Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
REPU05459 /03 着 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Salleh et SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 21430/00 Consigliere Dott. Walter CELENTANO 25077/00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron.12067 CECCHERINI Consigliere Rep.1486 Dott. Aldo Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 23/10/02 ha pronunciato la seguente 7 SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA STELLA LUISA, elettivamente CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO MEDIOGEST SIM SPA;
4 intimato - e sul 2° ricorso n° 25077/00 proposto da: FALLIMENTO MEDIOGEST SIM SPA, in persona del Curatore2002 1938 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente ને અ all'avvocato PAOLO CATALANO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
STELLA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1239/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. -2- Svolgimento del processo LL IS,in proprio e quale mandataria di TT NO e TT ND proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento della Mediogest Sim srl deducendo di avere versato in data 29/1/1933 la somma per l'acquisto di 48.600 azioni Every Fin e che, in di £.80.000.000 dell'ordine impartitole, la Mediogest SIM le aveva esecuzione dell' addebitato l'importo di 80 milioni con valuta 29/1/1933 e trasmesso fissato bollato datato 18/12/1932 relativo alla vendita di 48.6000 azioni Every Fin eseguita dalla s.p.a. Mobilvalor.. In base a tale documento la ricorrente, assumendo che le azioni erano rimaste in custodia presso la Mediogest Sim, chiedeva la restituzione di detti titoli o in subordine l'ammissione al passivo per l'importo di L. 80.000.000, oltre interessi. Nel corso delle operazioni di verifica dello stato passivo, non essendo stati rinvenuti i titoli in sede di inventario, la LL veniva riconosciuta creditrice del controvalore delle azioni ex art. 79 1.f. determinato in simboliche lire 1. L'interessata, prima che fossero ultimate le operazioni di formazione dello stato passivo, depositava ulteriore domanda, qualificata come "integrativa e rettificativa" della precedente, nella quale dichiarava di revocare la già proposta rivendica e chiedeva, invece, di essere ammessa al passivo per il corrispettivo pagato di lire 80 milioni. Reso esecutivo lo stato passivo, il credito attinente alla menzionata operazione, veniva definitivamente ammesso per lire 1. Avverso tale provvedimento, la LL, agendo in proprio e quale mandataria dei predetti TT NO e TT ND, proponeva opposizione insistendo per il riconoscimento del menzionato credito nella misura di L. 80 milioni, pari al prezzo pagato per l'operazione in questione;
indicava a fondamento della pretesa sia il disposto dell'art. 72, 4° comma L.F. ,sia l'asserita invalidità del contratto in quanto concluso della s.p.a. Mediogest Sim in conflitto di interessi, e quindi, in violazione al disposto dell'art. 6, 1° comma lett. g legge 2/1/1991 n. 1, sia la falsità del fissato bollato emesso dalla Mobilvalor in data 18/12/1992, sia, comunque, l'essere stato il detto contratto viziato da dolo, sia, infine, la risoluzione del contratto stesso per inadempimento. Si costituiva in giudizio il Fallimento il quale, oltre a contestare nel merito le avversarie pretese, eccepiva l'inesistenza o comunque la nullità e inammissibilità della domanda di insinuazione "integrativa" a suo tempo presentata, trattandosi di domanda nuova e sottoscritta dal solo difensore non munito di procura. Il Tribunale pronunciava sentenza 25/3-28/8/1997 nella quale riteneva la LL carente di legittimazione a postulare a nome di TT NO e TT ND. In ordine alla posizione personale dell'opponente, il Tribunale, respinta la pregiudiziale eccezione del fallimento, in ordine alla inesistenza e/o nullità della domanda, riteneva nel merito non provato che l'operazione si fosse svolta con le differenti modalità temporali indicate dall'opponente, che adduceva la falsità del fissato bollato datato 18/12/1992 e l'esistenza di un ordine di acquisto in data 29/1/93 ;il Tribunale riteneva altresì non provato che l'operazione fosse stata eseguita dalla Mediogest SIM in conflitto di interessi e senza adempiere all'obbligo di informativa di cui all'art. 6, 1° comma lett. g) legge n. 1/1991. Avverso la decisione proponeva appello la LL insistendo per la propria ammissione al passivo secondo quanto richiesto con la domanda "integrativa", sul fondamento dei motivi già dedotti in primo grado. Si costituiva in giudizio il fallimento, insistendo pregiudizialmente (e qualificando come appello incidentale la relativa eccezione, disattesa in primo grado) sulla inesistenza, nullità e inammissibilità della domanda di