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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. 66/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott. Enrico Della Fina Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 66/2023, promossa in sede di appello da:
nata a [...] (ex Jugoslavia) il 10/12/1968 Parte_1
(27936959009), elettivamente domiciliata in Milano, Via Montevideo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marchese del Foro di Milano che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 16/01/2023;
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Torino, Via dell'Arsenale n. 21;
Appellato
avverso
1 l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, in data
16.08.2022, depositata in data 13.12.2022, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec il 15.12.2022, nella causa iscritta al numero di R.G. 4505/2020.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, che, con atto datato 21/04/2023 ha espresso: “parere contrario all'accoglimento del gravame”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata: in via preliminare: rigettare la richiesta di incompetenza per territorio proposta e confermare quella del Giudice procedente per il presente grado di giudizio con conseguente condanna alle spese di parte appellata.
Nel merito:
- accertare e dichiarare, ovvero riconoscere, ovvero dichiarare lo status di apolide nei confronti della sig.ra ; Parte_1
- per l'effetto, ordinare alle competenti Autorità Amministrative di provvedere alla iscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche e, previo rilascio di permesso di soggiorno per apolidia, di provvedere al rilascio di carta di identità e codice fiscale, ovvero qualsiasi altro documento al fine di partecipare regolarmente a tutte le attività previste dal nostro ordinamento giuridico in tutte le sue forme e manifestazioni.”
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione
“In primo luogo, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. In subordine e nel merito, respingersi l'appello perché manifestamente infondato. Condannarsi controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. con revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Torino in data 20.02.2020, la NO chiedeva il riconoscimento dello status di apolide esponendo Parte_1 di essere nata nella città di EN (attuale Croazia – ex Jugoslavia) il 10.12.1968 e di risiedere in Italia dal 30.10.1990; di beneficiare di un permesso di soggiorno per cure
2 mediche rinnovato più volte (da ultimo, in data 11.8.2015 dal Questore di Torino); di essere madre di cinque figli (tra cui tre minori cresciuti in assenza del padre); di aver ricevuto, in data 31.01.2020, decreto di espulsione dal Prefetto della Provincia di
Milano per essere entrata nel territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera (attualmente era stata collocata presso il Organizzazione_1 di Roma Ponte Galeria, lontana dai propri figli).
La ricorrente assumeva quindi che sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide sensi della Convenzione di New York del 1954 in quanto: non era cittadina italiana ed era priva dei requisiti per acquistarne la cittadinanza;
il Paese di nascita non esisteva più a seguito delle vicende politiche che avevano comportato la dissoluzione della e la medesima, dal Organizzazione_2
1990, non aveva fatto più rientro in tale territorio (né in Croazia, né in BO-
NA in cui risultava formalmente avere la cittadinanza e ove non possedeva alcun legame familiare); non risultava, infine, essere cittadina di altro Paese con il quale poteva avere un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.
Il si costituiva in giudizio, contestava le ragioni avversarie e Controparte_1 chiedeva la reiezione del ricorso.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino respingeva il ricorso promosso dalla NO per il riconoscimento dello status di apolide ritenendo non essere Parte_1 stata dimostrata la perdita, sia formale che sostanziale, del suo status di cittadina della
BO-NA.
Il primo giudice argomentava in particolare che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentiva di ritenere che potessero essere intervenuti atti di rifiuto da parte della BO-NA: non risultava infatti fornita dimostrazione di una qualche richiesta amministrativa rifiutata dallo Stato della
BO-NA, come, ad esempio, il rifiuto dell'iscrizione nei registri anagrafici o di altro atto dell'Ufficiale dello Stato Civile della BO-NA che accertasse che la ricorrente non fosse iscritta nei registri anagrafici di tale Stato;
la ricorrente non aveva inoltre fornito alcuna documentazione in ordine ai suoi genitori;
né tantomeno aveva fornito alcun indizio che permettesse di ritenere che la BO-NA non le riconoscesse più le prerogative derivanti dal suo status di cittadina di tale Paese.
