Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
i LA CORTE SUPREM5 535 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO I CASSAZIONE Oggetto Recess SEC 80013 SEZIONE PRIMA CIVILE s cut soc. it PERSICE FACCIA TERMINE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANJUALE - GIUDICATE LOSAVIO PresidenteDott. Giovanni R.G. N. 5663/99 Cron..-12083 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 2008 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 27/11/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente 632 S E N TENZA sul ricorso proposto da: 7 studio IL SOLE 24 ORE 08: C SC RO AN, elettivamente domiciliato in 6000 per 13 APR. 2001 ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l'avvocato CIUTI JERE DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDONE MICHELE, giusta procura in calce al ricorso;
CELLERIA - ricorrente contro 00663761 ME SC RO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato CANCELLERIA PAPPALARDO MARISA, che lo rappresenta e difende 2000 unitamente all'avvocato DADONE EUGENIO, giusta procura 2214 a margine del controricorso;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE - ResecutivelRichiesta PALARA avversO la sentenza n. 1277/98 della Corte d'Appello dal Sig. per diritti L.28.00248Bl di TORINO, depositata il 10/12/98; il 2.5 MAC 2081 ER CA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ciuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LV LL che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLARIA BC299498 BC299470 BC233475 THARE TO OL, CANCELLERIA LIRE 10000 ANCELLERN O G712879/ 6712884 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 13.X.1993 il Tribunale di Torino dichiarò il fallimento della società Giochilandia di AJ EN e C., che con sentenza del 7- 20.6.1995 estese a CO RO EL, socio accomandatario nel periodo 29.3.1971 31.7.1992. Il CO propose opposizione assumendo che all'atto della cessione della sua quota, in favore del socio AJ EN, la società non versava in stato di insolvenza, giacchè il passivo esistente all'epoca, di L.80.926.157, era superato dalla merce di magazzino, pari ad almeno 400 milioni. Il fallimento resistette e il Tribunale di Torino respinse la opposizione con sentenza 13- 31.1.1998, affermando che la dichiarazione di fallimento del socio receduto è svincolata dal termine dell'art. 10 L.F. e che è rilevante che la insolvenza riguardi obbligazioni anteriori al recessO e non anche che preesista ad esso ovvero che il loro inadempimento lo abbia preceduto. CO RO EL propose appello, che la Corte di Appello di Torino respinse, dichiarando inammissibile il motivo con cui era stata invocata l'applicazione dell'art. 10 L.F., al pari di quello che aveva negato l'insolvenza, perché le 3 obbligazioni non erano scadute, ed infondato quello con cui era stata sostenuta la esigenza che la insolvenza fosse preesistita al momento del recesso. A riguardo la corte territoriale ha rilevato che era sufficiente che le obbligazioni fossero preesistite e che comunque anche la insolvenza risultava già alla data del recesso. На proposto ricorso per cassazione CO RO EL, con tre motivi illustrati da memoria, resistito dal curatore del fallimento che ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 187 IV ° comma c.p.c. e la impugnata, in im motivazione della sentenza omessa ordine alla mancata ammissione della prova हु testimoniale e della consulenza tecnica, richieste anche in appello, e alla mancata acquisizione del fallimentare, utili ad escludere lafascicolo insolvenza della società, alla data del suo recesso. Con il secondo viene denunziata la falsa applicazione applicazione dell'art.342 c.p.c., in riferimento alla ritenuta genericità, da parte della corte di merito, della doglianza relativa alla circostanza che le tre obbligazioni della società, che il giudice di primo grado aveva ritenuto essere scadute alla data del recesso, in realtà non lo erano. Afferma il ricorrente che la laconicità del motivo di appello era derivata dal fatto che il primo giudice non aveva esaminato compiutamente il punto controverso ed osserva che, comunque, la genericità era stata sanata dalla costituzione dell'appellato; nega che i debiti che avevano determinato lo stato di insolvenza fossero preesistiti al recesso. Con il terzo motivo CO RO EL denunzia la falsa applicazione dell'art. 147 L.F., wy deducendo la erroneità della affermazione della corte territoriale, secondo cui non era necessario, per la estensione del fallimento, che la insolvenza preesistesse al recesso, quanto che preesistessero le obbligazioni;
