Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato all'imputato al domicilio eletto, vale a dire presso lo studio del difensore, il quale non era riuscito a contattare il suo assistito, perché all'estero durante l'intervallo temporale per la proposizione dell'opposizione).
Commentario • 1
- 1. Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 17175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17175 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 607
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 55274/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ES N. IL 16/12/1969;
avverso l'ordinanza n. 3905/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 12/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OR LE ha chiesto al Tribunale di Modena di essere restituito ne termine per proporre opposizione avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti e divenuto esecutivo in data 15 febbraio 2014, recante la condanna alla pena di Euro 30,800 di rammenta con sospensione condizionale della pena e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Si assume che solo a seguito delle iniziative amministrative volte all'esecuzione della sanzione della sospensione della patente i ricorrente è venuto a conoscenza della esistenza del decreto penale in questione.
Si aggiunge che la notifica del detto decreto penale ha avuto luogo presso lo studio del difensore nel quale era stata compiuta elezione di domicilio. Tuttavia lo stesso difensore aveva avuto difficoltà nel reperire il proprio assistito che, dal 30 gennaio al 14 febbraio 2014, termine ultimo per presentare opposizione, si trovava all'estero per lavoro, come emerge dai timbri di ingresso e d'uscita apposti sul passaporto.
Il giudice, con atto in data 12 settembre 2014, ha respinto la richiesta considerando che il decreto in questione è stato conosciuto dal richiedente che ne ha avuto notifica presso il domicilio eletto sicché, non sussistono le condizioni per la remissione nel termine.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2 nel testo novellato dalla L. n. 67 del 2014. Si
assume che il succinto provvedimento impugnato si pone in netto contrasto con lo spirito e la lettera della legge. Si rammenta che il testo previgente faceva gravare sul giudice l'onere di acquisire in atti l'eventuale prova della conoscenza del provvedimento nel caso di sentenza contumaciale o decreto penale di condanna. Ed in tal senso era consolidata la giurisprudenza di legittimità. Tale linea interpretativa è stata fatta propria dalla corte di cassazione anche in riferimento al nuovo testo del richiamato art. 175 (Sez. 4, 4 9 2014 n. 36949) proprio con specifico riguardo al processo per decreto. La formale ritualità della notificazione è un dato in conferente. E d'altra parte vi sono situazioni nelle quali il rapporto fiduciario tra difensore ed assistito non può concretamente esplicarsi come è accaduto nei caso in esame a seguito del documentato viaggio all'estero. D'altra parte, infine, considerata la gravità della sanzione accessoria disposta, costituita dalla revoca della patente di guida, è inimmaginabile che t'imputato abbia potuto rinunziare al diritto di proporre opposizione avverso il decreto. Ha fatto seguito la presentazione di una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Si ripropongono ed ampliano le deduzioni in precedenza prospettate rimarcando che anche a voler fare applicazione di altre recente giurisprudenza di legittimità che ha escluso l'onere a carico dell'autorità giudiziaria di compiere le necessaria verifiche rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza dei provvedimento ritualmente notificato, (Sez. 4, 30 9 2014, n. 43478), resta il fatto che il richiedente ha documentato le circostanze dimostrative della mancata conoscenza dell'atto; e che il giudice ha mancato di esaminare la documentazione e di decidere alla luce di essa.
3. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudice di merito nell'ambito di cui si discute la formale ritualità della notifica avvenuta presso il difensore non può essere ritenuta fatto dirimente. Questa Corte (Sez. 4, 30 settembre 2009, Rv, 260312) ha in materia affermato il condiviso principio che in tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è
venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta a giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato al coniuge dell'imputato presso il domicilio eletto.
La pronunzia prospetta la ragionevole esigenza che il richiedente fornisca allegazione di circostanze che, come accade nel caso in esame, non possono di regola trasparire dagli atti del procedimento. Non è in contrasto con tale indirizzo, nel suo nucleo, l'altra sentenza (Sez. 4, 4 9 2014 n. 36949) di questa Corte (non massimata) richiamata dal ricorrente che altrettanto ragionevolmente considera che porre un onere probatorio gravante sul richiedente potrebbe risultare in non pochi casi, in concreto, eccessivamente gravoso e suscitare dubbi di compatibilità con i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo.
Il ricorrente ha fatto fronte all'indicato onere di allegazione e dunque il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il Giudice di merito esaminerà nuovamente l'istanza alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015