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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1131 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1131/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MISSAGLIA DANIELA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GINO FABIO
e
DALLA BO LUIGI (c.f. ), con l'avv. GULLO GIUSEPPE C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri IG
DA NA e nel Comune di CA (BS), trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di CA (BS) il 2 maggio 1989, al n. 12 della Parte II, Serie A/I, Anno
1989, optando per il regime di separazione dei beni (cfr. doc. 1);
2) ordinare al Comune di CA (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale sita in Parte_1 CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, con diritto di visita libero - stante l'età del figlio - rimesso alla volontà del ragazzo e alle disponibilità del padre.
4) Assegnare la casa sita in CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, alla sig.ra Parte_1 in virtù del collocamento del figlio L'assegnazione è estesa a tutto ciò che arreda Persona_1
e correda l'immobile ed ogni sua pertinenza.
5) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a sostenere in via diretta – senza anticipazione da parte della sig.ra – tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla casa ex coniugale di Parte_1
CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, ordinarie e straordinarie, quindi – in via esemplificativa ma non esaustiva – utenze, IMU, TARI, TASI o assimilati, spese condominiali se previste, spese di giardinaggio, pulizia, vigilanza, interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile e/o dei mobili/impianti/elettrodomestici al servizio della casa e della sig.ra Parte_1
6) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna, per il mantenimento del figlio Persona_1
fino alla sua autosufficienza economica, a versare – a favore della Sig.ra
[...] Parte_1 all'Iban [...] - l'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili, da accreditarsi entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza gennaio 2024 e con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita, prima rivalutazione gennaio 2025.
7) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a sostenere in via integrale (quindi al 100%) tutte le spese straordinarie del figlio fino alla sua autosufficienza Persona_1
economica, come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, da intendersi integralmente richiamato (doc. 12).
8) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a mantenere in via integrale e diretta il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, con riferimento a tutte le sue necessità Persona_2 ordinarie e straordinarie, da concordare direttamente con quest'ultimo.
9) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a rimborsare, a semplice richiesta, ed entro 15 giorni dalla richiesta, qualsiasi spesa straordinaria, nessuna esclusa, eventualmente anticipata dalla stessa in caso d'urgenza, e solo in caso d'urgenza, per i figli ed Per_2 Persona_1
[...]
10) Dare atto che il sig. IG DA NA si impegna a versare alla sig.ra - all'IBAN Parte_1
[...] – a titolo di assegno divorzile a favore della stessa, un assegno mensile lordo di euro 10.000,00 (dieci mila/00), da accreditarsi entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza gennaio 2024 e con rivalutazione annuale ISTAT - costo della vita, prima rivalutazione gennaio 2025. 11) Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, i coniugi concordano quanto segue, premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggette all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle
Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno
2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla
Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 e successive.
11a) Il sig. IG DA NA s'impegna a costituire, così come ha già provveduto a fare, a proprie spese e cura, tasse e onorari notarili inclusi, un diritto di abitazione vitalizio a favore della sig.ra sull'immobile destinato a casa coniugale, sito a CA (BS), in via Don Primo Parte_1
Mazzolari 9, iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di CA (BS), al foglio 6, particella
37, subalterno 4, categoria A/7, classe 3, consistenza 17,5 vani, impegnandosi altresì a sostenere in via diretta – senza anticipazione da parte della sig.ra – tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_1
relative al predetto immobile, ordinarie e straordinarie, quindi – in via esemplificativa ma non esaustiva – utenze, IMU, TARI, TASI o assimilati, spese condominiali se previste, spese di giardinaggio, pulizia, vigilanza, interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile e/o dei mobili/impianti/elettrodomestici al servizio della casa e della sig.ra L'obbligo Parte_1 di pagamento delle spese non si estenderà all'abitazione presso cui la sig.ra riterrà di Parte_1
trasferirsi in futuro.
11b) Il sig. IG DA NA si impegna altresì a versare alla sig.ra l'importo Parte_1
onnicomprensivo di euro 1.100.000,00 (un milione e centomila/00), nonché di un ulteriore importo di euro 500.000,0 (cinquecentomila/00), nei termini ed alle condizioni che seguono: i) quanto ad euro
1.100.000,00 (un milione e centomila/00) (a) euro 170.000,00 (centosettanta mila/00) a mezzo bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi dalla data di deposito del ricorso di separazione, sul c/c
IBAN [...], intestato alla sig.ra (b) euro 300.000,00 Parte_1
(trecentomila/00) a mezzo liquidazione del dossier titoli n. 00001/0000041109136 presso
[...]
