Articolo 1 della Legge 5 giugno 1974, n. 412
Articolo 2
Versione
25 settembre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.
Entrata in vigore il 25 settembre 1974