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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 519/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.08.1964 e residente a [...],
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...].
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Sette (C.F.: presso il CodiceFiscale_3 cui studio in Scalea (CS) alla via T. Campanella n. 261 hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 22 maggio 2024, stante il matrimonio concordatario contratto in Scalea il
02.07.1983 e registrato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 18 parte II Serie B dell'anno 1983, con opzione per il regime della comunione dei beni, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare.
I coniugi ricorrenti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, rilevano l'insussistenza dei presupposti per una riconciliazione ed insistono congiuntamente nella richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni concordate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza parziale del 16.08.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente per un tempo Parte_1 Parte_2 superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso:
1) Il IG. trasferirà la residenza nella dipendenza dell'attuale casa Parte_2 familiare (sita in Scalea alla via Impresa) già di proprietà esclusiva della IG.ra
che ad esso la cede in godimento d'uso, a titolo gratuito;
Parte_1
2) La IG.ra continuerà a risiedere nella casa familiare, (sita in Scalea Parte_1 alla via Impresa) già di sua proprietà esclusiva;
3) Nulla dispongono sull'assegno di mantenimento potendo provvedere, ognuno dei coniugi, al proprio sostentamento e nulla hanno a pretendere uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 519/2024, così provvede: Pt_2
- pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Scalea il 02.07.1983 e registrato nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto comune al n. 18 parte II Serie B dell'anno 1983;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 519/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.08.1964 e residente a [...],
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...].
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Sette (C.F.: presso il CodiceFiscale_3 cui studio in Scalea (CS) alla via T. Campanella n. 261 hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 22 maggio 2024, stante il matrimonio concordatario contratto in Scalea il
02.07.1983 e registrato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 18 parte II Serie B dell'anno 1983, con opzione per il regime della comunione dei beni, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare.
I coniugi ricorrenti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio 2025, rilevano l'insussistenza dei presupposti per una riconciliazione ed insistono congiuntamente nella richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni concordate in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza parziale del 16.08.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente per un tempo Parte_1 Parte_2 superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso:
1) Il IG. trasferirà la residenza nella dipendenza dell'attuale casa Parte_2 familiare (sita in Scalea alla via Impresa) già di proprietà esclusiva della IG.ra
che ad esso la cede in godimento d'uso, a titolo gratuito;
Parte_1
2) La IG.ra continuerà a risiedere nella casa familiare, (sita in Scalea Parte_1 alla via Impresa) già di sua proprietà esclusiva;
3) Nulla dispongono sull'assegno di mantenimento potendo provvedere, ognuno dei coniugi, al proprio sostentamento e nulla hanno a pretendere uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1 [...]
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 519/2024, così provvede: Pt_2
- pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Scalea il 02.07.1983 e registrato nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto comune al n. 18 parte II Serie B dell'anno 1983;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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