Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 67 del 2014) la prova della conoscenza del provvedimento non può farsi discendere dalla data di ingresso in carcere del richiedente, in quanto la previsione di cui all'art. 94, comma primo bis, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il direttore del carcere o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti, svolge una funzione di completezza informativa, ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l'esercizio di diritti o facoltà processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 34985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34985 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
349 85 / 1 6 M. ACR art-94 REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - N. 1252/2016 Dott. PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO BELLINI N. 16228/2016 - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LZ AD AR NA IX N. IL 14/11/1957 avverso l'ordinanza n. 487/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MASSIMO GALLI THE MA CHIESTO DICHIARANSI INADMISSIBILE IL RIconso;
Udit i difensor Avv.; -1- m RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 1° dicembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta avanzata da LZ MA RI AN FE di restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2007 e quella resa nello stesso processo in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli il 3 novembre 2009, confermativa della prima a pena diminuita.
2. Va premesso che dall'ordinanza impugnata risulta la ritualità formale delle notifiche, sia in primo che in secondo grado: in particolare, LZ MA RI AN FE è stata condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 23 maggio 2007, il cui estratto contumaciale è stato notificato al difensore di ufficio, che ha proposto impugnazione;
la decisione, in parziale riforma di quella di primo grado, di condanna a pena diminuita, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 3 novembre 2009, il cui estratto contumaciale è stato notificato al difensore di ufficio il 30 dicembre 2009, non è stata impugnata da alcuno e, conseguentemente, è divenuta irrevocabile in data 14 febbraio 2010. L'imputata, cittadina colombiana, era stata dichiarata irreperibile con tre decreti, uno emesso per l'udienza preliminare, uno per la notificazione dell'estratto contumaciale della decisione di primo grado ed un altro nel giudizio di appello, tutti notificati al difensore di ufficio, diverso dall'avvocato di fiducia proponete l'odierno ricorso (p. 4 dell'ordinanza impugnata). Ferma la regolarità formale delle notifiche, assumeva nell'istanza l'interessata di non avere avuto alcuna conoscenza effettiva della sentenza della Corte di appello sino al giorno 26 febbraio 2015, a seguito del colloquio avuto in carcere con il difensore, dopo che era stata tratta in arresto, in data 5 febbraio 2015, mentre si trovava a soggiornare temporaneamente in un albergo di Milano, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli sin dal 17 giugno 2010 e mai eseguito: infatti, essendosi allontanata dall'Italia nel 2000, non aveva avuto alcuna conoscenza del procedimento, motivo per cui non aveva impugnato né la sentenza di primo grado né quella di secondo grado;
inoltre, la mancata conoscenza della lingua italiana non le aveva consentito di comprendere per quale motivo fosse stata privata della libertà personale prima, appunto, del colloquio con il legale.
3. La Corte di appello di Napoli, premesso di dover fare applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen, nel testo antecedente la modifica introdotta dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, richiamato al riguardo l'insegnamento res da Sez. U, 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 (secondo cui 2 пе «l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente»), ha dichiarato inammissibile l'istanza essenzialmente sul rilievo che essa sarebbe stata proposta oltre il termine di trenta giorni, stabilito a pena di decadenza, da quello in cui l'imputata ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (pp.
4-5 dell'ordinanza impugnata). In particolare, richiamato da parte della Corte territoriale il precedente reso da Sez. 1, n. 40323 del 10/11/2006, Funk, Rv. 235982, secondo cui «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, è tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove ne occorra, i contenuti», ha ritenuto tardiva l'istanza in quanto proposta il 14 marzo 2015, anziché entro il trentesimo giorno, scadente il giorno 7 marzo 2015, a far data dal 5 febbraio 2015, data di arresto della donna. Ad avviso della Corte di appello, inoltre, la richiesta dovrebbe essere disattesa anche in base al rilievo che non è stata eccepita dell'interessata nell'istanza l'omissione da parte dell'istituto carcerario dell'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
4.Nei confronti dell'ordinanza reiettiva propone ricorso il difensore di fiducia dell'interessata, che deduce violazione di legge. Censura, in particolare, la violazione degli artt. 143 e 175 cod. proc. pen. e 94 disp. att. cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto noto all'imputata il contenuto dell'ordine di esecuzione in base ad una mera presunzione, stimando cioè che, poiché incombe al direttore del carcere ai sensi dell'art. 94, commi 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., ovvero ad operatore penitenziario dallo stesso delegato, accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che dispone la custodia, illustrandogliene, ove occorra, i contenuti, dovendo ritenersi puntualmente adempiuto tale compito, ne discenderebbe la mancanza di prova 3 circa la effettiva mancata conoscenza del provvedimento da parte dell'interessata. Poichè invece assume il ricorrente la notificazione dell'ordine di esecuzione è avvenuta esclusivamente in lingua italiana, poiché la signora MA RI AN FE, cittadina colombiana residente in [...]non conosce la lingua italiana, poiché non è stata sentita dalla direzione carceraria ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., e poiché nessuna traduzione : è mai stata fatta, conseguirebbe che la donna non ha, in realtà, avuto nessuna conoscenza effettiva del processo celebratosi a suo carico e delle ragioni dell'arresto, almeno sino al colloquio chiarificatore con il difensore, che si è quindi adoperato per ricostruire la vicenda nell'interesse della cliente. La Corte di appello, peraltro, avrebbe omesso di verificare se il colloquio ex art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. si sia tenuto o meno e, nell'affermativa, in quale data;
evidenzia, in ogni caso, il ricorrente che il colloquio offrirebbe meno garanzie all'interessato rispetto alla traduzione disposta ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. L'omessa traduzione dell'ordine di carcerazione in lingua nota alla destinataria, in adempimento di un preciso obbligo derivante anche da fonti sovranazionali, come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe causato una grave compromissione del diritto di difesa dell'imputata: si chiede, pertanto, di porvi rimedio mediante annullamento dell'ordinanza impugnata.
