Sentenza 26 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2002, n. 13952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13952 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA OLO ITALIANO1 3 952 02 IN NOM LA CORTE SU RE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoroj concorso privato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G.N. 15873/99 Cron. 32157 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio - Consigliere CELENTANO Ud.17/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente 48 SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio 1 GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e dell'avvocato difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OS LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato G. PAOLO BUSINELLO, giusta delega in atti;
249 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 527/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 14/06/99 - R.G.N. 1221/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28 febbraio 1996 al Pretore di dipendente della s.p.a.Udine, LU RE, Ferrovie dello Stato, esponeva di aver vinto, essendo risultato primo in graduatoria, un concorso "a posti zero" per il passaggio alla qualifica di "controllore viaggiante superiore", indetto in base ad un accordo sindacale che prevedeva l'invio dei vincitori ad un corso di sperimentazione pratico - teorico e quindi l'immissione degli idonei nei posti corrispondenti alla detta qualifica, nella località ove sussistessero vacanze. Il RE lamentava di non essere stato inviato al corso e di avere perciò perduto la possibilità di conseguire la detta qualifica, onde chiedeva l'accertamento del danno e la conseguente limitando però la domanda al solocondanna, accertamento, nel corso del giudizio. Costituitasi la società convenuta, la domanda veniva accolta dal Pretore e la decisione veniva confermata dal Tribunale, il quale con sentenza del 14 giugno 1999 dichiarava la lesione del diritto del lavoratore alla possibilità di conseguire il profilo professionale di controllore viaggiante superiore ed il conseguente diritto al risarcimento 3 per perdita di "chance". Esso notava che tra le due qualifiche, quella di "capo treno" attualmente spettante al RE e quella sperata di "controllore viaggiante superiore", non sussistevano differenze retributive;
nondimeno l'interesse del medesimo ad agire in giudizio era ravvisabile ed aveva ad oggetto il risarcimento del danno conseguito alla mancata partecipazione ad un corso di istruzione professionale ed al successivo ed eventuale dell'idoneità a coprire un postoconseguimento vacante con la nuova qualifica;
questa, a sua volta, gli avrebbe procurato, se non un immediato vantaggio retributivo, il diritto ad una progressione in carriera, ossia all'accesso alla categoria superiore di controllore viaggiante sovrintendente. Né era dubitabile, secondo il collegio d'appello, che il danno fosse conseguito ad un inadempimento della datrice di lavoro, consistito nel non avere dato attuazione al bando di concorso, da considerare quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.. L'invio dei candidati vincitori al corso di istruzione professionale era infatti previsto senza alcun termine dilatorio e poteva 4 essere perciò preteso dai medesimi “immediatamente" ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.. Benchè il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di controllore viaggiante superiore da parte del RE non fosse certa, essa doveva ritenersi altamente probabile, essendo egli risultato primo tra i vincitori del concorso preliminare. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Resiste con controricorso il RE. La ricorrente società presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso si divide in due censure. lamenta la Con la prima la ricorrente violazione dell'art. 278 cod. proc. civ., sostenendo avere il Tribunale emesso una sentenza di condanna generica pur in assenza di prova di un danno, sia pure non immediatamente liquidabile. La censura è priva di fondamento. È costante affermazione di questa Corte che, in materia di tutela civilistica del prestatore di lavoro in un'impresa operante in regime di diritto privato, il bando di concorso - non importa se per 5 l'assunzione di personale o per la progressione in carriera di dipendenti già in servizio configura un'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.) dalla quale deriva in favore del vincitore un diritto soggettivo, all'assunzione o alla promozione, ed un correlativo obbligo a carico dell'imprenditore, con conseguente responsabilità