Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2014, n. 16893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16893 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 3031
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 8072/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 8 maggio 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
sentiti, altresì, per la costituita parte civile, l'avv. MARZIO Gianluca, del foro di Roma, che ha depositato conclusioni scritte, e per il ricorrente, l'avv. SANTIA Vittorio, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 8 maggio 2013, ritenuta la penale responsabilità di AN IC in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., per avere egli sparato con una pistola ad aria compressa, in luogo aperto al pubblico transito, dei pallini di plastica in modo atto a molestare le persone, lo condannava alla pena di giustizia.
Il Tribunale con la medesima sentenza assolveva, per insussistenza del fatto, l'AN dal reato di lesioni personali gravi in danno di De BE FU;
disponeva, altresì, che la pena inflitta rimanesse sospesa, condizionando tale disposizione al versamento in favore della costituita parte civile De BE di una provvisionale pari ad Euro 5.000,00.
Ha interposto direttamente ricorso per cassazione, trattandosi di condanna per contravvenzione alla sola pena dell'ammenda, il prevenuto, il quale ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla stessa riconducibilità della condotta attribuita all'AN alla ipotesi criminosa di cui all'art. 674 cod. pen.. Con secondo motivo di impugnazione era censurata la sentenza del Tribunale di Roma, con riferimento alla congruità della motivazione, nella parte in cui era stata ritenuta la sufficienza degli elementi probatori raccolti a carico dell'imputato ai fini della dichiarazione della sua penale responsabilità.
Col terzo motivo era lamentata la concessione della sospensione della pena senza che ne fosse stata fatta richiesta dall'imputato e senza una adeguata motivazione sulla concessione del predetto beneficio. Ancora il ricorrente ha lamentato la concessione del risarcimento del danno in assenza di alcuna prova di esso lamentando, altresì, la misura in cui era stata determinata la provvisionale. Quale ultima ragione di doglianza l'AN ha chiesto che fosse dichiarata la estinzione del reato a lui contestato stante la sua intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato, nei limiti di seguito precisati, deve, pertanto, essere accolto.
Quanto al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la stessa sussumibilità della condotta ascritta all'AN nell'ambito dello schema normativo fissato dall'art. 674 cod. pen. - il quale punisce con la sanzione dell'arresto o dell'ammenda la condotta di chiunque getti o versi in un luogo di pubblico transito ovvero in luogo privato adibito, tuttavia, all'uso comune o, comunque, all'uso di altri, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persona - osserva il Collegio che, già in passato in fattispecie analoga alla presente, questa Corte ebbe a rilevare che l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che consente l'utilizzo di tali armi esclusivamente in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 26 gennaio 2009, n. 3478;
nello stesso senso già in precedenza: Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 13 dicembre 1974, n. 9885). Il principio allora dichiarato dalla Corte appare perfettamente calzante al caso che ora interessa, avendo il Tribunale di Roma, con accertamento di fatto non più suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, rilevato che il prevenuto aveva esploso dal balcone della sua abitazione taluni colpi con una pistola ad aria compressa, in tal modo proiettando sulla pubblica via taluni pallini di plastica bianca.
Nè può accogliersi la tesi del ricorrente, riferita alla mancanza di offensività nella condotta a lui ascritta;
invero non può, infatti, dubitarsi (a prescindere dal caso di specie nel quale il Tribunale ha accertato che non vi è stata in concreto alcuna lesione fisica in danno di chicchessia, tanto che l'AN è stato assolto dal reato di cui al capo B della rubrica a lui contestato) che costituisca fonte di pericolo di offesa o, quanto meno, di molestia per le persone la condotta di chi esploda, indirizzandoli verso un luogo di pubblico transito, dei colpi di pistola ad aria compressa che, ove avessero attinto un qualche bersaglio umano avrebbero cagionato certamente a questo rilevanti disagi. Nessun rilievo ha la circostanza che, secondo le risultanze istruttorie, l'arma utilizzata dall'AN avesse una gittata di circa 35 metri, mentre la De BE si trovava a circa 60 metri dal luogo ove i colpi sono stati esplosi.
