Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 6128
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Massime1

Nel giudizio di riesame, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo secondo la regola generale per le pronunce emesse in sede di impugnazione.

Commentari2

  • 1Retrodatazione del reato associativo: il giudice dell’esecuzione deve motivare sulla richiesta difensiva, pena l’annullamento (Cass. Pen. n. 34781/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 ottobre 2025

    La massima In tema di esecuzione penale, il giudice che rigetta l'istanza di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p. deve motivare sulla richiesta difensiva di retrodatazione della consumazione del reato associativo, qualora tale elemento costituisca presupposto logico-giuridico per la verifica della pena già espiata. L'omessa considerazione di un argomento decisivo prospettato dalla difesa — anche se contenuto in una memoria — integra vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e comporta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. …

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  • 2Sequestrabile l'auto dello stalker
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 1 febbraio 2017

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 1826/2017), se l'auto rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Ha, infatti, valore la finalità con cui vengono utilizzati i mezzi del disturbo e non la loro natura. Anche se l'auto di per sè non è idonea ad arrecare alcun turbamento effettivo alla vittima, tuttavia essa viene utilizzata, come mezzo di spostamento, per avvicinarsi ad essa e può quindi essere “asservita” al reato integrando un rapporto di nesso strumentale con la commissione del reato. Nel caso esaminato dalla Corte, si è trattato di un “sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi, così …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 6128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6128
Data del deposito : 7 novembre 2013

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