Articolo 6 della Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 marzo 1990
Art. 6. Validita' di clausole 1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45".
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 34 della legge n. 203/1982 , come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 34 (Durata dei contratti associativi non convertiti). - I contratti associativi previsti dall'art. 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:
a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'art. 29;
b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorche' richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell'art. 29.
In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata e' computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una piu' lunga durata del rapporto associativo. Sono altresi' valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45.
Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso del contratto e sui casi di risoluzione di cui all'art. 5".
Entrata in vigore il 9 marzo 1990
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