5. Il P.G. presso la S.C. nel suo intervento ex art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, che non si confronterebbe con quella parte dell'ordinanza di rigetto in cui si sottolinea che nell'istanza originaria LZ MA RI AN FE non avrebbe sollevato eccezioni né in - precedenza circa l'omessa traduzione dell'ordine di esecuzione, così dovendosi - ritenere che allo stesso l'interessata abbia, in buona sostanza, prestato acquiescenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Al fine di inquadrare esattamente il problema posto con il ricorso in esame, si impone una preliminare precisazione.
1.1. Risulta pacifico nel caso di specie: che la cittadina colombiana LZ MA RI AN FE non ha mai partecipato al processo a suo carico;
che è stata dichiarata irreperibile per tre volte;
che il meccanismo di conoscenza legale 4 ne si è perfezionato mediante notificazione dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio diverso dal difensore di fiducia odierno ricorrente.
1.2. In tale situazione di fatto incontroversa, che nella vicenda in esame si interseca con quella, invece controversa, circa l'affermazione da parte della donna di non conoscere la lingua italiana, non può seriamente dubitarsi che sussista un «onere di accertamento a carico del giudice [che] riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato [...], ma, anche, l'eventuale momento diverso da quello allegato dalla parte - di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (in motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, si pone in contrasto con il diritto all'equo processo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)» (così Sez. 1, n. 7965 del 08/01/2016, Perri, Rv. 266330), secondo il seguente schema: «è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso» (così Sez. 3, n 4654 del 19/01/2016, Bergamini, Rv. 266281; in senso conforme v. Sez. 5, n. 138 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265558; Sez. 4, n. 17175 del 08/04/2015, Ori, Rv. 263863; Sez. 4, n. 43478 del 30/09/2014, Tessitore, Rv.260312). - -Si tratta è il caso di precisarlo di interpretazione adottata dalla S.C. già prima della modifica dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 11, comma 6, della legge 28 aprile 2014, n. 67, come, condivisibilmente, affermato da Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440, nella cui parte motiva si è precisato che «in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale [...] grava sul giudice l'onere di valutare la tempestività della richiesta e di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale [...], che decorre dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che si intende impugnare (v., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 28914/2013, Rv. 255591), atteso che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005 (in tal senso v. Cass., Sez. 5, n. 19072/2010, Rv. 247510). [...] Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, in tema di restituzione nel termine per impugnare, la notificazione 5 т della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio, presso cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui (Cass., Sez. 6, n. 19781/2013, Rv. 256229; Cass., Sez. 1, n. 8225/2010, Rv. 246630; Cass., Sez. 6, n. 7080/2010, Rv. 246085; Cass, Sez. 1, n. 32678/2006, Rv. 235036)».
1.3. Ne consegue la non attualità della interpretazione, un tempo diffusa, in chiave di rigoroso onere probatorio a carico del richiedente la restituzione nel termine (cfr., ad es., Sez. 5, n. 18979 del 28/01/2014, C., Rv. 263166; Sez. 2, n. 5453 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246437), trattandosi di orientamento formato e consolidato nella vigenza di un diverso sistema.
