Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l'istanza presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma dell'art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 40323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40323 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3304
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 033145/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN KU, N. IL 08/01/1962;
avverso ORDINANZA del 31/05/2005 TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 31.5.2005 il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione ha rigettato la istanza presentata da UN RT, cittadino austriaco, di impugnazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p., e comunque di restituzione nel termine per proporre appello, a norma dell'art. 175 c.p.p., come modificato non D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito nella L. n. 60 del 2005, con riguardo alla sentenza contumaciale del Tribunale di Brindisi in data 12.11.2003, irrevocabile il 27.3.2004, con cui era stato condannato alla pena di anni sette, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di tentato omicidio e reati connessi, ed al conseguente ordine di carcerazione notificato ed eseguito il 29.9.2004.
2 - Il UN era stato tratto in arresto il 29.9.1999 nella flagranza del reato di tentato omicidio ed era rimasto detenuto per tale reato fino all'11.5.2000. Successivamente era stato giudicato in contumacia ed, a seguito della irrevocabilità della sentenza, era stato emesso il 10.4.2004 l'ordine di esecuzione, notificato al UN nel settembre successivo.
3 - Con istanza pervenuta nella cancelleria del Tribunale di Brindisi il 5 aprile 2005 il UN aveva dedotto che si era trovato nella impossibilità di avere piena conoscenza del titolo esecutivo poiché non comprendeva la lingua italiana e solo molti mesi dopo l'inizio della esecuzione della pena era stato in grado di ricostruire i fatti indicati nella sentenza di condanna.
4 - Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto tardiva la istanza di restituzione nel termine per proporre l'appello, perché presentata ben oltre il decorso del termine di trenta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento, che doveva ritenersi integrata dalla notificazione dell'ordine di carcerazione e che nel contempo la giustificazione addotta circa la mancata conoscenza della lingua italiana, che avrebbe impedito la effettiva conoscenza del titolo esecutivo, fosse pretestuosa poiché il condannato era domiciliato nel territorio italiano almeno dal 1999, aveva sempre risieduto da allora in Italia, dopo la carcerazione aveva chiesto all'Ufficio matricola di essere sentito dal magistrato di sorveglianza ed era stato poi sentito da tale magistrato in data 12.5.2005 senza la assistenza di alcun interprete e mai aveva prospettato eventuali difficoltà di comprensione della lingua italiana.
5 - Ha proposto ricorso per Cassazione il UN personalmente lamentando violazione dell'art. 175 c.p.p., per avere il provvedimento impugnato desunto la conoscenza della lingua italiana da parte del condannato e quindi la tardività dell'istanza di restituzione nel termine dalla circostanza che aveva chiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza ed era poi stato sentito senza la assistenza di interprete nel periodo aprile - maggio del 2005, mentre la verifica che avrebbe dovuto compiere il giudice dell'esecuzione riguardava il periodo precedente ed in particolare il mese di marzo del 2005, nel corso del quale il UN, secondo la sua allegazione, aveva acquisito la capacità di comprendere la lingua italiana e doveva essere particolarmente pregnante poiché atteneva alla possibilità di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato prevista a pena di nullità dall'art. 178 c.p.p.. 6 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso osservando che il provvedimento impugnato aveva correttamente espletato le funzioni di verifica e di individuazione del momento di conoscenza del titolo esecutivo da parte del condannato, sulla base di valutazione concreta delle risultanze processuali.
7 - Con motivi nuovi la difesa del UN ha rilevato che le disposizioni del codice di rito dovevano essere interpretate alla luce del disposto degli artt. 5, commi 2 e 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4.11.1950, per cui ogni accusato aveva diritto di essere informato nel più breve tempo possibile ed in lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, dal che discendeva che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente interpretato l'art. 175 c.p.p., poiché avrebbe dovuto compiere le verifiche occorrenti per accertare la effettiva conoscenza dell'atto mentre invece si era basato su elementi inconsistenti e contestati dal condannato.
8 - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente richiede la applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito con D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, ritenendo che tale modifica legislativa, al sensi del comma 2 bis della stessa disposizione, consenta la proposizione della richiesta con decorrenza non già dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del provvedimento, a seguito come nel caso di specie della esecuzione dell'ordine di carcerazione, bensì dal momento in cui è riuscito a comprendere l'intimo significato del titolo esecutivo avendo imparato la lingua italiana in precedenza non conosciuta, il che sarebbe avvenuto diversi mesi dopo l'inizio della carcerazione in sede di esecuzione del titolo. A tal fine il ricorrente invoca una interpretazione della formula "effettiva conoscenza" conforme al disposto dell'art. 5, commi 2 e 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo per cui ogni accusato ha diritto di essere informato nel più breve termine possibile ed in lingua a lui comprensibile della natura dell'accusa formulata a suo carico.
