Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6238/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VIZZINI PIETRO;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 ha chiesto che Parte_1 [...] venga condannata alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti CP_1 dalla datrice di lavoro in relazione alle ferie maturate durante la vigenza di plurimi contratti di solidarietà, ma fruite dopo la scadenza dei medesimi (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento in ossequio all'ormai consolidato orientamento di questo Tribunale e della locale Corte d'Appello (cfr. in particolare Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 1048/2022 del 15 dicembre 2022: “L'appello è fondato.
L'oggetto del giudizio, secondo le difese spiegate da entrambe le parti, attiene alla determinazione della retribuzione relativa al periodo di ferie, maturate durante la vigenza dei contratti di solidarietà e fruite successivamente alla loro scadenza, non avendo la lavoratrice lamentato la contrazione della frazione temporale del riposo ma solo la decurtazione del correlato trattamento economico attuata dalla Società appellata in asserito “riproporzionamento” all'orario ridotto. Del pari non può accedersi alla tesi della appellante circa il difetto di prova dei pagamenti delle somme di cui la società chiede la restituzione non essendo stata attinta da specifica censura la statuizione di primo grado secondo cui il relativo integrale pagamento è circostanza “manifestamente incontroversa”. Ciò posto, si osserva: Il contratto di solidarietà, disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1, convertito in L. 19 dicembre 1984, n.
863 e dalla legge n. 236/93, art.5, configura, nel suo impianto fondamentale, un'ipotesi d' intervento della cassa integrazione guadagni che consegue alla stipulazione di un contratto collettivo di diminuzione dell'orario e della retribuzione. Detto contratto, quale strumento volto ad evitare la riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti (cfr. Cass 9307/2021, n 22255/2015). L'intervento è differenziato in base al settore di attività: nell' industria è prevista l'integrazione salariale in percentuale della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro (solidarietà di tipo A); nel terziario (art. 5”) Legge n.236/93)
è escluso l'intervento della integrazione salariale ma è accordata l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori, privo di natura retributiva (solidarietà di tipo B). Nella specie, come già detto, è controverso solo il trattamento economico delle ferie, la cui fruizione è stata postergata rispetto al segmento temporale coperto dai contratti di solidarietà. Deve altresì osservarsi che CP_ in base alle fonti regolatorie pacificamente applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con le finalità indicate dalla legge, e cioè che la riduzione dell'orario sia funzionale ad evitare la dichiarazione di esubero del personale, l'integrazione salariale riguarda la retribuzione relativa alle ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto ministeriale di autorizzazione giustificandosi l'intervento a carico della collettività solo quando la manovra sia funzionale a tale scopo. Orbene, ritiene che CP_1 le ferie maturate durante i contratti di solidarietà, ma godute dopo la relativa scadenza, debbano essere assoggettate ad un meccanismo del riproporzionamento puro tale per cui il datore di lavoro sarebbe
2 indenne dalle vicende correlate alla mancata erogazione della integrazione salariale (contratti A) o del contributo di solidarietà (contratti B). Tanto è espresso con nitida chiarezza dalla appellata che ha dedotto: <48 La Società ha inizialmente ritenuto che tutti i periodi di ferie maturati durante il periodo di applicazione del Contratto di Solidarietà fossero oggetto di integrazione salariale;
pertanto, avendo assunto l'onere di anticipare ai lavoratori tale trattamento, nelle more del completamento delle procedure amministrative di concessione, ha erogato per tutti i periodi di ferie un trattamento economico. 49. Successivamente, la Società - dopo aver compiuto una verifica presso gli organi pubblici competenti - ha preso atto che l'integrazione salariale era prevista solo per i periodi di ferie che fossero stati sia maturati sia goduti durante il periodo di applicazione del contratto di solidarietà; nessuna copertura era, invece, prevista per le ferie godute successivamente alla fine di tale periodo. 50. Per tale ragione, a partire dal mese di ottobre 2016 la Società ha provveduto al recupero delle somme pagate al lavoratore a titolo di ferie maturate durante il periodo di solidarietà ma fruite successivamente, mediante trattenute in busta paga (nel pieno rispetto del limite di un quinto), e così per un importo complessivo pari ad Euro 260,63.>. Sennonché nella fattispecie in esame il datore di lavoro è incorso nell' inadempimento, che ha precluso l'intervento della cassa integrazione e l'erogazione del contributo di solidarietà, consistito nell'avere postergato la fruizione del periodo di ferie maturate durante i contratti di solidarietà. non ha, infatti, dimostrato di avere effettivamente posto la Controparte_1 lavoratrice nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del contratto di solidarietà e/o di averle fornito un'informazione adeguata che la scadenza di tale periodo avrebbe determinato la perdita della integrazione salariale da parte del datore di lavoro e del contributo eventualmente sollecitando la dipendente a fruire tempestivamente dei giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto. Resta, dunque, acclarato l'inadempimento dal quale è derivato il diniego da parte dell' del rimborso di quanto la stessa aveva anticipato ai lavoratori a titolo di integrazione salariale CP_2
e/o di contributo di solidarietà in ragione del venire meno del presupposto (fruizione delle ferie in costanza del contratto di solidarietà) dell'intervento di integrazione salariale o di solidarietà. Pertanto, è illegittimo il recupero a carico dei dipendenti tentato da dato che la cessazione Controparte_1 della causa integrabile, come dichiarata nei contratti di solidarietà, non autorizza il datore di lavoro a rivalersi sui lavoratori per il corrispondente importo. È noto, infatti, che l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - gravante sul datore di lavoro- altro non è che il persistente obbligo retributivo, con la conseguenza che, se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato o altrimenti esaurito, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza. Nella specie l'obbligo retributivo ripristinato dall'inadempimento datoriale era proprio quello che i contratti di solidarietà avevano “riproporzionato” nel quantum in misura pari all'indennità di integrazione salariale e in tali
3 limiti il lavoratore pretende, legittimamente, di ritenere quanto già corrispostogli. Deve dunque darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui l'inadempimento datoriale non può incidere sul diritto alla retribuzione in considerazione del riespandersi dell'obbligo retributivo nella sua interezza”).
Alla luce delle superiori argomentazioni in questa sede appare sufficiente osservare che anche nell'odierna fattispecie la datrice di lavoro, rimasta contumace, non abbia fornito la prova di aver "effettivamente posto la lavoratrice nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del contratto di solidarietà e/o di averle fornito un'informazione adeguata che la scadenza di tale periodo avrebbe determinato la perdita della integrazione salariale da parte del datore di lavoro e del contributo eventualmente sollecitando la dipendente a fruire tempestivamente dei giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto” (Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 1048/2022 del 15 dicembre 2022).
Il ricorso, dunque, deve trovare accoglimento e la resistente va conseguentemente condannata alla restituzione in favore di parte ricorrente delle somme indebitamente trattenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversa.
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 823,75; Parte_1 condanna alla refusione in favore dell'avv. Vizzini Pietro, nella Controparte_1 qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della ricorrente delle spese giudiziali, che si liquidano in € 450,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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