ià intestato alla sig.ra (cfr. doc. 11), costituito con fondi del sig. Controparte_1 Parte_1
DA NA, derivante dall'investimento di fondi depositati sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti acceso presso (doc. 11). La liquidazione potrà essere disposta dalla Controparte_1
sig.ra che ne è formalmente intestataria, in stretta contestualità con il deposito del Parte_1
presente ricorso di separazione. Il sig. IG DA NA espressamente consente a detta liquidazione. Nel caso in cui la somma derivante da detta liquidazione fosse inferiore ad euro 300.000,00 (tre cento mila/00), il sig. IG DA NA integrerà la differenza mancante nel termine di dieci (10) giorni con un versamento in danaro sul c/c sopra indicato sub (a). Ove la somma derivante da detta liquidazione fosse superiore ad euro 300.000,00 (tre centomila/00), la differenza sarà imputata e portata in diminuzione dei successivi assegni mensili, fino al suo assorbimento;
(c)euro 630.000,00 (sei cento trenta mila/00) attraverso il versamento di 10 (dieci) rate mensili di 63.000,00 (sessanta tre mila/00) euro ognuna, senza interessi, con scadenza l'ultimo giorno del mese a decorrere dal primo mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c sopra indicato sub (a); ii) quanto ad ulteriori euro 500.000,00 (cinquecento mila/00) (d) il sig. IG
DA NA verserà alla sig.ra l'ulteriore somma di euro 500.000,00 (cinquecento Parte_1
mila/00) entro il trentesimo giorno successivo al decorso di 6 (sei) anni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero, antecedentemente, entro 30 (trenta) giorni dal momento del rilascio spontaneo da parte della sig.ra della Casa coniugale Parte_1
sita a CA (BS) in via Don Primo Mazzolari 9, e dalla contestuale rinuncia del diritto di abitazione. Qualora la sig.ra non dovesse lasciare spontaneamente la casa di Parte_1
CA (contestualmente rinunciando al diritto d'abitazione) nel termine sopra indicato di sei
(6) anni decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. IG DA NA avrà titolo per ridurre l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecento mila) ad
Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila /00), somma che dovrà essere bonificata – in ogni caso – alla sig.ra nei 30 (trenta) giorni successivi al decorso di 6 (sei) anni dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma la permanenza del diritto vitalizio di abitazione sull'immobile di CA. 11c) il sig. IG DA NA farà in modo che alla sig.ra venga consentito di utilizzare l'autovettura targata GH291WJ, Parte_1
con spese di manutenzione a carico del sig. IG DA NA, e con impegno del sig. IG DA
NA di mettere a disposizione della sig.ra un'autovettura nuova, del valore massimo Parte_1
di euro 60.000,00 (sessanta mila/00), ogni 5 anni, sempre con spese a suo carico.
12) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/1989 in CA (BS) in data 29/04/1989 trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, Serie A e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 313 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio. La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1131/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MISSAGLIA DANIELA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GINO FABIO
e
DALLA BO LUIGI (c.f. ), con l'avv. GULLO GIUSEPPE C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri IG
DA NA e nel Comune di CA (BS), trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di CA (BS) il 2 maggio 1989, al n. 12 della Parte II, Serie A/I, Anno
1989, optando per il regime di separazione dei beni (cfr. doc. 1);
2) ordinare al Comune di CA (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale sita in Parte_1 CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, con diritto di visita libero - stante l'età del figlio - rimesso alla volontà del ragazzo e alle disponibilità del padre.
4) Assegnare la casa sita in CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, alla sig.ra Parte_1 in virtù del collocamento del figlio L'assegnazione è estesa a tutto ciò che arreda Persona_1
e correda l'immobile ed ogni sua pertinenza.
5) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a sostenere in via diretta – senza anticipazione da parte della sig.ra – tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla casa ex coniugale di Parte_1
CA (BS), via Don Primo Mazzolari 9, ordinarie e straordinarie, quindi – in via esemplificativa ma non esaustiva – utenze, IMU, TARI, TASI o assimilati, spese condominiali se previste, spese di giardinaggio, pulizia, vigilanza, interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile e/o dei mobili/impianti/elettrodomestici al servizio della casa e della sig.ra Parte_1
6) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna, per il mantenimento del figlio Persona_1
fino alla sua autosufficienza economica, a versare – a favore della Sig.ra
[...] Parte_1 all'Iban [...] - l'importo di euro 2.000,00 (duemila/00) mensili, da accreditarsi entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza gennaio 2024 e con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita, prima rivalutazione gennaio 2025.
7) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a sostenere in via integrale (quindi al 100%) tutte le spese straordinarie del figlio fino alla sua autosufficienza Persona_1
economica, come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016, da intendersi integralmente richiamato (doc. 12).
8) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a mantenere in via integrale e diretta il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, con riferimento a tutte le sue necessità Persona_2 ordinarie e straordinarie, da concordare direttamente con quest'ultimo.
9) Dare atto che il sig. IG DA NA s'impegna a rimborsare, a semplice richiesta, ed entro 15 giorni dalla richiesta, qualsiasi spesa straordinaria, nessuna esclusa, eventualmente anticipata dalla stessa in caso d'urgenza, e solo in caso d'urgenza, per i figli ed Per_2 Persona_1
[...]
10) Dare atto che il sig. IG DA NA si impegna a versare alla sig.ra - all'IBAN Parte_1
[...] – a titolo di assegno divorzile a favore della stessa, un assegno mensile lordo di euro 10.000,00 (dieci mila/00), da accreditarsi entro il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza gennaio 2024 e con rivalutazione annuale ISTAT - costo della vita, prima rivalutazione gennaio 2025. 11) Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, i coniugi concordano quanto segue, premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggette all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle
Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno
2012 alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 nonché a tutte quelle successive del medesimo tenore, con riferimento anche all'art. 19 L. n. 74 del 1987 ed alla
Risoluzione n.80/E del 9 settembre 2019 e successive.