9 - Sul punto occorre subito rilevare che il UN nel presente procedimento non ha la veste di accusato o imputato che dir si voglia, bensì quella di condannato, mentre, quale accusato, era stato informato dell'accusa posto che era stato arrestato, interrogato ed era rimasto detenuto per molti mesi, per cui il richiamo alla Convenzione non coglie nel segno, riferendosi a situazione diversa da quella in esame che ha già avuto regolare corso ed in relazione alla quale il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza.
10 - L'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, introdotto con la L. n. 17 del 2005, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta per la restituzione nel termine, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. È evidente che il legislatore ha voluto, con tale espressione, fare riferimento alla sicura consapevolezza, da parte del condannato, della esistenza e della precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale (nella specie l'ordine di carcerazione) che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi invece lasciare alla discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (v. Cass. sez. 2^, 8.7.2005 n. 25041). Nel caso in esame il UN ha avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale quanto meno alla data del 29.9.2004 in cui gli è stato notificato l'ordine di esecuzione ed ha fatto ingresso in carcere, ove, a norma del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 bis, - che ha carattere generale e riguarda tutte le ipotesi di ingresso in carcere - il direttore o l'operatore penitenziario erano tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato avesse avuto precisa conoscenza che provvedimento che disponeva la carcerazione nonché ad illustrarne, ove occorrente, i contenuti;
per cui, allorché ha presentato in data 5 aprile 2005 la istanza di restituzione nel termine per presentare l'appello, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 17 del 2005, convertito nella L. 22 aprile 2005, entrata in vigore il 24 aprile 2005, era già ampiamente scaduto il termine, previsto a pena di decadenza, per presentare la richiesta.
Non può d'altronde ritenersi che la nuova normativa consenta una riapertura dei termini per presentare la richiesta di restituzione nel termine poiché si tratta di disposizione di natura processuale che obbedisce al principio del tempus regit actum e che, prevedendo espressamente un preciso termine di decadenza il cui dies a quo decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, esclude una diversa decorrenza del termine per la presentazione della istanza.
11 - La tesi per cui il ricorrente avrebbe imparato la lingua italiana soltanto nel mese precedente a quello in cui ha presentato la istanza, il che gli avrebbe consentito di comprendere il contenuto del provvedimento in precedenza ignoto, appare ugualmente pretestuosa poiché il giudice dell'esecuzione ha posto in luce una serie di elementi fattuali di notevole spessore e concordanti (la carcerazione già subita dal UN in una casa di reclusione italiana per ben otto mesi fra il 1999 ed il 2000, la permanenza ininterrotta dello stesso in Italia per ben sei anni, la conoscenza perfetta della lingua italiana dimostrata ad inizio del maggio del 2005, che non poteva essere stata improvvisa) da cui ha desunto con argomentazione logica ineccepibile e conforme al parametro normativo - pienamente condivisibile in questa sede - che il condannato fosse in grado di comprendere la lingua italiana da molti anni, non essendo logicamente accettabile che avesse imparato in un mese la lingua italiana in precedenza ignorata, pur non essendovi alcuna traccia di tale pretesa ignoranza, che non risulta mai addotta in precedenza dal condannato, il quale nulla ha provato o allegato sul punto.
12 - Orbene, a fronte di tali elementi, anche volendosi in ipotesi ritenere che fosse onere dello Stato italiano portare a conoscenza dello straniero il titolo esecutivo nella sua lingua nazionale, il che non è previsto dalla legge che si riferisce soltanto agli atti dell'indagine e del giudizio (art. 143 c.p.p.), una eventuale nullità sarebbe prospettabile soltanto qualora fosse risultato inequivocabilmente dagli atti in possesso del giudice che lo straniero non era in grado di conoscere la lingua italiana (v. Cass. Sez. Un. n. 5052 del 24.9.2003, Rv. 226717), ma di ciò non vi è traccia negli atti ne' l'interessato ha fornito un minimo indizio, risultando al contrario che non ha mai avuto necessità di interprete perché conosceva dichiaratamente la lingua italiana. 13 - Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006