Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63, comma primo, cod.proc.pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. (Fattispecie nella quale il ricorrente sosteneva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che aveva dapprima detto il falso e poi ritrattato senza che l'interrogatorio venisse sospeso e venissero adottate le ulteriori iniziative di cui all'art. 63 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2008, n. 33836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 13/05/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO IC S. - Consigliere - N. 1274
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 28212/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IO N. IL 12/03/1961;
avverso ORDINANZA del 05/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. GI Galati, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Iole Miele, quale sostituto processuale del difensore avv. Raffaele De Simone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO
1) Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 11-6-2007, con la quale il GIP del Tribunale di Napoli ha applicato a ND GI la misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in estorsione continuata, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, nei confronti di SU IU e SU IC, il primo amministratore della società IM Costruzioni e il secondo collaboratore di fatto di detta società.
Il giudice del riesame ha dato atto dell'esistenza, a carico dell'indagato, di un grave quadro indiziario, emergente, in particolare, dalle dichiarazioni delle parti offese e da alcune conversazioni intercettate. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto la mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, per effetto del contestato L. n. 203 del 2001, art. 7. 2) Il ND, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, denunziando con un primo, articolato motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente ripropone in primo luogo l'eccezione, già disattesa dal Tribunale, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa SU IU. Fa presente che quest'ultimo, nel corso dell'audizione resa il 24-4-2007 quale persona informata dei fatti, dapprima ha affermato di non aver mai subito estorsioni e successivamente, ammonito circa le conseguenze penali per le false dichiarazioni rese, ha ritrattato le precedenti dichiarazioni ed offerto il proprio contributo di conoscenza rispetto ai fatti d'indagine. Secondo il ricorrente, peraltro, la P.G. avrebbe dovuto necessariamente sospendere l'atto investigativo ed adottare le iniziative previste dall'art. 63 c.p.p., in quanto la ritrattazione non faceva venir meno la punibilità per il reato di favoreggiamento personale. Erroneamente, al contrario, il giudice del riesame ha ritenuto infondata la questione, sostenendo che, ove volesse configurarsi il reato di favoreggiamento ipotizzato dalla difesa, dovrebbe ritenersi sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.. L'esimente prevista da tale norma, infatti, sancisce unicamente la non punibilità di chi ha commesso il fatto, ma non garantisce la utilizzabilità, nella fase d'indagine e ai fini cautelari, delle dichiarazioni del soggetto che si renda astrattamente responsabile di intralcio alla investigazione dell'autorità, se non previa adozione delle iniziative di cui all'art. 63 c.p.p.. Una volta ritenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di SU IU, secondo il ricorrente, gli ulteriori elementi emergenti dagli atti risultano privi della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p.. In particolare, non poteva essere utilizzata, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., l'annotazione di servizio della P.G. datata 22-3-2007, contenente dichiarazioni accusatorie rese da SU IU, non verbalizzate e non sottoscritte dal dichiarante. Quanto alla testimonianza di SU IC, trattasi di fonte de relato, in quanto il predetto ha riferito fatti appresi dal figlio IU. Siffatta evenienza imponeva un'attenta verifica dell'attendibilità del dichiarante. In ogni caso, il ricorrente censura il giudizio espresso dal giudice del riesame circa l'attendibilità delle testimonianze di SU IU e IC, sostenendo che le argomentazioni addotte per superare le numerose discrasie riscontrabili nelle dichiarazioni rese dai due propalanti non soddisfano l'obbligo motivazionale imposto dall'art.292 c.p.p., lett. c), comma 2.
3) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene, in particolare, che il Tribunale, ai fini del giudizio prognostico invocato dalla difesa, non ha tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'indagato e della lecita e stabile attività lavorativa dal medesimo svolta.
DIRITTO
1) Le doglianze mosse col primo motivo di ricorso sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Non sussiste, in primo luogo, in relazione alle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dalla parte offesa SU IU, quale persona informata dei fatti, l'asserita violazione dell'art. 63 c.p.p., in quanto, come è stato precisato da questa Corte, le dichiarazioni "indizianti" evocate dal primo comma di tale articolo sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato (ad es. calunnia, falsa testimonianza o favoreggiamento personale). Detta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commettere il reato (Cass. Sez. 6, 31-3-2004 n. 21116). Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, d'altro canto, in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum, le dichiarazioni del soggetto che rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti sono legittimamente utilizzabili, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il dichiarante abbia successivamente assunto condizione di indagato/imputato (Cass. Sez. 38261, 9-10-2007 n. 38621). Nel caso di specie, pertanto, le dichiarazioni rese da SU IU sono state legittimamente ritenute utilizzabili dai giudici di merito, in quanto l'iniziale reticenza della parte offesa, subito seguita dalla ritrattazione e dalla manifestazione di volontà, da parte del dichiarante, di offrire il suo contributo di conoscenza rispetto ai fatti d'indagine, non comportava l'assunzione della veste di indagato per reato connesso, che, peraltro, non risulta essere stata assunta nemmeno in seguito dallo SU.