Infatti, a prescindere dal dato assai singolare (non adeguatamente considerato dal giudice del merito) che, nei pressi del luogo ove si trovava la De BE al momento in cui sono stati esplosi i colpi in questione, sono stati trovati dei pallini dello stesso tipo di quelli detenuti dal prevenuta - il che fa ragionevolmente ritenere che nella valutazione della gittata dell'arma in discorso i periti non abbiano tenuto conto, come fattore volto a determinarne un considerevole incremento, del fatto che i colpi sono stati esplosi da una quota sensibilmente più alta di quella ove gli stessi hanno terminato il loro tragitto (i testi che hanno visto l'individuo che ha sparato, infatti, riferiscono che il soggetto che sembrava impugnare qualcosa puntandolo verso la loro direzione, si trovava all'interno di un balcone posto al secondo piano del palazzo frontistante), va tuttavia considerato che la esplosione in un luogo di pubblico transito, rende irrilevante la distanza in cui concretamente si trovava la De BE, non potendosi escludere che altre persone potessero trovarsi a distanza anche sensibilmente minore rispetto al punto di sparo a quella in cui si trovava quest'ultima.
Essendo il reato di cui all'art. 674 cod. pen. un reato di pericolo, nel quale pertanto anche la mera messa in pericolo del bene-interesse tutelato dalla norma (la pubblica incolumità) già è chiaro indice della sua offensività, non vi è alcuna incertezza sulla piena integrazione del reato a seguito della condotta attribuita al ricorrente.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione osserva la Corte che nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali rese, anche ma non esclusivamente, da chi si è successivamente costituita parte civile, sono riscontrate dalla circostanza inequivoca che presso la abitazione dell'AN era custodita un'arma compatibile coi proiettili ritrovati sul posto e che proiettili dello stesso tipo sono stati egualmente trovati presso la abitazione del ricorrente;
elementi tutti questi che confortano, attribuendo loro piena attendibilità, le dichiarazioni degli altri testi. Nè è indice di incoerenza argomentativa il fatto che il Tribunale abbia ritenuto di dovere escludere la penale responsabilità dell'attuale ricorrente quanto al reato di lesioni personali, affermandola invece, quanto al reato di cui al capo A della rubrica a lui contestata;
invero la assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine alla imputazione di lesioni personali in danno dello De BE attiene esclusivamente alla non documentata esistenza di conseguenze lesive derivanti a carico della persona della medesima De BE successivamente alla esplosione dei colpi da parte dell'AN, ma nessuna efficacia preclusiva spiega in ordine alla sussistenza del fatto costituente il diverso reato di cui al ricordato capo A.
In ordine alla censura avente ad oggetto la concessione ad opera del Tribunale della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di una specifica richiesta da parte dell'imputato in tal senso, ricorda il Collegio che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che qui si intende convintamente seguire, è inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), - a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 28 maggio 2014, n. 21753). Va, altresì, precisato che, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque adeguata al caso, il Tribunale, richiamando la incensuratezza del prevenuto e la occasionalità della sua condotta, con ciò chiaramente sottintendendo la fausta prognosi in ordine al suo successivo comportamento, ha dato conto delle ragioni sottese alla concessione del beneficio.
Quanto al motivo di censura avente ad oggetto la subordinazione della sospensione condizionale all'avvenuto versamento, in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di una somma liquidata in favore della parte civile a titolo di provvisionale, osserva la Corte, pur consapevole della esistenza di un orientamento in seno a questa stessa Corte nel senso della illegittimità di tale subordinazione (così, infatti, da ultimo ed inter alios Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 11 luglio 2013, n. 29889), ritiene di doversi riportare al precedente indirizzo, secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anche anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 8 gennaio 2009, n. 126;
idem Sezione 1 penale, 11 febbraio 2004, n. 5568). Fondato è, invece, il quarto motivo di censura, avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno civile in favore della parte offesa nonché la determinazione della provvisionale in favore della medesima.
