TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1257/2023 R.G
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Portici alla Parte_1 C.F._1
Via A. Diaz, 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba (C.F.
) che la rappresenta e difende C.F._2
Ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
NF EP, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7.3.2023, la pare ricorrente ha dedotto che con comunicazione del 10/11/2020 l' la informava la ricorrente che risultava un debito pari ad €
CP_1
6480,23 per il periodo dal 01/06/2017 al 28/02/2019 sulla pensione cat. INVCIV
n. 07170312, senza peraltro indicare le motivazioni a sostegno della richiesta, ma indicando genericamente «Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante» ; che in data 06/06/2022 proponeva ricorso amministrativo, ma l' non dava alcun seguito allo stesso. CP_1
Ha precisato che le somme richieste venivano erogate spontaneamente dall' e che non sono ripetibili le somme percepite in buona fede CP_1 dall'accipiens, atteso che alla parte non veniva comunicata la sospensione della prestazione che sarebbe seguita ad una revisione delle condizioni di salute per verificare la permanenza dello stato invalidante al fine di continuare a percepire la prestazione. Ha dunque concluso nei seguenti termini: «
1. fissare udienza di comparizione delle parti;
2. dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di CP_1 restituzione della somma di € 6480,23 per le causali innanzi esposte e per l'effetto condannare l'Istituto alla restituzione degli importi eventualmente CP_ trattenuti;
3. Condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario».
1 CP_ Si è costituito l , deducendo che la notifica della convocazione a visita non era andata a buon fine per indirizzo insufficiente, mentre era giunto a destinazione il verbale della visita. Ha infine precisato che l'indebito non è stato messo in esecuzione e ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, stante la natura documentale, è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Giova esaminare la disciplina applicabile. Il primo comma dell'art. 37, L. 448/1998 stabilisce che, nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'Amministrazione disponga la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo e, se entro novanta giorni dalla notifica della sospensione ovvero dalla richiesta di giustificazione l'assistito non fornisca idonea motivazione circa la mancata presentazione a visita, provveda alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Dal confronto della superiore disciplina con quella prevista dall'ottavo comma della medesima norma (secondo cui in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari l'Amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica) risulta chiaramente come il legislatore abbia voluto disciplinare diversamente l'ipotesi di mancata presentazione a visita da parte dell'interessato e quella dell'accertamento negativo, all'esito di visita, della permanenza dei requisiti sanitari richiesti per il godimento del beneficio. Infatti, mentre nel primo caso la revoca delle provvidenze avviene con decorrenza dalla (eventuale) sospensione dei pagamenti, nel secondo caso l'efficacia della revoca è retrodatata alla data della visita. Vista l'evidente ragionevolezza della superiore distinzione, in questa sede appare sufficiente evidenziare come la differente disciplina si giustifichi pienamente in ragione della diversa conoscenza che l'assistito ha della causa di revoca, oltre che nella differente motivazione che conduce alla revoca stessa. La regola in questione, dunque, va ritenuta pienamente conforme al principio di settore secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la
2 erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020). Il principio appena citato, infatti (è bene precisarlo), trova costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità, sebbene la Corte di Cassazione, del tutto opportunamente, si preoccupi di distinguere caso per caso le ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia consentita e quelle in cui sia preclusa: a ben guardare, però, ogni controversia concernente il problema in questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte risulta decisa in base al principio dell'affidamento che l'assistito ripone nella spettanza del beneficio, escludendosi la ripetibilità, dunque, soltanto nei casi in cui la posizione del beneficiario sia radicalmente incompatibile con un legittimo affidamento. CP_ Questi i principi generali della materia, nel caso in esame l ha dedotto quanto segue: «L'indebito n. 14846741 di € 6.480,23 riferito al periodo 01/06/2017 - 28/02/2019 deriva dalla revoca della prestazione INVCIV n. 044- 510007170312 a seguito dell'assenza a visita di revisione fissata per l'11.05.2017. L'invito a visita è stato inviato il 01/04/2017 (allegato 1) ma la documentazione non risulta consegnata per indirizzo insufficiente (allegato 2). Tuttavia, il verbale sanitario risulta consegnato con Raccomandata A/R il 02/11/2017 (allegati 3 e 4). Anche la comunicazione relativa all'indebito e i relativi solleciti, non sono stati consegnati per indirizzo insufficiente. Da un controllo effettuato risulta VIA ROMA PARCO VESUVIO SNC VOLLA (Na) 80040, piuttosto che VIALE VESUVIO n. 37 Volla (Na).». Sicché, è pacifico che la parte non abbia mai ricevuto la convocazione per la visita di verifica dei requisiti per la pensione, atteso che la comunicazione non giungeva a destinazione per indirizzo “insufficiente”. D'altra parte, risulta che la parte si era sottoposta alla visita di revisione per la permanenza dei benefici di CP_ cui alla L. 104/92, avendo l prodotto l'estratto del verbale (quest'ultimo giunto a destinazione). Tale circostanza confligge evidentemente con una ipotetica volontà della parte di sottrarsi al controllo per i requisiti dell'invalidità. In definitiva non appare addebitabile alla pensionata l'omessa comparizione alla visita di revisione, sicché, sussistente la buona fede, l'indebito si palesa irripetibile. La domanda va dunque accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione in favore dell' della somma complessiva di euro di € CP_1
6.480,23, di cui all'indebito n. 14846741;
3 CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario. Nola, 13.11.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
4