Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1706/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Giardina, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Giannico, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Lucio Greco, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.05.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000444000 e gli avvisi di addebito n. 59120190001529374000, n. 59120190002637084000, n. 59120190002932058000 e n.
59120200000012649000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con Controparte_2
condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,, la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
In primo luogo, occorre rilevare come non meriti accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass., Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017, n. 26166).
Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di nullità della comunicazione qui opposta per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora, atteso che la nota n. 2 inserita a pag. 16 – in cui è specificato che “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili” - contiene un espresso richiamo all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973,
a tenore del quale “Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tanto premesso, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120190001529374000, n. 59120190002637084000, n. 59120190002932058000 e n.
59120200000012649000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Segnatamente, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che gli avvisi di addebito qui CP_1
impugnati sono stati ritualmente notificati l'11.12.2019, il 14.01.2020 e il 14.02.2020 e, pertanto, dato che i suddetti atti non hanno formato oggetto di opposizione né nel merito né per vizi di forma rispettivamente nei quaranta e nei venti giorni successivi, deve ritenersi definitivamente cristallizzata la pretesa ivi rappresentata, con conseguente rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c. Sul punto, va altresì precisato – a fronte del disconoscimento operato da parte ricorrente in sede di note di udienza - che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24 giugno 2022, n. 20451, che riprende, tra le altre, Cass, 27 aprile 2004, n. 8032), “ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che
l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto
l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 4.400,00 euro (2.200,00 euro ciascuna) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge. Così deciso in Agrigento, il 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo