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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/05/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6467/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6467/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 [...]
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. Parte_1
; Parte_1
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CACCIAPAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
RITANGELA e , con elezione di domicilio in C/O AVV.PREZIUSO E. C/O AVV.
D'AMELJ RENATO 71110 FOGGIA, presso l'avv. CACCIAPAGLIA RITANGELA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 28/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 3 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.19 a mezzo p.e.c., l'avv. Parte_1
ha citato la società per l'udienza del 25.07.2019 chiedendo:
[...] Controparte_1
“a) La declaratoria di nullità del preavviso di rilascio ai sensi dell'art. 608 c.p.c. notificato in data 16.10.18, per asserita difformità dell'oggetto del rilascio rispetto agli elementi identificativi del decreto di trasferimento, oltre agli effetti del trasferimento anteriore dei diritti patrimoniali relativi in capo al terzo proprietario;
b) L'accertamento dell'ininfluenza dell'esecuzione di rilascio avvenuta in data
20.02.2019, essendo la stessa asseritamente priva di definitività per opposizione di cui al ricorso r.g. n. 558/19;
c) L'accertamento dei danni da quantificarsi in corso di causa derivanti dalle azioni intraprese dalla convenuta;
d) La riforma dell'ordinanza della fase sommaria con effetti sulle spese legali;
e) Il ristoro delle spese legali e competenze.”
Il giudizio ha ad oggetto l'ordinanza del GOT avv. Benedizione emessa in data 14.01.19
a seguito del giudizio di opposizione di terzo promosso dall'avv. Parte_1
avverso preavviso di rilascio per la data del 9.11.18 e notificato il 16.10.18.
Il 17/07/2019 si è costituita la società contestando integralmente le Controparte_1
domande attoree ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente osservato, come correttamente eccepito dalla convenuta e in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 16608/2019,
l'attrice non ha dimostrato la propria legittimazione attiva, non avendo fornito prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti, l'atto di costituzione di rendita vitalizia trascritto il 28.06.2007, sul quale l'attrice fonda il proprio asserito diritto di proprietà, è stato dichiarato nullo, invalido ed inefficace in quanto successivo all'iscrizione ipotecaria n. 23594/3299 del 15.07.1994 e al pignoramento trascritto in data 19.10.05 dal creditore procedente.
pagina 2 di 3 Sul punto l'ordinanza di rigetto emessa nel reclamo rg. 14530/2020 Trib Bari (dr.ssa
Napoliello), ha chiarito che “l'atto di costituzione di rendita vitalizia non ha attribuito all'Avv. alcun diritto di proprietà, risultando inidoneo a dare esecuzione al Pt_1
precedente contratto preliminare, con conseguente cessazione degli effetti prenotativi della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis per decorrenza dei termini”.
In secondo luogo, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato sent. n. 2417/2019), l'asserita difformità tra l'oggetto del rilascio e gli elementi identificativi del decreto di trasferimento è stata già valutata e respinta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 25.09.2018, che ha accertato la piena corrispondenza tra il bene oggetto del decreto di trasferimento e quello oggetto del rilascio.
Quanto alla domanda risarcitoria, in conformità con quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento sent. n. 869/2019), l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza e dell'entità del danno asseritamente subito, né ha dimostrato il nesso causale tra la condotta della convenuta e il pregiudizio lamentato.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 6467/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande proposte dall'avv. ; Parte_1
2) Conferma nel merito l'ordinanza del GOT dr. Benedizione del 14.01.19;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Bari, il 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Vincenzo LISO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6467/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 [...]
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. Parte_1
; Parte_1
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CACCIAPAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
RITANGELA e , con elezione di domicilio in C/O AVV.PREZIUSO E. C/O AVV.
D'AMELJ RENATO 71110 FOGGIA, presso l'avv. CACCIAPAGLIA RITANGELA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 28/04/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 3 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.19 a mezzo p.e.c., l'avv. Parte_1
ha citato la società per l'udienza del 25.07.2019 chiedendo:
[...] Controparte_1
“a) La declaratoria di nullità del preavviso di rilascio ai sensi dell'art. 608 c.p.c. notificato in data 16.10.18, per asserita difformità dell'oggetto del rilascio rispetto agli elementi identificativi del decreto di trasferimento, oltre agli effetti del trasferimento anteriore dei diritti patrimoniali relativi in capo al terzo proprietario;
b) L'accertamento dell'ininfluenza dell'esecuzione di rilascio avvenuta in data
20.02.2019, essendo la stessa asseritamente priva di definitività per opposizione di cui al ricorso r.g. n. 558/19;
c) L'accertamento dei danni da quantificarsi in corso di causa derivanti dalle azioni intraprese dalla convenuta;
d) La riforma dell'ordinanza della fase sommaria con effetti sulle spese legali;
e) Il ristoro delle spese legali e competenze.”
Il giudizio ha ad oggetto l'ordinanza del GOT avv. Benedizione emessa in data 14.01.19
a seguito del giudizio di opposizione di terzo promosso dall'avv. Parte_1
avverso preavviso di rilascio per la data del 9.11.18 e notificato il 16.10.18.
Il 17/07/2019 si è costituita la società contestando integralmente le Controparte_1
domande attoree ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
Va preliminarmente osservato, come correttamente eccepito dalla convenuta e in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 16608/2019,
l'attrice non ha dimostrato la propria legittimazione attiva, non avendo fornito prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti, l'atto di costituzione di rendita vitalizia trascritto il 28.06.2007, sul quale l'attrice fonda il proprio asserito diritto di proprietà, è stato dichiarato nullo, invalido ed inefficace in quanto successivo all'iscrizione ipotecaria n. 23594/3299 del 15.07.1994 e al pignoramento trascritto in data 19.10.05 dal creditore procedente.
pagina 2 di 3 Sul punto l'ordinanza di rigetto emessa nel reclamo rg. 14530/2020 Trib Bari (dr.ssa
Napoliello), ha chiarito che “l'atto di costituzione di rendita vitalizia non ha attribuito all'Avv. alcun diritto di proprietà, risultando inidoneo a dare esecuzione al Pt_1
precedente contratto preliminare, con conseguente cessazione degli effetti prenotativi della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis per decorrenza dei termini”.
In secondo luogo, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di
Stato sent. n. 2417/2019), l'asserita difformità tra l'oggetto del rilascio e gli elementi identificativi del decreto di trasferimento è stata già valutata e respinta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 25.09.2018, che ha accertato la piena corrispondenza tra il bene oggetto del decreto di trasferimento e quello oggetto del rilascio.
Quanto alla domanda risarcitoria, in conformità con quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento sent. n. 869/2019), l'attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza e dell'entità del danno asseritamente subito, né ha dimostrato il nesso causale tra la condotta della convenuta e il pregiudizio lamentato.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa n. 6467/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande proposte dall'avv. ; Parte_1
2) Conferma nel merito l'ordinanza del GOT dr. Benedizione del 14.01.19;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Bari, il 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Vincenzo LISO
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