In buona sostanza, riteneva il giudicante che la ricorrente, “con la sua condotta negligente ed inerte” non aveva fornito “quel minimo di collaborazione istruttoria” tale da pretendere “l'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del presente giudicante”. Avverso l'ordinanza proponeva tempestivo appello la sig.ra la quale Parte_1 deduceva l'eccessiva onerosità della prova richiesta a fondamento della propria domanda non avendo il Giudicante tenuto conto delle oggettive difficoltà della sig.ra
3 nel reperire documentazione ulteriore in un Paese – quale quello della Parte_1
BO NA – in cui la medesima, non solo non aveva mai vissuto, ma non ne parlava neppure la lingua. Peraltro, conformemente all'unanime orientamento in giurisprudenza, nel giudizio sull'apolidia operava “il principio dell'attenuazione dell'onere della prova e il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice”, potere, quest'ultimo, non esercitato dal Tribunale il quale aveva pure omesso di verificare – sia sotto il profilo della legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie, sia sotto il profilo dei requisiti effettivi (ad esempio mediante richiesta d'informazioni alle autorità competenti) – se l'impossibilità di ottenere detta cittadinanza verso lo Stato “più prossimo” fosse effettiva, “tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente”. L'impugnante evidenziava peraltro che, come da documentazione in atti, non era stata
“inerte”, anzi aveva adempiuto all'onere probatorio incombente sulla medesima dimostrando sia il collegamento con lo Stato italiano nel quale viveva dal 1990, sia di non possedere la cittadinanza della BO NA;
la medesima, infatti, oltre a non avere alcun legame familiare in tale Paese, non rientrava neppure nelle ipotesi previste dalla legislazione bosniaca (legge n. 59/2014) relative all'acquisto della cittadinanza;
in particolare:
- l'art. 38 prevedeva che “possano prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica e Organizzazione_2 che, fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della prima legge sulla cittadinanza (1° gennaio 1998), presero la residenza permanente nel territorio di una Entità
e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge”;
- l'art. 39 della citata legge prevedeva invece che “l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Organizzazione_2
che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno
[...] ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni”. Alla luce di quanto esposto, ribadiva quindi che, operando nel caso in esame il principio dell'attenuazione dell'onere della prova, l'appellante non poteva acquisire nessuna delle cittadinanze cui aveva il più stretto collegamento e, in base ai sistemi normativi applicabili, non era nelle condizioni giuridiche per ottenerne il conseguente riconoscimento.
Il si costituiva in giudizio reiterando l'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l.
13/17, evidenziando che, nell'atto di appello avverso, nulla era stato dedotto circa la dimora della ricorrente della quale risultava soltanto che: il 30 gennaio 2020 si trovava
4 a Milano;
il Prefetto di Milano aveva adottato il provvedimento di espulsione e, almeno fino al giorno del ricorso, si trovava presso il C.P.R. di Roma;
in data 10.1.2023 si trovava invece a Milano per la sottoscrizione della Procura per il presente grado di giudizio. Sottolineava dunque la parte appellata che, radicandosi la competenza in base al “domicilio del ricorrente”, doveva piuttosto ritenersi la competenza del Tribunale di
Milano o di quello di Roma.
