Art. 1-bis. ((A decorrere dal 1 luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere cosi' aumentati:
1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;
3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.
Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi di cui ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n. 3), sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre 1963.
Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
L'aumento non puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645))
1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;
3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.
Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi di cui ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n. 3), sul canone corrisposto dal conduttore alla data del 7 novembre 1963.
Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
L'aumento non puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645))