contrattuale in caso di inadempimento (Cass. 29 novembre 1986 n. 7081, 7 aprile 1987 n. 3397, 14 marzo 1990 n. 2057, 11 giugno 1991 n. 6590). Nel caso in cui l'espletamento del concorso comporti una valutazione ecomparativa ma compiutadiscrezionale, ossia non arbitraria secondo criteri oggettivi e predeterminati, che è quanto dire secondo correttezza e buona fede, questa Corte è solita contrapporre la posizione soggettiva dell'imprenditore, che assume l'obbligo di valutare con connessi poteri discrezionali nella comparazione dei candidati, alla posizione soggettiva del concorrente, il quale è titolare non già di un diritto soggettivo all'assunzione o alla promozione (come avverrebbe se la valutazione comparativa dovesse compiersi non discrezionalmente bensì secondo punteggi rigidamente predeterminati) ma di un interesse giuridicamente tutelato al 6 regolare funzionamento dei detti meccanismi procedimentali. Mentre il danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo all'assunzione alla promozione consiste nella retribuzione sperata oppure nella differenza tra quella attualmente percepita e quella percipienda, la lesione dell'interesse giuridico al procedimento regolare, che suole essere definito come interesse legittimo di diritto privato, produce il diritto al risarcimento di un danno corrispondente alla perdita della probabilità di assunzione О di promozione, fondata su concrete basi e chiamata nel diritto francese perte de chance. Danno la cui sussistenza va provata dal creditore e che può esser liquidato secondo equità ex art. 1226 cod. civ. (Cass. 14 giugno 2000 n. 8132 con ulteriori richiami, 1° agosto 2001 n. 10514, 9 novembre 2001 n. 13922). Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che il lavoratore già in servizio, dopo essersi qualificato primo in un concorso interno, non potè, a causa dell'inerzia della datrice di lavoro che aveva bandito il concorso sulla base di un contratto collettivo, prender parte ad un conseguente corso di istruzione per il 7 raggiungimento dell'idoneità ad una qualifica, più vantaggiosa per la carriera anche se non per l'utile economico immediato. Sulla base di questo accertamento della perte de chance gli stessi giudici hanno emesso la sentenza di accertamento del diritto del lavoratore il risarcimento ad ottenere del danno consistente nell'azzeramento della rilevante probabilità di sviluppo di carriera della datrice di lavoro, risarcimento, così esattamente uniformandosi ai principi di diritto testè detti. Né l'interesse della parte, che giustifica l'emissione di una sentenza d'accertamento о di condanna generica, deve avere per oggetto soltanto un'utilità patrimoniale certa ed attuale, bastando anche un vantaggio probabile (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14134). E nel caso di specie la probabilità di ottenere l'idoneità alla qualifica superiore risultò alta, visto l'ottimo piazzamento nel concorso. Con la seconda censura contenuta nel primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., vale a dire la non ravvisabilità di un interesse giuridicamente protetto in capo al lavoratore attore e attuale 8 controricorrente. Con secondo motivo essa ripete sostanzialmente le censure del primo, sotto il profilo del vizio di motivazione. Neppure queste doglianze sono fondate. L'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. per la proponibilità della domanda giudiziaria nasce dalla contestazione (nella domanda d'accertamento: Cass. 15 dicembre 1999 n. 14134, 14 febbraio 2000 n. 1619, 11 maggio 2000 n. 6046) о dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, tale che essa non sia in concreto realizzabile senza la pronuncia del giudice (Cass. Sez. un. 10 agosto 2000 n. 565). Sulla ravvisabilità nel caso di specie di una situazione giuridica soggettiva del lavoratore, che pretende di essere valutato secondo correttezza e buona fede per il conseguimento di una migliore preparazione professionale e di un connessO vantaggio di carriera, vale qui quanto già detto che basta così anche a dimostraresopra, l'inconsistenza delle censure ora in esame. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 14,20 oltre a euro millecinquecento per onorario. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. il Presidente: a z II Cons. estensore: Teduics Pulli IL CANCELLIERE Qui falla Depositaiate Cancelleria Oggi, 26 SET. 2002 DILCANCELLIERE I D A more , 0 S O 1 S E 3 L T A . 3 L R T T 5 O , O R C . A B A S I ' N E L D P L 3 S E A I 7 T D - N S I 8 G - S O 1 P O N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G E L E D L R E O D 10