Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 34985
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Sentenza 14 luglio 2016

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Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 67 del 2014) la prova della conoscenza del provvedimento non può farsi discendere dalla data di ingresso in carcere del richiedente, in quanto la previsione di cui all'art. 94, comma primo bis, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il direttore del carcere o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti, svolge una funzione di completezza informativa, ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l'esercizio di diritti o facoltà processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 34985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34985
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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