al contrario la insolvenza, che era inesistente, come dimostrato dalle giacenze di magazzino e dal fatto che i debiti contratti nel 1992 dalla società non erano scaduti a quella data, sarebbe un presupposto necessario di siffatta estensione. I motivi di censura sono tutti inammissibili in quanto propongono questioni sottratte al sindacato 5 di legittimità. In ordine al primo, le ragioni di inammissibilità derivano dalla genericità della censura e dalla mancata articolazione dei mezzi di prova. Assume il ricorrente che, in quanto inquisitorio, il giudizio di opposizione a sentenza è retto dal dichiarativa di fallimento non prova, potendo gli principio dell'onere della acquisiti di ufficio elementi di giudizio essere dal giudice, il quale può porre a base del proprio convincimento prove non dedotte dalle parti, ed aggiunge di avere comunque offerto la prova orale e richiesto la consulenza tecnica, tendenti a dimostrare la insussistenza dello stato di کے insolvenza al momento del recesso, al di là del dovere del giudice di merito di consultare il per desumere gli elementi fascicolo fallimentare, utili in tal senso. L'assunto, che è nettamente smentito dalla indagine compiuta dal giudice di merito oggetto del terzo motivo di impugnazione, di cui appresso con riferimento sia alla persistenza, nel momento della dichiarazione di fallimento, delle obbligazioni presenti all'atto del recessO del CO, sia allo stato di insolvenza, giudicato 6 persino risalente a quella data, è comunque privo del necessario carattere della specificità, posto che non indica le circostanze in forza delle quali l'esame, di cui si addebita la omissione alla corte di merito, avrebbe prodotto il risultato contrario alla decisione impugnata. Né risulta specificata la ragione della dedotta violazione della norma processuale invocata, incomprensibile essendo la argomentazione "che le prove offerte dovevano essere ritenute rilevanti secondo il disposto c.p.c.", posto che taledell'art. 187 IV° comma disposizione si limita a stabilire che "qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279 II° comma n.4, i termini di cui all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati 5 dal giudice istruttore su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui"; mentre del tutto inosservato è rimasto il principio che nel giudizio di legittimità il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla sola base dell'atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e decisività delle deduzioni disattese (Cass. 2894/1999; 7 10913/1998; 8249/1997). Quanto al secondo motivo, la denunzia di falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., addebitata alla corte territoriale per aver considerato generica la censura alla sentenza di primo grado, che aveva causa della suaobbligato alla laconicità a genericità sul punto, finisce per essere una doglianza sul mancato apprezzamento della circostanza prospettata, secondo cui le tre obbligazioni" che avrebbero successivamente concorso alla pronunzia di fallimento, al momento della uscita del CO, non erano scadute", al pari delle esposizioni verso gli istituti di credito, e per costituire una critica non consentita alla motivazione della sentenza di primo grado ed una altrettanto inammissibile sollecitazione ad una valutazione di merito;
mentre, se considerata sotto il rigoroso profilo della violazione di legge, con cui è stato formalmente prospettato, il motivo risulta privo di fondamento, in quanto la corte territoriale ha disatteso la censura, per il fatto che non aveva spiegato "per quale ragione mai le obbligazioni pacificamente contratte dalla società durante la amministrazione del CO non fossero ancora 8 scadute". Quanto, infine, al terzo motivo, la ragione della inammissibilità è nel fatto, anch'essa, che attraverso la deduzione della falsa applicazione di norme (art. 147 L.F.), si contesta la valutazione di merito compiuta dalla corte di appello, prima premettendo in via generale che per la estensione del fallimento è necessaria la preesistenza della insolvenza contrariamente all'assunto della sentenza impugnata e poi sostenendo che quella insolvenza in fatto non c'era, in quanto all'atto del recesso i debiti contratti dalla società non erano scaduti e le giacenze di merci erano cospicue. La corte piemontese, dopo aver richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto, soggetta al solo limite che la insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte dalla medesima prima del recesso del socio, ha comunque rilevato che lo stato di decozione rimontava alla data del 31.7.1992, in quanto già allora la società non era in grado di fronteggiare con mezzi normali le obbligazioni" posto che lo stesso CO si 9 limita ad ipotizzare che con lo smobilizzo totale del magazzino si sarebbero potuti pagare i debiti", affermazione che, in quanto suppone l'anomalia del mezzo di pagamento, rivela la situazione di insolvenza già all'atto del recesso. На poi aggiunto che l'analisi dei bilanci, compiuta attraverso il confronto di quelli presentati ai fini fiscali con