Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17175
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Massime1

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato all'imputato al domicilio eletto, vale a dire presso lo studio del difensore, il quale non era riuscito a contattare il suo assistito, perché all'estero durante l'intervallo temporale per la proposizione dell'opposizione).

Commentario1

  • 1Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17175
Data del deposito : 8 aprile 2015

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