2. Tanto premesso, il rigetto dell'istanza, che la Corte di appello fonda essenzialmente su di un precedente di legittimità, non recente, secondo il quale in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, è tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove ne occorra, i contenuti» (Sez. 1, n. 40323 del 10/11/2006, Funk, Rv. 235982), non appare condivisibile.
2.1. Se, infatti, la Corte territoriale non si fosse accontentata della massima, pur puntualmente redatta, ma avesse esaminato anche la motivazione, avrebbe colto che nel caso richiamato il giudice di merito aveva positivamente accertato tutta «una serie di elementi fattuali di notevole spessore e concordanti (la carcerazione già subita dal[l'imputato] in una casa di reclusione italiana per ben otto mesi fra il 1999 ed il 2000, la permanenza ininterrotta dello stesso in Italia per ben sei anni, la conoscenza perfetta della lingua italiana dimostrata ad inizio del maggio del 2005, che non poteva essere stata improvvisa) da cui ha desunto con argomentazione logica ineccepibile e conforme al parametro normativo - pienamente condivisibile in questa sede che il condannato fosse in grado di - comprendere la lingua italiana da molti anni, non essendo logicamente accettabile che avesse imparato in un mese la lingua italiana in precedenza ignorata, pur non essendovi alcuna traccia di tale pretesa ignoranza, che non risulta mai addotta in precedenza dal condannato, il quale nulla ha provato o 6 ти allegato sul punto» (così al punto n. 11 del "considerato in diritto" della richiamata sentenza di Sez. 1, n. 40323 del 10/11/2006, Funk, Rv. 235982). Sicché, nel caso evocato a precedente chiarificatore, la Corte di legittimità si rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva - - reiettiva di istanza di restituzione nel termine per proporre appello ma sulla base di un'articolata motivazione che, nel valorizzare indubbiamente anche il meccanismo di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., prendeva atto dell'esito dell'accertamento puntualmente svolto dal giudice di merito circa la effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, accertamento da cui discendevano logiche valutazioni sotto il profilo della tempestività o meno della richiesta di restituzione nel termine. -A parte comunque il non satisfattivo, per le ragioni esposte richiamo giurisprudenziale, è proprio l'essenza del ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello di Napoli ad essere non condivisibile, in quanto basato su di un meccanismo essenzialmente presuntivo, alieno, dunque, dalla certezza che deve necessariamente contraddistinguere le situazioni di rilievo giuridico, come chiarito dalla Corte di legittimità, a più riprese, peraltro nella vigenza di differenti testi della norma di riferimento, l'art. 175 cod. proc. pen.: infatti, «in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto risalire l'effettiva conoscenza del procedimento alla data dell'atto di nomina del difensore di fiducia, nel quale erano riportati gli estremi del procedimento e della sentenza contumaciale)» (così Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kobernyk, Rv. 263992; v. altresì, esattamente in termini, Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436; Sez. 4, n. 29977 del 19/06/2006, Hudorovic, Rv. 235238).
2.2. Ebbene, la certezza che si pretende onde valutare la tempestività, o meno, della richiesta difensiva non può certo derivare, come semplicisticamente ritiene la Corte di appello di Napoli, dalla vigenza dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. E ciò per due ragioni, una di fatto ed una di diritto.
2.2.1. Quanto alla prima, non risulta che la Corte territoriale abbia accertato se il colloquio, pur normativamente prescritto, tra il direttore del carcere o un 7 m suo delegato e la detenuta si sia effettivamente tenuto;
e, nell'affermativa, se contestualmente all'ingresso in istituto ovvero in altra e differente data;
e, sempre nell'affermativa, se nel corso dello stesso la donna sia stata o meno edotta e, nell'affermativa, se con l'ausilio di interprete o meno, circa le ragioni della detenzione, eventualmente con specifico riferimento al titolo sentenza legittimante la restrizione della libertà ed alle sue ragioni giustificative. Il giudice di merito, senza dare conto di essersi posto alcuno degli interrogativi suesposti, ha sbrigativamente ragionato come se il colloquio si fosse tenuto il giorno dell'ingresso o, comunque, entro pochi giorni dello stesso e lo ha stimato sostanzialmente equipollente alla effettiva conoscenza del provvedimento, ergo: della sentenza di condanna: ed è qui che si annida l'errore di diritto.