Le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla inutilizzabilità dell'annotazione di servizio del 22-3-2007 a firma del Capitano dei Carabinieri Piasentin circa il colloquio avuto con la parte lesa SU IU, appaiono manifestamente infondate, avendo il giudice del riesame espressamente dato atto, a pag. 2 dell'impugnata ordinanza, che del predetto atto non si è tenuto conto ai fini della provvista indiziaria posta a base del titolo custodiate, fondata sulle dichiarazioni formalmente rese dalla persona offesa SU IU, dal padre SU IC e dagli informatori ascoltati, nonché sul contenuto delle conversazioni intercettate. Le censure formulate in relazione al giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale sul conto di SU IU e SU IC sono inammissibili, involgendo valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.
Il giudice del riesame ha dato ampio conto, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, delle ragioni per cui ha ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della parte offesa SU IU, sottolineando che le stesse, oltre ad essere connotate da particolare specificità e precisione e da non rivelare alcun intento calunniatore, stante l'assenza di qualsiasi antecedente motivo di risentimento e di astio nei confronti delle persone accusate, hanno ricevuto ampi riscontri nelle conversazioni ambientali intercettate (e in particolare nel colloquio registrato in data 19-4-2007 all'interno della vettura dello SU, dal quale emergono i temi oggetto delle richieste estorsive degli indagati e i nomi di taluni degli autori dei reati, e nella conversazione tra presenti captata il 7-5-2002, alla quale hanno preso parte i due SU e il ND, e da cui, sia pure attraverso pochi passaggi, si comprendono ruolo e posizione dei protagonisti), nonché nelle dichiarazioni rese da TR AN (dipendente della ditta della persona offesa e testimone delle conseguenze dell'aggressione subita il 14-3-2007) e dal padre SU IC.
Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da quest'ultimo, il Tribunale ha osservato che le stesse hanno colmato talune apparenti anomalie nel narrato del denunciante in ordine alle condotte di alcuni dei soggetti da lui indicati, tenuti ai margini della vicenda. Tale affermazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si risolve affatto in una mera petizione di principio, essendo accompagnata dal riferimento a specifiche circostanze, riportate nella nota 2 a pag. 5 dell'ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha aggiunto che SU IC ha effettuato rituali individuazioni fotografiche dei soggetti di cui ha parlato in data 14- 5-2007 e 16-5-2007; e ha escluso, in particolare, con argomentazioni prive di manifeste incongruenze logiche, che possano trarsi elementi a sostegno di un'asserita inattendibilità dello SU dall'intercettazione ambientale del 19-4-2007.
Il Tribunale ha altresì spiegato che talune "modestissime" discrasie rispetto al narrato del figlio IU non valgono a minare la valenza di riscontro delle dichiarazioni di SU IC. Al riguardo, in particolare, è stato rilevato, con motivazione congrua sul piano logico, che "la articolazione della vicenda, estremamente complessa e dispiegatasi durante un arco temporale prolungato, e la pluralità degli avvicinamenti, dei contatti e delle richieste susseguitisi, il fatto che a taluno degli incontri nemmeno sembrerebbero essere stati presenti congiuntamente i due SU, come pure che per taluni episodi il racconto di SU IC risulti de relato, sono elementi che complessivamente considerati giustificano e spiegano ampiamente talune differenze (vedi prezzo di vendita dell'appartamento, da SU IC indicato in 20.000,00 Euro inferiore a quanto ricordato da SU IU;
vedi circostanza relativa al nominativo dell'acquirente designato dal Panico - stando allo SU IC - in Montone Giovanbattista di Marigliano) del racconto nel complesso comunque assolutamente sovrapponibile"; e che, comunque, eventuali discrasie non varrebbero ad inficiare "per un verso, l'attendibilità generale dei denuncianti e quella intrinseca del narrato (dettagliato e puntuale, salvo difformità marginali dovute evidentemente anche al trascorrere del tempo ed al susseguirsi di avvicinamenti e incontri) e, per altro, il granitico ed ampiamente riscontrato compendio indiziario". A fronte di tale apparato argomentativo, privo di palesi contraddizioni e incongruenze logiche, le deduzioni svolte dal ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione, si traducono, nella sostanza, in censure di merito che mirano ad inficiare l'apprezzamento espresso dal Tribunale del Riesame in ordine alla valenza indiziaria delle dichiarazioni rese dagli SU. Le doglianze mosse sul punto, pertanto, si risolvono nella richiesta di una rilettura degli atti e di una diversa valutazione delle emergenze processuali, esulante dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22-3-2000 n. 11; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500). In sede di legittimità, pertanto, sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito, essendo la valutazione del peso probatorio degli indizi compito riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 4, 6-7-2007 n. 1324). 2) Il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice del riesame, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, non solo ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità posta a carico dell'indagato, in ragione della contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 dall'art. 275 c.p.p., comma 3, u.p., ma altresì dato atto da un lato della concreta sussistenza di esigenze cautelari preventive, connesse alla pericolosità dell'indagato, desumibile dalla gravità dei fatti in contestazione, e alla necessità di rescindere drasticamente, attraverso la misura custodiate, i collegamenti del medesimo con la pericolosa organizzazione di stampo camorristico facente capo ai fratelli US, e dall'altro dell'esistenza di un serio pericolo per la genuina acquisizione della prova, che potrebbe essere frustrata attraverso l'intimidazione dei denuncianti. 3) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 941 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2008