Sentenza 28 marzo 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito, all'esito del giudizio abbreviato, aveva inflitto una pena che si collocava nel minino edittale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, coincidente con il massimo edittale previsto dalla medesima norma all'epoca della decisione di legittimità, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32/2014, applicabile al caso di specie in quanto disciplina più favorevole. Conf. non massimate 6108/14 e 6110/14).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/03/2014, n. 18693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18693 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2014 |
Testo completo
186 9 3 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SETTIMA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 28/03/2014 ORDINANZA SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6105 - Presidente - Dott. ALDO FIALE REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 46004/2013 Dott. RENATO GRILLO Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI MARINI Dott. SANTI GAZZARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente Sentenza ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GE N. IL 09/07/1981 avverso la sentenza n. 11316/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/05/2013 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Con sentenza in data 2/5/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20/9/2012 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui il Sig. EN LA è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 15.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione e cessione di hashish e marijuana) commesso i 6/2/2012. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 5 del citato art.73. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante;
si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148). Il ricorso, infatti, prospetta un lettura diversa dei fatti che è stata motivatamente rigettata dai giudici di primo e secondo grado, i quali non illogicamente hanno valutato le caratteristiche della condotta dell'imputato, la presenza di correi e la non occasionalità del reato, ritenendo tali elementi congiuntamente incompatibili con l'ipotesi di minore gravità. Si tratta di valutazione di merito che in assenza di vizi motivazionali non è suscettibile di censura in sede di legittimità. Osserva, peraltro, la Corte che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti. A seguito dell'intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le condotte illegali viene fissata nell'intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni di reclusione;
la pena scende, poi, all'intervallo fra sei mesi e quattro anni di reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e 5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall'art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23 dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 - G.U. Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014). La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare evidente, posto che la pena base applicata al ricorrente si colloca nei limiti del minimo edittale previsto dalla normativa allora in vigore e viene adesso a coincidere con il massimo previsto dalla disciplina più favorevole oggi applicabile. Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo Così deciso in Roma il 28/3/2014 L'Estensoreinfore DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 MAG 2014 Il Funzionario Giudiziario Michelina Romeo trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra giudizio sul punto. Il Presidente Aloro fale