Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
Sono estranee all'ambito delle dichiarazioni indizianti ed al relativo regime di inutilizzabilità le dichiarazioni rese da persona sentita come testimone, che realizzino esse stesse il fatto tipico di un determinato reato. (Nella specie l'imputato aveva reso sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria in ordine all'episodio di tentato omicidio di cui era rimasto vittima, dichiarando il falso circa l'identità di soggetti autori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2006, n. 29581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29581 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI CO - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 756
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 013271/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA NI, N. IL 30/01/1980;
2) ON AN, N. IL 08/08/1979;
avverso SENTENZA del 13/02/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 28 Giugno 2005 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi dichiarava ON HR colpevole dei reati di ricettazione di una pistola calibro 9, con relativo caricatore inserito, e di detenzione e porto abusivo della stessa. Dichiarava altresì il predetto ON e AL CO colpevoli, in concorso tra loro, di favoreggiamento personale per aver reso false informazioni alla polizia giudiziaria in ordine all'identità dei soggetti autori dell'omicidio tentato nei loro confronti, riferendo di non essere stati in grado di vedere gli aggressori perché i colpi di arma da fuoco al loro indirizzo erano stati erano stati esplosi da ignoti posti alle loro spalle, e non di fronte: come dimostrato, invece, dalle tracce di proiettile rinvenute sulla parte anteriore del ciclomotore su cui viaggiavano al momento dell'agguato.
Per l'effetto condannava lo ON alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito;
e condannava il AL alla pena di mesi due di reclusione, con sospensione della pena.
Il successivo gravame dei due imputati, volto ad eccepire l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico irripetibile - eseguito sulle tracce di sangue, senza avviso al difensore di fiducia - e l'assenza di prova della colpevolezza, era rigettato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza 13 febbraio 2006. Avverso la decisione proponevano distinti ricorsi per Cassazione lo ON ed il AL deducendo, con motivi sostanzialmente affini, la violazione di legge e la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova. In via pregiudiziale, il AL eccepiva l'inutilizzabilità delle sue prime dichiarazioni, rese ai carabinieri, per carenza delle garanzie difensive ed omessa interruzione del suo esame, con invito a nominare un difensore, una volta emersa la discrepanza rispetto alle risultanze di fatto. Assumeva che nelle dichiarazioni successive al giudice dell'indagine preliminare, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva corretto la prima versione, precisando che i soggetti aggressori gli avevano sparato davanti, ma a viso coperto. Lo ON deduceva, a sua volta, l'inutilizzabilità degli accertamenti specialistici irripetibili disposti dal Pubblico Ministero senza l'assistenza del difensore.
All'udienza del 7 luglio 2006 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne l'eccezione pregiudiziale del AL di insussistenza del reato perché le dichiarazioni false sarebbero state da lui rese senza l'assistenza del difensore nel corso delle indagini preliminari si osserva come siano estranee alla nozione di dichiarazioni indizianti ed al relativo regime di inutilizzabilità quelle con le quali la persona ascoltata come testimone integri, in quel momento, la condotta legale tipica di un determinato reato: e ciò, perché il principio nemo tenetur se detegere, cui l'art. 63 c.p.p., è ispirato, tutela chi ha già commesso un reato esimendolo dall'obbligo di rivelare fatti dimostrativi della sua responsabilità; e non pure chi il reato commetta proprio mediante le dichiarazioni in questione (Cass., sez. 6^, 16 Dicembre 2002, n. 17622; Cass., sez. 1^, 9 Ottobre 2001, n. 4454; Cass., sez. 1^, 7 Novembre 2001, n. 45492; Cass., sez. 1^, 5 Ottobre 1999, n. 13758). Anche la censura pregiudiziale di rito dello ON è infondata perché la sentenza impugnata basa l'accertamento di colpevolezza su una pluralità di elementi di fatto, ulteriori rispetto all'accertamento tecnico di cui si deduce la nullità assoluta e sufficienti, di per sè, a sorreggere la decisione: e ciò fa venir meno, in radice, la rilevanza della questione.
Ciò premesso, entrambi i ricorsi tendono ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sulla base di difformi valutazioni di merito, che non infirmano la coerenza logica dell'impianto motivo della sentenza impugnata, saldamente ancorato alle risultanze emerse:
tracce molteplici di proiettili sulla parte anteriore del ciclomotore, ferite ad entrambi i piedi dello ON (incompatibili con la dichiarata provenienza dei colpi da tergo), scia di sangue e dichiarazioni dello stesso ricorrente sulla direttrice di fuga, dopo l'agguato, che hanno condotto al reperimento della pistola clandestina in suo possesso.
I ricorsi devono quindi essere respinti, con la conseguente la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2006