Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
Al fine della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., la dimostrazione della tardività - e, quindi, l'eventuale momento, diverso da quello allegato dalla parte, a far data dal quale possa, in base agli atti, dirsi decorso il termine per la sua proposizione che, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare - spetta - in caso di diversa allegazione della parte - al giudice, al quale, a tal fine, è attribuito il potere di accertamento nel caso in cui sussistano dubbi al riguardo, considerato che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 cod. proc. pen., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19072 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario Presidente del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 426
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 23455/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) R.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 49/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 09/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione R.S. avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia - sez. minorenni- in data 9 aprile 2009 con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di restituzione in termini per appellare la sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia del 5 giugno 2008. La richiesta era basata sull'affermazione che la imputata non aveva avuto conoscenza della sentenza in quanto tutti gli atti del processo le erano stati notificati presso il difensore di ufficio. Solo la notificazione dell'ordine di carcerazione le aveva dato contezza dei descritti fatti processuali.
La Corte affermava però che l'ordine di carcerazione non risultava notificato alla condannata perché irreperibile, sicché difettava la prova che la richiesta di restituzione in termini fosse stata tempestivamente proposta nel termine di dieci giorni dalla acquisita conoscenza della condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 1. Deduce la erronea applicazione della legge penale (art. 175 c.p.p., comma 2). Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'ordine di carcerazione era stato notificato alla condannata il 4 marzo 2009 ad opera dei CC di Vaprio d'Adda.
Sulla base di tali elementi, era compito della Corte d'appello, semmai, fornire la prova positiva della intempestività della richiesta di parte.
Il Pg presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente sottolineare che il caso di specie trova la propria regolamentazione non già nell'art. 175 c.p.p., comma 1, come ritenuto dai giudici del merito, ma nel comma 2 della stessa norma, dedicato alla ipotesi specifica della impugnazione della sentenza contumaciale.
A seguito dei noti interventi della giurisprudenza della CEDU sul processo "in absentia" e della modifica dell'art. 175 c.p.p. realizzata nel 2005 in tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha preso atto delle profonde immutazioni e delle ricadute sulla disciplina della restituzione in termini per impugnare e risulta è ormai consolidata nel ritenere che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato e quindi di fondatezza della domanda di riammissione alla impugnazione.
Viene infatti posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire (Rv. 242430; Massime precedenti Conformi: N. 6381 del 2006 Rv. 234003, N. 41328 del 2006 Rv. 235336, N. 23137 del 2008 Rv. 240311).
Un simile assetto normativo non può non riverberare i propri effetti anche sulla prova relativa alla tempestività della richiesta di restituzione in termini, essendo onere del giudice di individuare l'eventuale momento - diverso da quello allegato dalla parte- a far data dal quale, in base agli atti, possa dirsi decorso il termine per la richiesta che, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare. Ciò posto, è da osservare che l'esame del fascicolo processuale evidenzia che il primo atto processuale sicuramente pervenuto alla personale conoscenza della R. è stato l'ordine di carcerazione, notificatole a mani il 4 marzo 2009 (vedi copia della relata fatta acquisire dal Procuratore Generale), dopo un processo contumaciale nel corso del quale l'imputata è stata difesa da un legale di ufficio. Viene meno dunque il presupposto di fatto sul quale è stata basata l'ordinanza impugnata la quale sarebbe risultata comunque viziata dalla mancata positiva dimostrazione della tardività della richiesta, dimostrazione gravante sul giudice il quale, a tale fine, è stato dotato dal legislatore del potere di accertamento per il caso in cui nutra dei dubbi sul punto, come illustrato nelle allegazioni di parte. In tal senso si è espressa reiteratamente questa Corte (vedi, tra le molte Rv. 232871) ponendo in evidenza che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p. precedente alla novella del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., con L. 22 aprile 2005, n. 60. La ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio per la valutazione nel merito della richiesta della interessata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia - sez. minorenni - per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010