egli aveva quindi chiamato il cugino AN (avendo entrambi chiesto aiuto anche ad altri fratelli) per affrontare la futura vittima;
in quell'intervallo si collocava il delitto;
successivamente una serie di intercettate comunicazioni tra familiari confermava che LL AN era preoccupato delle conseguenze, sia di polizia giudiziaria che ad opera dei parenti della vittima, si nascondeva e veniva consigliato di scomparire per qualche mese.- Sussistevano poi adeguate esigenze cautelari, sia per il pericolo di reiterazione criminosa, sia per il pericolo di fuga, sussistendo anche -peraltro- la presunzione ex lege di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame deducendo: a) erronea motivazione in ordine alla deduzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in altro procedimento, mancando brogliacci e trascrizioni, esiti desunti solo dall'informativa di reato;
b) insufficienza del materiale raccolto in sede di indagine che induceva solo incerta plausibilità ricostruttiva, in particolare dovendosi rimarcare che l'abitazione di esso indagato ricade sotto la stessa cella telefonica del luogo del delitto, per cui la localizzazione non è significativa;
insufficiente rilievo accusatorio della volontà di nascondersi, non necessariamente legata all'omicidio, ma allo stato di agitazione in seno alla comunità nomade cui esso indagato appartiene;
c) vizio di insufficiente motivazione del decreto del Gip autorizzativo delle intercettazioni basato solo su generica informativa degli organi di polizia.
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
La prima questione prospettata, relativa alle intercettazioni telefoniche, di cui si lamenta il mancato deposito in questi atti (essendo state disposte in altro procedimento) non è fondata. Ed invero questa Corte di legittimità, con giurisprudenza ormai consolidata, ha già stabilito che non consegue nullità al mancato deposito degli esiti di intercettazioni disposte in un altro processo (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 48968 in data 24.11.2009, Rv. 245542, Scafidi;
Cass. Pen. Sez. 5, n. 14783 in data 13.03.2009, Rv. 243609, Basescu;
ecc). Anche in ordine alla mancata trascrizione di quelle intercettazioni, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui - ai fini cautelari - è sufficiente l'allegazione degli esiti in forma sommaria, trasferiti nella comunicazione di notizia di reato, sulla cui base il provvedimento restrittivo può essere, dunque, legittimamente emesso (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 1106 in data 03.03.2000, Rv. 215848, Giusti Rodriguez;
Cass. Pen. Sez. 4, n. 39469 in data 26.05.2004, Rv. 229570, Trabeisi;
ecc), "senza necessità di allegazione dei decreti autorizzativi e delle intercettazioni medesime".
È parimenti infondata l'ulteriore questione sollevata in ordine all'asserita insufficiente motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni disposte nel presente processo. Ed invero del tutto correttamente la Corte territoriale, affrontando la stessa doglianza proposta in quella sede, ha rilevato trattarsi di motivazione sintetica, ma congrua, essendo consentito -ed adeguato- il richiamo ai contenuti della richiesta di p.g. ed agli esiti di altre intercettazioni in corso (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 11500 in data 27.09.2000, Rv. 217978, Buccarella;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 42688 in data 24.09.2008, Rv. 242418, Caridi e altri;
ecc.). Nel merito, il ricorso non può essere accolto. Ed invero le deduzioni proposte in questa sede non sono ammissibili laddove attingono alla ricostruzione in fatto (come la questione relativa alle celle telefoniche) su cui la motivazione del provvedimento impugnato risulta logica e coerente, ovvero prospettano letture alternative -in realtà soggettive interpretazioni- degli esiti delle intercettazioni, specie per la fase successiva al delitto, parimenti non spendibili in questa sede di legittimità. Deve confermarsi dunque la congruenza della motivazione in ordine alla sufficienza - allo stato ed a questi fini- degli elementi di colpevolezza come rinvenuti in atti dai giudici della cautela (nel ragionato intreccio delle risultanze esposte).-Il ricorso, infondato, deve dunque essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LL AN al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010