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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5156/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Collegno (TO), Via Andrea Costa n. 18, presso lo studio dell'avv. D'ERRICO GIANANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 24/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 37 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/06/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/07/2012.
Con ricorso depositato il 25/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, dandosi tuttavia atto che il figlio è divenuto nelle more maggiorenne non potendosi pertanto disporre sull'affidamento, e precisandosi che il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi tra i genitori sulle visite ed incontri paterni;
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
B) La residenza del figlio minore, , rimarrà stabilita anche ai fini anagrafici, presso Persona_2 l'abitazione materna;
C) Salvo diverso accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
Crema ; secondo il seguente Per_1 calendario:
− A settimane alterne dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica sera;
− ogni settimana una sera con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
− Durante le vacanze estive, per quindici giorni da concordarsi con la madre entro l'inizio del mese di Maggio;
− Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, a cominciare dal primo anno con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal primo giorno di chiusura della scuola alla domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali;
DISPONE che: D) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio, , versando Parte_2 Persona_2 alla moglie entro il 05 di ogni mese brevi manu, la somma di Euro 600,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico sportive secondo i criteri individuati dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.03.2016;
E) L'abitazione coniugale resterà assegnata alla Signora con l'arredo e il mobilio, Parte_1 come già previsto nelle condizioni di separazione;
DÀ ATTO che:
F) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, dichiarano reciprocamente di non pretendere nulla dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e/o alimenti;
G) Il libretto al portatore intestato a , resterà depositato presso l'abitazione della Persona_2 madre, con obbligo, per quest'ultima, di darne rendicontazione a semplice richiesta del Signor
[...]
; Parte_2
H) I coniugi si danno comune e reciproco assenso per l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- Dichiarare le spese legali compensate tra le parti;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5156/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Collegno (TO), Via Andrea Costa n. 18, presso lo studio dell'avv. D'ERRICO GIANANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 24/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 37 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16/06/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/07/2012.
Con ricorso depositato il 25/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa, dandosi tuttavia atto che il figlio è divenuto nelle more maggiorenne non potendosi pertanto disporre sull'affidamento, e precisandosi che il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi tra i genitori sulle visite ed incontri paterni;
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
B) La residenza del figlio minore, , rimarrà stabilita anche ai fini anagrafici, presso Persona_2 l'abitazione materna;
C) Salvo diverso accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
Crema ; secondo il seguente Per_1 calendario:
− A settimane alterne dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica sera;
− ogni settimana una sera con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
− Durante le vacanze estive, per quindici giorni da concordarsi con la madre entro l'inizio del mese di Maggio;
− Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, a cominciare dal primo anno con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal primo giorno di chiusura della scuola alla domenica di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali;
DISPONE che: D) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio, , versando Parte_2 Persona_2 alla moglie entro il 05 di ogni mese brevi manu, la somma di Euro 600,00= mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, ludico sportive secondo i criteri individuati dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.03.2016;
E) L'abitazione coniugale resterà assegnata alla Signora con l'arredo e il mobilio, Parte_1 come già previsto nelle condizioni di separazione;
DÀ ATTO che:
F) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, dichiarano reciprocamente di non pretendere nulla dall'altro coniuge a titolo di mantenimento e/o alimenti;
G) Il libretto al portatore intestato a , resterà depositato presso l'abitazione della Persona_2 madre, con obbligo, per quest'ultima, di darne rendicontazione a semplice richiesta del Signor
[...]
; Parte_2
H) I coniugi si danno comune e reciproco assenso per l'eventuale rilascio e/o rinnovo del passaporto;
- Dichiarare le spese legali compensate tra le parti;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.