Nel merito, l'appellato contestava la fondatezza dell'appello evidenziando che, nel caso di specie, risultavano evidenti i legami della sig.ra con la Parte_1
Repubblica di BO NA (di cui risultava attualmente avere formalmente la Or cittadinanza) e con la Repubblica Croazia;
mancavano peraltro le vicende di cittadinanza dei genitori della medesima che potessero escludere l'acquisto della cittadinanza per discendenza o per origine. L'appellato peraltro ribadiva che, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la dimostrazione della condizione di apolidia doveva derivare dalla prova dei fatti che avevano determinato
“la perdita o il mandato acquisto della cittadinanza secondo le disposizioni dello Stato di riferimento, non essendo sufficiente la semplice attestazione secondo cui
l'interessato non risulta cittadino di quello Stato”. Pertanto, anche alla luce del fatto che la NO nel ricorso di primo grado si definiva cittadina della Parte_1
BO NA;
che era in possesso di passaporto;
che nulla era stato dimostrato circa un'ipotetica revoca della cittadinanza bosniaca, l'appellato chiedeva la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 19/05/2023 parte appellante chiedeva di essere autorizzata a depositare il documento del Consolato Generale della BO ed NA di Milano del
12.01.2023. La Corte autorizzava il materiale deposito e si riservava di valutarne l'ammissibilità e rilevanza e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/11/2023.
Alla udienza del 17/11/2023 la Corte, rilevato che la causa doveva essere riassegnata, differiva per gli stessi incombenti alla udienza dell'8.3.2024.
Con provvedimento dell'11/01/2024 il Presidente Dott. Della Fina assegnava la causa al Giudice ausiliario Dott. Alberici e confermava il rinvio per i medesimi incombenti.
Alla udienza dell'8.3.2024 parte appellante precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le repliche.
5 Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte appellata. Rilevato che la questione relativa alla competenza territoriale era già stata sollevata nel primo grado di giudizio ed è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il avrebbe dovuto svolgere appello incidentale sul CP_1 punto anziché limitarsi a reiterare l'eccezione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L.
13/17. Non essendo stato proposto appello incidentale, sulla questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Torino si è ormai formato il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Lo stato di apolidia può essere riconosciuto quando il soggetto non sia cittadino, né possa acquistare la cittadinanza, di alcuno Stato di riferimento, ai sensi della
Convenzione delle Nazioni Unite del 28.09.1954, come ratificata dalla Legge
1febbraio 1962, n. 306.
La giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi al diritto di riconoscimento dello stato di apolide nella condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione versata agli atti che la IG.ra
è nata a [...] il 10.12.1968, è indicata in tutti i Parte_1 documenti in atti come cittadina della BO-NA, ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano in data 30.10.1990, beneficiando di un permesso di soggiorno per cure mediche, poi, rinnovato più volte e da ultimo in data 11.8.2015 dal
Questore di Torino ed infine che è destinataria di un provvedimento di espulsione del
Prefetto di Milano datato 31.01.2020.
Considerato che la cittadinanza può essere acquisita sia ius sanguinis che ius soli, nella fattispecie in oggetto, risultano evidenti legami della ricorrente sia con la Croazia sia con la Repubblica di BO NA di cui – come correttamente rilevato dal
Giudice di prime Cure - la ricorrente risulta formalmente avere la cittadinanza.
Tuttavia la odierna appellante omette completamente di riferire le vicende di cittadinanza dei suoi genitori che escludano che la ricorrente possa avere o acquisire la cittadinanza per discendenza o per origine.
Nulla viene quindi riferito né dedotto in merito alla Croazia ed alla impossibilità di ottenere la cittadinanza del Paese di nascita.
Inoltre la NO benchè cittadina della BO-NA (circostanza Parte_1 questa riferita anche nel ricorso introduttivo del presente procedimento), si limita ad asserire di trovarsi nelle condizioni di essere dichiarata “Apolide” in quanto il suo status civitatis deve sostanzialmente ritenersi perso a seguito della asserita ricorrenza di «“comportamenti concludenti” dai quali si evincerebbe la cessazione del rapporto di reciproci diritti e doveri fra Stato e cittadino».
6 Tale deduzione non può essere condivisa atteso che, come evidenziato dal , CP_1 fino al 1992 era esistente la Repubblica Socialista Federativa di , la cui Org_2 normativa prevedeva l'acquisto della cittadinanza sia jugoslava sia della Repubblica di riferimento per nascita da genitori di cui almeno uno fosse cittadino di quello Stato.
