Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 01/12/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2025, proposto da
Comune di Villafrati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 241;
contro
Regione Siciliana Presidenza, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Comune di Cammarata, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
- DEL PROVVEDIMENTO 18/9/2025 DEL DIPART.TO REG.LE DEL LAVORO, CHE ACCOGLIE L’ISTANZA DI CONTRIBUTO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ E SOCIALMENTE UTILI, NELLA PARTE IN CUI RIDETERMINA IL QUANTUM COMPLESSIVO;
- DELLA CIRCOLARE 27/3/2025, NELLA PARTE IN CUI STABILISCE DI RICALCOLARE L’AMMONTARE IN BASE AI DATI DEI PROGETTI RISULTANTI AL DIPARTIMENTO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Presidenza e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. EF NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato, quanto alla questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sottoposta alle parti in Camera di consiglio):
- che, per l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione occorre considerare non già la prospettazione della parte bensì la situazione giuridica soggettiva a tutela della quale l’interessato agisce in giudizio, che deve essere identificata in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio quale individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Corte di Cassazione, sez. un. civili, 30/11/2022 n. 35307, richiamata da T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 10/6/2025 n. 1038);
- che, come è noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (fattispecie assimilabili a quella in esame ai fini di giurisdizione) deve essere attuato (non configurandosi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; invece, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse;
- che, ad avviso della Corte di Cassazione, sez. unite civili – 15/11/2023 n. 31738 (richiamata da T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV – 6/5/2024 n. 1671, che non risulta appellata) è sempre devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia su sovvenzioni pubbliche riconosciute direttamente dalla legge, in tutti i casi in cui la normativa di riferimento subordini la possibilità dell'interessato di godere dei benefici al solo accertamento, a opera della pubblica amministrazione, della sussistenza delle condizioni a tal fine previste, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito e da ogni discrezionalità tesa a salvaguardare altrimenti il pubblico interesse;
Considerato:
- che, nel caso di specie, l’Ente locale si è determinato a stabilizzare lavoratori già impegnati in attività socialmente utili (in base al Piano del fabbisogno approvato con deliberazione giuntale 6/11/2024 n. 121) come assentito dalla L. stabilità 1/2024 della Regione Sicilia;
- che ha formulato istanza di erogazione del contributo previsto dall’art. 10 della predetta L.r., rubricato “Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili” ;
- che si controverte sulla limitazione del quantum dell’aiuto, avendo la circolare regionale n. 12390 del 27/3/2025 introdotto un limite rappresentato dalla categoria base di accesso, mentre 4 lavoratori risulterebbero indebitamente “… stabilizzati con categoria superiore rispetto a quella di accesso alle ASU” ;
- che, ad avviso del Comune ricorrente, la circolare avrebbe inserito un criterio illegittimo, assolutamente non previsto dalla legge;
- il contributo sarebbe parametrato al coerente inquadramento, con illogicità della riduzione alla categoria di accesso in origine;
Rilevato:
- che il Comune ricorrente agisce in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificabile non già in termini di interesse legittimo ma diritto soggettivo, posto che in capo all'amministrazione regionale grava, per legge, non già una valutazione connotata da apprezzamenti di natura discrezionale quanto all’erogazione del contributo, ma un obbligo al sussistere dei presupposti normativamente previsti;
- che, in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, “la controversia sull’esclusione del lavoratore disposta dalla pubblica amministrazione di appartenenza per difetto dei requisiti (soggettivi e/o oggettivi) prescritti dalla legge è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi non di statuire su una procedura concorsuale, bensì su specifici elementi del percorso assunzionale concernente la mera verifica dei requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere da parte della pubblica amministrazione” (cfr. Corte di cassazione, sez. unite civili – ordinanza 21/12/2021 n. 40953; si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. IX – 16/1/2025 n. 440, che pone l’accento sulla mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati);
Ritenuto:
- che, in buona sostanza, la situazione giuridica soggettiva azionata è qualificabile in termini di diritto soggettivo, per cui l’introdotta controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
- che è necessario fare applicazione dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 104/10, rubricato “Decisione sulle questioni di giurisdizione”, il quale stabilisce che “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito” , nonché, al comma successivo, che “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” , ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
- che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NC, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF NC |
IL SEGRETARIO