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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 11.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
tra
e , nella loro qualità di genitori Parte_1 Controparte_1
di , nato il [...]rappresentati e difesi dall'Avv. S. Persona_1
Pattarini;
e
con l'Avv. C. Santanoceto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convengono in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l' , formulando le seguenti conclusioni: “▪accertare e dichiarare CP_2
l'insussistenza del credito preteso dall' e comunque l'irripetibilità delle CP_2 somme percepite dal ricorrente dall'1/04/2014 e il 31/07/2024 per i motivi sopra
1 dedotti;
dichiarare invalida, inefficace e comunque disapplicare la richiesta dell' datata 12.06.2024 di ripetizione di € 27.488,59 per i motivi di cui in CP_2 atti, per l'infondatezza della medesima, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum oltre che prescritte;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Pattarini, antistatario”.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande. CP_2
Rileva anzitutto il Giudicante che all'udienza di discussione le parti chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
CP_ poiché l' nel corso del giudizio ha proceduto in via di autotutela all'annullamento dell'indebito impugnato.
Osserva il Tribunale che è indubbio che sia venuto meno l'interesse delle parti CP_ ricorrenti alla naturale definizione del giudizio di merito, in quanto l' ha annullato la pretesa creditoria impugnata.
Con riferimento al regolamento delle spese processuali appare opportuno disporre una compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della
CP_ circostanza che l' previdenziale si è attivato per risolvere la vicenda a seguito della instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e , nella loro Parte_1 Controparte_1
CP_ qualità di genitori di nei confronti dell' così provvede: Persona_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali delle parti ricorrenti che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 6.580,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. S.
Pattarini dichiaratosi anticipatario.
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
2
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 11.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
tra
e , nella loro qualità di genitori Parte_1 Controparte_1
di , nato il [...]rappresentati e difesi dall'Avv. S. Persona_1
Pattarini;
e
con l'Avv. C. Santanoceto. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 le parti ricorrenti indicate in epigrafe convengono in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, l' , formulando le seguenti conclusioni: “▪accertare e dichiarare CP_2
l'insussistenza del credito preteso dall' e comunque l'irripetibilità delle CP_2 somme percepite dal ricorrente dall'1/04/2014 e il 31/07/2024 per i motivi sopra
1 dedotti;
dichiarare invalida, inefficace e comunque disapplicare la richiesta dell' datata 12.06.2024 di ripetizione di € 27.488,59 per i motivi di cui in CP_2 atti, per l'infondatezza della medesima, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum oltre che prescritte;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Pattarini, antistatario”.
L' , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande. CP_2
Rileva anzitutto il Giudicante che all'udienza di discussione le parti chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
CP_ poiché l' nel corso del giudizio ha proceduto in via di autotutela all'annullamento dell'indebito impugnato.
Osserva il Tribunale che è indubbio che sia venuto meno l'interesse delle parti CP_ ricorrenti alla naturale definizione del giudizio di merito, in quanto l' ha annullato la pretesa creditoria impugnata.
Con riferimento al regolamento delle spese processuali appare opportuno disporre una compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della
CP_ circostanza che l' previdenziale si è attivato per risolvere la vicenda a seguito della instaurazione del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e , nella loro Parte_1 Controparte_1
CP_ qualità di genitori di nei confronti dell' così provvede: Persona_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali delle parti ricorrenti che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 6.580,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. S.
Pattarini dichiaratosi anticipatario.
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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