Ritiene pertanto questa Corte che anche considerando l'attenuazione dell'onere della prova in materia di apolidia gravante sul richiedente le lacune non sono tali da poter essere colmate solo mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi del giudice in tema di cooperazione istruttoria con le autorità competenti (Corte di Cassazione, sez. I
Civile, ordinanza n. 16114/19; depositata il 14 giugno) in quanto la IG.ra Parte_1 non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, che consenta di ritenere che siano intervenuti atti di rifiuto da parte della Croazia o della BO-NA,
In particolare la appellante nulla deduce in merito al suo Paese di nascita né fornisce alcuna prova di aver richiesto certificazioni alla Croazia o alla BO-NA da cui risulti che non è cittadina di quei Paesi.
"Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli
Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di attenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la cittadinanza negli
Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti" (Cassazione sentenza n.28153 del 24.11.2017).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'appellante non ha fornito alcun tipo di documentazione in ordine a chi siano i suoi genitori e se costoro abbiano o meno una qualche diversa cittadinanza con particolare riferimento alla Croazia, suo Paese di nascita. Del pari non ha fornito alcuna documentazione che permetta di dimostrare che sia stata rivolta una qualche richiesta amministrativa allo stato della Croazia o della
BO-NA che sia stata rifiutata ed infine non ha fornito alcuna prova né indizio che il suo Paese di nascita o quello del quale risulta cittadina non le riconosca più tutte o alcune delle prerogative derivanti dal suo status di cittadina.
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado atteso il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . CP_1
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale
Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, in data 16.08.2022, depositata in data
13.12.2022, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec il 15.12.2022, nella causa iscritta al numero di R.G. 4505/2020,
- rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
- Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 10.05.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott. Enrico Della Fina
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Dott. Enrico Della Fina Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 66/2023, promossa in sede di appello da:
nata a [...] (ex Jugoslavia) il 10/12/1968 Parte_1
(27936959009), elettivamente domiciliata in Milano, Via Montevideo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marchese del Foro di Milano che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 16/01/2023;
Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Torino, Via dell'Arsenale n. 21;
Appellato
avverso
1 l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, in data
16.08.2022, depositata in data 13.12.2022, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec il 15.12.2022, nella causa iscritta al numero di R.G. 4505/2020.
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio, che, con atto datato 21/04/2023 ha espresso: “parere contrario all'accoglimento del gravame”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata: in via preliminare: rigettare la richiesta di incompetenza per territorio proposta e confermare quella del Giudice procedente per il presente grado di giudizio con conseguente condanna alle spese di parte appellata.
Nel merito:
- accertare e dichiarare, ovvero riconoscere, ovvero dichiarare lo status di apolide nei confronti della sig.ra ; Parte_1
- per l'effetto, ordinare alle competenti Autorità Amministrative di provvedere alla iscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche e, previo rilascio di permesso di soggiorno per apolidia, di provvedere al rilascio di carta di identità e codice fiscale, ovvero qualsiasi altro documento al fine di partecipare regolarmente a tutte le attività previste dal nostro ordinamento giuridico in tutte le sue forme e manifestazioni.”
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione
“In primo luogo, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. In subordine e nel merito, respingersi l'appello perché manifestamente infondato. Condannarsi controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. con revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Torino in data 20.02.2020, la NO chiedeva il riconoscimento dello status di apolide esponendo Parte_1 di essere nata nella città di EN (attuale Croazia – ex Jugoslavia) il 10.12.1968 e di risiedere in Italia dal 30.10.1990; di beneficiare di un permesso di soggiorno per cure
2 mediche rinnovato più volte (da ultimo, in data 11.8.2015 dal Questore di Torino); di essere madre di cinque figli (tra cui tre minori cresciuti in assenza del padre); di aver ricevuto, in data 31.01.2020, decreto di espulsione dal Prefetto della Provincia di
Milano per essere entrata nel territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera (attualmente era stata collocata presso il Organizzazione_1 di Roma Ponte Galeria, lontana dai propri figli).