11a) Il sig. IG DA NA s'impegna a costituire, così come ha già provveduto a fare, a proprie spese e cura, tasse e onorari notarili inclusi, un diritto di abitazione vitalizio a favore della sig.ra sull'immobile destinato a casa coniugale, sito a CA (BS), in via Don Primo Parte_1
Mazzolari 9, iscritto nel Catasto fabbricati del Comune di CA (BS), al foglio 6, particella
37, subalterno 4, categoria A/7, classe 3, consistenza 17,5 vani, impegnandosi altresì a sostenere in via diretta – senza anticipazione da parte della sig.ra – tutte le spese, nessuna esclusa, Parte_1
relative al predetto immobile, ordinarie e straordinarie, quindi – in via esemplificativa ma non esaustiva – utenze, IMU, TARI, TASI o assimilati, spese condominiali se previste, spese di giardinaggio, pulizia, vigilanza, interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile e/o dei mobili/impianti/elettrodomestici al servizio della casa e della sig.ra L'obbligo Parte_1 di pagamento delle spese non si estenderà all'abitazione presso cui la sig.ra riterrà di Parte_1
trasferirsi in futuro.
11b) Il sig. IG DA NA si impegna altresì a versare alla sig.ra l'importo Parte_1
onnicomprensivo di euro 1.100.000,00 (un milione e centomila/00), nonché di un ulteriore importo di euro 500.000,0 (cinquecentomila/00), nei termini ed alle condizioni che seguono: i) quanto ad euro
1.100.000,00 (un milione e centomila/00) (a) euro 170.000,00 (centosettanta mila/00) a mezzo bonifico bancario entro 5 giorni lavorativi dalla data di deposito del ricorso di separazione, sul c/c
IBAN [...], intestato alla sig.ra (b) euro 300.000,00 Parte_1
(trecentomila/00) a mezzo liquidazione del dossier titoli n. 00001/0000041109136 presso
[...]
ià intestato alla sig.ra (cfr. doc. 11), costituito con fondi del sig. Controparte_1 Parte_1
DA NA, derivante dall'investimento di fondi depositati sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti acceso presso (doc. 11). La liquidazione potrà essere disposta dalla Controparte_1
sig.ra che ne è formalmente intestataria, in stretta contestualità con il deposito del Parte_1
presente ricorso di separazione. Il sig. IG DA NA espressamente consente a detta liquidazione. Nel caso in cui la somma derivante da detta liquidazione fosse inferiore ad euro 300.000,00 (tre cento mila/00), il sig. IG DA NA integrerà la differenza mancante nel termine di dieci (10) giorni con un versamento in danaro sul c/c sopra indicato sub (a). Ove la somma derivante da detta liquidazione fosse superiore ad euro 300.000,00 (tre centomila/00), la differenza sarà imputata e portata in diminuzione dei successivi assegni mensili, fino al suo assorbimento;
(c)euro 630.000,00 (sei cento trenta mila/00) attraverso il versamento di 10 (dieci) rate mensili di 63.000,00 (sessanta tre mila/00) euro ognuna, senza interessi, con scadenza l'ultimo giorno del mese a decorrere dal primo mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c sopra indicato sub (a); ii) quanto ad ulteriori euro 500.000,00 (cinquecento mila/00) (d) il sig. IG
DA NA verserà alla sig.ra l'ulteriore somma di euro 500.000,00 (cinquecento Parte_1
mila/00) entro il trentesimo giorno successivo al decorso di 6 (sei) anni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero, antecedentemente, entro 30 (trenta) giorni dal momento del rilascio spontaneo da parte della sig.ra della Casa coniugale Parte_1
sita a CA (BS) in via Don Primo Mazzolari 9, e dalla contestuale rinuncia del diritto di abitazione. Qualora la sig.ra non dovesse lasciare spontaneamente la casa di Parte_1
CA (contestualmente rinunciando al diritto d'abitazione) nel termine sopra indicato di sei
(6) anni decorrente dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. IG DA NA avrà titolo per ridurre l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecento mila) ad
Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila /00), somma che dovrà essere bonificata – in ogni caso – alla sig.ra nei 30 (trenta) giorni successivi al decorso di 6 (sei) anni dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma la permanenza del diritto vitalizio di abitazione sull'immobile di CA. 11c) il sig. IG DA NA farà in modo che alla sig.ra venga consentito di utilizzare l'autovettura targata GH291WJ, Parte_1
con spese di manutenzione a carico del sig. IG DA NA, e con impegno del sig. IG DA
NA di mettere a disposizione della sig.ra un'autovettura nuova, del valore massimo Parte_1
di euro 60.000,00 (sessanta mila/00), ogni 5 anni, sempre con spese a suo carico.
12) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/1989 in CA (BS) in data 29/04/1989 trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte II, Serie A e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 313 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio. La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio