Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19072
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Sentenza 31 marzo 2010

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Al fine della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., la dimostrazione della tardività - e, quindi, l'eventuale momento, diverso da quello allegato dalla parte, a far data dal quale possa, in base agli atti, dirsi decorso il termine per la sua proposizione che, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare - spetta - in caso di diversa allegazione della parte - al giudice, al quale, a tal fine, è attribuito il potere di accertamento nel caso in cui sussistano dubbi al riguardo, considerato che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 cod. proc. pen., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19072
    Data del deposito : 31 marzo 2010

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