La ricorrente assumeva quindi che sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide sensi della Convenzione di New York del 1954 in quanto: non era cittadina italiana ed era priva dei requisiti per acquistarne la cittadinanza;
il Paese di nascita non esisteva più a seguito delle vicende politiche che avevano comportato la dissoluzione della e la medesima, dal Organizzazione_2
1990, non aveva fatto più rientro in tale territorio (né in Croazia, né in BO-
NA in cui risultava formalmente avere la cittadinanza e ove non possedeva alcun legame familiare); non risultava, infine, essere cittadina di altro Paese con il quale poteva avere un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.
Il si costituiva in giudizio, contestava le ragioni avversarie e Controparte_1 chiedeva la reiezione del ricorso.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino respingeva il ricorso promosso dalla NO per il riconoscimento dello status di apolide ritenendo non essere Parte_1 stata dimostrata la perdita, sia formale che sostanziale, del suo status di cittadina della
BO-NA.
Il primo giudice argomentava in particolare che, nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentiva di ritenere che potessero essere intervenuti atti di rifiuto da parte della BO-NA: non risultava infatti fornita dimostrazione di una qualche richiesta amministrativa rifiutata dallo Stato della
BO-NA, come, ad esempio, il rifiuto dell'iscrizione nei registri anagrafici o di altro atto dell'Ufficiale dello Stato Civile della BO-NA che accertasse che la ricorrente non fosse iscritta nei registri anagrafici di tale Stato;
la ricorrente non aveva inoltre fornito alcuna documentazione in ordine ai suoi genitori;
né tantomeno aveva fornito alcun indizio che permettesse di ritenere che la BO-NA non le riconoscesse più le prerogative derivanti dal suo status di cittadina di tale Paese.
In buona sostanza, riteneva il giudicante che la ricorrente, “con la sua condotta negligente ed inerte” non aveva fornito “quel minimo di collaborazione istruttoria” tale da pretendere “l'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del presente giudicante”. Avverso l'ordinanza proponeva tempestivo appello la sig.ra la quale Parte_1 deduceva l'eccessiva onerosità della prova richiesta a fondamento della propria domanda non avendo il Giudicante tenuto conto delle oggettive difficoltà della sig.ra
3 nel reperire documentazione ulteriore in un Paese – quale quello della Parte_1
BO NA – in cui la medesima, non solo non aveva mai vissuto, ma non ne parlava neppure la lingua. Peraltro, conformemente all'unanime orientamento in giurisprudenza, nel giudizio sull'apolidia operava “il principio dell'attenuazione dell'onere della prova e il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice”, potere, quest'ultimo, non esercitato dal Tribunale il quale aveva pure omesso di verificare – sia sotto il profilo della legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie, sia sotto il profilo dei requisiti effettivi (ad esempio mediante richiesta d'informazioni alle autorità competenti) – se l'impossibilità di ottenere detta cittadinanza verso lo Stato “più prossimo” fosse effettiva, “tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente”. L'impugnante evidenziava peraltro che, come da documentazione in atti, non era stata
“inerte”, anzi aveva adempiuto all'onere probatorio incombente sulla medesima dimostrando sia il collegamento con lo Stato italiano nel quale viveva dal 1990, sia di non possedere la cittadinanza della BO NA;
la medesima, infatti, oltre a non avere alcun legame familiare in tale Paese, non rientrava neppure nelle ipotesi previste dalla legislazione bosniaca (legge n. 59/2014) relative all'acquisto della cittadinanza;
in particolare:
- l'art. 38 prevedeva che “possano prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente Repubblica e Organizzazione_2 che, fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della prima legge sulla cittadinanza (1° gennaio 1998), presero la residenza permanente nel territorio di una Entità
e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge”;
- l'art. 39 della citata legge prevedeva invece che “l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Organizzazione_2
che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 Dicembre 1998 hanno
[...] ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni”. Alla luce di quanto esposto, ribadiva quindi che, operando nel caso in esame il principio dell'attenuazione dell'onere della prova, l'appellante non poteva acquisire nessuna delle cittadinanze cui aveva il più stretto collegamento e, in base ai sistemi normativi applicabili, non era nelle condizioni giuridiche per ottenerne il conseguente riconoscimento.
