Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di riesame, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo secondo la regola generale per le pronunce emesse in sede di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3562
Dott. BONITO RA M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 34842/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU EO N. IL 27/08/1961;
avverso l'ordinanza n. 441/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri LA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Calabrese Frnacesco e Aricò Giovanni, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso medesimo. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 9/5/13 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava il ricorso di SO TA cl. 1961 avverso l'ordinanza 26/3/13 del Gip di quel Tribunale che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati (in IB EN, l'11/2/12) di concorso in tentato omicidio in danno di RU RA, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abbietti della supremazia mafiosa, dall'agevolazione e il metodo mafioso di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo A), e di violazione della legge sulle armi (capo B), nonché per i reati (in c.da Pennello di IB MA il 21/3/12) di concorso in omicidio in danno del detto RU RA e tentato omicidio in danno di GL OS e di SC AE, aggravati anch'essi dalla premeditazione, i motivi abbietti della supremazia mafiosa, l'agevolazione e il metodo mafioso di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo C), e di violazione della legge sulle armi (capo D).
Il tentato omicidio.
Verso le ore 15,00 dell'11/2/12, in via Aloè di IB EN (nei pressi della Questura), ignoti sparavano alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo del pregiudicato RU RA (che abitava lì vicino), che veniva attinto al collo. Essendosi accasciato a terra dietro un muretto di cinta, gli altri colpi andavano a vuoto (il segno di uno di essi su una canalina di scolo dell'acqua piovana all'angolo dell'edifico). Solo alcuni giorni dopo (il 17/2/12) si sarebbe accertato che i colpi, in numero di tre (tanti i bossoli ritrovati), erano stati sparati da una carabina IN (risultata rubata in provincia di Lodi il 15/1/11): il fucile era trovato da una coppia di vicini in un locale disabitato, la cui unica finestra era prospiciente il luogo dell'agguato. Meglio ricercati, erano trovati anche i segni degli altri due colpi sulla parete dello stabile sito a fianco di quello abitato dalla vittima e sul muro di recinzione. Fin qui le prime indagini (del tutto reticente lo RU sul possibile movente dell'attentato subito). Con dichiarazioni dell'11/10/12 e del 24/1/13 (effettivamente ucciso lo RU nel marzo 2012) il collaboratore di giustizia BO LE, che si autoaccusava dell'organizzazione di entrambi i delitti, indicava il ruolo avuto nel primo dall'odierno indagato:
dopo una riunione svoltasi 3-4 giorni prima a NI MA (W) a casa, appunto, di LU SO TA, durante la quale, tutti presenti, avevano deciso il delitto, tale LL NZ UE la mattina dell'agguato aveva consegnato a AN AV, IU LA e lo stesso BO il fucile in questione, che andava a prelevare insieme agli altri su un terreno di SO TA.
Poi tutti e quattro si recavano presso lo svincolo autostradale di Serre e lì si lasciavano (LL tornando a NI con la sua Giulietta, gli altri dirigendosi verso IB EN). Il 7/2/12 il collaboratore portava i CC sul luogo dove era stato prelevato il fucile, appunto il terreno nella disponibilità di SO. A riscontro delle dichiarazioni del BO quelle dell'altra collaboratrice di giustizia nel presente procedimento, AN RE, che il 17/9/12 e il 14/12/12 riferiva come il SO avesse interesse agli omicidi materialmente eseguiti dai AN, cui forniva anche aiuto economico, perché i c.d. OP (cui lo RU apparteneva) stavano allargando la loro influenza nel campo delle estorsioni in IB EN, ove i SO erano egemoni.
L'omicidio e i due tentati omicidi.
La sera del 21/3/12, all'interno di una palazzina in via Arenile, venivano attinti da colpi di arma da fuoco RU RA, che rimaneva ucciso, e GL OS e SC AE, che, benché feriti, riuscivano a darsi alla fuga. I due feriti, entrambi appartenenti (come lo RU) al clan dei c.d. OP, raggiungevano separatamente l'ospedale di IB EN. Le prime indagini accertavano che a sparare erano stati due ignoti killer in attesa, sul pianerottolo del 4 piano, del rientro dei tre nel loro alloggio: il primo a salire le scale, lo RU, non aveva avuto scampo;
gli altri due erano riusciti a fuggire e un impianto di videosorveglianza nelle vicinanze aveva ripreso il SC ottenere soccorso da un'auto di passaggio, mentre dei testi riferivano che nell'immediato il GL si era rifugiato in un bar.