insinuazione. L'appellato ribadiva la carenza di prove sulle circostanze addotte dall'appellante e insisteva per il rigetto dell'appello anche nel merito. La Corte d'Appello respingeva sia l'appello principale della LL, sia quello incidentale del fallimento. La LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il fallimento della Mediogest Sim spa che ha proposto altresì ricorso incidentale illustrato con successiva memoria cui si oppone con controricorso la ricorrente. Motivi della decisione La ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso il vizio di violazione di legge e quello motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che nella specie si trattava di contratto ineseguito non essendo state le azioni consegnate né intestate nominativamente ad essa ricorrente per cui ,non avendo il curatore,cui ६ spettava in ogni caso fornire la prova dell'avvenuta esecuzione, esercitato l'opzione di cui all'art. 72 comma 4 1.f. ad essa compratrice spettava la restituzione del prezzo pagato. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge e quello motivazionale per non avere la Corte d'appello di Torino ammesso la prova testimoniale volta ad accertare la data in cui fu impartito alla Mediogest Sim l'ordine di acquisto delle azioni. Con il terzo motivo di ricorso si duole del fatto che il giudice d'appello ha escluso che la Mediogest Sim si trovasse in posizione di incompatibilità a compiere l'operazione di acquisto in quanto in posizione di conflitto di interessi sulla base della affermazione che nessuna attività probatoria era stata svolta quando, invece, era stata prodotta all'atto della costituzione in appello idonea documentazione. Con il quarto motivo lamenta che la sentenza ha escluso che il contratto fosse annullabile per vizio del consenso sulla considerazione che nessuna attività probatoria era stata svolta per superare la carenza probatoria già rilevata dai primi giudici quando, invece, vi erano elementi in atti per dimostrare il dolo ed i raggiri della Mediogest Sim. Con il quinto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto non appellata la sentenza di primo grado nel punto in cui questa aveva ritenuto inammissibile la domanda di insinuazione al passivo relativa alla restituzione del prezzo pagato. Con il ricorso incidentale il fallimento della Mediogest Sim censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto come nuova la domanda di restituzione del prezzo avanzata dalla ricorrente a seguito della revoca e della rettifica della originaria istanza di insinuazione al passivo. Va anzitutto esaminata quest'ultima censura, stante il suo carattere preliminare, previa riunione dei processi ai sensi dell'art. 335 cpc La stessa si rivela infondata. La sentenza impugnata ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo presentata dalla ricorrente in data 17.1.94 fosse una domanda di rivendica dei titoli azionari e in alternativa una domanda di ammissione al passivo per la somma di lire 80 milioni e che,quindi, la successiva domanda presentata in data 17.6.94,con la quale si chiedeva l'ammissione al passivo della somma di lire 80 milioni pagata a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei titoli, con revoca della istanza di rivendica altro non fosse che una specificazione o,tutt'al più,una modifica di quella proposta il 17.1.94 e non già una domanda nuova da dichiararsi,come tale, inammissibile. Come è noto, l'interpretazione della domanda delle parti costituisce una valutazione di merito che se correttamente motivata non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Nel caso di specie la motivazione si rinviene nel confronto testuale che viene fatto dalla Corte territoriale tra le due domande di insinuazione al passivo a seguito del quale il detto giudice ha ritenuto in ragione della genericità della richiesta "di essere ammessa al passivo del fallimento in oggetto in via chirografaria per l'importo di lire 80 milioni oltre interessi legali dal 15.10.93" contenuta nella istanza originaria del 17.1.94, che tale domanda non costituisse una subordinata di ammissione al passivo per il controvalore dei titoli rivendicati in caso di mancato rinvenimento degli stessi nella massa attiva fallimentare, bensi una domanda alternativa di ammissione al passivo per il prezzo pagato. Si tratta di una interpretazione che trae il suo fondamento dal dato letterale della domanda di insinuazione in quanto ritiene che la somma di lire 80 milioni, in assenza di qualunque ulteriore specificazione, fosse riferita al prezzo pagato per i titoli e non al controvalore dei titoli stessi riferito alla istanza di rivendica. Le censure mosse a tale valutazione non appaiono, per come proposte con il ricorso incidentale, fondate. Tali