Il si costituiva in giudizio reiterando l'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l.
13/17, evidenziando che, nell'atto di appello avverso, nulla era stato dedotto circa la dimora della ricorrente della quale risultava soltanto che: il 30 gennaio 2020 si trovava
4 a Milano;
il Prefetto di Milano aveva adottato il provvedimento di espulsione e, almeno fino al giorno del ricorso, si trovava presso il C.P.R. di Roma;
in data 10.1.2023 si trovava invece a Milano per la sottoscrizione della Procura per il presente grado di giudizio. Sottolineava dunque la parte appellata che, radicandosi la competenza in base al “domicilio del ricorrente”, doveva piuttosto ritenersi la competenza del Tribunale di
Milano o di quello di Roma.
Nel merito, l'appellato contestava la fondatezza dell'appello evidenziando che, nel caso di specie, risultavano evidenti i legami della sig.ra con la Parte_1
Repubblica di BO NA (di cui risultava attualmente avere formalmente la Or cittadinanza) e con la Repubblica Croazia;
mancavano peraltro le vicende di cittadinanza dei genitori della medesima che potessero escludere l'acquisto della cittadinanza per discendenza o per origine. L'appellato peraltro ribadiva che, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la dimostrazione della condizione di apolidia doveva derivare dalla prova dei fatti che avevano determinato
“la perdita o il mandato acquisto della cittadinanza secondo le disposizioni dello Stato di riferimento, non essendo sufficiente la semplice attestazione secondo cui
l'interessato non risulta cittadino di quello Stato”. Pertanto, anche alla luce del fatto che la NO nel ricorso di primo grado si definiva cittadina della Parte_1
BO NA;
che era in possesso di passaporto;
che nulla era stato dimostrato circa un'ipotetica revoca della cittadinanza bosniaca, l'appellato chiedeva la condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 19/05/2023 parte appellante chiedeva di essere autorizzata a depositare il documento del Consolato Generale della BO ed NA di Milano del
12.01.2023. La Corte autorizzava il materiale deposito e si riservava di valutarne l'ammissibilità e rilevanza e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/11/2023.
Alla udienza del 17/11/2023 la Corte, rilevato che la causa doveva essere riassegnata, differiva per gli stessi incombenti alla udienza dell'8.3.2024.
Con provvedimento dell'11/01/2024 il Presidente Dott. Della Fina assegnava la causa al Giudice ausiliario Dott. Alberici e confermava il rinvio per i medesimi incombenti.
Alla udienza dell'8.3.2024 parte appellante precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le repliche.
5 Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte appellata. Rilevato che la questione relativa alla competenza territoriale era già stata sollevata nel primo grado di giudizio ed è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il avrebbe dovuto svolgere appello incidentale sul CP_1 punto anziché limitarsi a reiterare l'eccezione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.L.
13/17. Non essendo stato proposto appello incidentale, sulla questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Torino si è ormai formato il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Lo stato di apolidia può essere riconosciuto quando il soggetto non sia cittadino, né possa acquistare la cittadinanza, di alcuno Stato di riferimento, ai sensi della
Convenzione delle Nazioni Unite del 28.09.1954, come ratificata dalla Legge
1febbraio 1962, n. 306.
La giurisprudenza di legittimità individua gli elementi costitutivi al diritto di riconoscimento dello stato di apolide nella condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza e nella residenza sul territorio dello Stato italiano.