Per ciò che riguarda l'odierno indagato il collaboratore di giustizia BO LE (autoaccusatosi dell'organizzazione anche del secondo agguato) riferiva (dichiarazioni dell'11/10/12, 27/11/12, 24/1/13) di altro incontro nella casa in NI MA di SO TA il giorno prima dell'omicidio tra lui stesso, AN AV e detto SO, davanti al quale, chiedendo quegli come procedevano le cose, chiamavano al telefono tale RA MU (ovvero SA RA), che si stava occupando di istruire i due AL (LI VI e UR detto MA il RD) ai quali era stato affidato l'incarico. Dal monitoraggio dell'autovettura Renault Clio del AN, al tempo in uso al BO, si ricavava l'esattezza dei movimenti successivamente riferiti dal collaboratore (non solo la sua visita a NI MA quel pomeriggio del 20/3/12, ma anche altre ancora con i AN e i particolari della sua attesa in macchina o al bar del paese mentre quelli si intrattenevano a parlare col SO sulla spiaggia). Di riscontro, poi, le dichiarazioni di AN RE, di cui già si è detto a proposito del primo tentato omicidio, circa l'alleanza tra i cugini di lei (i AN) e il SO, che tramite loro voleva riprendersi IB EN togliendo di mezzo gli scomodi OP. Infine la conversazione intercettata il 6/2/13 nel bar "Tony" di NI MA, dove il SO parla esplicitamente con tali IE AL e NO LI del suo intento di eliminare SC AE (uno dei due scampati al tentato omicidio del 21/3/12).
Di qui la gravità del quadro indiziario per entrambi gli episodi delittuosi e fa sussistenza delle esigenze cautelari. Ricorreva per cassazione la difesa (con un unico, articolato motivo), deducendo: violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per la mancata considerazione, in generale, delle argomentazioni difensive (1.1) e, specificamente, in relazione al tentato omicidio RU e i connessi reati sulle armi (1.2.: era stata disattesa dal Gip una prima richiesta cautelare del Pm nei confronti di LL NZ UE, che secondo l'accusa sarebbe stato colui che avrebbe prelevato la carabina usata per l'agguato dal terreno del SO) e all'omicidio dello stesso RU, i tentati omicidi GL e SC e i connessi reati sulle armi (1.3.: per tutti i quali reati era ipotizzata una sorta di concorso morale dell'indagato basata solo sulle propalazioni del BO, circa i pretesi incontri preparatori a casa del SO, e della AN, circa il personale movente del SO, nonché su conversazioni intercettate nel vicino bar "Tony", di contenuto generico e quindi non decisivo). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, i difensori il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel giudizio di riesame, come in generale nei giudizi di impugnazione, "il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità" (Cass., 6, sent. n. 7588 del 6/5/99, dep. 11/6/99, rv. 213630: nella specie, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico). È il caso dell'ordinanza impugnata, che ha compiutamente motivato le ragioni a sostegno della propria pronuncia, dimostrando di avere tenuto presente ogni elemento decisivo. Le diverse valutazioni di merito della difesa, appunto in quanto tali, sono estranee al giudizio di legittimità.
Ciò vale per entrambi gli episodi delittuosi, la cui successione è evidentemente connotata da un'unica determinazione omicida. Di contro, quanto al primo episodio, il ricorrente fa valere la mancata convalida del fermo disposto nei confronti del LL (colui che su ordine del SO aveva consegnato ai vibonesi la carabina di precisione usata per il primo agguato allo RU) seguito alle dichiarazioni del BO dell'11/10/12; quanto al secondo, rileva come dall'analisi dei tabulati non sia risultato in alcun modo che TA RA (SA RA) abbia ricevuto sul solo cellulare nella sua disponibilità la telefonata che secondo l'accusa sarebbe partita da NI tra le 13:30 e le 15:00 del 20/3/12, giorno precedente l'omicidio (e nulla di specifico ai due episodi vi era nelle parole del SO intercettate al bar Tony il 6/2/13).
