Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/03/2014, n. 18693
CASS
Sentenza 28 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito, all'esito del giudizio abbreviato, aveva inflitto una pena che si collocava nel minino edittale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, coincidente con il massimo edittale previsto dalla medesima norma all'epoca della decisione di legittimità, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32/2014, applicabile al caso di specie in quanto disciplina più favorevole. Conf. non massimate 6108/14 e 6110/14).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/03/2014, n. 18693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18693
    Data del deposito : 28 marzo 2014

    Testo completo