Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27809
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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In materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la circostanza attenuante, per la detenzione a fini di spaccio di 7 grammi e mezzo lordi di cocaina, sulla scorta del "dato ponderale e quello qualitativo").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27809
Data del deposito : 5 marzo 2013

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