2.2.2. Passando, infatti, ad esaminare la ragione più squisitamente giuridica, non coglie nel segno il giudice di appello nell'attribuire al meccanismo disciplinato dall'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod.proc. pen. una funzione di conoscenza processuale. E' pur vero che, come è stato precisato in una risalente pronunzia della S.C., dovere del direttore del carcere di informare il nuovo giunto delle ragioni dell'arresto contribuisce, insieme a varie altre disposizioni di diritto positivo, a costruire il sistema della garanzie (anche) nei confronti dell'imputato alloglotta (cfr. al riguardo la motivazione di Sez. 4, n. 6684 del 12/11/2004, dep. 2005, Hachimi, Rv. 233360): deve tuttavia affermarsi, con la necessaria chiarezza, che la disposizione in questione ha una funzione di completezza informativa ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza di termini processuali. Tale principio è stato in verità già affermato, sia pure in una fattispecie non coincidente con quella in esame, nella parte motiva della pronunzia resa da Sez. 1, n. 46269 del 19/07/2012, De Tommasi, Rv. 253972, che, per chiarezza espositiva, appare il caso di riferire testualmente nella parte rilevante:
1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente confonde l'adempimento esecutivo previsto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 ter, contenente "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (disp. att. cod. proc. pen.), per cui non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione secondo principio di tassatività posto dall'art. 177 cod. proc. pen., con la disciplina della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, in riferimento all'art. 310, commi 1 e 2, e art. 309 cod. proc. pen. I commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. sono stati aggiunti dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1, intitolata: 8 ne "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, di misure cautelari e di diritto di difesa", al fine di assicurate il diritto del detenuto ad essere puntualmente e costantemente informato di tutti i provvedimenti legittimanti il suo ingresso e la sua permanenza in carcere, con il previsto inserimento nella sua cartella personale, già disciplinata dal D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 26, di regolamento penitenziario, sostituito dall'omologo art. 26 del nuovo regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche delle copie integrali del titolo genetico di custodia carceraria e di tutti i provvedimenti successivi in materia cautelare, non implicanti la rimessione in libertà, in modo che l'interessato possa avere precisa e aggiornata conoscenza dell'intero contenuto dei provvedimenti che ne dispongono ed eventualmente ne confermano la custodia in carcere, con il pur previsto dovere del direttore o dell'operatore penitenziario da lui designato di garantire tale puntuale informazione, ricorrendo, in caso di detenuto straniero, all'ausilio di un interprete. I termini per l'impugnazione sono, invece, disciplinati in via generale dall'art. 585 cod. proc. pen., che, al comma 2, lett. b), dispone, nel caso di provvedimenti di cui sia data contestuale lettura, in udienza, del dispositivo e della motivazione, la decorrenza del termine per impugnare dalla data della medesima udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti, anche se assenti al momento della lettura [...] 2. Va, in conclusione, affermato il principio che l'omessa trasmissione di copia del provvedimento in materia di libertà personale, dal quale non consegua la rimessione in libertà del detenuto, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'interessato è ristretto, in violazione della disposizione di cui all'art. 94 cod. proc. pen., comma 1 ter, avente finalità di completezza informativa del contenuto della cartella personale del detenuto, non incide sulla decorrenza del termine per proporre appello al tribunale distrettuale, ai sensi dell'art. 310, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 309 cod. proc. pen., comma 1, che segue le disposizioni generali di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2 [...]».
2.3. Ebbene, mutatis mutandis, deve essere ribadito che la finalità dell'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., è la completezza informativa circa il contenuto della cartella personale del detenuto, funzionale anche al migliore esercizio dei propri diritti, tanto da potersi definire finalità di tipo penitenziario ovvero psico-sociale (indice ne è la delegabilità ad operatore penitenziario), ma non certo di tipo processuale (a riprova: non sono previsti termini per la sua effettuazione;
non è prescritta una qualche forma di verbalizzazione;
l'ordinamento non riconnette conseguenze, sub specie di vizi procedurali, nel caso in cui il colloquio non si tenga): deve, in 9 mu conseguenza, affermarsi la non significatività dello stesso al fine della decorrenza di termini cui sia riconnesso l'esercizio di diritti o di facoltà processuali.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per nuovo esame. Il giudice di merito valuterà nuovamente in maniera approfondita l'istanza avanzata nell'interesse di LZ MA RI AN FE, la quale risulta non avere avuto effettiva conoscenza del processo celebrato a suo carico e dichiara di non conoscere la lingua italiana;
esaminati gli atti processuali e svolti anche di ufficio gli accertamenti ritenuti opportuni, potrà, nell'esercizio della piena autonomia giurisdizionale, giungere a riconoscere ovvero a negare l'invocata restituzione nel termine, senza tuttavia poter ricorrere a valutazioni meramente presuntive, osservando, in ogni caso, i principi di diritto suesposti.
4. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessata, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 14/07/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore CORTE Daniele Cengi Rocco Marco Blaiotta ي مسالك - GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 AGO. 2016 LE (dr. Oding Q. Galliano) FUNZIO... 10