Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
L'omessa comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'interessato è ristretto del rigetto di una richiesta di revoca di misura cautelare non ha incidenza sul "dies a quo" per proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen., dovendo tale termine individuarsi in base alla regola generale desumibile dall'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, il "dies a quo" per impugnare un'ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice del dibattimento è stato individuato nel momento della lettura integrale del provvedimento in udienza, senza che rilevasse la rinuncia a comparire dell'imputato, essendo quest'ultimo a tutti gli effetti rappresentato dal suo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 46269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46269 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/07/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2366
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 13351/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AS NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 24/01/2012 del Tribunale del riesame di Lecce nel proc. n. 979/2011.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. ANIELLO Roberto, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Spaluto Paolo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale distrettuale di Lecce, costituito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., con ordinanza in data 24 gennaio 2012, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto il 6 dicembre 2011 da De MA NI avverso l'ordinanza della Corte di assise della medesima sede, letta integralmente nell'udienza del 24 novembre 2011, con la quale era stata respinta la richiesta dello stesso De MA di revoca della misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata.
A ragione della decisione, il Tribunale ha addotto l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 148 cod. proc. pen., comma 5, essendo il De MA -detenuto nell'ambito del presente e di altro procedimento- assente per rinuncia all'udienza del 24 novembre 2011, e, quindi, rappresentato dal suo difensore nella medesima udienza in cui la Corte di assise procedente aveva dato integrale lettura dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare di massimo rigore, con la conseguente decorrenza dal 25 novembre 2011 del termine di dieci giorni per proporre appello avverso la suddetta ordinanza e l'avvenuta scadenza di esso il successivo 5 dicembre, lunedì, mentre l'appello era stato depositato il giorno dopo, 6 dicembre.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il De MA tramite il difensore di fiducia, avvocato Paolo Spalluto, il quale, con unico motivo ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), deduce la nullità del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 271 del 1989, art.94. Rileva il ricorrente che sarebbe stata omessa la trasmissione di copia dell'ordinanza resa dalla Corte di assise, ex art. 299 cod. proc. pen., al direttore dell'istituto penitenziario in cui il De
MA era ristretto, nonostante l'espresso ordine impartito dalla Corte alla cancelleria di curare gli adempimenti di legge, con la conseguenza che l'interessato non avrebbe potuto prendere conoscenza del provvedimento incidente sulla sua libertà personale nei modi e nei termini previsti dal citato art. 94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1 bis e 1 ter, e, pertanto, il termine per appellare, ex art.310 cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenersi ancora aperto alla data di presentazione dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente confonde l'adempimento esecutivo previsto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 ter, contenente "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (disp. att. cod. proc. pen.), per cui non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione secondo il principio di tassatività posto dall'art. 177 cod. proc. pen., con la disciplina della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, in riferimento all'art. 310, commi 1 e 2, e art. 309 cod. proc. pen., comma 1. L'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., commi 1 bis, 1 ter e 1 quater sono stati aggiunti dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1, intitolata: "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, di misure cautelari e di diritto di difesa", al fine di assicurate il diritto del detenuto ad essere puntualmente e costantemente informato di tutti i provvedimenti legittimanti il suo ingresso e la sua permanenza in carcere, con il previsto inserimento nella sua cartella personale, già disciplinata dal D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, art. 26, di regolamento penitenziario, sostituito dall'omologo art. 26 del nuovo regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, anche delle copie integrali del titolo genetico di custodia carceraria e di tutti i provvedimenti successivi in materia cautelare, non implicanti la rimessione in libertà, in modo che l'interessato possa avere precisa e aggiornata conoscenza dell'intero contenuto dei provvedimenti che ne dispongono ed eventualmente ne confermano la custodia in carcere, con il pur previsto dovere del direttore o dell'operatore penitenziario da lui designato di garantire tale puntuale informazione, ricorrendo, in caso di detenuto straniero, all'ausilio di un interprete. I termini per l'impugnazione sono, invece, disciplinati in via generale dall'art. 585 cod. proc. pen., che, al comma 2, lett. b), dispone, nel caso di provvedimenti di cui sia data contestuale lettura, in udienza, del dispositivo e della motivazione, la decorrenza del termine per impugnare dalla data della medesima udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti, anche se assenti al momento della lettura. E, nel caso in esame, si è verificata proprio quest'ultima situazione, avendo la Corte di assise davanti alla quale era in corso il giudizio per i fatti cui inerisce il titolo di custodia in carcere del De MA, respinto l'istanza, ex art. 299 cod. proc. pen., avanzata dal difensore del detenuto e dato integrale lettura del provvedimento di rigetto nell'udienza del 24 novembre 2011, alla presenza del difensore dell'imputato, ma in assenza di quest'ultimo perché rinunciante a comparire, contemporaneamente disponendo, a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter, cit., la trasmissione di copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario in cui era ristretto il De MA per l'inserimento di essa nella cartella personale del detenuto, ai soli fini di completezza informativa previsti dalla stessa norma. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), in riferimento all'art. 310, comma 2, che rinvia all'art. 309 cod. proc. pen.,, comma 1, il termine di dieci giorni per impugnare l'ordinanza del giudice di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere si è consumato il 5 dicembre 2011, come correttamente rilevato dal Tribunale dell'appello cautelare che lo ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza qui impugnata, a nulla rilevando in contrario l'omessa trasmissione, denunciata dal ricorrente, di copia del provvedimento di rigetto dell'istanza de libertate al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, Ord. Pen., in violazione della disposizione in tal senso contenuta nel medesimo provvedimento reso, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., dalla Corte di assise procedente.
2. Va, in conclusione, affermato il principio che l'omessa trasmissione di copia del provvedimento in materia di libertà personale, dal quale non consegua la rimessione in libertà del detenuto, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'interessato è ristretto, in violazione della disposizione di cui all'art. 94 cod. proc. pen., comma 1 ter, avente finalità di completezza informativa del contenuto della cartella personale del detenuto, non incide sulla decorrenza del termine per proporre appello al tribunale distrettuale, ai sensi dell'art. 310, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 309 cod. proc. pen., comma 1, che segue le disposizioni generali di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso di lettura integrale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o modifica della misura della custodia in carcere da parte del giudice del dibattimento procedente, alla presenza del difensore dell'imputato detenuto e in assenza volontaria di quest'ultimo per rinuncia, il termine di dieci giorni per proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen., comma 1, decorre dalla lettura del medesimo provvedimento in udienza, essendo l'imputato detenuto rinunciante rappresentato a tutti gli effetti dal suo difensore, secondo la disposizione di cui all'art. 420 quinquies cod. proc. pen., comma 1, da ritenersi applicabile anche al procedimento de libertate incidentale all'udienza dibattimentale o preliminare (v. Sez. 6, n. 32955 del 2012, sulla portata generale della regola contenuta nell'art. 420 quinquies cod. proc. pen.).
3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., comma 1, va condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il De MA, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012