Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
In materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la circostanza attenuante, per la detenzione a fini di spaccio di 7 grammi e mezzo lordi di cocaina, sulla scorta del "dato ponderale e quello qualitativo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27809 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 442
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 45117/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IR, n. a Napoli il 18.09.1982;
contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 08/03/2012;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MURA A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore dell'imputato, avv. CARICATERRA N., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 4 aprile 2011, con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli aveva condannato LO IR alla pena di 4 anni di reclusione e 20.000 Euro di multa per il delitto di concorso in detenzione a fine di cessione (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) di sette grammi di cocaina, commesso in Gaivano il 18 febbraio 2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attentanti generiche e della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, esclusa senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. la prima censura è inammissibile per genericità della deduzione e per l'adeguata, per quanto sintetica, motivazione contenuta nella sentenza impugnata, riferita ai precedenti penali, anche specifici, ed alla mancanza di elementi positivi nella condotta successiva al delitto.
2. È invece fondata la censura sul diniego dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, negato alquanto sommariamente per il "dato ponderale e quello qualitativo dello stupefacente caduto in sequestro, pari a gr. 7,62 di cocaina (per dosi circa 22)", senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva.
È compito del giudice del merito - anche in considerazione della enorme differenza di trattamento sanzionatorio tra il reato circostanziato ai sensi dell'art. 73, comma 5, e quello di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. cit - fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimenti alla percentuale di purezza della stessa), giacché soltanto essa consente in concreto di formulare, e successivamente verificare, un giudizio di lieve offensività del reato. Pertanto, considerata la quantità in esame che non supera limiti di modestia, le condizioni dell'azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la sua detenzione per spaccio, così possono portare far ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di simile quantità.
3. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013