Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
È onere di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2014, n. 18979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18979 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 243
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 38313/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P.C. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2302/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 25/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. D'Angelo Giovanni, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da C.P.C. contro la decisione del Tribunale di Lucera del 16 febbraio 2012, con la quale l'imputato era condannato alla pena di giustizia per i delitti di induzione alla prostituzione minorile, favoreggiamento della prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione di maggiorenne.
2. Contro la decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 585 c.p.p., in relazione ai motivi presentati dal difensore di fiducia, tempestivi rispetto alla notifica del decreto di citazione in appello ricevuto dal coimputato, nonché violazione degli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., poiché il ricorrente, pur presente all'udienza di discussione di primo grado, ignorava la legge processuale penale italiana, non ha avuto contatti con i difensori d'ufficio; di conseguenza solamente con la nomina del nuovo difensore di fiducia è venuto a conoscenza di come agire processualmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La motivazione della sentenza da atto della presentazione di una mera dichiarazione di impugnazione in data 14 settembre 2012, già oltre i termini previsti dall'art. 585 c.p.p. (45 giorni, decorrenti dal 26 marzo 2012, termine per il deposito della motivazione rispettato dalla Corte, essendo l'imputato presente alla lettura del dispositivo) e di una successiva dichiarazione contenente i motivi di impugnazione, del 15 gennaio 2013, accompagnata dal deposito di un formale atto di appello (dal medesimo contenuto) da parte del difensore di fiducia, in pari data.
1.2 Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'istanza di restituzione in termini, poiché priva della dimostrazione del rispetto del termine di decadenza di 10 giorni, decorrente dal giorno in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, identificato dallo stesso ricorrente della notifica dell'atto di appello del coimputato, che non viene collocata temporalmente.
Va considerato che è onere di chi chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246437), poiché il rispetto del termine di 10 giorni anzidetto è disposto dalla norma a pena d'inammissibilità.
1.3 D'altra parte non ha alcun rilievo la circostanza che il deposito dei motivi di appello fosse tempestivo rispetto alla data di conoscenza dell'appello proposto dal coimputato, alla stregua di un appello incidentale, poiché alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte l'appello principale proposto da uno o più dei coimputati non va notificato agli altri imputati, che non si sono autonomamente avvalsi del loro potere d'impugnazione; e ciò in quanto l'appello incidentale svolge l'esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata da chi si è legittimamente avvalso della facoltà di appellare, sicché è solo in tale ristretto ambito che l'appello incidentale può ritenersi ammissibile (Sez. 2, n. 38810 del 1/10/2008, Pippa, Rv. 242048; Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011 - dep. 13/01/2012, Andreoletti, Rv. 251676).
1.4 Parimenti corretta è poi l'affermazione della manifesta infondatezza dell'istanza, poiché l'imputato era regolarmente difeso nel corso del giudizio di primo grado dal difensore d'ufficio ed era personalmente presente alla lettura del dispositivo, per cui non può ritenersi sussistere alcuna delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore previste dall'art. 175 c.p.p., comma 1, ai fini della restituzione nel termine per impugnare.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova alcuna ne' della causa di forza maggiore o caso fortuito, che hanno impedito il rispetto dei termini per proporre appello, essendo dedotta una generica ignoranza della legge penale, ne' della tempestività dell'istanza di restituzione in termine, poiché - come si è già osservato - il momento di cessazione del fatto costituente forza maggiore o caso fortuito non è nemmeno precisato.
2. In conclusione il ricorso proposto dall'imputato deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014