Osserva, infatti il Collegio che il Tribunale ha, expressis verbis, fatto derivare la condanna dell'AN al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita dalla mera affermazione della sua responsabilità penale, quasi che la condanna al risarcimento del danno sia una sorta di indefettibile corollario della ritenuta penale responsabilità.
Rileva, viceversa, questo Giudice che - non diversamente da quanto si verifica allorché il risarcimento del danno civile derivi dalla violazione del generico dovere del neminen laedere, senza che tale comportamento trasmodi anche nella specifica violazione di un precetto il cui rispetto sia presidiato dalla previsione della sanzione penale - anche allorché il danno derivi da reato esso è suscettibile di generare la condanna dell'agente al suo risarcimento in favore di chi lo abbia subito solo in quanto quest'ultimo ne dia adeguata prova e nei limiti in cui esso è risultato provato nel suo ammontare.
Nel caso che interessa, esclusa la responsabilità penale, e di conseguenza anche quella civile, in capo all'AN in ordine al reato di lesioni personali in danno della De BE, essendo il prevenuto stato assolto dalla predetta imputazione con la più ampia formula perché il fatto non sussiste, il titolo di eventuale responsabilità civile a carico dell'odierno ricorrente potrebbe essere, astrattamente, ricondotto solo alla violazione dell'art. 674 cod. pen.. Tale responsabilità risarcitoria, tuttavia, ed il danno civile che ne costituisce il presupposto, anche tenuto conto della particolarità del reato ora in questione, la cui repressione è volta alla tutela della incolumità pubblica e non di un interesse relativo ad uno specifico soggetto, debbono conseguire alla realizzazione di uno specifico fatto lesivo di una posizione giuridica della parte offesa qualificabile come diritto soggettivo della cui esistenza (anche se, in questa sede in cui è richiesta la sola condanna generica ai risarcimento del danno, non dell'ammontare del valore della relativa lesione), è onere della parte che intende conseguire il ristoro fornire la prova.
Parimenti può in sostanza dirsi per quanto riguarda la provvisionale, in ordine alla quale, sebbene, non sia necessaria, ai fini della sua liquidazione, la prova dell'ammontare del danno stesso, è sufficiente che emerga, in termini tuttavia di certezza, la sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 17 dicembre 2007, n. 46728). Nel caso in esame, anche con riferimento alla liquidazione della provvisionale, il Tribunale di Roma non ha in alcun modo motivato la propria determinazione, avendo provveduto alla sua quantificazione solo sulla base della testuale seguente espressione, priva di concludenza al fine in esame: "atteso il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti".
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata quanto alle determinazioni civili, con rinvio, allo specifico scopo di accertamento ed eventuale liquidazione del danno civile al cui ristoro potrebbe essere condannato l'odierno ricorrente, al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà in ordine anche al regolamento fra le parti private delle spese del presente giudizio.
Con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, afferente alla intervenuta prescrizione del reato de quo, la riconosciuta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione impone la verifica della eventuale incidenza del tempo trascorso dal verificarsi dei fatti sulla perdurante rilevanza penale del reato di cui alla residua imputazione gravante sull'Orlandi. A tale proposito deve osservarsi che, trattandosi di contravvenzione punita alternativamente con l'ammenda o con l'arresto per un tempo non superiore ai 4 anni, il termine massimo necessario per la prescrizione del reato de quo è pari ad anni 5 (anni 4 più un quarto in presenza di fattori internativi), cui deve sommarsi l'ulteriore periodo di mesi 7 e giorni 21, nel corso del quale, stante i rinvii del processo dovuti alla impossibilità della sua celebrazione per l'astensione dalle udienze degli avvocati, il termine in questione è rimasto sospeso.
Posto, pertanto, che il reato in questione è stato commesso in data 29 settembre 2007, il termine prescrizionale del medesimo è maturato lo scorso 20 maggio 2013.
Di conseguenza non sussistendo gli elementi per un proscioglimento del ricorrente con formula per lui più favorevole, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento agli effetti penali per essersi il residuo reato contestato al ricorrente, estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per prescrizione e, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015