Ebbene, quanto al primo episodio (tentato omicidio dell'11/2/12) la difesa da un lato accomuna indebitamente l'eventuale inconsapevolezza del LL (circa la destinazione dell'arma) a quella del SO (ben diversi i loro ruoli nell'episodio in questione), dall'altro trascura il seguito del procedimento cautelare nei confronti del LL medesimo, che dopo quel primo rigetto registra l'emissione a suo carico di ordinanza di custodia cautelare confermata dal tribunale del riesame (rigettato in data odierna, da questo stesso collegio, il ricorso per cassazione della difesa). Ma al di là di ciò, il provvedimento oggi impugnato relativo al SO è esplicito nell'affermare, sulla base della riscontrata parola del BO, che l'eliminazione dello RU fu decisa 3-4 giorni prima presso l'abitazione del SO a NI MA (presenti lo stesso SO, il LL e, con il BO, AN
AV). La mattina dell'agguato è ancora SO che affida al LL il compito di consegnare al AN, che ancora una volta gli aveva reso visita a NI (il BO e tal IU LA aspettavano in strada in macchina), la carabina IN custodita in un vicino terreno. Quanto riferito dal collaboratore BO è pienamente riscontrato, giusta quanto risulta dall'ordinanza relativa al LL (su cui vi è giudicato cautelare), dai successivi movimenti del LL medesimo, desunti dai tabulati della sua utenza cellulare.
Il pieno coinvolgimento del SO nel tentato omicidio dello RU perpetrato l'11/2/12 non può rimanere senza rilievo nella valutazione del complesso indiziario a suo carico nell'omicidio dello stesso RU consumato il 21/3/12 a IB MA coi tentati omicidi di GL OS e SC AE. La causale è la stessa (la indica con cognizione di causa un membro della famiglia AN come AN RE, prima cugina di AN AV: i c.d. OP (tra i quali lo RU), avversari dei AN nel paese di Stefanaconi, stanno estendendo la loro presenza (imponendo "pizzi") nella vicina città di IB EN, tradizionale feudo dei SO, di cui i AN sono seguaci, sostenuti anche economicamente nella vicenda. Sull'esecuzione del delitto vi è ancora una volta la parola credibile (vedi i riscontri del primo episodio) di BO LE:
l'omicidio dello RU del 21/3/12 è consecutivo al suo tentato omicidio dell'11/2/12 ed eloquenti sono anche i propositi di fisica eliminazione manifestati dal SO, a colloquio al bar Tony di NI con IE AL e NO LI il 6/2/13, nei confronti di quello stesso SC AE scampato all'agguato dell'anno prima dove invece trovò la morte lo RU. Nello stesso colloquio appare evidente il diretto interesse di SO a tutta la vicenda. Non si tratta dunque di una mera adesione (di schieramento) alle azioni, sia pur criminali, di una delle parti in causa, ma di un vero e proprio concorso, morale e materiale, ad una vicenda criminale sviluppatasi nel tempo. Che la parola del BO sul punto specifico della convocazione telefonica fatta dalla casa e alla presenza del SO, nel primo pomeriggio del 20/3/12, di quel RA TA (ovvero SA RA) che stava istruendo i due killer AL (poi divenuti anch'essi collaboratori) che avrebbero materialmente commesso il delitto non sia riscontrata dai tabulati telefonici del cellulare del detto SA non è dirimente: non solo la presenza del BO in quelle ore a casa del SO è confermata dal controllo GPS dei movimenti della Renault Clio in suo uso in quel periodo, ma non vi è alcuna certezza che il solo cellulare in uso all'SA cui quegli avrebbe potuto essere chiamato fosse quello i cui tabulati vennero poi controllati. La convocazione dell'SA è, comunque, circostanza ulteriore e di dettaglio.
Già decisiva per il SO è la provata continuità della sua condotta di rafforzamento, se non di istigazione, dei delitti materialmente commessi dai correi.
Il ricorso, dunque, è infondato per tutti i capi di imputazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014