Nel caso in esame risulta dalla documentazione versata agli atti che la IG.ra
è nata a [...] il 10.12.1968, è indicata in tutti i Parte_1 documenti in atti come cittadina della BO-NA, ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano in data 30.10.1990, beneficiando di un permesso di soggiorno per cure mediche, poi, rinnovato più volte e da ultimo in data 11.8.2015 dal
Questore di Torino ed infine che è destinataria di un provvedimento di espulsione del
Prefetto di Milano datato 31.01.2020.
Considerato che la cittadinanza può essere acquisita sia ius sanguinis che ius soli, nella fattispecie in oggetto, risultano evidenti legami della ricorrente sia con la Croazia sia con la Repubblica di BO NA di cui – come correttamente rilevato dal
Giudice di prime Cure - la ricorrente risulta formalmente avere la cittadinanza.
Tuttavia la odierna appellante omette completamente di riferire le vicende di cittadinanza dei suoi genitori che escludano che la ricorrente possa avere o acquisire la cittadinanza per discendenza o per origine.
Nulla viene quindi riferito né dedotto in merito alla Croazia ed alla impossibilità di ottenere la cittadinanza del Paese di nascita.
Inoltre la NO benchè cittadina della BO-NA (circostanza Parte_1 questa riferita anche nel ricorso introduttivo del presente procedimento), si limita ad asserire di trovarsi nelle condizioni di essere dichiarata “Apolide” in quanto il suo status civitatis deve sostanzialmente ritenersi perso a seguito della asserita ricorrenza di «“comportamenti concludenti” dai quali si evincerebbe la cessazione del rapporto di reciproci diritti e doveri fra Stato e cittadino».
6 Tale deduzione non può essere condivisa atteso che, come evidenziato dal , CP_1 fino al 1992 era esistente la Repubblica Socialista Federativa di , la cui Org_2 normativa prevedeva l'acquisto della cittadinanza sia jugoslava sia della Repubblica di riferimento per nascita da genitori di cui almeno uno fosse cittadino di quello Stato.
Ritiene pertanto questa Corte che anche considerando l'attenuazione dell'onere della prova in materia di apolidia gravante sul richiedente le lacune non sono tali da poter essere colmate solo mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi del giudice in tema di cooperazione istruttoria con le autorità competenti (Corte di Cassazione, sez. I
Civile, ordinanza n. 16114/19; depositata il 14 giugno) in quanto la IG.ra Parte_1 non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, che consenta di ritenere che siano intervenuti atti di rifiuto da parte della Croazia o della BO-NA,
In particolare la appellante nulla deduce in merito al suo Paese di nascita né fornisce alcuna prova di aver richiesto certificazioni alla Croazia o alla BO-NA da cui risulti che non è cittadina di quei Paesi.
"Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli
Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di attenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la cittadinanza negli
Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti" (Cassazione sentenza n.28153 del 24.11.2017).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'appellante non ha fornito alcun tipo di documentazione in ordine a chi siano i suoi genitori e se costoro abbiano o meno una qualche diversa cittadinanza con particolare riferimento alla Croazia, suo Paese di nascita. Del pari non ha fornito alcuna documentazione che permetta di dimostrare che sia stata rivolta una qualche richiesta amministrativa allo stato della Croazia o della
BO-NA che sia stata rifiutata ed infine non ha fornito alcuna prova né indizio che il suo Paese di nascita o quello del quale risulta cittadina non le riconosca più tutte o alcune delle prerogative derivanti dal suo status di cittadina.
L'appello deve quindi essere rigettato con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado atteso il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal . CP_1
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale
Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, in data 16.08.2022, depositata in data
13.12.2022, comunicata dalla cancelleria alle parti a mezzo Pec il 15.12.2022, nella causa iscritta al numero di R.G. 4505/2020,
- rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
- Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 10.05.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott. Enrico Della Fina
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