quelli civilistici, da cui erano emerse rimanenze reali inferiori alla metà di quelle adombrate e vistose perdite di esercizio, e la consistenza delle passività alla data predetta, rivelavano un indiscutibile stato di decozione, sicchè del tutto improponibili sono la critica alla valutazione delle risultanze probatorie, riproposta ے ک in questo grado, e l'assunto di supposte carenze di effettuati persino con riferimento allaprova, statuizione dei giudici di primo grado, essi risolvendosi in censure ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito _ che li ha compiuti processuali attraverso l'esame concreto dei dati disponibili, congruamente motivati e nella prospettazione di difformità tra il significato ed il valore da lui attribuito agli elementi delibabili e le attese e deduzioni della parte a riguardo (Cass. 4347/1999; 3615/1999; 6189/1995). 10 Con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha richiamato le decisioni 66/1999 e con le quali, 314/2000 della Corte Costituzionale, è stata dapprima dichiarata rispettivamente, legittimità questione di infondata la costituzionale dell'art. 147 L.F., nella parte in cui non prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile possa essere pronunciata entro un periodo predeterminato come accade per l'imprenditore individuale, dovendosi l'art. 147 interpretare nel senso che il fallimento del socio può essere dichiarato ai sensi degli artt. 10 e 11 L.F. solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale;
e poi illegittimo il primo comma My "nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata”. Per l'effetto il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La richiesta deve però essere disattesa. Se, infatti, è incontrovertibile la rilevabilità di ufficio della illegittimità 11 costituzionale della norma, in relazione al dovere del giudice di non applicare le disposizioni di cui sia stata dichiarata la illegittimità anteriormente alla decisione ecostituzionale persino anteriormente alla sua pubblicazione, è altrettanto pacifico da un lato che la questione di incostituzionalità non possa essere sollevata di ufficio, se manchino elementi di collegamento con l'oggetto del giudizio definito dai motivi del ricorso (Cass. SS.UU. 1368/1992; Cass. 6954/1999) e dall'altro, che la pronunzia di incostituzionalità sopravvenuta alla proposizione del ricorso resta senza effetti, quando la regola in essa contenuta . 3 ed espunta dall'ordinamento in esito all'incidente di costituzionalità riguardi un punto della controversia che non ha formato oggetto dei motivi del ricorso;
e ciò in quanto l'art. 136 Cost. va coordinato con il principio generale del procedimento per cassazione, per il quale la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso la individuazione delle censure espresse nei motivi del ricorso e sulla base di esse (Cass. SS.UU. 1368/1992; Cass. 2984/1998; 5195 e 4033/1991). Ciò posto, va rilevato che con il secondo 12 motivo di appello CO RO EL, invocando l'art. 10 L.F., dedusse che "l'ex socio non analogica fallisce in virtù dell'applicazione dell'art. 147 L.F. ma in conseguenza del principio stabilito dallo stesso art. 10 L.F." e la Corte territoriale richiamò a riguardo quanto affermato dal primo giudice e cioè che la estensione al socio si verifica in applicazione del principio di cui I ° C.C. ed è pronunciata ex all'art. 2290 C. art.147 L.F., non in quanto il fallito sia imprenditore, ma in quanto è fallita la società; e poiché detta ultima norma non pone alcun termine per l'estensione, salvo la chiusura del fallimento, ritenne inapplicabile l'art. 10. Aggiunse la corte di appello che l'appellante non si era neppure dato cura di criticare l'argomento relativo alla inapplicabilità, limitandosi ad asserire immotivatamente il contrario. Con il ricorso per cassazione, nel lamentare la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., CO che egli avevaRO EL ha dedotto specificamente impugnato la sentenza di primo grado perché non aveva "tenuto conto del fatto che al momento dell'uscita dalla società non sussistevano quelle obbligazioni sociali che successivamente 13 hanno concorso a determinare lo stato di insolvenza", sicchè, non essendo stata la doglianza più riproposta con riferimento all'applicazione dell'art. 10 L.F., la relativa statuizione passata in giudicato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L. di cui L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L. 3120 000 di cui L.
3.000.000 per onorari. 80000 Roma, 27.11.2000 330000 Il Relatore Il Presidente богонитвасит жик UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 11 MAG. 200 .
4. Registrato in dota! vertata...330000 al n.22188 (lire Trecento cutou P. Il Dirigente fea Servizi (D.ssa Maria DI FILIPPO) Il Responsabile Scrufio Anti Giudiziari (DJ M. ZICHINI) 001 14