censure invero tendono ad avvalorare una diversa interpretazione del summenzionato dato letterale della domanda di insinuazione che,ancorchè logicamente plausibile, tende in realtà a farsi accreditare come l'unica possibile con ciò effettuando una censura di merito alla valutazione della Corte territoriale. In particolare, il fallimento resistente tende a mettere in valore il fatto che la proposizione della domanda originaria di ammissione al passivo per la somma di lire 80 milioni al passivo fosse stata avanzata come subordinata ( in base al dato letterale della domanda di insinuazione originaria) anziché come alternativa, come ritenuto dal giudice di merito, per trame la conclusione che, in quanto subordinata,la stessa non potesse che essere una domanda di ammissione al passivo per il tantundem del bene rivendicato e e tale da inficiare sotto il profilo della logicità e della coerenza G non rinvenuto dalla massa. Tale conclusione non appare affatto conclusiva l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale perché, in ogni caso, di fronte alla domanda di rivendica dei titoli anche la domanda di ammissione al passivo per il prezzo pagato si pone come subordinata perché è evidente che per l'accoglimento di tale domanda occorre procedere necessariamente preliminarmente alla delibazione di quella di rivendica. E',infatti, possibile formulare una istanza di rivendica e chiedere, in caso di mancato accoglimento della stessa, l'ammissione al passivo per il prezzo del bene pagato qualora dovesse escludersi da parte del giudice l'avvenuto trasferimento della proprietà, come ha opinato nel caso di specie il giudice di secondo grado. Questa possibilità non è esclusa dal fatto che l'istanza di rivendica è proposta ai sensi dell'art. 103 1.f. mentre quella di insinuazione al passivo è proposta ai sensi dell'art. 93 1.f. poiché, in virtù del principio del cumulo delle domande,è possibile proporle con un unico atto anche nell'ambito della procedura fallimentare dal momento che la verifica del passivo avviene contestualmente sia per le istanze ex art. 93 1.f. che per quelle ex art. 103 l.f. Alla luce di questa considerazioni anche la censura originariamente posta di novità della seconda domanda di insinuazione per la diversità della "causa petendi” e del "petitum” appare priva di sostanziale consistenza poiché, nel momento in cui la corte territoriale ha ritenuto tale domanda già compresa nella prima, l'eccezione di novità poteva trovare fondamento solo di fronte all'accertamento che la domanda originaria fosse esclusivamente una domanda di rivendica. Per analoghe ragioni si rivela infondata la doglianza secondo cui la G successiva domanda di insinuazione sarebbe inammissibile perché non sottoscritta dalla parte e priva comunque di una valida procura alle liti perché, essendo stata tale domanda già proposta con l'insinuazione originaria,la stessa non necessitava dei requisiti indicati dalla parte. Venendo all'esame del primo motivo del ricorso principale, lo stesso si rivela fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto, come già in precedenza esaminato, che la ricorrente abbia proposto contemporaneamente due domande tra loro alternative: una di rivendica e,in caso di rigetto di questa, un'altra domanda di ammissione al passivo per la somma di lire 80 milioni. Da tale affermazione discende come inevitabile conseguenza logica che la proposizione della domanda di rivendica non poteva rivestire, ove ciò fosse comunque possibile alcun valore confessorio in ordine all'avvenuta " acquisizione in proprietà dei titoli e quindi, dell'avvenuta esecuzione del contratto, proprio perché tale comportamento era in realtà contraddetto dalla proposizione dell'altra domanda alternativa di ammissione al passivo per l'importo di 80 milioni che aveva come presupposto necessario la mancata acquisizione in proprietà dei titoli e quindi, la mancata esecuzione del contratto di vendita così come lo stesso risulta qualificato in sentenza. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, restando assorbita l'ulteriore censura in esso contenuta relativa alla inversione dell'onere della prova nonché i restanti altri motivi. La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che provvederà anche alla liquidazione delle spese. F
PQM
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Roma 23.10.02 Il Cons.est. Il Presidente Glosauro A CANCELLIERE Domenica Mashup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Canceliers CORTE SUPREMA CASSAZIONE ->>>8 APR. 2003 Si attesta la registrazione presso l'Agenziadelle Entrate di Roma 2 il 18.11.03 IL CANCELLIERE serie 4 al n. 38489 versate € 160,10 ---------apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11 del 2016/200 for